N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2021

Ordinanza  del  23  giugno  2021  del  Tribunale  di  Pordenone   nel
procedimento civile promosso da Cabibbo Andrea . 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria
  non seguita dall'instaurazione del giudizio -  Ammissione  dei  non
  abbienti  al  patrocinio  nel   procedimento   di   mediazione,   e
  assicurazione del pagamento del relativo compenso all'avvocato  con
  oneri a carico dell'erario, quando il suo esperimento e' condizione
  di procedibilita' della domanda e il processo non viene  introdotto
  per intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 74, comma  2,  75,
  comma 1, e 76. 
(GU n.46 del 17-11-2021 )
    Ordinanza di rimessione d' ufficio alla Corte  costituzionale  ai
sensi degli art. 1 legge cost. 1/1948 e art. 23 legge 87/1953. 
    Il  Presidente,  nel  procedimento  iscritto  al   n.   2664/2021
R.G.V.G., promosso dall'avv. A. Cabibbo; 
letti gli atti ed i documenti prodotti, ha pronunciato la seguente 
 
                             Ordinanza: 
 
    1. L'oggetto del giudizio. 
    L'avv. A. Cabibbo ha presentato  istanza  volta  ad  ottenere  la
liquidazione del compenso  per  l'attivita'  professionale  svolta  a
favore della parte  M.  C.  ,  ammessa  al  gratuito  patrocinio  con
delibera  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di  Pordenone
dell'11 settembre 2020, con riferimento al procedimento di mediazione
obbligatoria  n.  180/2020  R.G.  instaurato  presso  l'Organismo  di
mediazione forense di Pordenone da D    M    P    avente  ad  oggetto
una controversia attinente diritti reali (utilizzo e ripristino canna
fumaria) e, quindi, in materia per la quale ex art. 5,  comma  1-bis,
del decreto legislativo n.  28/2010,  e'  prevista  la  procedura  di
mediazione obbligatoria. 
    Nella richiesta  di  liquidazione,  l'istante  specifica  che  la
mediazione ha avuto esito positivo  e  si  e'  conclusa  con  accordo
sottoscritto in data 30 settembre 2020;  chiede  pertanto  che  siano
liquidate le spese per le attivita' svolte con riferimento alla  fase
di mediazione obbligatoria pre-processuale conclusasi positivamente. 
    2. Le disposizioni di  legge  sulle  quali  e'  prospettabile  un
dubbio di legittimita' costituzionale. 
    La  questione  che  si  pone  e'  se  il  compenso  professionale
dell'avvocato  che  ha  assistito  una  parte  nella   procedura   di
mediazione obbligatoria, prevista quale condizione di  procedibilita'
della domanda giudiziale  e  conclusasi  con  esito  positivo,  possa
essere posto a carico dello Stato. 
    La questione non e' espressamente affrontata nella disciplina  in
materia di mediazione. 
    L'art. 17 del decreto legislativo n.  28/2010,  al  comma  5-bis,
infatti,  prevede  che  quando  la  mediazione   e'   condizione   di
procedibilita' della domanda  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1-bis,
ovvero e'  disposta  dal  giudice  ai  sensi  dell'art.  5  comma  2,
all'organismo non sia dovuta nessuna indennita' dalla  parte  che  si
trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese  dello
Stato ai sensi dell'art. 76 del testo unico sulle spese di  giustizia
(d.p.r. n. 115/2002). A tal fine la  parte  e'  tenuta  a  depositare
presso  l'organismo  una  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
notorieta',  nonche'  a  produrre  la  documentazione  necessaria   a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
    L'unica previsione riguarda dunque indennita' che sarebbe  dovuta
all'Organismo; mentre nulla si dice per quanto concerne  il  compenso
all'avvocato, che deve obbligatoriamente  assistere  le  parti  nelle
fasi di mediazione (art. 5 e 8 decreto legislativo n. 28/2010). 
    Vi e' dunque una lacuna normativa che alcuni  giudici  di  merito
hanno ritenuto possa  essere  colmata  in  via  interpretativa  (cfr.
Tribunale Firenze decreto in data 13  gennaio  2015  e  Tribunale  di
Bologna decreto in data 11 settembre 2017). 
