N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2020
Ordinanza del 9 ottobre 2020 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa sul ricorso proposto da Fazzino Giuseppe c/Agenzia delle Entrate di Siracusa . Imposte e tasse - Erogazione dei rimborsi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 - Modalita' e procedure. - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)"), art. 1, comma 665, e successive modificazioni.(GU n.28 del 14-7-2021 )
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Sezione 1ª
Il Giudice monocratico, dott. Vincenzo Saito,
letti gli atti del proc. n. 82/2019 promosso da Fazzino Giuseppe
nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa per
l'ottemperanza della sentenza n. 1869 datata 6/20.4.2018 di questa
C.T.P., con cui - in accoglimento del ricorso iscritto al n.
2460/2013 - l'Amministrazione finanziaria e' stata condannata al
rimborso del 90% dell'irpef e dell'ilor assolte dallo stesso nel
triennio 1990-1992;
sciogliendo la riserva del 7.9.2020;
premesso che:
il ricorrente ha dedotto:
a) il 12.10.2018 ha notificato atto di messa in mora e di
diffida ad adempiere ex art. 70 co. 2º d.to l.vo 546/ 1992;
b) l'A.F. e' rimasta inerte;
c) il credito ammonta ad euro 22.047,85 di cui:
c.1) euro 11.687,68 per sorte;
c.1) euro 11.687,68 per sorte;
c.2) euro 10.417,81 per interessi secondo il prospetto
che segue (in virtu' rispettivamente dell' art. 13 co. 2 d.l.
55711993, dell'art. 3 co. 141 legge 662/1996, D.M. 27.6.2003 e D.M.
21.5.2009)
c.2) euro 10.417,81 per interessi secondo il prospetto
che segue (in virtu' rispettivamente dell' art. 13 co. 2 d.l.
55711993, dell'art. 3 co. 141 legge 662/1996, D.M. 27.6.2003 e D.M.
21.5.2009)
Parte di provvedimento in formato grafico
l'Agenzia delle entrate ha resistito osservando testualmente (la
sottolineatura concerne i richiami normativi).
...
Dalle interrogazione effettuate presso l'archivio dell'Anagrafe
Tributaria, risulta che per il contribuente sono stati estratti, in
data 1/12/2018, i rimborsi con modalita' di pagamento tramite vaglia.
- Anno 1990 Direzione Provinciale di Siracusa Ufficio legale 2 -
importo richiesto: euro 3.194,18 - importo riconosciuto: euro
3.194,18
- Anno 1991 importo richiesto: euro 3.651,97 importo
riconosciuto: euro 3.651,70
- Anno 1992 importo richiesto: euro 4.280,45 importo
riconosciuto: euro 4.280,45.
Pertanto, il rimborso di cui si chiede l'esecuzione in via
provvisoria ammonta complessivamente ad euro 11.126,33.
Alla luce di tali premesse, l'Ufficio rappresenta di aver gia'
provveduto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies del DL
91/2017, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2017 n. 123, a
dare esecuzione provvisoria alla sentenza della C.T.P. 1869/1/2018,
provvedendo a corrispondere la somma di euro 5.563,16 pari al 50 per
cento sulle somme dovute oltre interessi legali.
Si rappresenta, infatti, il tenore letterale dell'art. 1, comma
665, della legge 23.12.2014 n. 190 nella versione in vigore dal 13
agosto 2017 per effetto dell 'art. 1 6-octies della Legge del 13
agosto 2017 n. 123 (" 1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni," sono inserite
le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente,
nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di
lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite," e dopo le
parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono inserite
le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal presente
comma,"; b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare l'istanza gia'
presentata 3 con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generico ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche'
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma".
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in data 26/9/2017, ha
emanato il provvedimento ricordato, con il quale sono state stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dall'articolo sopra richiamato. Nel
provvedimento viene chiarito che: "1.1. Ai fini dell'esecuzione dei
rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti
colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le
province di Catania, Ragusa e Siracusa, gli uffici dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competenti verificano, in base all'articolo
1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le istanze di
rimborso presentate entro il primo marzo 2010, secondo 1' ordine
cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute. 2.
Modalita' e termini di esecuzione dei rimborsi 2.1 Tenuto conto dei
limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nonche' dell'importo riferibile alle
istanze di rimborso presentate, l'Agenzia delle entrate effettua i
rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1,
applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2
L'Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare, gli
importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire
da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione
piu' remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al
completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte degli
uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti e
all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento
degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie
rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono
erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi
del punto 1.1" ).
E' bene osservare che gli adempimenti dell'Ufficio, per
l'esecuzione del giudicato, cessano con la convalida informatica
delle somme da rimborsare pari al 90% delle imposte versate nel
triennio 90-91 e 92. Successivamente, l'erogazione delle stesse
avviene a livello Centrale, da parte della DC Gestione Tributi
Ufficio Rimborsi, a seguito della ricezione della convalida. In
particolare, il flusso monetario viene gestito dalla DC di Roma, con
predisposizione automatizzata del pagamento sulla base del capitolo
di spesa e delle disposizioni normative richiamate. Pertanto, l'unico
adempimento a carico di questa Direzione e' la convalida del rimborso
e come dimostrano gli atti allegati e' stato tempestivamente
effettuato da questo Ufficio. E' di solare evidenza che
un'Amministrazione Pubblica, quale l'Agenzia delle Entrate nel caso
in specie, non puo' non attenersi, nel proprio operato, a quanto
disposto per legge; al pari di ogni soggetto pubblico o privato -
residente e/o operante nel territorio dello Stato. Ne discende, da
quanto rappresentato, che essendo stata rimborsata dall'Agenzia delle
Entrate, a seguito di sentenza della C.T.P., al sig. Fazzino la somma
di euro 5.563,16, l'Ufficio ha legittimamente operato in ottemperanza
alla disposizione normativa di cui all'16-octies l. 3 agosto 2017 n.
123 e tale somma puo' essere considerata un acconto alla luce del
disposto di cui al punto 2.3 stessa disposizione che come sopra
riportato recita: "Al completamento dell'esame delle istanze di
rimborso da parte degli uffici dell 'Agenzia delle entrate
territorialmente competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la
riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora
eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati,
le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli
importi liquidati, ai sensi del punto 1.1".
D'altronde, se e' piu' o meno condivisibile, che il limite
introdotto dalla sopravvenuta norma con riduzione al 50% delle somme
spettanti non incide sul titolo della ripetizione, e' innegabile che
proprio in questa sede, in cui si contesta l'esecuzione della
sentenza, lo stesso debba trova applicazione e dunque osservanza per
scongiurare la violazione di legge.
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede a codesta onorevole
Commissione Tributaria Provinciale:
1) La cessazione della materia del contendere avendo,
l'Ufficio, interamente eseguito la sentenza con la convalida del
rimborso; unico adempimento rientrante nella propria sfera di
competenza;
2) La compensazione delle spese, considerato che si e' gia'
provveduto alla liquidazione delle somme spettanti.
...
con memoria depositata il 5.11.2018 il Fazzino ha replicato
per l'inapplicabilita' dell'art. 16. octies d.l. 91 cit. inerente la
fase amministrativa e non anche l'accertamento giurisdizionale,
giusta la pronuncia n. 2249/2019 della C.T.R. Sicilia - Sezione
staccata Siracusa; insisteva per il saldo di euro 5.563,15 (cosi'
implicitamente aderendo alla determinazione della sorte per euro
11.126,13 in luogo di euro 11.687,68 di cui sub c.1);
all'udienza del 20.1.2020 l'Ufficio ha disposto rinvio - in
attesa della conversione del d.l. 30.12.2019 n.162 di cui infra (sub
5.2) - all'udienza del 20.4.2020, non tenutasi per l'emergenza
Covid-19, con ulteriore rinvio all'udienza del 7.9.2020
considerata la propria competenza (art. 70 co. 10.bis d.to l.vo
546/1992);
considerato che deve dubitarsi della costituzionalita' dell'art.
1 comma 665 legge 21.12.2014 n. 190 e succ. mod. per contrasto con
l'art. 3 co. 1° e con l'art. 23 Cost.
I termini della questione sono i seguenti:
1. Nel 1990 il territorio delle Province di Catania, Ragusa e
Siracusa e' stato colpito da sisma, e sono state emanate ordinanze
per la sospensione degli obblighi tributari (esclusi i contribuenti
assoggettati alla ritenuta alla fonte : sic) sino all'emanazione
della legge che segue.
