N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2020

Ordinanza  del  7  maggio  2020  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Pirolo
Adriana contro Istituto nazionale previdenza sociale (INPS). 
 
Pensioni - Regime  dei  cumuli  -  Previsione  che  gli  importi  dei
  trattamenti pensionistici  ai  superstiti  sono  cumulabili  con  i
  redditi  del  beneficiario,  nei  limiti  indicati  -   Trattamento
  derivante dal cumulo che non puo' essere  inferiore  a  quello  che
  spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari
  al limite massimo  delle  fasce  immediatamente  precedenti  quella
  nella quale il reddito posseduto si colloca  -  Decurtazione  della
  pensione di reversibilita'. 
- Legge 8 agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
  obbligatorio e complementare), art. 1, comma  41,  terzo  e  quarto
  periodo, e allegata tabella F. 
(GU n.20 del 19-5-2021 )
 
                           CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio 
 
    In  persona  del  giudice  monocratico   Eugenio   Musumeci,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 76085 del registro di segreteria  della  sezione,  proposto  da
Pirolo Adriana, nata a Napoli il 29 settembre 1936 e residente a Roma
in via Lorenzo  Magalotti  n.  2,  codice  fiscale  PRLDRN36P69F839J,
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Guarnacci (del foro di Roma),
nonche' elettivamente domiciliata a Roma in via Zara n. 13 presso  lo
studio del difensore stesso; 
    Contro Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  in
persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv.
Andrea Botta (iscritto nell'elenco speciale  annesso  all'albo  degli
avvocati  presso  il  tribunale  di  Roma),   nonche'   elettivamente
domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n. 29  presso  l'avvocatura
centrale INPS. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con sentenza non definitiva, depositata  contestualmente  alla
presente ordinanza e da intendersi qui integralmente richiamata, sono
stati parzialmente rigettati i capi di domanda mediante  cui  Adriana
Pirolo, la quale dal 1° febbraio 2015 era titolare di una pensione di
reversibilita' che da quello stesso anno  era  stata  assoggettata  a
decurtazioni ex art. 1, comma  41  della  legge  n.  335/1995,  aveva
censurato  la  legittimita'  di   queste   ultime   sul   piano   sia
procedimentale che sostanziale. 
    A quest'ultimo proposito la predetta ricorrente aveva  sostenuto,
tra l'altro, che almeno per  l'annualita'  2015  quelle  decurtazioni
eccedevano i redditi aggiuntivi rispettivamente rilevanti:  i  quali,
esattamente, erano quelli da lei conseguiti nel 2014. 
    Nella  resistenza  dell'INPS   questo   giudice   ha   accertato,
innanzitutto, che le decurtazioni oggetto del contendere  risultavano
riferite non soltanto al 2015, ma anche al 2016;  e,  quantunque  non
rilevanti  rispetto  alla  presente   ordinanza,   pure   agli   anni
successivi. Inoltre e' stato chiarito che i redditi aggiuntivi  della
Pirolo,  in  relazione  ai   quali   via   via   commisurare   quelle
decurtazioni, erano stati pari a: 
        30.106  euro  nel  2014,  con  conseguenti  decurtazioni  non
inferiori a 43.174,43 euro sulla pensione  di  reversibilita'  a  lei
spettante per il 2015; 
        30.646  euro  nel  2015,  con  correlative  decurtazioni  per
47.638,02  euro  sulla  pensione  di   reversibilita'   dovuta   alla
ricorrente stessa per il 2016. 
    Quindi, anche alla luce di  tali  circostanze  in  facto,  questa
sezione, da un  lato,  ha  disatteso  le  doglianze  attoree  fino  a
rispettiva concorrenza dei redditi aggiuntivi teste' indicati; e, per
altro verso,  ha  dato  ulteriore  corso  all'odierno  giudizio  onde
vagliare se le  decurtazioni,  riguardo  al  cui  calcolo  era  stato
sostanzialmente avallato l'operato  dell'INPS  in  se',  risultassero
legittime anche nella misura in cui, per ambo quelle annualita', esse
travalicavano i redditi aggiuntivi della Pirolo stessa. 
 
