IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito
denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate
«tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione
le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine
decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui
all'art. 14 del Testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d)
del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I
e della tabella IV;
Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi
internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con
legge 25 maggio 1981, n. 385;
Vista la nota SNAP 25/20 del 10 agosto 2020, pervenuta da parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei ministri, concernente l'informativa sul sequestro della sostanza
5-MeO-DMT effettuato in Italia, nel mese di giugno 2020;
Considerato che la sostanza 5-MeO-DMT appartiene alla classe delle
triptamine ed e' riconducibile per struttura alla molecola DMT,
presente nella tabella I di cui al Testo unico;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota del 30 settembre 2020, favorevole all'inserimento nella tabella
I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 14 settembre 2021, favorevole all'inserimento nella
tabella I del Testo unico della sostanza 5-MeO-DMT;
Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito
della sessione 64° che si e' svolta a Vienna nel mese di aprile 2020,
con la decisione 64/7 ha inserito la sostanza diclazepam nella
schedule IV di cui alla convenzione del 1971 sopra citata;
Considerato che la molecola diclazepam e' una benzodiazepina e che,
secondo i criteri di cui al citato art. 14, comma 1, lettera d),
trova collocazione nella tabella IV del Testo unico;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con
nota del 1° luglio 2021 e rettificato con nota dell'8 luglio 2021,
favorevole all'inserimento nella tabella IV del Testo unico della
sostanza diclazepam;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 14 settembre, favorevole all'inserimento nella
tabella IV del Testo unico della sostanza diclazepam;
Ritenuto di dover procedere agli aggiornamenti della tabella I e
della tabella IV del Testo unico, in accordo con le convenzioni
internazionali, a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:
5-MeO-DMT (denominazione comune)
2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N-dimetiletanamina (denominazione
chimica)
2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:
diclazepam (denominazione comune)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2021
Il Ministro: Speranza