AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Wynzora». (21A07005) 
(GU n.286 del 1-12-2021)

 
   Estratto determina AAM/A.I.C. n. 185/2021 del 22 novembre 2021 
 
    Procedura europea DK/H/3168/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: WYNZORA,  nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare: Almirall S.A. con sede legale e  domicilio  fiscale  in
Ronda General Mitre 151, 08022 Barcellona - Spagna. 
    Confezione: 
      «50 microgrammi/g + 0,5 mg/g Crema» 1 tubo da 60 g - A.I.C.  n.
049572011 (in base 10) 1H8U5C (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Validita' prodotto: due anni. 
    Dopo la prima apertura: sei mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25°C. 
      non congelare. 
    Composizione 
    Un grammo di Wynzora crema contiene: 
    Principio attivo 
    50  microgrammi  di  calcipotriolo  e  betametasone  dipropionato
equivalente a 0,5 mg di betametasone. 
    Eccipienti: 
      Isopropil miristato; 
      Paraffina liquida; 
      Trigliceridi a catena media; 
      Alcool isopropilico; 
      Macrogol laurile etere; 
      Polossamero; 
      Macrogolglicerolo idrossistearato; 
      Carbomero interpolimero; 
      Idrossianisolo butilato; 
      Trolamina; 
      Sodio fosfato dibasico eptaidrato; 
      Sodio fosfato monobasico monoidrato; 
      Tutto-rac-α-Tocoferolo; 
      Acqua depurata. 
    Produttore responsabile del rilascio lotti: 
      Laboratoires Chemineau, 93  Route  De  Monnaie,  Vouvray  37210
Francia. 
    Indicazioni  terapeutiche:   «Wynzora»   e'   indicata   per   il
trattamento topico  della  psoriasi  volgare  da  lieve  a  moderata,
inclusa la psoriasi del cuio capelluto, negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «50 microgrammi/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo da 60 g - A.I.C.  n.
049572011 (in base 10) 1H8U5C (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: 
      «50 microgrammi/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo da 60 g - A.I.C.  n.
049572011 (in base 10) 1H8U5C (in base 32). 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                               Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea  dei  medicinali.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.