N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 luglio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 - Composizione e copertura del disavanzo presunto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Basilicata - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 - Modalita' di copertura del disavanzo di amministrazione relativo agli esercizi 2018 e 2019. - Legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), e, in particolare, art. 1, punto [recte: comma] 3, nonche' il richiamato allegato O; e art. 4, nonche' il richiamato allegato n. 7 (rectius: n. 8).(GU n.33 del 18-8-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 ed in particolare: dell'art. 1, punto 3, nonche' del richiamato Allegato O; dell'art. 4, nonche' del richiamato Allegato n. 8 (erroneamente indicato come Allegato 7), come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2021. Sul B.U.R. Basilicata 6 maggio 2021, n. 41, numero speciale, e' stata pubblicata la legge regionale 6 maggio 2021, n. 20, recante «Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.». L'art. 1, punto 3, della predetta legge recita: «L'allegato 02 alla legge regionale 9 dicembre 2020, n. 40 e' sostituito con l'allegato O alla presente legge». L'art. 4 della predetta legge recita: (Disavanzo di amministrazione presunto). - 1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato n. 7, accluso all'allegato N di cui alla lettera n), del comma 2, dell'articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011». Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute nell'articolo art. 1, punto 3, nonche' del richiamato Allegato O e nell'articolo 4, nonche' del richiamato Allegato n. 7 (rectius: n. 8), siano incostituzionali per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Pertanto, si propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' dell'art. 4 legge regionale Basilicata n. 20 del 2021 e del prospetto allegato 8 (erroneamente indicato nell'art. 4 legge regionale citata quale allegato 7) all'allegato N, per contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 - art. 42, comma 12 - (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. L'articolo 4 disciplina il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 richiamando quanto previsto nell'allegato 7 all'allegato N (Nota integrativa) della legge in esame con modalita' di copertura non conformi al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Preliminarmente, si precisa che le precedenti disposizioni sulla materia contenute nelle leggi regionali della Regione Basilicata sono gia' state impugnate dal Presidente del Consiglio per rilievi di natura analoga con ricorsi ex art. 127 Cost. per l'annullamento rispettivamente della: legge regionale n. 40/2020 (Prima variazione al Bilancio di previsione 2020- 2022), impugnata con ricorso iscritto al n. 7/2021/RR di codesta Corte, con udienza pubblicata fissata al 9 novembre 2021, in quanto con tale legge la Regione ripianava i disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 2018 e 2019 fino al termine della legislatura, previsto nel 2024, invece che entro gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in contrasto con l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 118/2011; legge regionale n. 8/2021 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018), impugnata con ricorso ex art. 127 Cost. notificato in data 12 maggio 2021 e depositato in data 18 maggio 2021, in quanto con tale legge la Regione esponeva un piano di' rientro del disavanzo 2018 articolato sugli esercizi 2019 - 2022, invece che entro l'esercizio 2021, in contrasto con il principio contabile applicato 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 (applicabile anche alla legge odierna sotto esame, come dedotto infra). Cio' premesso, per quanto concerne la legge regionale che si impugna col presente atto, l'art. 4 prevede che il disavanzo di amministrazione presunto rinveniente da esercizi precedenti venga ripianato secondo quanto previsto dall'Allegato 7, accluso all'allegato N (Nota integrativa), di cui alla lettera n) dell'art. 1, comma 2 (allegati al bilancio) della legge in esame. Tuttavia il predetto Allegato 7 all'Allegato N, riportato a pag. 158 del Bollettino regionale n. 41/2021, espone la tabella che si riproduce fotograficamente: Parte di provvedimento in formato grafico Come gia' accennato, il riferimento all'Allegato 7 - recante «Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2020» - appare il frutto di un errore, perche' chiaramente il legislatore regionale intendeva riferirsi all'Allegato 8 della Nota integrativa, questo si', relativo al disavanzo presunto e alle relative modalita' di copertura, come risulta dalla lettura della tabella che si riproduce fotograficamente: Parte di provvedimento in formato grafico Il merito della questione riguarda l'articolazione del ripianamento del disavanzo, dalle Tabelle dell'Allegato 8 si evince che le quote del recupero del disavanzo sono state distribuite nel triennio 2021, 2022 e 2023. Oltre a cio' non risulta l'approvazione del piano di rientro del disavanzo con apposita delibera consiliare e l'allegazione della delibera al bilancio preventivo in esame. Pertanto, lo stato di attuazione del piano e' solo quello risultante dalle citate tabelle allegate alla Nota integrativa. Ora, il principio applicato 9.2.27 dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che «Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non e' migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale e' stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto e' ripianato [...] dalle Regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale». (1) Inoltre, il principio applicato 9.2.28 del medesimo Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che: «il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. [...] E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato» (2) . Da