    In particolare, il Tribunale di Firenze, al quale  il  Presidente
del Tribunale felsineo nella motivazione si riporta  per  relationem,
ha ritenuto che  «un'interpretazione  sistematica  teleologica  delle
norme richiamate induce il Giudice a ritenere che  l'art.  75  -  del
testo unico sulle spese di giustizia (Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 -, secondo cui l'ammissione al  patrocinio  e'
valida per ogni grado e per ogni fase del processo  e  per  tutte  le
eventuali procedure,  derivate  ed  accidentali,  comunque  connesse,
comprenda la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale anche
quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita  dal
processo. Si tratta infatti di una procedura strettamente connessa al
processo, dal momento che  condiziona  la  possibilita'  avviarlo  (o
proseguirlo, per la mediazione demandata dal giudice); d'altronde nel
caso di successo della mediazione, si realizza il risultato  migliore
non solo per le parti, ma anche per lo Stato che non  deve  sostenere
anche le spese del giudizio. Tale  conclusione  inoltre  e'  conforme
alla  direttiva  europea  sul  Legal  Aid  ed  e'  costituzionalmente
orientata (art. 3 Cost.), perche' sarebbe irragionevole prevedere  il
sostegno dello Stato per  i  casi  di  mediazione  non  conclusa  con
accordo e seguita da processo e negarla per  i  casi  di  mediazione,
condizione di procedibilita', non seguita dal  processo  per  l'esito
positivo  raggiunto.  Cosi'  come  sarebbe  illogico  riconoscere  il
gratuito patrocinio per le procedure derivative e accidentali  e  non
per quelle non accidentali ma strutturalmente collegate al processo». 
    Tale soluzione, attraverso un'interpretazione  costituzionalmente
orientata  degli  art.  74,  75  e  76  legge  cit.,  condurrebbe  al
riconoscimento del diritto al compenso anche per l'espletamento della
sola  fase  di  mediazione,  perche'  obbligatoria  ai   fini   della
successiva  instaurazione  del  procedimento  civile,  e   conclusasi
positivamente,  stante  la  natura  para  giurisdizionale  di   detta
procedura. 
    Di recente, la Corte di cassazione  -  sez.  seconda  civile,  n.
18123/2020 - e' andata di contrario avviso rispetto  all'orientamento
dei giudici di merito sopra sintetizzato, affermando che «la  censura
articolata sotto il profilo della violazione di  legge  non  concorre
posto che, espressamente, la norma ex art 74 decreto  del  Presidente
della Repubblica 115/02 limita l'operativita' del patrocinio a  spese
dello Stato all'ambito del procedimento  sia  penale  che  civile,  e
pertanto postula l'intervenuto avvio  della  lite  giudiziale.  Detto
limite  non  puo'  esser   superato   dal   Giudice   con   attivita'
d'interpretazione posto che in tal modo verrebbe  ad  incidere  sulla
sfera afferente la gestione del pubblico denaro. specie con relazione
alle disposizioni  di  spesa,  materia  riservata  al  Legislatore  e
presidiata da precisi dettami costituzionali - Cassazione sez.  2  n.
24723/11, Cassazione  sez.  1  n.  15490/04,  Cassazione  sez.  L  n.
17997/19 -. Inoltre, come cordato dal Giudice patavino, la disciplina
portata nel decreto legislativo 28/2010, non  gia',  ha  omesso  ogni
considerazione alla questione del patrocinio  a  spese  dello  Stato,
bensi' quando l'ha ritenuto appiccabile - art. 17 comma 5-bis - ne ha
fatta espressa menzione, precisando inoltre, che dal procedimento  di
mediazione non puo' conseguire oneri economici a carico dello  Stato.
Dunque, correttamente il Giudice patavino ha ritenuto non liquidabile
compenso al difensore per  la  fase  della  mediazione,  cui  non  e'
seguita la proposizione della lite  -  Cassazione  su  n.  9529/13  -
poiche' non consentito dalla attuale disciplina legislativa  in  tema
ed un tanto non superabile con l'attivita' d'interpretazione  -  come
richiesto  dal  ricorrente  -  che  in  effetti  sconfinerebbe  nella
produzione normativa». 