                               Diritto 
 
    2. In argomento il gia' menzionato comma 41,  dell'art.  1  della
legge n. 335/1995 detta, al  terzo  periodo,  il  principio  generale
secondo cui «gli importi dei trattamenti pensionistici ai  superstiti
sono cumulabili con i redditi del beneficiario,  nei  limiti  di  cui
all'allegata tabella F». Mentre, al quarto periodo di  quel  medesimo
comma, viene posta una clausola di salvaguardia: a mente della  quale
«il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui  al  presente
comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere  comunque
inferiore a quello che spetterebbe allo stesso  soggetto  qualora  il
reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce  immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca». 
    Inoltre nella tabella F, a cui rinvia il terzo  periodo,  vengono
stabilite tre fasce  in  cui  passano  alternativamente  rientrare  i
redditi che il titolare di una pensione di reversibilita' possieda in
aggiunta alla pensione stessa. A partire dalla  piu'  modesta  quelle
fasce  hanno,  come  rispettivo  limite  inferiore:  il  triplo,   il
quadruplo ed il quintuplo del trattamento minimo annuo  previsto  dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti; mentre, per la fascia  bassa  e
per quella intermedia, la rispettiva soglia massima coincide  con  la
soglia minima della fascia immediatamente superiore. 
    3. Invero nella sentenza non  definitiva  e'  stato  limpidamente
accertato come la clausola di salvaguardia  sia  stata  costantemente
applicata dall'INPS, in favore della Pirolo: talche' appare superfluo
descrivere  nuovamente   nella   presente   ordinanza   il   concreto
funzionamento  di  detta  clausola.  D'altronde  il  calcolo  operato
dall'ente pensionistico, oltre  a  non  esser  stato  intrinsecamente
contestato dalla ricorrente, si e' rivelato pressoche'  corretto  sul
piano aritmetico; e,  soprattutto,  conforme  alla  normativa  teste'
richiamata. 
    Quel che qui rileva, allora, e' la circostanza secondo  cui  tale
normativa comporta, sulla pensione di reversibilita'  spettante  alla
Pirolo  tanto  per  l'annualita'  2015  quanto   per   quella   2016,
decurtazioni  quantitativamente   superiori   rispetto   ai   redditi
aggiuntivi il  cui  possesso,  nell'anno  rispettivamente  precedente
ciascuna  di  quelle  medesime  annualita',  costituisce   la   causa
efficiente delle decurtazioni stesse. Mentre per la  concreta  misura
di quelle eccedenze e' sufficiente rinviare al confronto, di cui alla
pregressa narrativa in  fatto,  tra  le  decurtazioni  applicate  per
ognuna di quelle due annualita' ed i rispettivi  redditi  aggiuntivi:
si tratta di circa 13.000 euro per il 2015 e di circa 17.000 euro per
l'anno successivo. 
    E'   altresi'   appena   il   caso   di   evidenziare   come    a
ciascun'annualita' della  pensione  di  reversibilita'  corrispondano
decurtazioni totalmente autonome, rispetto a quelle operate  per  gli
anni precedenti ovvero applicabili per quelli successivi: ragion  per
cui l'eccedenza quantitativa in  argomento  non  e'  suscettibile  di
alcuna forma di compensazione o recupero negli anni a venire. Percio'
risulta totalmente irrilevante la conclusione alla quale si  e'  pure
giunti nella sentenza non definitiva: ossia quella secondo  cui,  per
il 2017, le decurtazioni  oggetto  del  contendere  sono  state  pari
«soltanto» a 4.250,29 euro:  a  fronte  di  redditi  aggiuntivi  che,
rispetto a quest'ultima cifra, nel 2016 erano stati maggiori di quasi
ventimila euro. 
    4.  Orbene,  ad   avviso   di   questo   giudice,   l'esorbitanza
quantitativa delle decurtazioni applicabili per  il  2015  e  per  il
2016, in paragone ai redditi aggiuntivi rispettivamente rilevanti per
tali anni, trae con se' un contrasto del combinato disposto del terzo
e quarto periodo del  comma  41  della  legge  n.  335/1995  e  della
connessa tabella F, in riferimento al principio di  ragionevolezza  a
cui e' informato il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione. 
    La rilevanza di tale questione  e'  gia'  stata  sufficientemente
sottolineata. Invero, pur applicando la clausola di  salvaguardia  di
cui al quarto periodo del comma 41 ed alla tabella F  richiamata  dal
terzo periodo, nel caso di  specie  si  perviene  a  quantificare  le
decurtazioni in misura (largamente) superiore rispetto a  quella  dei
correlativi  redditi   aggiuntivi   posseduti   dalla   Pirolo:   con
conseguente  inevitabile  rigetto  totale   della   domanda   attorea
concernente la correttezza di quelle  decurtazioni,  ossia  anche  in
riferimento a tale eccedenza. 
    All'inverso  la  fondatezza  della  questione   di   legittimita'
costituzionale  delle  predette  norme   comporterebbe,   tanto   per
l'annualita' 2015 quanto per quella 2016, che  le  decurtazioni  gia'