quanto si evince dall'Allegato 8 della Nota integrativa allegata al bilancio di previsione in esame, della «quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio precedente», pari ad euro 67.891.976,83 non e' stato ripianato l'importo di euro 62.138.950,00 («ripiano del disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente», 2019) che deve essere, quindi, applicato all'esercizio 2021. Il disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente, pari ad euro 831.481,15, ai sensi dell'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011, «puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori». Tuttavia non risulta - al momento - che la Regione abbia approvato alcuna delibera consiliare, in applicazione della sopra illustrata norma statale di riferimento. A tali rilievi e' opportuno aggiungere la considerazione che l'allungamento dei tempi di recupero del disavanzo presenta profili di incostituzionalita', in contrasto con l'orientamento della Corte, che ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale di soluzioni normative che prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute negative anche in termini di equita' intergenerazionale (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n. 18/2019, da ultimo confermate dalla sentenza n. 80 del 2021). Alla luce di quanto esposto, e ai sensi dei principi applicati sopra illustrati, le Tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato 8) e le conseguenti registrazioni contabili riguardanti l'applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, non appaiono conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e conseguentemente violano l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 2) Illegittimita' dell'art. 1, punto 3, legge regionale Basilicata n. 20 del 2021 e del prospetto allegato O, per contrasto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 - art. 42, comma 12 - (norma interposta) e con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. L'articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 20/2021 sostituisce l'allegato 02 della legge regionale n. 40/2020 mediante l'allegato O della stessa lege regionale, riguardante la composizione e le modalita' di copertura del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. La disposizione ha evidentemente lo scopo di superare la legge regionale n. 40/2020, gia' impugnata dinnanzi alla Corte dal Presidente del Consiglio, con ricorso iscritto al n. 7/2021/RR (per il quale risulta fissata udienza pubblica al 9 novembre 2021). In particolare, il predetto Allegato O (recante «Analisi e modalita' di copertura del disavanzo»), riportato a pag. 196 del Bollettino regionale n. 41/2021, espone la menzionata tabella «Modalita' copertura del disavanzo», che si riproduce fotograficamente: Parte di provvedimento in formato grafico Dall'esame della tabella sopra riportata, emerge come la stessa non appaia idonea a superare i motivi di impugnativa contenuti nel precedente ricorso, in quanto nel nuovo allegato O e' previsto nuovamente un ripiano dei disavanzi pregressi fino all'esercizio 2024, in tal modo riproducendo una tempistica gia' censurata con l'impugnativa della legge regionale n. 40/2020. La suddetta Tabella, alla sezione «Copertura del disavanzo presunto per esercizio», evidenzia piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019 che continuano a non rispettare l'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che «L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori». La citata norma interposta non appare rispettata dalla legge regionale, in quanto i piani di rientro per i disavanzi 2018 e 2019, riportati nella tabella contenuta nell'Allegato O, oltrepassano il limite temporale concesso dal citato comma 12 dell'articolo 42 della fonte statale, prevedendo il ripiano del disavanzo fino agli «Esercizi successivi (2023 e 2024)», come riportato nell'ultima colonna della sezione stessa. Peraltro, non risulta al momento concluso l'iter per l'approvazione, da parte della Regione, del piano di rientro del disavanzo con apposita delibera consiliare - come pure richiesto dalla citata normativa di riferimento - piano mediante il quale la Regione dovrebbe individuare i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Dunque, l'articolo 1, comma 3, merita di essere censurato per contrasto con le riportate disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (1) Il principio 9.2.27 per esteso prevede che «Anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non e' migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale e' stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo presunto e' ripianato dagli enti locali secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale. Per le modalita' di determinazione del disavanzo non ripianato e dell'ulteriore disavanzo si rinvia al precedente paragrafo. Nei casi in cui non e' ancora possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro, il disavanzo ripianato e' pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell'esercizio precedente. Se il rendiconto dell'esercizio precedente non e' ancora stato approvato si fa riferimento al rendiconto approvato in Giunta o a dati di preconsuntivo. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 9.11.7 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianita' di formazione del disavanzo stesso. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 13». (2) Il principio 9.2.28 per esteso prevede che «Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato».
P.Q.M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la legge regionale Basilicata 6 maggio 2021, n. 20, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021. Roma, 3 luglio 2021 Il Vice Avvocato Generale dello Stato: De Bellis L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri