N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2021

Ordinanza del 13 maggio 2021  del  Giudice  di  pace  di  Forli'  nel
procedimento civile promosso da B. G. contro Prefettura F.-C.. 
 
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza  dell'alcool
  - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla
  prova - Procedimento di applicazione della sanzione  amministrativa
  accessoria della sospensione della patente - Mancata previsione che
  il prefetto disponga la riduzione alla meta' della  sanzione  della
  sospensione della patente. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 224, comma 3, in relazione all'art. 186, comma 9-bis,
  del medesimo decreto legislativo. 
(GU n.40 del 6-10-2021 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa n.  3561/2020  R.G.  promossa  da  B.  G.  contro  la
Prefettura di  F.  -C.  avente  ad  oggetto  opposizione  avverso  il
provvedimento del Prefetto di in tema di sospensione della patente di
guida in seguito a violazione dell'art. 186, comma 2, lettera c)  del
codice della strada; 
    Letti gli atti del procedimento; 
    Sentite le parti all'udienza tenutasi il 25 marzo 2021; 
    A scioglimento della riserva formulata nel corso di tale udienza; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale. 
 
                              In fatto 
 
    Il  in  G.  B.  veniva  fermata  mentre  conduceva   il   proprio
autoveicolo e denunciata  per  violazione  dell'art.  186,  commi  2,
lettera c) e 2-sexies e septies del codice della strada. 
    In via cautelare il Prefetto di emetteva ordinanza di sospensione
della patente di guida per mesi sei. 
    Tratta a giudizio, il Tribunale di Forli' accoglieva l'istanza di
sospensione del procedimento ai sensi dell'art.  168-bis  del  codice
penale e, visto il positivo  svolgimento  della  prova,  in  data  14
dicembre  2017  emetteva  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  per
l'estinzione del reato e disponeva  la  trasmissione  degli  atti  al
Prefetto di per quanto di competenza,  ai  sensi  dell'art.  224  del
codice della strada. 
    A seguito della trasmissione degli atti da parte  del  Tribunale,
il Prefetto  di  in  data  13  ottobre  2020  emetteva  ordinanza  di
sospensione della patente di guida per ulteriori mesi sei, dopo  aver
detratto i sei mesi  gia'  scontati  in  fase  cautelare  dal  minimo
edittale fissato in un anno dall'art. 186, comma 2,  lettera  c)  del
codice della strada. 
    B. G. proponeva allora opposizione al provvedimento del  Prefetto
di , assumendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3
del  codice  della  strada,  per  contrasto  con   l'art.   3   della
Costituzione. 
    La Prefettura di si costituiva in giudizio chiedendo  il  rigetto
dell'opposizione. 
    All'udienza del 25 marzo 2021 il giudice di pace si riservava. 
 