    L'orientamento del giudice della nomofilachia  appare  suffragato
dalla recente presentazione, in sede di discussione parlamentare  del
disegno di legge recante «Delega  al  Governo  per  l'efficienza  del
processo civile e per la revisione della disciplina  degli  strumenti
di risoluzione alternativa delle controversie» -  AS  1662  -  di  un
emendamento del Governo (emendamento n. 2) che prevede, con una norma
di delega e non di interpretazione autentica delle  norme  del  testo
unico, espressamente l'estensione del patrocinio a spese dello  Stato
anche ai procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo  n.
28/2010,  quando   tali   procedure   costituiscono   condizione   di
procedibilita'  e  necessitano  dell'assistenza  obbligatoria  di  un
legale. 
    Con la conseguenza che la normativa di cui  agli  art.  74  e  75
cit., poiche' fa riferimento al processo, esclude  la  rilevanza  del
patrocinio  a  spese  dello  Stato  con   riferimento   all'attivita'
stragiudiziale. Quindi, anche nelle specie  che  ne  occupa,  pur  in
presenza di ammissione da parte del Consiglio dell'ordine e di  esito
positivo  della  mediazione  obbligatoria,   non   sarebbe   comunque
possibile la liquidazione a spese dello Stato. 
    Ne consegue che, se riconosciuto il limite di operativita'  degli
articoli 74 e 75 cit. ai procedimenti  giurisdizionali,  permarrebbe,
con riferimento alla mediazione obbligatoria con esito positivo,  una
lacuna normativa non colmabile in via interpretativa se non al prezzo
di sconfinare nei territori della gestione del pubblico  denaro,  dei
relativi vincoli di bilancio e della spesa  connessa,  presidiati  da
riserva di legge e da precisi dettami costituzionali (Cass. sez. 2 n.
24723/11, Cassazione  sez.  1  n.  15490/04,  Cassazione  sez.  L  n.
17997/19). 
    3. I parametri del giudizio - le disposizioni costituzionali  che
si asseriscono violate. 
    Un tanto chiarito,  questo  Giudice  ritiene  che  non  si  possa
dubitare, per quanto piu' sopra esposto e per quanto si dira'  infra,
della rilevanza della questione di  costituzionalita'  del  combinato
disposto degli art. 74 e 75 decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 115/2002 e degli articoli 5, 8 e  17,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 28/2010, con riferimento agli articoli 2, 3, 24, e  36
della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  sia
assicurato  il  patrocinio  ai  non  abbienti  nel  procedimento   di
mediazione, e che sia assicurato il pagamento del  relativo  compenso
all'avvocato  con  oneri  a  carico  dell'erario,   quando   il   suo
esperimento e'  condizione  di  procedibilita'  della  domanda  e  il
processo  non   viene   poi   introdotto   per   essere   intervenuta
conciliazione delle parti, poiche' la liquidazione non  e'  possibile
in assenza di un intervento legislativo che colmi la lacuna ovvero di
una  pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale   degli   articoli
suindicati. 
    Tale conclusione  di  pone  nel  solco  di  eguale  decisione  di
remissione della questione  alla  Corte  costituzionale  assunta  dal
tribunale di Palermo con ordinanza in data 17 marzo 2021. 
    Contrasto con l'art. 2 della Costituzione. 
    Il  principio  costituzionale  dell'esigenza  di  sviluppo  della
persona   nelle   relazioni   interpersonali    e    comunitarie    e
dell'attuazione del principio di solidarieta' consacrato dall'art.  2
Cost., illumina di ulteriore rilievo il diritto alla mediazione,  non
solo nell'esclusivo ambito dell'art. 24 Cost., come  tradizionalmente
indicato, ma anche quale espressione della mediazione come  strumento
di pacificazione sociale condivisa e non imposta, con la  conseguenza
che ogni ostacolo alla sua effettivita' incontra anche il  limite  di
cui all'art. 2 Cost.. 
    Contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 
    Il negare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato alla  parte
non abbiente  nelle  procedure  di  mediazione  obbligatoria  ex  del
decreto legislativo n. 28/2010, conclusesi con la conciliazione delle
parti contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in  quanto  comporta
una  disparita'  di  trattamento   ingiustificata   e   irragionevole
apparendo del tutto irrazionale  e  non  conforme  all'art.  3  della
costituzione che il cittadino  possa  usufruire  dell'istituto  nelle
controversie  giurisdizionali  e  non  nelle  procedure  della   fase
pre-giudiziale, che hanno avuto esito  positivo  e  dirette  anche  a
favorire la deflazione del contenzioso. 
    Inoltre, viene in ulteriore rilievo la violazione dei  canoni  di
uguaglianza  e  ragionevolezza  sotto  il  profilo  che  il  reticolo
normativa, pur in  presenza  di  un  favor  generale  alla  soluzione
extragiudiziaria  delle  controversie,  conduce   ad   una   evidente
ulteriore disparita' di trattamento tra il difensore della parte  non
abbiente che puo' accedere ad una liquidazione  con  oneri  a  carico
dell'erario allorquando l'esito della mediazione risulti  infruttuoso
(e si renda percio' necessario l'avvio del  processo  civile),  e  il
difensore di una parte in una mediazione  obbligatoria  che  vede  la
controversia definirsi positivamente  in  ambito  mediatorio  e  che,
nonostante cio', non ha diritto al compenso. 
    Con il doppio  paradossale  effetto:  1)  della  neutralizzazione
della funzione della mediazione  obbligatoria,  destinata  ad  essere
affrontata come una mera formalita' prodromica all'instaurazione  del
vero e proprio processo civile, con vanificazione  degli  effetti  di
sistema  sulla  ragionevole  durata  delle  controversie;  2)   della
possibile  lievitazione  degli  oneri  a  carico  dell'erario,   che,
anziche' essere limitati a quelli sostenuti dalla parte non  abbiente
ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nell'ambito  di   un
procedimento di mediazione definito col raggiungimento di un accordo,
verrebbero ad essere pesantemente aggravati da quelli  connessi  allo
svolgimento di un processo civile altrimenti evitabile. 
    Le considerazioni suindicate hanno ulteriore  valenza  nel  senso
propugnato anche alla luce  dei  principi  del  diritto  eurounitario
(art. 47 della c.d. Carta di Nizza, secondo cui  «a  coloro  che  non
dispongono di mezzi sufficienti e' concesso  il  patrocinio  a  spese
dello Stato qualora cio' sia necessario  per  assicurare  un  accesso
effettivo alla giustizia» - direttiva 2002/8/CE del Consiglio del  27
gennaio 2003), l'art. 3 della quale recita: Diritto al  patrocinio  a
spese dello Stato. 1.  La  persona  fisica,  che  sia  parte  in  una
controversia ai sensi della  presente  direttiva,  ha  diritto  a  un
patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un  accesso
effettivo alla giustizia in conformita'  delle  condizioni  stabilite
dalla presente direttiva. 2. Il patrocinio a  spese  dello  Stato  e'
considerato adeguato se garantisce: a)  la  consulenza  legale  nella
fase precontenziosa al fine di giungere  a  una  soluzione  prima  di
intentare   un'azione   legale;   b)   l'assistenza   legale   e   la
rappresentanza in  sede  di  giudizio,  nonche'  l'esonero  totale  o
parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste all'art.
7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti
durante il procedimento. Si tratta di disposizioni che concernono  le
controversie transfrontaliere, ma che offrono elementi ulteriori  per
avvalorare la questione di costituzionalita' proposta, essendo chiara
l'estensione dell'aiuto legale alla fase  pre-processuale,  apparendo
del tutto irrazionale e non conforme all'art.  3  della  costituzione
che il cittadino possa  usufruire  dell'aiuto  statale  per  la  lite
transfrontaliera e non per quella domestica. 
    Contrasto con l'art. 24 della Costituzione. 
    Il sistema disegna la mediazione (obbligatoria) come  connessa  e
funzionale alla fase processuale anche se poi questa in concreto  non
abbia luogo. 
