COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 novembre 2021 

Approvazione del piano annuale di attivita'  e  del  RAF  per  l'anno
2022, ex art. 6, comma  9-septies,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, cosi' come novellato dal decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
in  materia  di  limiti  di  ammissibilita'  delle  garanzie  SACE  -
approvazione del piano annuale delle  attivita'  e  del  sistema  dei
limiti di rischio (Risk appetite framework - RAF)  per  l'anno  2022.
(Delibera n. 73/2021). (21A07144) 
(GU n.292 del 9-12-2021)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'applicazione  di  alcuni  orientamenti  sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE); 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare
l'art. 1, recante «Attribuzioni  del  CIPE»,  il  quale  dispone  che
«nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dal  Governo,  il   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica,  sulla  base  di
proposte  delle  amministrazioni  competenti  per   materia,   svolge
funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di  politica
economica  nazionale,  nonche'  di   coordinamento   della   politica
economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  provvedendo,  in
particolare, a:  a)  definire  le  linee  di  politica  economica  da
perseguire  in  ambito  nazionale,  comunitario  ed   internazionale,
individuando gli specifici indirizzi e gli  obiettivi  prioritari  di
sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per  il
conseguimento  degli  obiettivi  prefissati,   tenuto   conto   anche
dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale,  ed  emanando  le  conseguenti  direttive  per  la   loro
attuazione e per la verifica dei risultati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143  recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.  sono  definite
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (ora  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile) ai sensi dell'art. 2,  comma  3,
del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art.  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40
recante     «Misure     per     il     sostegno     all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  9  dell'art.  6   del   citato
decreto-legge n. 269 del 2003, il quale  prevede,  al  secondo  e  al
quarto capoverso che «SACE S.p.a. favorisce  l'internazionalizzazione
del  settore  produttivo  italiano,  privilegiando  gli  impegni  nei
settori strategici per l'economia  italiana  in  termini  di  livelli
occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese,  nonche'
gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia,
[...] e che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a., nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma, sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi»; 
  Visto, altresi',  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del  decreto-legge
n. 269 del 2003, i quali definiscono un  nuovo  modello  di  sostegno
pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1°  gennaio  del
2021, e in tale quadro istituiscono tra l'altro, presso il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Comitato   per   il   sostegno
finanziario pubblico all'esportazione; 
  Visto, in particolare,  il  comma  9-bis  del  citato  art.  6  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede  che  «SACE
S.p.a. assume gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e  di
garanzia  dei  rischi  definiti  non  di  mercato   dalla   normativa
dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura  del  dieci  per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.  Il  novanta
per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita'
al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'.», e inoltre  che
«la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico  e
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica»; 
  Visto, altresi', il comma 9-septies del citato art.  6  del  citato
decreto-legge 30 settembre n. 269, ai sensi del  quale  «il  Comitato
per il sostegno finanziario pubblico  all'esportazione,  su  proposta
della  SACE  S.p.a.,  delibera  il  piano  annuale,   che   definisce
l'ammontare progettato di operazioni  da  assicurare,  suddivise  per
aree  geografiche  e  macro-settori,  evidenziando  l'importo   delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva  del  Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma  9-ter,  nonche'  il
sistema dei limiti di rischio - Risk appetite framework  (di  seguito
"RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del  settore
bancario e assicurativo, la propensione  al  rischio,  le  soglie  di
tolleranza, con particolare  riguardo  alle  operazioni  che  possono
determinare  elevati   rischi   di   concentrazione   verso   singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di  destinazione.
Il piano annuale e il RAF sono approvati, su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; 
  Ritenuto di mantenere inalterato il limite di  massima  esposizione
assumibile dallo Stato e da  SACE  S.p.a.  in  termini  di  stock  di
garanzie deliberate, confermando pertanto ai  fini  della  successiva
indicazione in legge di bilancio l'importo di euro  120  miliardi  di
euro; 
  Ritenuto, altresi', di mantenere, per quanto  riguarda  il  sistema
dei limiti di rischio per  il  2022,  la  medesima  articolazione  ed
impostazione dei limiti previsti nel Risk  appetite  framework -  RAF
cumulato vigente calibrandone la soglia di esposizione ai fini di una
maggiore aderenza al contesto di rischio di riferimento; 
  Considerato che il Comitato per il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione, nella riunione del 6 ottobre 2021, ha  esaminato  e
deliberato, su proposta  della  SACE  S.p.a.,  il  piano  annuale  di
attivita' e il Risk appetite framework (RAF) per l'anno  2022,  cosi'
come previsto  dall'art.  6  comma  9-septies  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato  dal  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40; 
  Vista la nota n. 20268 del 19 ottobre 2021 con la  quale  e'  stata
trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, concernente l'approvazione con delibera, da parte  di
questo Comitato, del piano annuale di attivita'  e  del  sistema  dei
limiti di rischio (Risk appetite framework - RAF) per l'anno 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
  Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro
delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   Enrico
Giovannini, risulta essere, tra i presenti,  il  Ministro  componente
piu' anziano e che, dunque, svolge  le  funzioni  di  Presidente  del
Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55; 
  Vista  la  nota  congiunta  posta  a   base   dell'odierna   seduta
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Sono approvati il piano annuale di attivita' e  il  sistema  dei
limiti di rischio - Risk appetite framework (RAF) per l'anno 2022  ai
sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  i
quali fissano  rispettivamente,  gli  impegni  assicurativi  di  SACE
S.p.a. per l'anno 2022 in 30 miliardi di euro suddivisi in 4 miliardi
di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi  e  in  26
miliardi di euro per le garanzie di durata superiore  a  ventiquattro
mesi e il limite cumulato di assunzione degli impegni di SACE  S.p.a.
e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato,
in 120 miliardi di euro. 
    Roma, 3 novembre 2021 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                      e della mobilita' sostenibili   
                                        con funzioni di Presidente    
                                                 Giovannini           
Il segretario 
   Tabacci    

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1593