N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 agosto 2021

Ordinanza del 24 agosto 2021 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile promosso da Rozzi Ilaria. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria
  non  seguita  dall'instaurazione  del  giudizio  -  Ammissione   al
  patrocinio a spese dello  Stato  e  assicurazione  del  diritto  al
  compenso, con oneri a carico dell'erario,  all'avvocato  che  abbia
  prestato assistenza nel procedimento di mediazione  quando  il  suo
  esperimento e' condizione di  procedibilita'  della  domanda  e  il
  processo non viene introdotto per intervenuta  conciliazione  delle
  parti - Omessa previsione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), artt. 74, comma 2, e 75,
  comma 1. 
(GU n.48 del 1-12-2021 )
 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
 
    Il Tribunale, nella persona del presidente delegato dott. Claudio
Marangoni ha  pronunciato  la  seguente  Ordinanza  nel  procedimento
iscritto al n. 7222/2020 V.G. promosso da: 
      Ilaria Rozzi, (codice fiscale RZZLRI79H55F205L) - ricorrente. 
    Il giudice, 
    Letta l'istanza depositata in  data  20  luglio  2020  presso  il
Tribunale Ordinario di Milano nell'interesse dell'avv.  Rozzi  Ilaria
(codice   fiscale   RZZLRI79H55F205L),   istante   in   proprio    ed
elettivamente domiciliata in Milano  presso  il  suo  studio  in  via
Luciano Manara n. 11, difensore di fiducia di F. V.  (codice  fiscale
...., nata a .... e residente in .... ), con la  quale  l'istante  ha
chiesto la liquidazione dei compensi professionali per aver assistito
la signora V. F., soggetto ammesso  al  beneficio  del  patrocinio  a
spese dello Stato,  nell'ambito  di  un  procedimento  di  mediazione
obbligatoria conclusosi con verbale di conciliazione di cui  all'art.
5,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo  n.  28  del  2010,  come
modificato dal decreto legislativo n. 69/2013 convertito dalla  legge
n. 98/2013; 
    Rilevato che la parte istante ha dedotto: 
      che l'assistita signora V. F. era stata  ammessa  al  beneficio
del patrocinio a spese dello Stato con l'assistenza dell'avv.  Ilaria
Rozzi, con delibera  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di
Milano in data 18 aprile 2019 con  riferimento  ad  una  vertenza  in
materia di responsabilita' contrattuale  aliud  pro  alio  sorta  nei
confronti del sig. L. L. con riferimento  alla  compravendita  di  un
immobile residenziale rivelatosi privo della prescritta agibilita' ex
lege; 
      che tale vertenza rientra nell'alveo delle controversie per  le
quali e' prevista la  mediazione  obbligatoria  quale  condizione  di
procedibilita', ex art. 5, comma 1-bis  del  decreto  legislativo  n.
28/2010, come modificato  dal  decreto  legislativo  n.  69/20  l  3,
convertito dalla legge n. 98/2013; 
      che l'avv. Ilaria Rozzi, in qualita' di  difensore  di  fiducia
della signora V. F., si era occupata dell'esame della  documentazione
tecnica   relativa   alle   opere   di   adeguamento    dell'immobile
compravenduto e alle delibere comunali  afferenti  al  caso,  nonche'
dell'inquadramento giuridico della fattispecie e  dell'analisi  delle
responsabilita' dei soggetti coinvolti, e che, una volta ottenuta  la
delibera di ammissione al patrocinio a spese  dello  Stato  a  favore
della  signora  V.  F.,  aveva  presentato  istanza   di   mediazione
nell'interesse  della  propria  assistita   presso   l'organismo   di
mediazione ... in via ....; 
      che l'avv. Ilaria Rozzi aveva prestato attivita'  professionale
a favore  della  propria  assistita  nell'iter  del  procedimento  di
mediazione obbligatoria  -  nonche'  nelle  rispettive  trattative  -
iniziato con un primo incontro tenutosi  in  data  3  dicembre  2019,
proseguito  con  un  secondo  incontro  in  data  4  giugno  2020,  e
conclusosi con un terzo incontro in data  2  luglio  2020  che  aveva
condotto all'esito positivo della  composizione  della  lite  con  la
sottoscrizione di un accordo attestante la conciliazione tra le parti
- a tacitazione delle rispettive pretese e con finalita' deflattiva -
con  conseguente  esclusione   della successiva   instaurazione   del
giudizio civile; 
      che  - secondo  l'istante  -   un'interpretazione   sistematica
teleologica dell'art. 75 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 115 del 2002 - fatta  propria  da  alcune  pronunce  di  merito  -
secondo il quale l'ammissione al gratuito patrocinio  e'  valida  per
ogni grado e per ogni fase del processo  e  per  tutte  le  eventuali
procedure, derivate  ed  accidentali,  «comunque  connesse»  dovrebbe
comprendere la fase  della  mediazione  obbligatoria  pre-processuale
anche quando la mediazione,  per  il  suo  esito  positivo,  non  sia
seguita dal processo, in  quanto  si  tratterebbe  di  una  procedura
strettamente connessa al  processo  medesimo,  nella  misura  in  cui
condiziona l'esito di avviarlo; 
      che pertanto tale  interpretazione  sistematica  teleologica  -
secondo l'istante - porterebbe a ritenere che anche nelle ipotesi  in
cui la procedura di mediazione obbligatoria, di cui all'art. 5, comma
1-bis del decreto  legislativo  n.  28  del  2010,  si  concluda  con
l'accordo di conciliazione delle  parti,  il  compenso  professionale
dell'avvocato che abbia  assistito  la  parte,  ammessa  al  gratuito
patrocinio, debba essere posto a carico dello Stato; 
    Ritenuto che: 
      nel caso di specie secondo  questo  giudice  non  puo'  trovare
alcuno spazio  l'invocata  interpretazione  adeguatrice  della  norma
degli articoli 74, comma 2 e 75, comma 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002 in considerazione del chiaro dettato
della norma stessa che esclude alternative sul  piano  interpretativo
ed in considerazione della piu' recente prospettazione sul  punto  da
parte della Corte di cassazione (Cassazione sezione II n.  18123  del
2020) ritenuta meritevole di accoglimento e non superabile allo stato
della attuale disciplina legislativa in materia; 
      che dunque l'orientamento della Corte di cassazione sezione  II
n. 18123 del 2020 e' stato nel senso di escludere la possibilita'  di
liquidare l'attivita' professionale espletata dall'avvocato in ambito
di mediazione obbligatoria, nelle ipotesi in cui alla mediazione  non
sia seguita la proposizione della lite - come e' avvenuto nel caso di
specie - sulla base del fatto che il dettato normativa degli articoli
74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115  del  2002
limita l'operativita' del patrocinio a spese dello  Stato  all'ambito
del «processo» civile e penale ed  a  tutte  le  procedure  «comunque
connesse» al processo medesimo e  pertanto  presuppone  l'intervenuto
avvio del contenzioso giudiziario, mentre esclude  dal  novero  delle
attivita'  suscettibili  di  essere  svolte  con   oneri   a   carico
dell'Erario  l'attivita'  di  natura  stragiudiziale,   nella   quale
rientrerebbe l'attivita' svolta in ambito di mediazione e non seguita
dall'instaurazione di un processo; 
      che la Corte di legittimita' sezione II n. 18123  del  2020  ha
altresi' statuito che detta limitazione, imposta dagli articoli 74  e
75 di decreto del Presidente della Repubblica n. 115  del  2002,  non
puo' essere superata dal giudice tramite attivita' interpretativa, la
quale in tal modo sconfinerebbe nella produzione normativa, posto che
verrebbe ad incidere  sul  tema  della  corretta  ripartizione  delle
risorse erariali e piu' in generale sulla sfera afferente la gestione
del denaro pubblico, specie in relazione alle disposizioni di  spesa,
materia questa riservata  al  legislatore  e  presidiata  da  precisi
vincoli di bilancio di rango costituzionale (Cassazione sezione II n.
24723 del 2011, Cassazione sen. 1,  n.  15490  del  2004,  Cassazione
sezione 1, n. 17997 del 2019); 
      che   peraltro   la   presente   questione   di    legittimita'
costituzionale e' gia'  stata  sollevata  dal  Tribunale  di  Palermo
(Sezione IV Civile-Fallimentare; Presidente e Relatore D'Antoni)  con
ordinanza emessa in data 17 marzo 2021,  secondo  profili  pienamente
condivisibili ed ai quali questo giudice ritiene di associarsi,  come
di seguito esposto; 
      che  infatti  la  questione  di  costituzionalita'  prospettata
appare rilevante e non manifestamente infondata; 
      che in particolare la questione  deve  ritenersi  rilevante  in
quanto: 
        l 'avv. Ilaria Rozzi ha assistito e rappresentato la  signora
V. F., parte  ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  nella
procedura di mediazione obbligatoria n. .... ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 28/2010; 
        il  procedimento  di  mediazione  obbligatoria  ha   condotto
all'esito positivo dell'intervenuta  conciliazione  tra  le  parti  e
pertanto la mediazione non e' stata seguita  dalla  fase  contenziosa
dell'instaurazione del giudizio civile; 
        l'avv. Ilaria Rozzi istante, qualora non venisse  accolta  la
questione   di   costituzionalita'   come   di   seguito   riportata,
risulterebbe non avente diritto al compenso professionale sulla  base
della  sola   circostanza   che   al   procedimento   di   mediazione
obbligatoria, essendo quest'ultima conclusasi  con  l'esito  positivo
del raggiungimento di  un  accordo  tra  le  parti,  non  e'  seguita
l'instaurazione del processo, cosi' come previsto  dall'art.  75  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; 
      che dunque la liquidazione allo stato non e' possibile  se  non
provvedendo in violazione dei precetti di cui agli articoli 74  e  75
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del  2002,  mentre
l'eventuale accoglimento della questione di  costituzionalita'  della
norma con riferimento ai medesimi articoli,  cosi'  come  di  seguito
individuata, determinerebbe l'accoglimento della domanda  proposta  a
questo giudice, sussistendo per il resto i requisiti  previsti  dalla
legge ai fini della liquidazione del compenso professionale  in  capo
all'avv. Ilaria Rozzi per l'attivita' svolta in  sede  di  mediazione
obbligatoria; 
      che la questione deve ritenersi non  manifestamente  infondata,
in quanto a parere di questo giudice: 
        sussiste  disparita'  di  trattamento   in   relazione   alla
possibilita'  di  vedersi  riconoscere   il   diritto   al   compenso
professionale  in  riferimento  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
mediazione  tra  gli  avvocati  che  abbiano  prestato  attivita'  di
assistenza a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nella
fase di mediazione obbligatoria nell'ipotesi  in  cui  la  mediazione
abbia  avuto  esito  negativo  e  che  pertanto  sia  stata   seguita
dall'instaurazione del processo civile, e  gli  avvocati  che  invece
abbiano espletato  la  medesima  attivita'  nell'ipotesi  in  cui  la
mediazione  obbligatoria  si  sia  conclusa   con   un   accordo   di
conciliazione e non sia stata pertanto seguita dall'avvio della  lite
giudiziale; 
        il dettato degli articoli 74, comma  2  e  75,  comma  1  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ha introdotto
un elemento di differenziazione tra gli avvocati che abbiano posto in
essere la medesima attivita' in ambito di mediazione  -  abbia  avuto
quest'ultima esito negativo o positivo - cui non appare  attribuibile
alcun carattere di ragionevolezza che  possa  ritenere  correttamente
esercitata la discrezionalita' riconosciuta legislatore; 
        l'omessa considerazione della posizione  degli  avvocati  che
abbiano contribuito al raggiungimento di una conciliazione in sede di
mediazione  obbligatoria  non   risulta   di   fatto   apparentemente
giustificabile  sotto  alcun  aspetto,  dovendosi  pertanto  desumere
l'esistenza di un intrinseco profilo di irragionevolezza nella  norma
in questione; cio' risulta peraltro evidente  nel  confronto  con  la
disciplina della mediazione  transfrontaliera  di  cui  all'art.  10,
decreto legislativo n. 116  del  2005  emanato  in  attuazione  della
direttiva europea 2003/8/CE che prevede il diritto al compenso  anche
in capo agli avvocati che abbiano svolto attivita' di  assistenza  in
procedimenti stragiudiziali, in maniera tale da salvaguardare la pari
posizione di tutti; 
        non sembrano dunque sussistere elementi sulla base dei  quali
dedurre una  diversita'  di  situazioni  all'interno  della  medesima
categoria di professionisti  coinvolti  sui  quali  fondare  positivi
riscontri circa l'effettiva ragionevolezza dell'esercizio del  potere
discrezionale da parte del legislatore; 
        come statuito dal Tribunale di Palermo le cui  argomentazioni
condivisibili si riportano, m un ordinamento, quale quello  italiano,
orientato a favorire la soluzione extragiudiziale delle  controversie
- orientamento peraltro confermato tra  l'altro  dall'adozione  delle
disposizioni di natura deflattiva contenute nel  decreto  legislativo
n. 28 del 2010 sulla mediazione- appare discordante nonche' contrario
al canone di ragionevolezza consentire al difensore di una parte  non
abbiente di accedere alla  liquidazione  dei  compensi  con  oneri  a
carico  dello  Stato  laddove  l'esito   della   mediazione   risulti
infruttuoso e negare tale diritto nell'ipotesi in cui la controversia
venga definita in ambito mediatorio; 
        un orientamento che si discosta dalla ratio  della  normativa
di natura deflattiva incentiverebbe una prassi  forense  orientata  a
disincentivare   l'istituto   della   mediazione   con    conseguente
annichilimento  della  sua  funzione,  con  la  conseguenza  che   la
mediazione verrebbe  gradualmente  ridotta  ad  una  mera  formalita'
prodromica all'instaurazione del processo civile, luogo effettivo per
la soddisfazione del diritto al compenso del  difensore  della  parte
non abbiente e con  la  conseguenza  che  verrebbero  vanificati  gli
effetti acceleratori  e  deflattivi  della  procedura  di  mediazione
medesima; 
        gli oneri  a  carico  dell'Erario  lieviterebbero  in  quanto
anziche'  essere  circoscritti  a  quelli  maturati  nell'ambito  del
procedimento  di  mediazione,  verrebbero  incrementati   da   quelli
connessi allo svolgimento del processo civile; 
        nelle ipotesi - quale quella di specie - in cui la mediazione
si concluda con accordo tra le parti,  il  diritto  al  compenso  del
difensore verrebbe definitivamente compromesso alla  luce  del  fatto
che se da un lato gli e' preclusa  la  possibilita'  di  ottenere  la
liquidazione del compenso con oneri a carico nell'Erario,  dall'altro
gli e' impedita anche quella di chiedere il compenso direttamente  al
cliente ammesso al gratuito patrocinio, in conformita' al divieto  ed
alla sanzione di cui all'art. 85 T.U.S.G., nonche' secondo il divieto
di cui  all'art.  29  del  codice  deontologico  forense,  che  vieta
all'avvocato di chiedere  o  percepire  compensi  diversi  da  quelli
previsti dalla legge; 
        l'eventuale  revoca  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato,
disposta in seguito  al  sopraggiunto  accordo  tra  le  parti  della
mediazione, non potrebbe considerarsi un rimedio equipollente,  posto
che oltre a  rappresentare  una  soluzione  contraria  ai  canoni  di
correttezza,    risulterebbe    anche     disincentivante     nonche'
pregiudizievole in prospettiva di una piena realizzazione del diritto
di difesa della parte appartenente alla categoria dei non abbienti  o
della parte a messa al patrocinio a spese dello Stato. 
    Ritenuto infine: 
      che la norma degli articoli 74, comma  2  e  75,  comma  1  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari materie  di  spese  di
giustizia) appare pertanto in contrasto sia con  l'art.  3,  sia  con
l'art. 24, sia con l'art.  36  della  Costituzione  -  in  quanto  la
situazione esposta incide  pregiudizievolmente  e  senza  ragionevole
motivo  sulla  stessa   possibilita'   per   l'istante   di   vedersi
riconosciuto il diritto alla liquidazione dei compensi  professionali
alle stesse condizioni di altri professionisti in posizione del tutto
simile - in quanto  non  prevede  che  anche  qualora  la  mediazione
obbligatoria abbia avuto esito positivo e non sia stata  seguita  dal
contenzioso  giudiziario,  sia  idonea  a   far   sorgere   in   capo
all'avvocato il diritto al compenso; 
      che l'art. 3 della Costituzione - unitamente  al  principio  di
uguaglianza in esso sancito - risulta violato  nella  misura  in  cui
alla mediazione transfrontaliera sia  riservato  dal  legislatore  un
diverso e piu' favorevole  trattamento  in  assenza  di  ragioni  che
giustifichino tale differenziazione, posto che l'art. 10 del  decreto
legislativo n. 116 del 2005 emanato in attuazione della direttiva  n.
2003/8/CE del 27 gennaio 2003 estende il patrocinio  ai  procedimenti
stragiudiziali, qualora tali mezzi siano previsti  quali  obbligatori
dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le  parti  in
causa; 
      che l'art. 3 della Costituzione risulterebbe altresi' leso  ove
professionisti che abbiano posto in essere identiche  prestazioni  in
ambito di mediazione obbligatoria vengano trattati in modo  diseguale
sotto  il  profilo  del  diritto  al   compenso,   sulla   base   del
raggiungimento o meno della conciliazione, e peraltro  riservando  un
trattamento deteriore a  coloro  che  abbiano  operato  con  maggiore
efficacia nella prospettiva e nella  ratio  sottostanti  all'istituto
della mediazione; 
      che l'art. 3 della Costituzione risulterebbe  non  osservato  -
nella sua accezione piu' pertinente al caso di specie -  nella  parte
in cui e' volto a rimuovere  ogni  ostacolo  di  ordine  economico  e
sociale che limiti la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini; 
      che l'art. 24 della  Costituzione  -  a  garanzia  del  diritto
inviolabile della difesa - rimarrebbe inapplicato nella misura in cui
e' teso ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e  difendersi
davanti ad ogni giurisdizione  e  a  garantire  loro  l'accesso  alla
tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole ed  in
posizione di parita' con quanti dispongono dei mezzi necessari; 
      che l'art. 36 della Costituzione,  seppur  di  regola  ritenuto
applicabile esclusivamente con riferimento all'attivita'  del  libero
professionista, sarebbe tuttavia  trasgredito  nella  misura  in  cui
prevede il diritto ad una  corresponsione  di  retribuzione  adeguata
alla quantita' e qualita' di lavoro prestato, laddove il diritto  dei
liberi  professionisti  che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa
obbligatoria al compenso professionale non trovi riscontro  o  tutela
alcuna all'interno dell'ordinamento. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 74, comma  2
e 75, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio
2002, n. 115 in relazione agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione
nella misura in cui consentano il  patrocinio  a  spese  dello  Stato
unicamente per il processo civile nonche' per le procedure «connesse»
ad un procedimento  civile  -  cosi'  presupponendo  l'esistenza  del
giudizio quale  indefettibile  condizione  per  la  liquidazione  del
compenso in capo al difensore- e  non  estendano  l'operativita'  del
patrocinio  a  spese  dello  Stato  ai  procedimenti  di   mediazione
obbligatoria esauritasi con il  raggiungimento  dell'accordo  tra  le
parti, e pertanto nella misura in cui non assicurino  il  diritto  al
compenso con oneri in capo all'Erario all'avvocato che abbia prestato
assistenza in ambito mediazione, laddove quest'ultima sia  condizione
di procedibilita' e laddove  la  mediazione  non  sia  stata  seguita
dall'instaurazione   del   processo   in   ragione   dell'intervenuta
conciliazione delle parti. 
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio in  corso  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza,  oltre
che comunicata alle parti in giudizio, sia notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
      Milano, 24 agosto 2021 
 
                                    Il Presidente delegato: Marangoni