N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 luglio 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 luglio  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -
  Bilancio di previsione finanziario  per  il  triennio  2021-2023  -
  Composizione e copertura del disavanzo presunto. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -
  Bilancio di previsione finanziario  per  il  triennio  2021-2023  -
  Modalita' di copertura del disavanzo  di  amministrazione  relativo
  agli esercizi 2018 e 2019. 
- Legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n.  20  (Bilancio  di
  previsione  finanziario  per  il   triennio   2021-2023),   e,   in
  particolare, art. 1, punto [recte: comma] 3, nonche' il  richiamato
  allegato O; e art. 4, nonche' il richiamato allegato n. 7 (rectius:
  n. 8). 
(GU n.33 del 18-8-2021 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Basilicata, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale della legge regionale Basilicata 6 maggio 2021, n.  20
ed in particolare: 
        dell'art. 1, punto 3,  nonche'  del  richiamato  Allegato  O;
dell'art. 4, nonche'  del  richiamato  Allegato  n.  8  (erroneamente
indicato come  Allegato  7),  come  da  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri in data 24 giugno 2021. 
    Sul B.U.R. Basilicata 6 maggio 2021, n. 41, numero  speciale,  e'
stata pubblicata la legge regionale 6 maggio  2021,  n.  20,  recante
«Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.». 
    L'art. 1, punto 3, della predetta legge  recita:  «L'allegato  02
alla legge regionale  9  dicembre  2020,  n.  40  e'  sostituito  con
l'allegato O alla presente legge». 
    L'art.   4   della   predetta   legge   recita:   (Disavanzo   di
amministrazione presunto).  -  1.  Il  disavanzo  di  amministrazione
presunto riveniente da esercizi precedenti  viene  ripianato  secondo
quanto previsto nell'allegato n. 7, accluso  all'allegato  N  di  cui
alla lettera n), del comma 2, dell'articolo 1 della  presente  legge,
in applicazione del disposto  di  cui  all'articolo  42  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nell'articolo art. 1, punto 3, nonche' del richiamato  Allegato  O  e
nell'articolo 4, nonche' del richiamato Allegato n.  7  (rectius:  n.
8), siano incostituzionali per violazione dell'articolo 117,  secondo
comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  riguardante  la  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    Pertanto, si propone questione di legittimita' costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 4 legge regionale Basilicata  n.  20  del
2021 e del prospetto allegato 8 (erroneamente  indicato  nell'art.  4
legge  regionale  citata  quale  allegato  7)  all'allegato  N,   per
contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 - art. 42, comma
12 - (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e)
della Costituzione. 
    L'articolo   4   disciplina   il   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione presunto  al  31  dicembre  2020  richiamando  quanto
previsto nell'allegato 7  all'allegato  N  (Nota  integrativa)  della
legge in esame con modalita' di copertura  non  conformi  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    Preliminarmente, si precisa che le precedenti disposizioni  sulla
materia contenute nelle leggi regionali della Regione Basilicata sono
gia' state impugnate dal Presidente  del  Consiglio  per  rilievi  di
natura analoga con ricorsi  ex  art.  127  Cost.  per  l'annullamento
rispettivamente della: 
        legge regionale n. 40/2020 (Prima variazione al  Bilancio  di
previsione  2020-  2022),  impugnata  con  ricorso  iscritto  al   n.
7/2021/RR di codesta Corte,  con  udienza  pubblicata  fissata  al  9
novembre 2021, in quanto  con  tale  legge  la  Regione  ripianava  i
disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 2018 e 2019  fino
al termine della legislatura, previsto nel 2024, invece che entro gli
esercizi considerati nel bilancio di  previsione,  in  contrasto  con
l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 118/2011; 
        legge  regionale   n.   8/2021   (Rendiconto   generale   per
l'esercizio finanziario 2018), impugnata  con  ricorso  ex  art.  127
Cost. notificato in data 12 maggio  2021  e  depositato  in  data  18
maggio 2021, in quanto con tale legge la Regione  esponeva  un  piano
di' rientro del disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019 - 2022,
invece che entro l'esercizio 2021,  in  contrasto  con  il  principio
contabile applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del decreto  legislativo
n. 118/2011 (applicabile anche alla legge odierna sotto  esame,  come
dedotto infra). 
