MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2021 

Modifiche al decreto  23  maggio  2019,  recante:  «Attuazione  della
decisione di esecuzione UE 2018/574 della Commissione  relativa  alle
norme tecniche concernenti gli elementi  di  sicurezza  applicati  ai
prodotti del tabacco». (21A06777) 
(GU n.276 del 19-11-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE, in particolare l'art. 15, paragrafo 11; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di  recepimento
della direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che  ha  abrogato  la
direttiva 2001/37/CE, in particolare l'art. 16; 
  Visto in particolare, l'art.  26,  comma  2  del  suddetto  decreto
legislativo, che prevede che con decreto del Ministro  della  salute,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e  forestali,
e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione  europea
adottati  ai  sensi  dell'art.  25,  paragrafo  2,  della   direttiva
2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui  all'art.  15,
paragrafo 11, della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Visto il decreto interministeriale 23 maggio 2019 con il  quale  si
e' data attuazione alla decisione di esecuzione (UE)  2018/576  della
Commissione del  15  dicembre  2017,  relativa  alle  norme  tecniche
concernenti gli elementi  di  sicurezza  applicati  ai  prodotti  del
tabacco; 
  Considerato che per contrastare il problema del commercio  illecito
dei prodotti del tabacco, la direttiva 2014/40/UE prevede  che  tutte
le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano  contrassegnate
da un identificativo univoco  tramite  il  quale  registrare  i  loro
movimenti; 
  Considerato  che  il  sistema  di   tracciabilita'   previsto   dal
regolamento di esecuzione (UE)  2018/574  della  Commissione  del  15
dicembre 2017 si applica, in conformita' all'art. 15 della  direttiva
2014/40/UE, a tutti i  prodotti  del  tabacco  lavorati  nell'Unione,
nonche' a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui
sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione; 
  Considerato che il compito principale consistente nel generare  gli
identificativi univoci a  livello  di  confezione  unitaria  dovrebbe
essere attribuito a  un  soggetto  terzo  indipendente  designato  da
ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci»); 
  Considerato che l'art. 4, comma 1  del  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2018/574 della Commissione prevede la possibilita' che l'entita'
emittente di identificativi competente sia  designata  per  lo  Stato
membro sul cui mercato i prodotti sono immessi, se tale Stato  membro
prevede tale prescrizione; 
  Ravvisata  la  necessita'   di   approntare   una   piu'   efficace
identificazione  dei  tabacchi   indipendentemente   dal   luogo   di
lavorazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 4, comma 1 del decreto interministeriale 23 maggio  2019  di
attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)   2018/574   della
Commissione, e' cosi' modificato: «1.  Per  i  prodotti  del  tabacco
lavorati nell'Unione, l'emittente  di  identificativi  competente  e'
l'entita' designata per lo  Stato  membro  in  cui  i  prodotti  sono
immessi.». 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo dalla pubblicazione dell'avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 settembre 2021 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                             Patuanelli 
 

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dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
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