    Tale principio si puo' ricavare anche da un arresto  della  Corte
costituzionale, valido sia  pure  intervenuto  in  forma  di  obiter,
secondo il quale la  mediazione  obbligatoria  previsto  dal  decreto
legislativo  n.  28/2010,  «rientra  nell'esercizio  della   funzione
giudiziaria  e  nella  sfera  del  diritto  civile,   giacche',   con
riferimento al caso di specie, condiziona l'esercizio del diritto  di
azione finalizzato  al  risarcimento  dei  danni  da  responsabilita'
civile e prevede ricadute negative per  chi  irragionevolmente  abbia
voluto instaurare un contenzioso davanti al giudice, nonostante fosse
stata formulata una proposta conciliativa rivelatasi  successivamente
satisfattiva delle proprie ragioni» (Corte cost. n. 178 del 2010). 
    L'effettivita' della tutela  giurisdizionale  e  del  diritto  di
difesa, presidiata dall'art.  24  Cost.,  volto  ad  assicurare  alle
persone  non   abbienti   l'accesso   alla   tutela   offerta   dalla
giurisdizione in modo pieno e consapevole ed in posizione di  parita'
con quanti dispongono dei mezzi  necessari,  viene  gravemente  lesa,
poiche'  il  non   abbiente   non   puo'   contare   sulla   funzione
incondizionata ed irrevocabile del suo diritto a beneficiare  di  una
difesa tecnica con oneri a carico dello  Stato,  addirittura  proprio
nell'ipotesi  nella  quale  l'istituto  raggiunge  il  massimo  degli
effetti possibili sotto il profilo del soddisfacimento dell'interesse
generale: da un lato, perche'  evita  il  sovraccarico  dell'apparato
giudiziario, dall'altro, perche' favorisce la composizione preventiva
della   lite   che   assicura   alle   situazioni   sostanziali    un
soddisfacimento  piu'  immediato   rispetto   a   quello   conseguito
attraverso il processo. 
    Contrasto con l'art. 36 della Costituzione. 
    L'attivita'  del  libero  professionista  viene  menomata   sotto
diversi profili, poiche', invece di prevedere  la  corresponsione  di
retribuzioni adeguate alla qualita' e quantita' del lavoro  prestato,
si disegna un sistema normativa che esclude  da  qualsiasi  tutela  i
liberi  professionisti  che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa
obbligatoria gratuitamente ed efficacemente e che impedisce anche  di
richiedere compensi direttamente al cliente, ove si  ponga  mente  al
divieto ed  alla  sanzione  di  cui  all'art.  85  T.U.S.G.,  nonche'
all'art. 29 del Codice Deontologico Forense che  vieta  espressamente
all'avvocato di chiedere o  percepire  dalla  parte  assistita  o  da
terzi, a qualunque titolo, compensi  o  rimborsi  diversi  da  quelli
previsti dalla legge. 
    Non potendo,  per  tutte  le  ragioni  sopra  illustrate,  essere
definito  indipendentemente   dalla   risoluzione   della   superiore
questione di costituzionalita',  il  presente  giudizio  va,  quindi,
sospeso, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    1) visto l'art. 23 comma 2° della legge  11  marzo  1953  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 74, comma 2, 75, comma  1,
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.
115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia), in relazione agli articoli 2, 3, 24 e
36 della Costituzione, nella parte  in  cui  non  prevedono  che  sia
assicurato  il  patrocinio  ai  non  abbienti  nel  procedimento   di
mediazione e che sia assicurato il pagamento  del  relativo  compenso
all'avvocato  con  oneri  a  carico  dell'erario,   quando   il   suo
esperimento e'  condizione  di  procedibilita'  della  domanda  e  il
processo  non   viene   poi   introdotto   per   essere   intervenuta
conciliazione delle parti; 
    2) sospende, per l'effetto, il presente giudizio liquidatorio; 
    3) manda alla cancelleria di  notificare  la  presente  ordinanza
alle parti costituite ed al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    4) dispone l'immediata trasmissione, a  cura  della  cancelleria,
della presente  ordinanza  e  degli  atti  del  giudizio  alla  Corte
costituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e
comunicazioni prescritte. 
        Pordenone, 23 giugno 2021. 
 
                       Il Presidente: Tenaglia