N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2020

Ordinanza del 9 ottobre 2020 della Commissione tributaria provinciale
di Siracusa sul ricorso proposto da Fazzino Giuseppe c/Agenzia  delle
Entrate di Siracusa . 
 
Imposte e tasse - Erogazione  dei  rimborsi  a  favore  dei  soggetti
  colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990  nelle  Province  di
  Catania, Ragusa e Siracusa i quali abbiano versato imposte  per  il
  triennio 1990-1992 - Modalita' e procedure. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del
  bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di  stabilita'
  2015)"), art. 1, comma 665, e successive modificazioni. 
(GU n.28 del 14-7-2021 )
 
                 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
                             DI SIRACUSA 
                             Sezione 1ª 
 
    Il Giudice monocratico, dott. Vincenzo Saito, 
    letti gli atti del proc. n. 82/2019 promosso da Fazzino  Giuseppe
nei  confronti   dell'Agenzia   delle   Entrate   di   Siracusa   per
l'ottemperanza della sentenza n. 1869 datata  6/20.4.2018  di  questa
C.T.P., con  cui  -  in  accoglimento  del  ricorso  iscritto  al  n.
2460/2013 - l'Amministrazione  finanziaria  e'  stata  condannata  al
rimborso del 90% dell'irpef e  dell'ilor  assolte  dallo  stesso  nel
triennio 1990-1992; 
    sciogliendo la riserva del 7.9.2020; 
    premesso che: 
        il ricorrente ha dedotto: 
          a) il 12.10.2018 ha notificato atto di messa in mora  e  di
diffida ad adempiere ex art. 70 co. 2º d.to l.vo 546/ 1992; 
          b) l'A.F. e' rimasta inerte; 
          c) il credito ammonta ad euro 22.047,85 di cui: 
            c.1) euro 11.687,68 per sorte; 
            c.1) euro 11.687,68 per sorte; 
            c.2) euro 10.417,81 per interessi  secondo  il  prospetto
che segue (in  virtu'  rispettivamente  dell'  art.  13  co.  2  d.l.
55711993, dell'art. 3 co. 141 legge 662/1996, D.M. 27.6.2003  e  D.M.
21.5.2009) 
            c.2) euro 10.417,81 per interessi  secondo  il  prospetto
che segue (in  virtu'  rispettivamente  dell'  art.  13  co.  2  d.l.
55711993, dell'art. 3 co. 141 legge 662/1996, D.M. 27.6.2003  e  D.M.
21.5.2009) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    l'Agenzia delle entrate ha resistito osservando testualmente  (la
sottolineatura concerne i richiami normativi).  
    ... 
    Dalle interrogazione effettuate presso  l'archivio  dell'Anagrafe
Tributaria, risulta che per il contribuente sono stati  estratti,  in
data 1/12/2018, i rimborsi con modalita' di pagamento tramite vaglia. 
    - Anno 1990 Direzione Provinciale di Siracusa Ufficio legale 2  -
importo  richiesto: euro  3.194,18  -  importo   riconosciuto:   euro
3.194,18 
    -  Anno   1991   importo   richiesto:   euro   3.651,97   importo
riconosciuto: euro 3.651,70 
    -  Anno   1992   importo   richiesto:   euro   4.280,45   importo
riconosciuto: euro 4.280,45. 
    Pertanto, il rimborso  di  cui  si  chiede  l'esecuzione  in  via
provvisoria ammonta complessivamente ad euro 11.126,33. 
    Alla luce di tali premesse, l'Ufficio rappresenta  di  aver  gia'
provveduto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies del  DL
91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2017 n. 123,  a
dare esecuzione provvisoria alla sentenza della  C.T.P.  1869/1/2018,
provvedendo a corrispondere la somma di euro 5.563,16 pari al 50  per
cento sulle somme dovute oltre interessi legali. 
    Si rappresenta, infatti, il tenore letterale dell'art.  1,  comma
665, della legge 23.12.2014 n. 190 nella versione in  vigore  dal  13
agosto 2017 per effetto dell 'art. 1  6-octies  della  Legge  del  13
agosto 2017 n. 123 (" 1. All'articolo 1, comma 665,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a)
al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono  inserite
le seguenti: "compresi i titolari di redditi  di  lavoro  dipendente,
nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a  quelli  di
lavoro dipendente in relazione  alle  ritenute  subite,"  e  dopo  le
parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono  inserite
le  seguenti:  "nei  limiti  della  spesa  autorizzata  dal  presente
comma,"; b) dopo il secondo periodo sono  inseriti  i  seguenti:  "Il
contribuente  che  abbia  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia  presentato  le  dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare  l'istanza  gia'
presentata 3 con i  dati  necessari  per  il  calcolo  del  rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso,  che
devono essere  forniti  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta  ai
contribuenti che abbiano  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generico ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le  dichiarazioni
dei  redditi  e  non  abbiano  provveduto  all'integrazione.  Per   i
contribuenti  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente   nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono  stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma". 
    Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in  data  26/9/2017,  ha
emanato il provvedimento ricordato, con il quale sono state stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti  di  spesa  stabiliti  dall'articolo  sopra  richiamato.   Nel
provvedimento viene chiarito che: "1.1. Ai fini  dell'esecuzione  dei
rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti
colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990  che  ha  interessato  le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, gli uffici dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competenti verificano, in base  all'articolo
1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014  n.  190,  le  istanze  di
rimborso presentate entro il primo  marzo  2010,  secondo  1'  ordine
cronologico di presentazione,  e  determinano  le  somme  dovute.  2.
Modalita' e termini di esecuzione dei rimborsi 2.1 Tenuto  conto  dei
limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665,  della  legge
23  dicembre  2014, n.  190,  nonche'  dell'importo  riferibile  alle
istanze di rimborso presentate, l'Agenzia delle  entrate  effettua  i
rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1,
applicando la riduzione del 50 per  cento  sulle  somme  dovute.  2.2
L'Agenzia delle  entrate  provvede  periodicamente  ad  erogare,  gli
importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire
da quelli che si riferiscono alle istanze con data  di  presentazione
piu' remota,  fino  a  concorrenza  delle  somme  stanziate.  2.3  Al
completamento dell'esame delle istanze di  rimborso  da  parte  degli
uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente  competenti  e
all'effettuazione dei rimborsi con la  riduzione  del  50  per  cento
degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie
rispetto ai limiti  di  spesa  autorizzati,  le  somme  residue  sono
erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi
del punto 1.1" ). 
    E'  bene  osservare  che  gli   adempimenti   dell'Ufficio,   per
l'esecuzione del giudicato,  cessano  con  la  convalida  informatica
delle somme da rimborsare pari  al  90%  delle  imposte  versate  nel
triennio 90-91  e  92.  Successivamente,  l'erogazione  delle  stesse
avviene a livello  Centrale,  da  parte  della  DC  Gestione  Tributi
Ufficio Rimborsi, a  seguito  della  ricezione  della  convalida.  In
particolare, il flusso monetario viene gestito dalla DC di Roma,  con
predisposizione automatizzata del pagamento sulla base  del  capitolo
di spesa e delle disposizioni normative richiamate. Pertanto, l'unico
adempimento a carico di questa Direzione e' la convalida del rimborso
e  come  dimostrano  gli  atti  allegati  e'  stato   tempestivamente
effettuato  da  questo   Ufficio.   E'   di   solare   evidenza   che
un'Amministrazione Pubblica, quale l'Agenzia delle Entrate  nel  caso
in specie, non puo' non attenersi,  nel  proprio  operato,  a  quanto
disposto per legge; al pari di ogni soggetto  pubblico  o  privato  -
residente e/o operante nel territorio dello Stato.  Ne  discende,  da
quanto rappresentato, che essendo stata rimborsata dall'Agenzia delle
Entrate, a seguito di sentenza della C.T.P., al sig. Fazzino la somma
di euro 5.563,16, l'Ufficio ha legittimamente operato in ottemperanza
alla disposizione normativa di cui all'16-octies l. 3 agosto 2017  n.
123 e tale somma puo' essere considerata un  acconto  alla  luce  del
disposto di cui al punto  2.3  stessa  disposizione  che  come  sopra
riportato recita:  "Al  completamento  dell'esame  delle  istanze  di
rimborso  da  parte  degli  uffici  dell   'Agenzia   delle   entrate
territorialmente competenti e all'effettuazione dei rimborsi  con  la
riduzione del 50 per cento degli importi risultanti  dovuti,  qualora
eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati,
le somme residue  sono  erogate  proporzionalmente  al  valore  degli
importi liquidati, ai sensi del punto 1.1". 
    D'altronde, se e'  piu'  o  meno  condivisibile,  che  il  limite
introdotto dalla sopravvenuta norma con riduzione al 50% delle  somme
spettanti non incide sul titolo della ripetizione, e' innegabile  che
proprio in  questa  sede,  in  cui  si  contesta  l'esecuzione  della
sentenza, lo stesso debba trova applicazione e dunque osservanza  per
scongiurare la violazione di legge. 
    Per  i  motivi  esposti,  l'Ufficio  chiede a  codesta  onorevole
Commissione Tributaria Provinciale: 
        1)  La  cessazione  della  materia  del  contendere   avendo,
l'Ufficio, interamente eseguito la  sentenza  con  la  convalida  del
rimborso;  unico  adempimento  rientrante  nella  propria  sfera   di
competenza; 
        2) La compensazione delle spese, considerato che si  e'  gia'
provveduto alla liquidazione delle somme spettanti. 
    ... 
        con memoria depositata il 5.11.2018 il Fazzino  ha  replicato
per l'inapplicabilita' dell'art. 16. octies d.l. 91 cit. inerente  la
fase  amministrativa  e  non  anche  l'accertamento  giurisdizionale,
giusta la pronuncia n.  2249/2019  della  C.T.R.  Sicilia  -  Sezione
staccata Siracusa; insisteva per il  saldo  di euro  5.563,15  (cosi'
implicitamente aderendo  alla  determinazione  della  sorte  per euro
11.126,13 in luogo di euro 11.687,68 di cui sub c.1); 
    all'udienza del 20.1.2020  l'Ufficio  ha  disposto  rinvio  -  in
attesa della conversione del d.l. 30.12.2019 n.162 di cui infra  (sub
5.2) -  all'udienza  del  20.4.2020,  non  tenutasi  per  l'emergenza
Covid-19, con ulteriore rinvio all'udienza del 7.9.2020 
    considerata la propria competenza (art. 70 co. 10.bis  d.to  l.vo
546/1992); 
    considerato che deve dubitarsi della costituzionalita'  dell'art.
1 comma 665 legge 21.12.2014 n. 190 e succ. mod.  per  contrasto  con
l'art. 3 co. 1° e con l'art. 23 Cost. 
    I termini della questione sono i seguenti: 
        1. Nel 1990 il territorio delle Province di Catania, Ragusa e
Siracusa e' stato colpito da sisma, e sono  state  emanate  ordinanze
per la sospensione degli obblighi tributari (esclusi  i  contribuenti
assoggettati alla ritenuta alla  fonte  :  sic)  sino  all'emanazione
della legge che segue. 
        2. L'art. 9 co. 17 legge 27.2.2002 n. 289 ha disposto che : I
soggetti colpiti dal  sisma  del  13  e  16  dicembre  1990,  che  ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per   il
coordinamento  della  protezione  civile  del   21   dicembre   1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  299  del  21  dicembre  1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in  materia  di  versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli  anni  1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003, l'intero ammontare dovuto  per  ciascun  tributo  a  titolo  di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di  capitale
ccl interessi, diminuito al 10 per cento;  il  perfezionamento  della
definizione comporta gli effetti di cui  al  comma  10.  Qualora  gli
importi da versare  complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
eccedono la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di  otto  rate  semestrali  con  l'applicazione
degli interessi legali  a  decorrere  dal  17  marzo  2003.  L'omesso
versamento delle predette eccedenze  entro  le  scadenze  delle  rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione  automatica;
per  il  recupero  delle  somme  non  corrisposte  si  applicano   le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29.9.1973 n. 602 e succ. modi e sono altresi'  dovuti  una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla meta' in caso di  versamento  eseguito  entro  i  trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. 
    3. Molti contribuenti che  avevano  assolto  le  imposte  per  il
triennio 1990/1992, hanno avanzato istanza di rimborso  nella  misura
del 90%, lamentando la palese disparita' di trattamento; 
    4. La Corte di Cassazione, con le sentenze 1.20.2007  n.  20641, 
12.6.2012 n. 9577,  13.7.2012 n. 12083,  20.12.2012 n. 23859,  e  con
le ordinanze 12.6.2013 n. 9577.  11.12.2012  n.  22507   2.5.2013  n.
10242,  2.10.2013 n.  22497,  ha  riconosciuto  la  fondatezza  delle
istanze, cosi' elevando il rimborso a diritto vivente; 
    5. Il legislatore ha pero' circoscritto inizialmente  il  diritto
de quo - limitando lo  stanziamento  a euro  30.000,00  per  ciascuno
degli anni 2015-2017 -  mediante  il  comma  665  dell'art.  1  legge
23.12.2014 n. 190, che si trascrive: 
    I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990,  che  ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile  21.12.1990,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.1990, che hanno  versato  imposte
per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10.  per  cento
previsto dall'articolo 9 co. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,  hanno
diritto, con esclusione di quelli che svolgono  attivita'  d'impresa,
per i quali l'applicazione dell'agevolazione e'  sospesa  nelle  more
della verifica della compatibilita' del beneficio  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei
limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a  condizione  che
abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'  articolo  21
comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e  successive
modificazioni. 
