N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2019

Ordinanza del 30 novembre 2019 del Giudice di  pace  di  Taranto  nel
procedimento penale a carico di F. C. e altri. 
 
Reati e pene  -  Obbligo  dell'istruzione  elementare  dei  minori  -
  Sanzione per la sua inosservanza - Analogo  inadempimento  fino  ai
  primi  due  anni  dell'istruzione  secondaria  superiore  -  Omessa
  previsione. 
- Codice penale, art. 731. 
(GU n.6 del 10-2-2021 )
 
                    IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO 
 
    Il Giudice di pace, letti gli atti del procedimento a  carico  di
F. C. +15, in atti generalizzati, per il reato di  cui  all'art.  731
del codice penale; 
    vista la richiesta di archiviazione  del  Pubblico  Ministero  in
data 28 ottobre 2019, perche' il fatto non e' previsto come reato; 
    rileva: 
      che  trattasi  del  procedimento  penale  RG  Mod.  21  bis  n.
2019/001114 ed RG. Mod. 16 bis n. 1105/19, in merito alla  violazione
dell'art. 731 del codice penale, da parte dei  genitori  in  epigrafe
che esercitano la potesta' sui minori frequentanti la scuola di primo
grado presso l'Istituto Comprensivo; 
      che dagli accertamenti dei Carabinieri e' risultato  che  detti
minori avevano effettuato  numerose  assenze  nel  periodo  settembre
2018-maggio 2019,  e  che  i  genitori,  interpellati  dal  dirigente
scolastico, non davano alcun riscontro, dimostrando indifferenza alla
problematica segnalata; 
      che, secondo  il  recente  indirizzo  della  Suprema  Corte  di
Cassazione, la contravvenzione di cui all'art. 731 del codice  penale
e'  configurabile  solo  in  caso  di  inosservanza  dell'obbligo  di
istruzione elementare (Cass. n. 50624/2017); 
    rileva: 
      che l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962,  n.  1859  e'  stato
abrogato  a  seguito  dell'emanazione  del  decreto  legislativo   13
dicembre, n. 212, nel prevedere che  l'inosservanza  dell'obbligo  di
frequenza scolastica per almeno otto anni  comportava  l'applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale dall'art. 731, in tema,  di
istruzione elementare; 
      che la  successiva  legislazione  scolastica  ovvero  la  legge
delega 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo 15 aprile  2005,
n. 76, non hanno fatto riferimento a quest'ultima  precisazione,  pur
prolungando il periodo di formazione obbligatoria fino a dodici anni,
a cominciare dalla prima classe della scuola  elementare  o  comunque
fino all'ottenimento di una qualifica professionale  triennale  entro
il compimento del diciottesimo anno d'eta'; 
      che, parimenti, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha  fatto  si'
che l'obbligo scolastico debba essere  rispettato  per  almeno  dieci
anni(cinque anni di scuola  elementare,  tre  anni  di  scuola  media
inferiore e due anni della scuola media secondaria di secondo grado),
in quanto obbligo diretto a conseguire un titolo di studio di  scuola
secondaria superiore o ancora una qualifica  professionale  triennale
entro i diciotto anni; 
      che  l'art.  731  del  codice  penale  dev'essere   considerato
manifestamente incostituzionale, nella parte in  cui  fa  riferimento
solo all'istruzione elementare, in violazione degli articoli 3  e  30
della Costituzione, atteso che, in questo modo, si verrebbe a  creare
una palese discriminazione tra l'obbligo dei genitori di  istruire  i
figli sino alla scuola elementare, con conseguenti sanzioni penali, e
l'obbligo dei genitori di istruire i figli sino  ai  primi  due  anni
della scuola superiore,  come  previsto  dalla  suindicata  legge  27
dicembre 2006, n. 296, senza alcuna sanzione penale; 
      che l'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296
afferma che: 
        «L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria
ed e' finalizzata a consentire  il  conseguimento  di  un  titolo  di
studio  di  scuola  secondaria   superiore   o   di   una   qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il  diciottesimo  anno
di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e'  conseguentemente  elevata
da quindici a sedici anni»; 
      che - pertanto, l'art. 30 della  Costituzione,  in  riferimento
all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  attiene
al dovere, e, quindi, all'obbligo, dei genitori di istruire  i  figli
fino ai primi due anni della scuola superiore,  a  fronte  di  quanto
sancito dall'art. 34 della Costituzione, che fa solo riferimento alla
scuola primaria o inferiore; 
      che la mancanza di sanzioni  penali  o  amministrative  per  la
violazione dell'obbligo scolastico riferito ai primi due  anni  della
scuola secondaria superiore inficerebbe l'art. 30 della Costituzione; 
      che, nel caso di specie, si ritiene che  non  debba  ravvisarsi
l'ingerenza del giudice di pace nella  funzione  legislativa,  atteso
che trattasi di un adeguamento della norma di cui  all'art.  731  del
codice  penale  -  ai  principi  sovraordinati   della   legislazione
ordinaria attuale, sanciti dall'art. 1, comma  622,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Giudice di pace di Taranto, in funzione di GIP, 
    dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
incostituzionalita' dell'art. 731 del codice  penale,  in  violazione
degli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in  cui  si  fa
riferimento all'istruzione elementare e non fino ai  primi  due  anni
dell'istruzione secondaria superiore, tenendo presente che, adottando
il metodo teleologico di  interpretazione,  alla  ratio  della  legge
penale  in  questione  (art.  731  del   codice   penale)   va   data
un'interpretazione progressiva,  dato  che  lo  scopo  oggettivamente
inteso  di  tale  norma  e'  certamente  mutato  col  variare   delle
circostanze  e  dei  rapporti  sociali   ovvero   con   l'imposizione
dell'obbligo  scolastico  fino  ai  due  primi  anni   della   scuola
superiore; 
    sospende il presente giudizio; 
    manda alla Cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
agli indagati, ai  loro  difensori,  al  P.M.,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei  deputati,  al
Presidente del Senato. 
      Taranto, 28 novembre 2019 
 
                          Il Giudice: Russo