calcolate dall'INPS debbano venir ricondotte entro il limite  di  cui
ai rispettivi redditi aggiuntivi: con un beneficio,  nel  complessivo
biennio, di circa 30.000 euro per la  Pirolo  e  con  la  conseguente
declaratoria di illegittimita'  sostanziale  in  parte  qua  dei  due
indebiti da lei censurati nell'odierno giudizio. 
    5. A sostegno della non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale parrebbe  sufficiente  sottolineare  come
decurtazioni  ultra  vires  esulino  palesemente  dalla  ratio  della
normativa qui censurata: ratio che consiste nell'escludere il diritto
alla pensione di reversibilita' nella misura in cui, a  quest'ultima,
il relativo titolare cumuli ulteriori redditi la cui entita' sia tale
da controbilanciare la  parallela  decurtazione  di  quella  medesima
pensione. 
    Peraltro  e'  interessante  osservare,  anche  ai  fini  che  qui
interessano,  come  tale  decurtazione  lasci  comunque  fermo,   pur
nell'eventualita' meno favorevole per il pensionato,  il  diritto  al
cumulo nella misura minima del 50% sancita per la  fascia  piu'  alta
della tabella F:  quindi  a  prescindere  da  quanto  cospicuo  possa
rivelarsi l'ammontare dei redditi aggiuntivi posseduto  dal  titolare
della pensione in argomento. 
    Se anche  tale  considerazione  concorre  a  rendere  palesemente
irrazionale l'antitetica eventualita'  secondo  cui  le  decurtazioni
possano addirittura eccedere quei redditi aggiuntivi,  a  ben  vedere
tutte le possibilita' fattuali fin qui descritte, ivi compresa quella
da cui  promana  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  qui
sollevata,  traggono  la  loro  causa  efficiente   nella   reciproca
autonomia tra il parametro in base al quale  va  stabilita  l'entita'
delle  decurtazioni,  ossia  i  redditi  aggiuntivi   posseduti   dal
pensionato nell'anno precedente,  e  l'ammontare  della  pensione  di
reversibilita' anteriormente  alle  decurtazioni  stesse.  Mentre  la
clausola di salvaguardia di cui  al  quarto  periodo  va  soltanto  a
temperare le conseguenze concrete  di  quell'autonomia:  senza  pero'
eliminare  in  radice  l'assurda  eventualita'  che  le  decurtazioni
possano travalicare i correlativi redditi aggiuntivi di riferimento. 
    6. Se tale autonomia esclude che possa mai  derubricarsi  a  mera
casualita'  aritmetica  l'eventualita'  in  commento,   deve   infine
considerarsi che l'esorbitanza qui censurata si risolve in un  totale
stravolgimento dell'istituto delle decurtazioni. Infatti  queste,  da
modalita'  mediante  cui  bilanciare  (parzialmente)  la  circostanza
secondo cui il pensionato disponga aliunde di mezzi adeguati a quelle
esigenze di vita richiamate dal  secondo  comma  dell'art.  38  della
Costituzione,   si   trasformerebbero   in    mero    pretesto    per
un'espropriazione della pensione di reversibilita' in misura  appunto
superiore  rispetto  a   quei   redditi   aggiuntivi.   Ne'   occorre
sottolineare come, in una simile evenienza, assurdamente risulterebbe
preferibile che il pensionato  non  avesse  conseguito  affatto  quei
redditi aggiuntivi o, almeno, che essi non  avessero  travalicato  la
soglia di rilevanza di cui alla tabella F, costituita dal triplo  del
trattamento minimo  annuo  previsto  dal  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti: perche', in ambo i  casi,  il  complessivo  risultato  si
rivelerebbe piu' favorevole per il pensionato stesso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale  regionale  per  il
Lazio, in relazione al giudizio n. 76085 proposto da  Adriana  Pirolo
contro l'INPS, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale del combinato  disposto  del
terzo e quarto periodo del  comma  41  dell'art.  1  della  legge  n.
335/1995 e della connessa tabella F, in riferimento all'art. 3  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che  la   decurtazione
effettiva della pensione ai superstiti il cui  beneficiario  possieda
redditi aggiuntivi possa eccedere  l'ammontare  complessivo  di  tali
redditi, e per l'effetto: 
        1) solleva la questione di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41  dell'art.
1 della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione; 
        2) sospende il  presente  giudizio  sino  alla  comunicazione
della decisione che la  Corte  costituzionale  avra'  adottato  sulla
predetta questione di legittimita' costituzionale; 
        3)  dispone  che  gli  atti  del  presente  giudizio  vengano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; 
        4) dispone che la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle
parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        5) dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
        Cosi' deciso a Roma nella camera di consiglio del 7  febbraio
2020. 
 
                        Il Giudice: Musumeci