2. L'art. 9 co. 17 legge 27.2.2002 n. 289 ha disposto che : I
soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di
capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ccl interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della
definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli
importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedono la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione
degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate
semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29.9.1973 n. 602 e succ. modi e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate,
ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta
giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Molti contribuenti che avevano assolto le imposte per il
triennio 1990/1992, hanno avanzato istanza di rimborso nella misura
del 90%, lamentando la palese disparita' di trattamento;
4. La Corte di Cassazione, con le sentenze 1.20.2007 n. 20641,
12.6.2012 n. 9577, 13.7.2012 n. 12083, 20.12.2012 n. 23859, e con
le ordinanze 12.6.2013 n. 9577. 11.12.2012 n. 22507 2.5.2013 n.
10242, 2.10.2013 n. 22497, ha riconosciuto la fondatezza delle
istanze, cosi' elevando il rimborso a diritto vivente;
5. Il legislatore ha pero' circoscritto inizialmente il diritto
de quo - limitando lo stanziamento a euro 30.000,00 per ciascuno
degli anni 2015-2017 - mediante il comma 665 dell'art. 1 legge
23.12.2014 n. 190, che si trascrive:
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile 21.12.1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24.12.1990, che hanno versato imposte
per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10. per cento
previsto dall'articolo 9 co. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno
diritto, con esclusione di quelli che svolgono attivita' d'impresa,
per i quali l'applicazione dell'agevolazione e' sospesa nelle more
della verifica della compatibilita' del beneficio con l'ordinamento
dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei
limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che
abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell' articolo 21
comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive
modificazioni.
Il termine di due anni per la presentazione della suddetta
istanza e' calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge 28.2.2008 n. 31, di conversione del decreto-legge
31.12.2007 n. 248. A tal fine e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.
Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza
di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare l'istanza gia'
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche'
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi...".
5.1 Sul comma 665 dell'art. l appena citato il legislatore e'
intervenuto con l'art. 16.octies d.l. 20.6.2017 n. 91, conv. legge
3.8.2017 n. 123 (inserito, si badi, in sede di conversione), con il
seguente nuovo testo dell'art. 9 co. 17 legge 282 cit. :
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i
titolari di redditi di lavoro dipendente, nonche' i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in
relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di
quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i quali l'applicazione
dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verca della
compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea,
al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa
autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 17
termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza e'
calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le
dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il calcolo del
rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia
delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del
rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla
richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le
dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione.
Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche'
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015-2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri di assegnazione dei predetti fondi. [ Per
l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise e'
determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il
ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del
novembre 2002. ] L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5
milioni di euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo
precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2.008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
L'innovazione che interessa, e' duplice : la limitazione del
rimborso alla meta' del dovuto e il diniego del residuo dovuto per
l'esaurimento dello stanziamento gia' fissato dalla legge 190/2014
(Euro 30.000.000,00 per il 2015, euro 30.000.000,00 per il 2016
e euro 30.000. 000,00 per il 2017).
5.2 Il secondo intervento legislativo e' recentissimo, mediante
l'art. 29 di. 30.12.2019 n. 162, conv. legge 28.2.2020 n. 8, per cui
l'art. 9 co. 17 legge 282 cit. e' oggi il seguente: :
I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i
titolari di redditi di lavoro dipendente, nonche' i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in
relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di
quelli che svolgono attivita' d'impresa, per i quali l'applicazione
dell'agevolazione e' sospesa nelle more della verifica della
compatibilita' del beneficio con l'ordinamento dell' Unione europea,
al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa
autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato
l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successive modificazioni. Il
termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza e'
calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248. Il contribuente che abbia tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le
dichiarazioni dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare
l'istanza gia' presentata con i dati necessari per il calcolo del
rimborso. Successivamente al 30 ottobre 2017 gli uffici dell'Agenzia
delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del
rimborso, che devono essere forniti entro sessanta giorni dalla
richiesta, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato
un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per
gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le
dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione.
Per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche'
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede alt'
effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017,
sono stabilite le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare
il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. Ai
rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari
capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui
redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.
Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise
e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal
consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il
ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del
novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni
di euro per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari
sui saldi di finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
Il legislatore da una parte ha confermato la limitazione del
rimborso al 50% e l'esclusione del residuo all'esaurimento delle
risorse; dall'altra parte ha elevato lo stanziamento da euro
90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale e
ascrivendolo agli " ordinari capitoli di spesa utilizzati per il
rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi".
6. Per consolidata esegesi di legittimita' la riduzione
introdotta dall'art. 1 co. 665 legge 190/2014 non investe l' an del
diritto al rimborso, bensi' la concreta realizzazione del rimborso.