                             In diritto 
 
    Il caso concreto sottoposto all'attenzione  del  giudicante  pone
una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224,  comma  3
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Si pone effettivamente una questione di disparita' di trattamento
tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza  che  abbia
ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova  (ai  sensi
dell'art. 168-bis del codice penale,  secondo  la  procedura  di  cui
all'art. 464-bis del codice di procedura  penale)  e  l'imputato  del
medesimo reato che, dopo la condanna, sia stato ammesso al lavoro  di
pubblica utilita' (ai sensi dell'art. 186,  comma  9-bis  del  codice
della strada). 
    In entrambi i casi il giudice, valutato  l'esito  positivo  della
prova e del lavoro di pubblica utilita',  dichiara  l'estinzione  del
reato, ma soltanto in caso di esito positivo del lavoro  di  pubblica
utilita' l'art. 186, comma 9-bis del codice della strada  prevede  la
riduzione alla meta' della sospensione della patente di guida  (e  la
revoca della  confisca  del  veicolo),  mentre  alcun  corrispondente
beneficio e' previsto per l'imputato che abbia  svolto  positivamente
la prova. 
    In altre parole, l'esito positivo  della  messa  alla  prova  non
produce  alcun  effetto  premiale  nei   confronti   della   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 
    In relazione alla misura accessoria della confisca  del  veicolo,
e' gia' intervenuta  la  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n.
75/2020, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
224-ter, comma 6 del codice della strada, «nella parte in cui prevede
che il Prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per
l'applicazione  della  sanzione   amministrativa   accessoria   della
confisca del veicolo, anziche' disporne  la  restituzione  all'avente
diritto, in caso di estinzione del reato di guida  sotto  l'influenza
dell'alcool per esito positivo della messa alla prova». 
    Nell'esame della vicenda sottoposta alla sua attenzione, la Corte
costituzionale ha rilevato come l'introduzione dell'art. 224-ter  del
codice della strada sia stato contestuale all'aggiunta dell'art. 186,
comma 9-bis  del  codice  della  strada  (le  due  norme  sono  state
introdotte  con  la  legge  n. 120/2010),  che  prevede  gli  effetti
«premiali» conseguenti  all'estinzione  del  reato  per  il  positivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. 
    L'istituto della messa alla prova e' invece successivo  a  queste
modifiche normative, in quanto introdotto con la  legge  n.  67/2014,
che non e' intervenuto sulla portata applicativa  dell'art.  224-ter,
comma 6 del codice della strada. 
    La disparita' di trattamento  e'  ancora  piu'  evidente,  se  si
considera l'affinita' fra i due istituti della messa alla prova e del
lavoro di pubblica utilita'. 
    In  entrambi  casi  e'  prevista  la  prestazione  di   attivita'
lavorativa non remunerata in favore della collettivita'  ed  anzi  la
messa  alla  prova  presenta   caratteristiche   piu'   «afflittive»,
prevedendo il risarcimento del danno  cagionato  e  l'affidamento  al
servizio sociale per lo svolgimento di apposito programma. 
    Appare pertanto irragionevole che, nonostante lo  svolgimento  in
entrambi i casi del lavoro di pubblica utilita', l'imputato che abbia
concluso positivamente la messa alla prova non possa usufruire  della
stessa premialita' prevista dall'art. 186,  comma  9-bis  del  codice
della strada, ottenendo dal Prefetto il dimezzamento del  periodo  di
sospensione della patente di guida. 
    L'irragionevolezza e' ancor piu' evidente se si considera che nel
caso di messa alla prova  dell'imputato  manca  anche  l'accertamento
della responsabilita'  penale  dell'imputato,  mentre  il  lavoro  di
pubblica utilita' e' frutto della conversione della pena inflitta dal
giudice. 
    Pare dunque rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  224,  comma  3  del  codice
della strada, per contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  oltre
che per contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte  in
cui non prevede che, in caso di estinzione  del  reato  di  guida  in
stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova,
il Prefetto  non  possa  procedere  al  dimezzamento  della  sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida,  ove  sussistano
le condizioni di legge per la sua applicazione. 
    La questione  posta  presenta  evidente  rilevanza  nel  presente
giudizio di impugnazione dell'ordinanza  prefettizia,  che  non  puo'
essere definito senza preliminarmente risolvere  la  questione  della
conformita' alla Costituzione dell'art. 224, comma 3 del codice della
strada, in rapporto alla disciplina approntata dall'art.  186,  comma
9-bis del codice della strada, per un caso sostanzialmente identico. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma  3  del
codice della strada per contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,
oltre che per il contrasto con il  principio  di  ragionevolezza  (in
relazione all'art. 186, comma 9-bis del codice della  strada),  nella
parte in cui non prevede che allorquando si proceda per il  reato  di
guida in stato di ebbrezza, in caso di estinzione del reato per esito
positivo della messa alla prova, il Prefetto  riduca  alla  meta'  il
periodo di sospensione della patente di guida a fronte  del  positivo
svolgimento dei lavori di  pubblica  utilita',  cosi'  come  previsto
dall'art.  186,  comma  9-bis  del  codice  della  strada,   anziche'
applicare la sanzione amministrativa accessoria per l'intero; 
        Sospende il processo in corso; 
        Dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale
per la  soluzione  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata. 
    Si comunichi alle parti. 
        Forli', 13 maggio 2021 
 
                    Il giudice di pace: Linguanti