AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Ryaltris» (21A04667) 
(GU n.188 del 7-8-2021)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 117/2021 del 26 luglio 2021 
 
    Procedura europea: SE/H/2040/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RYALTRIS, nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C: Glenmark Pharmaceuticals sro, con sede  legale  e
domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2b, Praga 4,  140  78,  Repubblica
Ceca. 
    Confezioni: 
      «25  microgrammi/600   microgrammi/erogazione   spray   nasale,
sospensione» 1 flacone  da  9  g/56  erogazioni  in  HDPE  con  pompa
dosatrice - A.I.C. n. 048499014 (in base 10) 1G82B6 (in base 32); 
      «25  microgrammi/600   microgrammi/erogazione   spray   nasale,
sospensione» 1 flacone da 18  g/120  erogazioni  in  HDPE  con  pompa
dosatrice - A.I.C. n. 048499026 (in base 10) 1G82BL (in base 32); 
      «25  microgrammi/600   microgrammi/erogazione   spray   nasale,
sospensione» 1 flacone da 29  g/240  erogazioni  in  HDPE  con  pompa
dosatrice - A.I.C. n. 048499038 (in base 10) 1G82BY (in base 32). 
    Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
    Validita' prodotto: tre anni. 
    Periodo di validita' (dopo il primo utilizzo): due mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni  erogazione  (dose  liberata  dall'erogatore)   contiene
mometasone  furoato  monoidrato  equivalente  a  25  microgrammi   di
mometasone  furoato  e  olopatadina  cloridrato  equivalente  a   600
microgrammi di olopatadina; 
      eccipienti: 
        cellulosa microcristallina (E460); 
        sodio fosfato bibasico eptaidrato (E 339); 
        carmellosa sodica (E 466); 
        cloruro di sodio; 
        benzalconio cloruro; 
        disodio edetato; 
        polisorbato 80 (E 433); 
        acido cloridrico (E 507); 
        idrossido di sodio (E 524); 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: 
      Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566  17  Vysoke
Myto, 566 01 Repubblica Ceca. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Ryaltris» e' indicato nei pazienti adulti e negli  adolescenti
di eta' pari o superiore  ai  dodici  anni  per  il  trattamento  dei
sintomi nasali da moderati a gravi associati a rinite allergica. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
presentare  il  primo  rapporto  periodico  di  aggiornamento   sulla
sicurezza per questo medicinale entro  dodici  mesi  successivi  alla
prima autorizzazione (EURD, European reference date). 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.