N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Legge di stabilita' provinciale per l'anno 2021 - Copertura finanziaria - Previsione che alla copertura degli oneri per complessivi 167.417.460,45 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 174.675.142,68 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022 e 783.645.926,11 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023 si provvede con le modalita' previste dalla tabella E - Riduzione della spesa obbligatoria per l'anno 2022 di euro 108.103.480,85. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilita' provinciale per l'anno 2021), art. 6 e tabella E.(GU n.12 del 24-3-2021 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Contro la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, in persona del presidente pro tempore, con sede a Bolzano in piazza Silvius Magnago n. l, cap 39100, pec: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it - adm@pec.prov.bz.it per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16 della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 23 dicembre 2020, recante: «legge di stabilita' provinciale», relativamente all'art. 6 e alla tabella E. La legge della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige n. 16/2020, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 e alla ivi richiamata tabella E, presenta profili d'illegittimita' costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti Motivi I) Violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione nonche' degli articoli 4, 5, 8, 9 e 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 1. L'art. 6 della legge provinciale n. 16/2020, relativo alla «Copertura finanziaria», cosi' prevede: «1. Alla copertura degli oneri per complessivi 167.417.460,45 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 174.675.142,68 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022 e 783.645.926,11 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalita' previste dalla tabella E.». 2. Il trascritto art. 6 rinvia alla tabella E per la copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C) della legge in parola, ivi prevedendo che la copertura stessa sia attuata, tra l'altro, attraverso la riduzione della spesa obbligatoria per un importo di circa 108,1 milioni di euro per l'anno 2022. 3. La tabella A autorizza le spese relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la tabella C indica gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e successivi, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 4. La tabella E della legge provinciale in disamina, nel prevedere la «Copertura degli oneri relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023», indica. tra l'altro, a parziale copertura degli oneri complessivi per l'anno 2022 (pari a euro 174.675.142,68), una «Riduzione della spesa obbligatoria» per l'anno 2022 di euro 108.103.480,85. 5. Tale riduzione e' stata prevista in assenza di esplicita riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. 6. Ne discende che l'art. 6 della legge provinciale n. 16/2020 e' in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», al cui rispetto e' pacificamente tenuta anche la Provincia autonoma di Bolzano - anche in virtu' delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - in attuazione del quale l'art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 stabilisce che «ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'art. 17.». La metodologia di copertura, non rispettata dall'art. 6 e dalla richiamata tabella E della legge provinciale n. 16/2020, impone che «La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': ... b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. ...» (art. 17, comma l, lettera b), legge n. 196/2009). 7. Le disposizioni normative provinciali impugnate violano il suddetto principio costituzionale, esorbitando, altresi', dalle competenze riconosciute dallo Statuto speciale al legislatore provinciale. 8. In proposito, l'art. 4 e l'art. 5, in combinato disposto con gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, stabiliscono che la potesta' legislativa delle Province autonome sia esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», sicche' la mancata copertura finanziaria delle spese di cui alla legge provinciale costituisce senz'altro una disarmonia rispetto al principio di copertura delle spese disposte per legge e ai principi di contabilita' pubblica di cui all'art. 81 della Costituzione, che configura altresi' una manifesta violazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo cui «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.». La rimodulazione delle spese obbligatorie, per l'appunto, non e' avvenuta in conformita' al sistema di contabilita' pubblica, a cui la Provincia autonoma e' vincolata ad attenersi in virtu' delle invocate norme statutarie. Infatti, la Provincia ha ridotto le spese obbligatorie in maniera del tutto generica nell'Allegato E citato, senza individuare specificamente la legge autorizzativa della spesa obbligatoria e, tanto meno, provvedendo a ridurre le precedenti autorizzazioni legislative di spesa obbligatoria, come invece impone l'art. 17, legge n. 196/2009. Va segnalato qui, infine, che il presente giudizio di costituzionalita' e' strettamente connesso all'altro, contestualmente promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulla legge n. 17 del 22 dicembre 2020, relativa al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023.
P.Q.M. Per questi motivi le norme provinciali censurate meritano di essere dichiarate costituzionalmente illegittime ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 e percio' il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi l'art. 6 e la tabella E della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 23 dicembre 2020. Con l'originale notificato del presente atto si deposita: 1) Copia autentica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021, con l'allegata relazione. Roma, 22 febbraio 2021 Gli avvocati dello Stato: Meloncelli - Del Gaizo