Si e' statuito : ... La norma ha modificato la L. n. 190 del
2014, art. 1, comma 665, che attualmente prevede che " OMISSIS ".
Sennonche' la norma, contenente una previsione di regolamentazione
del rimborso per le categorie di contribuenti in essa contemplate, va
non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia
delle entrate, ma le stesse modalita' attuative sono vincolate a
condizioni il cui verificarsi e' del tutto incerto. In particolare la
norma ha fissato un fondo di spesa (trenta milioni annui per tre
anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di
spesa superiori a quella soglia, il rimborso e' decurtato al 50%; e
qualora esaurito il fondo, la integrale negazione del rimborso per
incapienza. Trattasi allora, a ben vedere, di attivita' in tutto
riservata alla fase esecutiva, anche quale concreta modalita' di
attuazione della medesima sentenza di ottemperanza. Rispetto ad essa
non risultano neppure allegate dalla Amministrazione quali e quante
domande di rimborso siano state presentate o integrate, sicche' non
e' dato conoscere se i fondi messi a disposizione siano sufficienti a
soddisfare per intero le richieste, oppure nella limitata misura del
50%, o addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di
rimborso resti del tutto insoddisfatta.
In tal senso va condiviso quanto questa Corte ha gia' espresso in
materia, affermando che in mancanza di disposizioni transitorie, non
incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al
procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella
specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16.octies, comma 1, lett. b, di
conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento
amministrativo, in quanto la stessa non si riflette sul titolo del
diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma
esclusivamente sul-l esecuzione del medesimo (cfr. Cass., ord. n.
6213.2018; 8373/2015).
E' peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase
esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello
giudiziale, esso sara' sottoposto alle modalita' regolamentate dalla
L. n. 190 del 2014, art. 1, camino 665, come modificato dal D.L. n.
91 del 2017, art. 16.octies, convertito con L. n. 123 del 2017...
(Cass. 15.3.2019 n. 7368; conf.: Cass. 20.3.2019 n. 7729, Cass.
12.4.2019 n. 10404 e 14405; Cass. 8.5.2019 n. 12214, Cass. 10.7.2019
n. 18495 e 18596; Cass. 7.8.2019 n. 21090; Cass. 26.9.2019 n. 24019;
Cass. 14.10.2019 n. 25871, 25869 e 25868; Cass. 16.10.2019 n 26130;
Cass. 11.11.2019n. 29041; Cass. 15.11.2019 n. 29769; Cass. 18.12.2019
n. 33657);
7. Avendo qui l'A.F. opposto di avere adempiuto per la meta' del
rimborso liquidato in sentenza, si pone l'interrogativo se lo
Strazzulla possa immediatamente reclamare e quindi conseguire ai
sensi dell'art. 70 d.to 1.vo 546 cit. l'altra meta', o invece debba
attendere l'avverarsi della condizione sospensiva - questo l'ovvio
inquadramento dommatico - del superamento della soglia che,
coerentemente all'esegesi sub 6), rileva oggi nella misura di euro
160.000.000,00.
La risposta ragionevole e' nel primo senso per l'ineccepibile e
reiterato rilievo della giurisprudenza sub 6), e cioe' l'inerzia
dell'Amministrazione finanziaria sul numero e sull'am- montare
complessivi delle istanze di rimborso: nonostante la vigenza del
tetto dei 90.000. 000,00 dall'1.1.2015 (art. 1 co. 665 legge 190
cit.) e quella dello sbarramento del 50% dal 13.8.2017 (giorno
successivo alla pubblicazione della legge 12312013 nella G.U. 12.8.
2017 n. 188).
Invero, nessun dato normativo legittima l'actio interrogatoria
per indurre l'A.F. a provvedere, per cui il contribuente che vanti -
come nel caso in esame - il diritto, resterebbe esposto
all'incertezza per il soddisfacimento della quota (50%) per un tempo
imprevedibile.
Ora, questa incertezza conculca all'evidenza il diritto in esame
riguardo l'art. 23 Cost. Ne discende che il primo e censurabile
profilo del comma 665 dell'art. 1 legge 190/2014 (non modificato sul
punto ne' dall'art. 16 octies di. 91/2017 cit., ne' dall'art. 29 d.1,
162/ 2019 cit.) e' l'omessa prescrizione di una scadenza
all'Amministrazione finanziaria per la resocontazione delle istanze
di rimborso, in vista della liquidazione oltre la meta' oppure della
ulteriore riduzione del dovuto sino - lo ha evidenziato la Corte di
Cassazione - alla sua vanificazione.