    Il termine di  due  anni  per  la  presentazione  della  suddetta
istanza e' calcolato a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  28.2.2008  n.  31,  di  conversione  del  decreto-legge
31.12.2007 n. 248. A tal fine e' autorizzata la spesa di  30  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. 
    Il contribuente che abbia tempestivamente  presentato  un'istanza
di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia  presentato  le  dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare  l'istanza  gia'
presentata  con  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del  rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017,  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso,  che
devono essere forniti  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  ai
contribuenti che abbiano  tempestivamente  presentato  un'istanza  di
rimborso generica ovvero priva di  documentazione  e,  per  gli  anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le  dichiarazioni
dei  redditi  e  non  abbiano  provveduto  all'integrazione.  Per   i
contribuenti  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente   nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono  stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma. 
    Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi...". 
    5.1 Sul comma 665 dell'art. l appena  citato  il  legislatore  e'
intervenuto con l'art. 16.octies d.l. 20.6.2017 n.  91,  conv.  legge
3.8.2017 n. 123 (inserito, si badi, in sede di conversione),  con  il
seguente nuovo testo dell'art. 9 co. 17 legge 282 cit. : 
    I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990,  che  ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi  dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile 21  dicembre  1990,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del  24  dicembre  1990,  che  hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo  9,  comma  17,  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  compresi  i
titolari di redditi di  lavoro  dipendente,  nonche'  i  titolari  di
redditi equiparati e assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente  in
relazione alle ritenute subite,  hanno  diritto,  con  esclusione  di
quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i  quali  l'applicazione
dell'agevolazione  e'  sospesa   nelle   more   della   verca   della
compatibilita' del beneficio con l'ordinamento  dell'Unione  europea,
al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti  della  spesa
autorizzata dal presente comma, a condizione che  abbiano  presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.  17
termine di due anni per la presentazione della  suddetta  istanza  e'
calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248. Il contribuente che  abbia  tempestivamente  presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta  1990,  1991  e  1992,  non  abbia  presentato  le
dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre  2017  puo'  integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari  per  il  calcolo  del
rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia
delle  entrate  richiedono  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del
rimborso, che devono  essere  forniti  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, ai contribuenti  che  abbiano  tempestivamente  presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta 1990, 1991  e  1992,  non  abbiano  presentato  le
dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto  all'integrazione.
Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro  dipendente  nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono  stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti  di  spesa  stabiliti  dal  presente  comma.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2015-2017. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti  fondi.  [  Per
l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise  e'
determinato, sia in termini di competenza sia in  termini  di  cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti  dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la  ricostruzione  e  il
ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e  del
novembre 2002. ] L'esclusione  opera  nei  limiti  complessivi  di  5
milioni di euro per l'anno 2015.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica  di  cui   al   periodo
precedente, pari a 5 milioni di euro per  l'anno  2015,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2.008, n. 154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
    L'innovazione che interessa, e'  duplice  :  la  limitazione  del
rimborso alla meta' del dovuto e il diniego del  residuo  dovuto  per
l'esaurimento dello stanziamento gia' fissato  dalla  legge  190/2014
(Euro 30.000.000,00 per il  2015,  euro  30.000.000,00  per  il  2016
e euro 30.000. 000,00 per il 2017). 
    5.2 Il secondo intervento legislativo e'  recentissimo,  mediante
l'art. 29 di. 30.12.2019 n. 162, conv. legge 28.2.2020 n. 8, per  cui
l'art. 9 co. 17 legge 282 cit. e' oggi il seguente: : 
        I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990,  che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai  sensi  dell'articolo  3  dell'ordinanza  del  Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile 21  dicembre  1990,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299  del  24  dicembre  1990,  che  hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo  9,  comma  17,  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  compresi  i
titolari di redditi di  lavoro  dipendente,  nonche'  i  titolari  di
redditi equiparati e assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente  in
relazione alle ritenute subite,  hanno  diritto,  con  esclusione  di
quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i  quali  l'applicazione
dell'agevolazione  e'  sospesa  nelle  more  della   verifica   della
compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell' Unione  europea,
al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti  della  spesa
autorizzata dal presente comma, a condizione che  abbiano  presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  successive  modificazioni.  Il
termine di due anni per la presentazione della  suddetta  istanza  e'
calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del  decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248. Il contribuente che  abbia  tempestivamente  presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta  1990,  1991  e  1992,  non  abbia  presentato  le
dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre  2017  puo'  integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari  per  il  calcolo  del
rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017 gli uffici  dell'Agenzia
delle  entrate  richiedono  i  dati  necessari  per  il  calcolo  del
rimborso, che devono  essere  forniti  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, ai contribuenti  che  abbiano  tempestivamente  presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta 1990, 1991  e  1992,  non  abbiano  presentato  le
dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto  all'integrazione.
Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro  dipendente  nonche'
titolari di redditi  equiparati  e  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi  modello
740 per le stesse annualita', l'importo  oggetto  di  rimborso  viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in  funzione  delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in  essa  indicate.  In
relazione alle istanze di rimborso  presentate,  qualora  l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive  risorse  stanziate  dal  presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse  stanziate  dal  presente   comma   non   si   procede   alt'
effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il  30  settembre  2017,
sono stabilite le modalita' e le procedure finalizzate ad  assicurare
il rispetto dei limiti di spesa  stabiliti  dal  presente  comma.  Ai
rimborsi si provvede mediante le  risorse  stanziate  sugli  ordinari
capitoli di spesa  utilizzati  per  il  rimborso  delle  imposte  sui
redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di  euro.
Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise
e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti  dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la  ricostruzione  e  il
ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e  del
novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni
di euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti  finanziari
sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a  5
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  6,   comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
    Il legislatore da una parte  ha  confermato  la  limitazione  del
rimborso al 50% e  l'esclusione  del  residuo  all'esaurimento  delle
risorse;  dall'altra  parte  ha  elevato  lo  stanziamento  da   euro
90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza  ripartizione  annuale  e
ascrivendolo agli " ordinari capitoli  di  spesa  utilizzati  per  il
rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi". 
    6.  Per  consolidata  esegesi  di   legittimita'   la   riduzione
introdotta dall'art. 1 co. 665 legge 190/2014 non investe l'  an  del
diritto al rimborso, bensi' la concreta realizzazione del rimborso. 
    Si e' statuito :  ... La norma ha modificato la  L.  n.  190  del
2014, art. 1, comma 665, che attualmente prevede  che  "  OMISSIS  ".
Sennonche' la norma, contenente una  previsione  di  regolamentazione
del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va
non solo integrata con  provvedimento  del  direttore  della  Agenzia
delle entrate, ma le stesse  modalita'  attuative  sono  vincolate  a
condizioni il cui verificarsi e' del tutto incerto. In particolare la
norma ha fissato un fondo di spesa  (trenta  milioni  annui  per  tre
anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni  di
spesa superiori a quella soglia, il rimborso e' decurtato al  50%;  e
qualora esaurito il fondo, la integrale negazione  del  rimborso  per
incapienza. Trattasi allora, a ben  vedere,  di  attivita'  in  tutto
riservata alla fase esecutiva,  anche  quale  concreta  modalita'  di
attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. Rispetto ad  essa
non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali  e  quante
domande di rimborso siano state presentate o integrate,  sicche'  non
e' dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a
soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura  del
50%, o addirittura, una volta del tutto  esauriti,  la  richiesta  di
rimborso resti del tutto insoddisfatta. 
    In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha gia' espresso in
materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie,  non
incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi  al
procedimento di rimborso da parte di una  legge  sopravvenuta  (nella
specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16.octies, comma 1, lett.  b,  di
conv.  del  D.L.  n.  91  del  2017),   attuata   con   provvedimento
amministrativo, in quanto la stessa non si riflette  sul  titolo  del
diritto alla ripetizione, che si  forma  nel  relativo  processo,  ma
esclusivamente sul-l esecuzione del medesimo  (cfr.  Cass.,  ord.  n.
6213.2018; 8373/2015). 
    E' peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase
esecutiva, qualunque sia il  titolo  del  rimborso,  compreso  quello
giudiziale, esso sara' sottoposto alle modalita' regolamentate  dalla
L. n. 190 del 2014, art. 1, camino 665, come modificato dal  D.L.  n.
91 del 2017, art. 16.octies, convertito con L.  n.  123  del  2017...
(Cass. 15.3.2019 n. 7368;  conf.:  Cass.  20.3.2019  n.  7729,  Cass.
12.4.2019 n. 10404 e 14405; Cass. 8.5.2019 n. 12214, Cass.  10.7.2019
n. 18495 e 18596; Cass. 7.8.2019 n. 21090; Cass. 26.9.2019 n.  24019;
Cass. 14.10.2019 n. 25871, 25869 e 25868; Cass. 16.10.2019  n  26130;
Cass. 11.11.2019n. 29041; Cass. 15.11.2019 n. 29769; Cass. 18.12.2019
n. 33657); 
    7. Avendo qui l'A.F. opposto di avere adempiuto per la meta'  del
rimborso  liquidato  in  sentenza,  si  pone  l'interrogativo  se  lo
Strazzulla possa immediatamente  reclamare  e  quindi  conseguire  ai
sensi dell'art. 70 d.to 1.vo 546 cit. l'altra meta', o  invece  debba
attendere l'avverarsi della condizione sospensiva  -  questo  l'ovvio
inquadramento  dommatico  -  del  superamento   della   soglia   che,
coerentemente all'esegesi sub 6), rileva oggi nella  misura  di  euro
160.000.000,00. 
    La risposta ragionevole e' nel primo senso per  l'ineccepibile  e
reiterato rilievo della giurisprudenza  sub  6),  e  cioe'  l'inerzia
dell'Amministrazione  finanziaria  sul  numero  e  sull'am-   montare
complessivi delle istanze di  rimborso:  nonostante  la  vigenza  del
tetto dei 90.000. 000,00 dall'1.1.2015 (art.  1  co.  665  legge  190
cit.) e quella  dello  sbarramento  del  50%  dal  13.8.2017  (giorno
successivo alla pubblicazione della legge 12312013 nella  G.U.  12.8.
2017 n. 188). 
    Invero, nessun dato normativo  legittima  l'actio  interrogatoria
per indurre l'A.F. a provvedere, per cui il contribuente che vanti  -
come  nel  caso  in  esame   -   il   diritto,   resterebbe   esposto
all'incertezza per il soddisfacimento della quota (50%) per un  tempo
imprevedibile. 
    Ora, questa incertezza conculca all'evidenza il diritto in  esame
riguardo l'art. 23 Cost. Ne  discende  che  il  primo  e  censurabile
profilo del comma 665 dell'art. 1 legge 190/2014 (non modificato  sul
punto ne' dall'art. 16 octies di. 91/2017 cit., ne' dall'art. 29 d.1,
162/  2019  cit.)  e'   l'omessa   prescrizione   di   una   scadenza
all'Amministrazione finanziaria per la resocontazione  delle  istanze
di rimborso, in vista della liquidazione oltre la meta' oppure  della
ulteriore riduzione del dovuto sino - lo ha evidenziato la  Corte  di
Cassazione - alla sua vanificazione. 
    E non sembra che il Giudice  delle  leggi  possa  rimediare  alla
lacuna mediante sentenza cd. additiva. 
    In secondo luogo, la limitazione denunciata dal  Fazzino  non  e'
superabile mediante ottemperanza a cura di commissario  ad  acta,  il
cui intervento confliggerebbe con la disposizione in esame,  e  cioe'
con la norma  che  ha  subordinato  il  soddisfacimento  del  residuo
(meta') del rimborso alla ricapitolazione (per numero e  importi)  di
tutte le istanze e al  loro  soddisfacimento  per  l'altra  meta'  in
misura proporzionale (o in nessuna misura). 
    Pertanto  la  via  della  questione  di  incostituzionalita'   e'
obbligata. 
    In ogni caso, non si  ravvisano  ostacoli  alla  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale di cui infra  in  via  condizionata,  e
cioe' nella parte in cui la disposizione possa implicare il diniego -
in tutto o in parte - della quota della residua meta' del rimborso. 
    8. Le osservazioni sub 7) comprovano la rilevanza  dell'eccezione
prospettata. 
    9. Riguardo la sua non-manifesta  infondatezza,  occorre  muovere
dalla norma che ha  originato  il  conflitto  e  ha  fatto  riversare
numerosissimi ricorsi nelle CC.TT.PP. di Catania, Ragusa e  Siracusa,
e cioe' l'art. 9 co. 17° legge 289 cit. (v. sub 2). 
    La  Corte  di  Cassazione,  adita  per  la  prima  volta  da   un
contribuente che non si era avvalso delle sospensioni e che agiva per
la restituzione del 90% delle imposte  pagate,  ha  statuito  che  la
definizione automatica per gli anni progressi prevista,  mediante  il
pagamento del dieci per cento dei tributi dovuti, dall'art. 9.  comma
17, L 27 dicembre 2002 n. 289, a  favore  dei  soggetti  colpiti  dal
sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato  le  province  di
Catania, Ragusa e Siracusa, legittima i contribuenti che abbiano gia'
assolto per intero il debito di imposta a  ripetere  il  novanta  per
cento di quanto versato. 
    Questo il passaggio centrale della motivazione: 
        ...  L'introduzione  di  una   innovazione   legislativa   di
carattere agevolativo per il contribuente, incontestabilmente, ha  un
senso storico-normativo se l'esegesi applicativa trova la piu'  ampia
platea di fruitori, ovviamente sempre  nella  completa  verifica  dei
presupposti richiesti. 
    Intendiamo dire che se la L. n. 289 del 2002, con l'art. 9, comma
17, disciplinava la  possibilita'  di  definizione  automatica  della
posizione fiscale del contribuente "relativa agli anni 1990,  1991  e
1992" (e siamo ad oltre un decennio precedente la  Legge  Finanziaria
2003) aveva - gia' ex se' - per cosi' dire una valenza retroattiva  :
in sintesi, la possibilita' di definizione doveva  intervenire  entro
il "16 marzo 2003" e, dunque, come di  ordinario,  disponeva  per  il
Muro quanto all'individuazione dell'arco temporale di attuazione,  ma
riguardava il passato, agevolando la definizione per  gli  anni  1990
-19911992 con il beneficio del versamento ridotto ad  un  decimo  del
dovuto riguardante solo detto triennio. 
    Questo  arco  di  tempo  veniva  privilegiato   fiscalmente   per
riequilibrare - in forza del principio di solidarieta' sociale  -  le
negative conseguenze patrimoniali dell'eccezionale evento sismico del
dicembre 1990. 
    D'altronde, va ribadito che  e'  alquanto  significativo  che  la
rubrica  della  disposizione  -  come  si  e'  gia'  detto  individua
l'oggetto della disciplina come: "Definizione automatica per gli anni
pregressi". 
    3.2 - La  validita'  della  prospettata  esegesi  ha  l'ulteriore
conferma  di  risultare  ascrivibile  in  un'ottica  adeguatrice   ai
principi costituzionali,  in  particolare  a  quello  di  parita'  di
trattamento in situazioni  uguali  (art.  3):  ottica  certamente  da
preferire per risolvere ogni dubbio esegetico. Infatti,  diversamente
opinando,  si  realizzerebbe   una   ingiustificata   disparita'   di
trattamento   -   peraltro,   assolutamente   iniqua,    in    quanto
(assurdamente) a tutto danno  del  contribuente  piu'  diligentemente
osservante  della  legge  -  tra  soggetti  passivi  della   medesima
fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non  ha  pagato  e
chi ha pagato. 
    Invece, in maniera piu' coerente anche con gli immanenti principi
di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti  a  tutti  il  beneficio
della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. 
    Beneficio che si  attua  concretamente  secondo  due  simmetriche
possibilita' di definizione: in favore di chi non ha  ancora  pagato,
mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il
16/03/2003; in favore di chi ha gia' pagato, attraverso  il  rimborso
del 90% di quanto versato al  medesimo  titolo,  ancorche'  risultato
parzialmente  non  dovuto  ex  post,  per   effetto   dell'intervento
normativo, cui va  riconosciuto  il  carattere  di  ius  superveniens
favorevole al contribuente, nel contesto  di  un  indebito  sorto  ex
lege. E quest'ultima alternativa ricorre, appunto, nel  caso  che  ci
occupa... * 
    La Suprema Corte, pertanto, ha ammesso  de  plano  la  violazione
dell'art. 3 co. 1° Cost., ribadendola con le pronunce successive  (v.
sub 4). 
    Si trascrive il passaggio conclusivo della motivazione : "...deve
ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del  carico
fiscale de quo ad un decimo. Beneficio  che  si  attua  concretamente
secondo due simmetriche possibilita' di definizione: in favore di chi
non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto.;
in favore di chi ha gia' pagato, attraverso il rimborso  del  90%  di
quanto versato al medesimo titolo, ancorche'  risultato  parzialmente
non dovuto ex post...". 
    E pero' l'operazione ermeneutica della Corte e' sorprendente  pur
nella varieta' del formante giudiziario. 
    Invero, dal comma 17 dell'art. 9 in esame  non  era  (e  non  e')
argomentabile - nonostante il piu' formidabile impegno -  il  diritto
al rimborso per il contribuente che  abbia  adempiuto.:  sia  per  la
lettera sia per la ratio della disposizione, giusta anche il  limpido
titolo dell'art. 9: definizione automatica per gli anni pregressi. 
    Sul piano della teoria generale e' ormai acquisita la distinzione
fra disposizione e norma  (Crisafulli),  fra  enunciato  normativo  e
regola (Bobbio), fra testo quale costante  e  norma  quale  variabile
(Cordero), e pero' nel caso in esame il diritto al  rimborso  non  e'
suffragato ne' e' suffragabile da alcunche', e  la  disuguaglianza  -
clamorosa, lo si ribadisce - e' stata superata espropriando di  fatto
i poteri del Giudice delle leggi, e cioe' violando il  riparto  della
giurisdizione. 
    In altre parole, e' arduo negare che la disposizione non offre il
minimo appiglio  per  ricavarne  il  diverso  e  nuovo  precetto  sul
rimborso in esame,  e  quindi  non  e'  implausibile  il  dubbio  sul
travalicamento della funzione  giurisdizionale  e  l'invasione  della
funzione legislativa. 
    Ma il punto di maggior rilievo e' un altro. 
    L'omissione del pur lineare  incidente  di  costituzionalita'  da
parte  della  Suprema   Corte   ha   consentito   all'Amministrazione
finanziaria di perseverare in  generale  nel  rifiuto  dei  rimborsi,
costantemente  adducendosi  (in  spregio  dell'art.  97   Cost.)   la
non-vincolativita' degli arresti invocati oltre il caso deciso. 
    In   secondo   luogo,   l'opzione   della   Suprema   Corte    ha
involontariamente aperto il varco  al  legislatore,  che  ha  emanato
prima il comma 665 dell'art. l legge 190 per lo stanziamento  di euro
90.000.000,00  nel  triennio   2015/2017,   senza   alcuna   verifica
preventiva e quindi a prescindere dalla sua sufficienza;  poi  l'art.
16.octies d.l.  91  cit.  per  il  soddisfacimento  della  meta'  del
rimborso,   cosi'   limitando   la   tutela   del   contribuente,   e
indirettamente avallando la strenua  resistenza  dell'Amministrazione
finanziaria. 
    E il caso in esame e' esemplare. 
    Dovendosi concludere allora  sul  requisito  della  non-manifesta
infondatezza, per economia si richiama Cass. 20641/2007 sub  9),  che
va integrata con il canone dell'art. 23 Cost., tenuto conto  altresi'
che la disparita' di trattamento de qua e' formidabile. 
    Invero, i contribuenti che hanno fruito delle sospensioni,  hanno
conseguito un doppio vantaggio: conservando la  disponibilita'  delle
somme dovute per le imposte per oltre un decennio  e  adempiendo  poi
nella misura -  scandalosamente  modesta  -  del  10%  :  addirittura
rateizzabile. 
    Per  i  contribuenti  che  hanno  assolto  le  imposte   (perche'
assoggettati alla ritenuta alla fonte o per non essersi avvalsi delle
sospensioni), il rimborso e' stato seccamente circoscritto alla meta'
del 90% ed e' stata resa incerta la corresponsione dell'altra meta'. 
    I medesimi contribuenti hanno inoltre subito - per la meta'  loro
riconosciuta - il pregiudizio collegato agli  interessi,  poiche'  le
istanze di rimborso sono state presentate  dopo  la  succitata  Cass.
26041/2007; 
provvedendo d'ufficio; 
 
                               P.Q.M. 
 
    - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 665 legge 23.12.2014
n. 190 e succ. mod. nella parte  in  cui  limita  il  rimborso  delle
imposte ivi previste alla  meta'  del  dovuto  e  al  contempo  rende
incerto - sino all'esclusione - il soddisfacimento dell'altra meta' :
per contrasto con gli artt. 3 co. 1° e 23 Cost.; 
    - rimette alla Corte Costituzionale la presente ordinanza con  le
notificazioni e le comunicazioni di cui infra, nonche' copia di :  1)
ricorso di Fazzino Giuseppe;  2)  sentenza  n.  1869/2018  di  questa
C.T.P.; 3) controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa 
    - sospende il giudizio ; 
    -  dispone  che  la  Cancelleria  provveda  alla  notifica  della
presente ordinanza alle Parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, e alla sua comunicazione ai Presidenti del Senato  e  della
Camera dei Deputati. 
    Manda alla Segreteria 
        Siracusa, 7 settembre 2020 
 
                    Il giudice monocratico: Saito