N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 maggio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 maggio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Modalita' di copertura del disavanzo - Applicazione del disavanzo al bilancio di previsione 2019/2021 e 2020/2022. - Legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata), e, in particolare, art. 1 e prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo (allegato 1.3).(GU n.22 del 3-6-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale della legge regionale Basilicata 12 marzo 2021, n. 8,
ed in particolare dell'art. 1 e dei prospetti allegati relativi al
ripiano del disavanzo (allegato 1.3), come da delibera del Consiglio
dei ministri in data 11 maggio 2021.
Sul B.U.R. Basilicata 13 marzo 2021, n. 19, numero speciale, e'
stata pubblicata la legge Regionale 12 marzo 2021, n. 8, recante
«Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione
Basilicata -Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti di Basilicata».
L'art. 1 della predetta legge recita: «Il rendiconto generale
della Regione Basilicata, redatto ai sensi delle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e
integrazioni, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 e'
approvato con le risultanze indicate negli articoli seguenti».
Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'art. 1 ed i prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo
(allegato 1.3), siano incostituzionali per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la
potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto propone questione di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per
il seguente
Motivo
Illegittimita' dell'art. 1 L.R. Basilicata n. 8 del 2021 e dei
prospetti allegati relativi al ripiano del disavanzo (allegato 1.3),
per contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 - art. 18,
comma 1, principio 9.2.28 dell'Allegato 4/2 - (norma interposta) e
con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
La legge regionale in esame, in particolare, all'Allegato 1.3
(recante «Analisi e modalita' di copertura del disavanzo), riportato
a pagg. 715 e seguenti del Bollettino regionale n. 19/2021, espone, a
pag. 766, in relazione alle modalita' di copertura del disavanzo, la
seguente tabella, che si riproduce fotograficamente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Con riferimento alla tabella sopra riportata, relativamente alla
composizione e alle modalita' di ripiano del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2018, di cui al principio applicato
13.10.3 dell'Allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, la
suddetta tabella («Modalita' di copertura del disavanzo») espone un
piano di rientro per il disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019
- 2022.
La Relazione sulla gestione, specifica che, a seguito della
citata parifica della Corte dei conti (Decisione n. 42/2020/PARI), e'
stato necessario rideterminare il risultato di amministrazione 2018,
stabilito in misura pari ad euro 41.758.491,51.
Preliminarmente si evidenzia che il rendiconto generale per
l'esercizio 2018 e' stato approvato, sia da parte della Giunta che da
parte del Consiglio regionale, in ritardo rispetto all'art. 18, comma
1, del decreto legislativo n. 118/2011 che ne fissa l'approvazione
rispettivamente al 30 aprile e al 31 luglio dell'esercizio
successivo.
In merito alla legge regionale in parola ed esaminato il Giudizio
di parificazione del Rendiconto 2018 della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Basilicata (Delibera n. 42/2020/PARI),
si osserva quanto segue.
Il principio applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del decreto
legislativo n. 118/2011 prevede che «il disavanzo di amministrazione
di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa
della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva
rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito
di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla
lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per
l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse
dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la
formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era
possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del
rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio
dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e'
formato».
Il principio applicato appena citato impone pertanto, nel caso di
specie, che la quota del disavanzo 2018 avrebbe dovuto essere
interamente applicata all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del
recupero previste dai piani di rientro per tale esercizio.
Conseguentemente, il ripiano del disavanzo rappresentato
nell'Allegato 1.3, laddove prevede il rientro del disavanzo 2018
entro il 2022, si pone in contrasto con il citato principio del
decreto legislativo n. 118/2011 e configura una violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera e) Cost., (potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici)
giustificando la presente impugnazione ex art. 127 Cost.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la legge Regionale Basilicata 12 marzo 2021 n. 8, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 11 maggio 2021. Roma, 12 maggio 2021 L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri Il vice Avvocato generale dello Stato: De Bellis