E non sembra che il Giudice delle leggi possa rimediare alla
lacuna mediante sentenza cd. additiva.
In secondo luogo, la limitazione denunciata dal Fazzino non e'
superabile mediante ottemperanza a cura di commissario ad acta, il
cui intervento confliggerebbe con la disposizione in esame, e cioe'
con la norma che ha subordinato il soddisfacimento del residuo
(meta') del rimborso alla ricapitolazione (per numero e importi) di
tutte le istanze e al loro soddisfacimento per l'altra meta' in
misura proporzionale (o in nessuna misura).
Pertanto la via della questione di incostituzionalita' e'
obbligata.
In ogni caso, non si ravvisano ostacoli alla declaratoria di
illegittimita' costituzionale di cui infra in via condizionata, e
cioe' nella parte in cui la disposizione possa implicare il diniego -
in tutto o in parte - della quota della residua meta' del rimborso.
8. Le osservazioni sub 7) comprovano la rilevanza dell'eccezione
prospettata.
9. Riguardo la sua non-manifesta infondatezza, occorre muovere
dalla norma che ha originato il conflitto e ha fatto riversare
numerosissimi ricorsi nelle CC.TT.PP. di Catania, Ragusa e Siracusa,
e cioe' l'art. 9 co. 17° legge 289 cit. (v. sub 2).
La Corte di Cassazione, adita per la prima volta da un
contribuente che non si era avvalso delle sospensioni e che agiva per
la restituzione del 90% delle imposte pagate, ha statuito che la
definizione automatica per gli anni progressi prevista, mediante il
pagamento del dieci per cento dei tributi dovuti, dall'art. 9. comma
17, L 27 dicembre 2002 n. 289, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa, legittima i contribuenti che abbiano gia'
assolto per intero il debito di imposta a ripetere il novanta per
cento di quanto versato.
Questo il passaggio centrale della motivazione:
... L'introduzione di una innovazione legislativa di
carattere agevolativo per il contribuente, incontestabilmente, ha un
senso storico-normativo se l'esegesi applicativa trova la piu' ampia
platea di fruitori, ovviamente sempre nella completa verifica dei
presupposti richiesti.
Intendiamo dire che se la L. n. 289 del 2002, con l'art. 9, comma
17, disciplinava la possibilita' di definizione automatica della
posizione fiscale del contribuente "relativa agli anni 1990, 1991 e
1992" (e siamo ad oltre un decennio precedente la Legge Finanziaria
2003) aveva - gia' ex se' - per cosi' dire una valenza retroattiva :
in sintesi, la possibilita' di definizione doveva intervenire entro
il "16 marzo 2003" e, dunque, come di ordinario, disponeva per il
Muro quanto all'individuazione dell'arco temporale di attuazione, ma
riguardava il passato, agevolando la definizione per gli anni 1990
-19911992 con il beneficio del versamento ridotto ad un decimo del
dovuto riguardante solo detto triennio.
Questo arco di tempo veniva privilegiato fiscalmente per
riequilibrare - in forza del principio di solidarieta' sociale - le
negative conseguenze patrimoniali dell'eccezionale evento sismico del
dicembre 1990.
D'altronde, va ribadito che e' alquanto significativo che la
rubrica della disposizione - come si e' gia' detto individua
l'oggetto della disciplina come: "Definizione automatica per gli anni
pregressi".
3.2 - La validita' della prospettata esegesi ha l'ulteriore
conferma di risultare ascrivibile in un'ottica adeguatrice ai
principi costituzionali, in particolare a quello di parita' di
trattamento in situazioni uguali (art. 3): ottica certamente da
preferire per risolvere ogni dubbio esegetico. Infatti, diversamente
opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparita' di
trattamento - peraltro, assolutamente iniqua, in quanto
(assurdamente) a tutto danno del contribuente piu' diligentemente
osservante della legge - tra soggetti passivi della medesima
fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e
chi ha pagato.
Invece, in maniera piu' coerente anche con gli immanenti principi
di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio
della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo.
Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche
possibilita' di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato,
mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il
16/03/2003; in favore di chi ha gia' pagato, attraverso il rimborso
del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorche' risultato
parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento
normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens
favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex
lege. E quest'ultima alternativa ricorre, appunto, nel caso che ci
occupa... *
La Suprema Corte, pertanto, ha ammesso de plano la violazione
dell'art. 3 co. 1° Cost., ribadendola con le pronunce successive (v.
sub 4).
Si trascrive il passaggio conclusivo della motivazione : "...deve
ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico
fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente
secondo due simmetriche possibilita' di definizione: in favore di chi
non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto.;
in favore di chi ha gia' pagato, attraverso il rimborso del 90% di
quanto versato al medesimo titolo, ancorche' risultato parzialmente
non dovuto ex post...".
E pero' l'operazione ermeneutica della Corte e' sorprendente pur
nella varieta' del formante giudiziario.
Invero, dal comma 17 dell'art. 9 in esame non era (e non e')
argomentabile - nonostante il piu' formidabile impegno - il diritto
al rimborso per il contribuente che abbia adempiuto.: sia per la
lettera sia per la ratio della disposizione, giusta anche il limpido
titolo dell'art. 9: definizione automatica per gli anni pregressi.
Sul piano della teoria generale e' ormai acquisita la distinzione
fra disposizione e norma (Crisafulli), fra enunciato normativo e
regola (Bobbio), fra testo quale costante e norma quale variabile
(Cordero), e pero' nel caso in esame il diritto al rimborso non e'
suffragato ne' e' suffragabile da alcunche', e la disuguaglianza -
clamorosa, lo si ribadisce - e' stata superata espropriando di fatto
i poteri del Giudice delle leggi, e cioe' violando il riparto della
giurisdizione.
In altre parole, e' arduo negare che la disposizione non offre il
minimo appiglio per ricavarne il diverso e nuovo precetto sul
rimborso in esame, e quindi non e' implausibile il dubbio sul
travalicamento della funzione giurisdizionale e l'invasione della
funzione legislativa.
Ma il punto di maggior rilievo e' un altro.
L'omissione del pur lineare incidente di costituzionalita' da
parte della Suprema Corte ha consentito all'Amministrazione
finanziaria di perseverare in generale nel rifiuto dei rimborsi,
costantemente adducendosi (in spregio dell'art. 97 Cost.) la
non-vincolativita' degli arresti invocati oltre il caso deciso.
In secondo luogo, l'opzione della Suprema Corte ha
involontariamente aperto il varco al legislatore, che ha emanato
prima il comma 665 dell'art. l legge 190 per lo stanziamento di euro
90.000.000,00 nel triennio 2015/2017, senza alcuna verifica
preventiva e quindi a prescindere dalla sua sufficienza; poi l'art.
16.octies d.l. 91 cit. per il soddisfacimento della meta' del
rimborso, cosi' limitando la tutela del contribuente, e
indirettamente avallando la strenua resistenza dell'Amministrazione
finanziaria.
E il caso in esame e' esemplare.
Dovendosi concludere allora sul requisito della non-manifesta
infondatezza, per economia si richiama Cass. 20641/2007 sub 9), che
va integrata con il canone dell'art. 23 Cost., tenuto conto altresi'
che la disparita' di trattamento de qua e' formidabile.
Invero, i contribuenti che hanno fruito delle sospensioni, hanno
conseguito un doppio vantaggio: conservando la disponibilita' delle
somme dovute per le imposte per oltre un decennio e adempiendo poi
nella misura - scandalosamente modesta - del 10% : addirittura
rateizzabile.
Per i contribuenti che hanno assolto le imposte (perche'
assoggettati alla ritenuta alla fonte o per non essersi avvalsi delle
sospensioni), il rimborso e' stato seccamente circoscritto alla meta'
del 90% ed e' stata resa incerta la corresponsione dell'altra meta'.
I medesimi contribuenti hanno inoltre subito - per la meta' loro
riconosciuta - il pregiudizio collegato agli interessi, poiche' le
istanze di rimborso sono state presentate dopo la succitata Cass.
26041/2007;
provvedendo d'ufficio;
P.Q.M. - dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 665 legge 23.12.2014 n. 190 e succ. mod. nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla meta' del dovuto e al contempo rende incerto - sino all'esclusione - il soddisfacimento dell'altra meta' : per contrasto con gli artt. 3 co. 1° e 23 Cost.; - rimette alla Corte Costituzionale la presente ordinanza con le notificazioni e le comunicazioni di cui infra, nonche' copia di : 1) ricorso di Fazzino Giuseppe; 2) sentenza n. 1869/2018 di questa C.T.P.; 3) controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa - sospende il giudizio ; - dispone che la Cancelleria provveda alla notifica della presente ordinanza alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e alla sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Manda alla Segreteria Siracusa, 7 settembre 2020 Il giudice monocratico: Saito