    Cio' premesso, per quanto concerne  la  legge  regionale  che  si
impugna col presente atto, l'art.  4  prevede  che  il  disavanzo  di
amministrazione presunto rinveniente  da  esercizi  precedenti  venga
ripianato  secondo   quanto   previsto   dall'Allegato   7,   accluso
all'allegato N (Nota integrativa), di cui alla lettera  n)  dell'art.
1, comma 2 (allegati al bilancio) della legge in esame. 
    Tuttavia il predetto Allegato 7 all'Allegato N, riportato a  pag.
158 del Bollettino regionale n. 41/2021, espone  la  tabella  che  si
riproduce fotograficamente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Come gia' accennato, il  riferimento  all'Allegato  7  -  recante
«Elenco  analitico  delle  risorse  accantonate  nel   risultato   di
amministrazione 2020» -  appare  il  frutto  di  un  errore,  perche'
chiaramente il legislatore regionale intendeva riferirsi all'Allegato
8 della Nota integrativa, questo si', relativo al disavanzo  presunto
e alle relative modalita' di copertura, come  risulta  dalla  lettura
della tabella che si riproduce fotograficamente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il  merito   della   questione   riguarda   l'articolazione   del
ripianamento del disavanzo, dalle Tabelle dell'Allegato 8  si  evince
che le quote del recupero del disavanzo sono  state  distribuite  nel
triennio 2021, 2022 e 2023. 
    Oltre a cio' non risulta l'approvazione del piano di rientro  del
disavanzo con apposita  delibera  consiliare  e  l'allegazione  della
delibera al bilancio preventivo in esame. 
    Pertanto, lo  stato  di  attuazione  del  piano  e'  solo  quello
risultante dalle citate tabelle allegate alla Nota integrativa. 
    Ora, il principio applicato 9.2.27 dell'Allegato 4/2 del  decreto
legislativo  n.  118/2011  prevede  che  «Anche  con  riferimento  al
disavanzo di amministrazione presunto, se non e' migliorato  rispetto
al risultato  di  amministrazione  dell'esercizio  precedente  di  un
importo almeno  pari  a  quello  iscritto  alla  voce  "Disavanzo  di
amministrazione"  del  precedente  bilancio  di  previsione  per   il
medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate  al  bilancio  e
presumibilmente non recuperate sono interamente  applicate  al  primo
esercizio del bilancio di previsione nel quale e'  stato  determinato
il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote  del
recupero previste dai piani di  rientro  in  corso  di  gestione  con
riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore  disavanzo
presunto e' ripianato [...] dalle Regioni negli esercizi  considerati
nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre  la  durata  della
consiliatura/legislatura regionale». (1) 
    Inoltre, il principio applicato 9.2.28 del medesimo Allegato  4/2
del decreto legislativo n. 118/2011 dispone  che:  «il  disavanzo  di
amministrazione di un esercizio  non  applicato  al  bilancio  e  non
ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di  una
successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad  esempio
a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato  di
cui  alla  lettera  b)  del  paragrafo  9.2.26,   ed   e'   ripianato
applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione.
[...] E' tardiva  l'approvazione  del  rendiconto  che  non  consente
l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo  a
quello in cui il disavanzo si e' formato» (2) . 
    Da quanto  si  evince  dall'Allegato  8  della  Nota  integrativa
allegata al  bilancio  di  previsione  in  esame,  della  «quota  del
disavanzo da  ripianare  nell'esercizio  precedente»,  pari  ad  euro
67.891.976,83 non e' stato ripianato l'importo di euro  62.138.950,00
(«ripiano del disavanzo non  effettuato  nell'esercizio  precedente»,
2019) che deve essere, quindi, applicato all'esercizio 2021. 
    Il disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio  precedente,
pari ad euro 831.481,15, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del decreto
legislativo n. 118/2011, «puo' anche essere ripianato negli  esercizi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni  caso  non  oltre  la
durata della legislatura regionale, contestualmente  all'adozione  di
una delibera consiliare avente ad oggetto il  piano  di  rientro  dal
disavanzo nel quale siano individuati  i  provvedimenti  necessari  a
ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere
del collegio dei revisori». 
    Tuttavia non  risulta  -  al  momento  -  che  la  Regione  abbia
approvato alcuna delibera consiliare,  in  applicazione  della  sopra
illustrata norma statale di riferimento. 
    A tali rilievi e'  opportuno  aggiungere  la  considerazione  che
l'allungamento dei tempi di recupero del disavanzo  presenta  profili
di incostituzionalita', in contrasto con l'orientamento della  Corte,
che  ha  infatti  dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   di
soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento  dei  disavanzi
in archi temporali lunghi e differenziati,  ben  oltre  il  ciclo  di
bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in  termini
di equita' intergenerazionale (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016,  n.
6/2017 e n. 18/2019, da ultimo confermate dalla sentenza  n.  80  del
2021). 
    Alla luce di quanto esposto, e ai sensi  dei  principi  applicati
sopra illustrati, le Tabelle relative alla composizione  e  copertura
del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato
8)   e   le   conseguenti   registrazioni    contabili    riguardanti
l'applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, non  appaiono
conformi alle disposizioni del decreto legislativo n.  118/2011,  che
disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
bilancio delle Regioni e conseguentemente violano l'art. 117, secondo
comma, lettera e) Cost. riguardante la potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
2) Illegittimita' dell'art. 1, punto 3, legge regionale Basilicata n.
20 del 2021 e del prospetto allegato O, per contrasto con il  decreto
legislativo n. 118 del 2011 - art. 42, comma 12 - (norma  interposta)
e con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. 
    L'articolo  1,  comma  3  della  legge   regionale   n.   20/2021
sostituisce l'allegato 02 della legge regionale n.  40/2020  mediante
l'allegato O della stessa lege regionale, riguardante la composizione
e le modalita' di copertura del disavanzo di  amministrazione  al  31
dicembre 2019. 
    La disposizione ha evidentemente lo scopo di  superare  la  legge
regionale  n.  40/2020,  gia'  impugnata  dinnanzi  alla  Corte   dal
Presidente del Consiglio, con ricorso iscritto al n.  7/2021/RR  (per
il quale risulta fissata udienza pubblica al 9 novembre 2021). 
    In particolare,  il  predetto  Allegato  O  (recante  «Analisi  e
modalita' di copertura del disavanzo»),  riportato  a  pag.  196  del
Bollettino  regionale  n.  41/2021,  espone  la  menzionata   tabella
«Modalita'   copertura   del    disavanzo»,    che    si    riproduce
fotograficamente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Dall'esame della tabella sopra riportata, emerge come  la  stessa
non appaia idonea a superare i motivi di  impugnativa  contenuti  nel
precedente ricorso, in  quanto  nel  nuovo  allegato  O  e'  previsto
nuovamente un ripiano  dei  disavanzi  pregressi  fino  all'esercizio
2024, in tal modo riproducendo  una  tempistica  gia'  censurata  con
l'impugnativa della legge regionale n. 40/2020. 
    La  suddetta  Tabella,  alla  sezione  «Copertura  del  disavanzo
presunto per esercizio», evidenzia piani di rientro per  i  disavanzi
2018 e 2019 che continuano a non rispettare l'art. 42, comma 12,  del
decreto legislativo n. 118/2011, il quale  dispone  che  «L'eventuale
disavanzo di amministrazione  accertato  ai  sensi  del  comma  1,  a
seguito  dell'approvazione  del  rendiconto,  al  netto  del   debito
autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato
al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso
di gestione. La mancata variazione  di  bilancio  che,  in  corso  di
gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti  gli
effetti alla mancata approvazione  del  rendiconto  di  gestione.  Il
disavanzo  di  amministrazione  puo'  anche  essere  ripianato  negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione,  in  ogni  caso  non
oltre  la  durata  della   legislatura   regionale,   contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale  siano  individuati  i  provvedimenti
necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il  piano  di  rientro  e'
sottoposto al parere del collegio dei revisori». 
    La citata norma interposta  non  appare  rispettata  dalla  legge
regionale, in quanto i piani di rientro per i disavanzi 2018 e  2019,
riportati nella tabella contenuta nell'Allegato  O,  oltrepassano  il
limite temporale concesso dal citato comma 12 dell'articolo 42  della
fonte  statale,  prevedendo  il  ripiano  del  disavanzo  fino   agli
«Esercizi successivi  (2023  e  2024)»,  come  riportato  nell'ultima
colonna della sezione stessa. 
    Peraltro,  non   risulta   al   momento   concluso   l'iter   per
l'approvazione, da parte della Regione,  del  piano  di  rientro  del
disavanzo con apposita delibera  consiliare  -  come  pure  richiesto
dalla citata normativa di riferimento - piano mediante  il  quale  la
Regione dovrebbe individuare i provvedimenti necessari a ripristinare
il pareggio. 
    Dunque, l'articolo 1, comma 3, merita  di  essere  censurato  per
contrasto con le riportate disposizioni del  decreto  legislativo  n.
118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
schemi di bilancio delle Regioni  e  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione riguardante la  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 

(1) Il principio 9.2.27 per esteso prevede che «Anche con riferimento
    al disavanzo di amministrazione presunto, se  non  e'  migliorato
    rispetto   al   risultato   di   amministrazione   dell'esercizio
    precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla  voce
    "Disavanzo  di  amministrazione"  del  precedente   bilancio   di
    previsione per il medesimo  esercizio,  le  quote  del  disavanzo
    applicate al  bilancio  e  presumibilmente  non  recuperate  sono
    interamente  applicate  al  primo  esercizio  del   bilancio   di
    previsione  nel  quale  e'  stato  determinato  il  risultato  di
    amministrazione presunto, in aggiunta  alle  quote  del  recupero
    previste  dai  piani  di  rientro  in  corso  di   gestione   con
    riferimento  a  tale  esercizio,  mentre  l'eventuale   ulteriore
    disavanzo presunto e' ripianato  dagli  enti  locali  secondo  le
    modalita' previste dall'ultimo periodo dell'art.  188,  comma  1,
    del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso,  e
    dalle  regioni  negli  esercizi  considerati  nel   bilancio   di
    previsione,  in   ogni   caso   non   oltre   la   durata   della
    consiliatura/legislatura   regionale.   Per   le   modalita'   di
    determinazione  del  disavanzo  non  ripianato  e  dell'ulteriore
    disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui  non
    e'   ancora   possibile   verificare   la   realizzazione   degli
    accertamenti di entrata e delle economie di  spesa  previsti  nel
    piano di rientro, il disavanzo ripianato e' pari  alla  riduzione
    del disavanzo rappresentato  dalla  lettera  E  dell'allegato  al
    bilancio concernente il risultato di amministrazione  rispetto  a
    quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio  precedente.
    Se il rendiconto dell'esercizio precedente non  e'  ancora  stato
    approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a
    dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione  delle  tabelle
    di  cui  al  paragrafo  9.11.7  del  principio  applicato   della
    programmazione (allegato 4/1), le quote del  disavanzo  ripianato
    alle componenti del disavanzo di  amministrazione  in  ordine  di
    anzianita' di formazione del disavanzo  stesso.  Al  riguardo  si
    rinvia all'esempio n. 13». 

(2) Il principio 9.2.28 per  esteso  prevede  che  «Il  disavanzo  di
    amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio  e  non
    ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o  di
    una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato,  ad
    esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al  disavanzo  non
    ripianato di cui alla lettera b)  del  paragrafo  9.2.26,  ed  e'
    ripianato applicandolo  per  l'intero  importo  all'esercizio  in
    corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione  del  principio
    le sentenze che comportano la formazione  di  nuove  obbligazioni
    giuridiche  per   le   quali   non   era   possibile   effettuare
    accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che  non
    consente l'applicazione del disavanzo al bilancio  dell'esercizio
    successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si chiede che l'ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare
costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la  legge
regionale Basilicata 6 maggio 2021, n. 20, per  i  motivi  illustrati
nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  24
giugno 2021. 
          Roma, 3 luglio 2021 
 
          Il Vice Avvocato Generale dello Stato: De Bellis 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri