N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 agosto 2021
Ordinanza del 26 agosto 2021 del Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Samuele Zucchini . Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l'ammissione - Soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, [comma 1,] lettere a) e/o g), del medesimo decreto - Presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 76, comma 4-bis.(GU n.2 del 12-1-2022 )
TRIBUNALE DI FIRENZE Prima sezione penale Il Giudice, dott. Franco Attina'; Nel procedimento sopra indicato a carico di D'A. G., nato a ... il ..., detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di ... (a decorrere dall'... in base al certificato del D.A.P. in atti); Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Samuele Zucchini del Foro di Firenze (elezione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15 settembre 2020); Difeso di fiducia dall'avv. Samuele Zucchini del Foro di Firenze (nomina nel verbale dei Carabinieri del 2 novembre 2019); Imputato del seguente reato: per il reato previsto e punito dagli articoli 2 e 76 comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, perche' contravveniva al provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal questore della Provincia di ... in data ... e notificatogli in data ... con il quale gli si inibiva di rientrare senza autorizzazione e per anni nel Comune di ...; accertato in ... il ... con l'aggravante della recidiva infraquinquennale; Premesso che: con decreto del pubblico ministero del 20 novembre 2020 D'A. G. era citato a giudizio per il reato di violazione del foglio di via obbligatorio ex art. 76 comma 3 decreto legislativo n. 159/2011; all'udienza dell'8 giugno 2021 il processo era rinviato con riassegnazione a] presente magistrato; all'udienza del 28 giugno 2021 era depositata richiesta del difensore procuratore speciale di procedersi con il rito abbreviato; il giudice provvedeva in conformita'; le parti illustravano le rispettive conclusioni e il giudice dava lettura del dispositivo (assoluzione perche' il fatto non sussiste), indicando in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione; essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il difensore depositava l'istanza di liquidazione del proprio compenso, sulla quale il giudice si riservava; e' stata depositata la motivazione della sentenza; occorre provvedere ora in ordine all'istanza di liquidazione avanzata dal difensore; essendo stato il prevenuto condannato in via definitiva per reati ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ai sensi dell'art. 80, lettere a) e g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, reati ricompresi tra quelli di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, e non avendo egli fornito la «prova contraria» di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, ai sensi dell'art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, questo giudice dovrebbe revocare retroattivamente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e respingere l'istanza di liquidazione; per poter addivenire ad una corretta decisione in ordine alla revoca o meno dell'ammissione al beneficio appare tuttavia necessario il pronunciamento della Corte costituzionale: risulta infatti dubbia la legittimita' costituzionale della citata norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, lettera a) o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; Cio' premesso; Osserva 1. Rilevanza della questione. 1.1 Dal certificato penale dell'imputato emerge una sentenza di condanna del medesimo per due reati ex art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ai sensi dell'art. 80, lettere a) e g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (sentenza del Tribunale di Firenze del 18 aprile 2018, irrevocabile il 3 settembre 2018). E' stata acquisita detta sentenza, i cui capi d'imputazione sono i seguenti: a) del delitto di cui agli articoli 73, comma 5 e 80, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per avere, all'interno del cortile recintato pertinente all'Istituto scolastico ..., illecitamente venduto per euro ... a S. A., sostanza stupefacente del tipo ... del peso di grammi ... e sostanza stupefacente del tipo ... del peso di grammi ... e per avere detenuto a fine di spaccio un ovetto di plastica contenente ... di sostanza stupefacente del tipo ..., di sostanza stupefacente del tipo ..., un pezzo di sostanza stupefacente del tipo ... del peso di ... e un pezzo di sostanza stupefacente del tipo ... del peso di ... In ... il ...; b) del delitto di cui agli articoli 81 cpv, 73, comma 5 e 80, lettere a) e g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, per avere, con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, illecitamente venduto in piu' occasioni e al prezzo di euro ... all'interno del cortile recintato pertinente all'Istituto scolastico ... ai minori S. A. e M. S. D., modeste quantita' di sostanza stupefacente del tipo ... e ... In ... dal ... Il prevenuto con la sentenza del 18 aprile 2018 (irrevocabile il 3 settembre 2018), e' stato condannato per i fatti ascritti, con la sola esclusione - quanto al capo b) - della circostanza aggravante ex art. 80, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per uno dei due cessionari (con la ritenuta aggravante ex art. 80, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per l'altro cessionario e con la ritenuta aggravante ex art. 80, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per entrambi i cessionari). 1.2 Ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti». 1.3 La Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 2010 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». In particolare, la Corte affermava: «L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spettera' al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di "non abbienza", e spettera' al giudice verificare l'attendibilita' di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potra' essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiche' essa non potra' essere considerata "prova contraria", idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sara' necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico patrimoniale dell'imputato», 1.4 Nel caso di specie nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15 settembre 2020 il prevenuto si e' limitato ad affermare che «sussistono le condizioni di reddito previste dall'art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in materia di spese di giustizia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non avendo il sottoscritto e la propria famiglia anagrafica percepito alcun reddito ai fini dell'ammissione al beneficio nell'ultimo biennio». Il predetto dichiarava di non avere familiari conviventi produttori di reddito, di non avere percepito negli anni 2018 alcun reddito che dovesse essere considerato ai fini dell'ammissione al patrocinio, di non essere proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato e «di non avere riportato condanne irrevocabili per alcuno dei reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Lungi dal fornire la prova contraria che sarebbe stata necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, l'imputato ha presentato la consueta auto-certificazione e ha viceversa negato (consapevolmente o meno) il fattore ostativo stesso, dichiarando di non avere riportato condanne irrevocabili per i reati di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 1.5 Del pari, nel provvedimento di ammissione del 15 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari non ha rilevato il fattore ostativo: dopo avere dato atto della sussistenza nell'istanza dei requisiti formali, si e' limitato a considerare che «risulta dal certificato del casellario in atti che l'istante non ha riportato condanne per reati ostativi all'ammissione». Considerato - sulla base delle mere allegazioni dell'istante - che lo stesso versasse nelle condizioni reddituali previste dalla legge, il Giudice per le indagini preliminari lo ha poi ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 1.6 Una volta preso atto della citata sentenza del 18 aprile 2018 (irrevocabile il 3 settembre 2018) relativa ad un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (nel caso di specie ricorrono ben due circostanze aggravanti ex art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), in assenza di ogni prova contraria alla presunzione iuris tantum prevista dall'ordinamento, ai sensi dell'art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, questo giudice dovrebbe revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a prescindere dalla consapevolezza o meno della falsita' e quindi dalla sussistenza o meno del reato ex art. 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e dalle eventuali iniziative in proposito). Il citato art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, al primo comma, lettera d), prevede infatti che il magistrato con decreto motivato revoca l'ammissione «d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92». Nel caso di specie si tratterebbe per l'appunto di una mancanza originaria delle condizioni reddituali in relazione alla presunzione dettata dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, non superata da una prova contraria da parte dell'interessato. 1.7 In ragione della norma che qui si censura, ai sensi dell'art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, si dovrebbe dunque revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'imputato. Detta revoca alla stregua dell'art. 114, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 avrebbe efficacia retroattiva; in particolare, trattandosi di una mancanza originaria delle condizioni reddituali (in base alla presunzione di legge non superata da una prova contraria) gli effetti dovrebbero retroagire al momento stesso dell'ammissione al beneficio (con conseguente rigetto tra l'altro dell'istanza di liquidazione avanzata dal difensore): si vedano in proposito Cassazione sez. 4, sentenza n. 39522 del 2016 e Cassazione sez. 3, sentenza n. 28245 del 2016 (la fattispecie in esame e' invece diversa da quella esaminata da Cassazione sez. U. sentenza n. 14723 del 19 dicembre 2019, Rv. 278871 - 01). 1.8 Si dubita tuttavia della legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, lettera a) o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 1.9 Se detta questione di legittimita' fosse accolta, venendo meno la presunzione di' un reddito in capo al D'A. superiore alle soglie di legge, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dovrebbe essere revocata e si potrebbe procedere alla liquidazione del compenso al difensore. La questione in oggetto pare dunque rilevante sia ai fini della revoca o meno dell'ammissione al beneficio (profilo dotato di rilevanza autonoma, in particolare per gli eventuali gradi futuri del giudizio), sia e in via consequenziale ai fini della liquidazione o meno del compenso richiesto dal difensore. 2. Non manifesta infondatezza. 2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, lettera a) o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2.2 La Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010 ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». A seguito di detta sentenza, dunque, la presunzione introdotta con il decreto-legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, non e' piu' assoluta, ma soltanto relativa, ammettendo una prova contraria da parte dell'interessato. E' gia' dunque venuto meno quell'automatismo insuperabile che maggiormente strideva con i principi costituzionali. 2.3 Si ritiene tuttavia che la presunzione, anche solo relativa, dettata dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, per i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ex art. 80, lettera a) e/o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, violi i principi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 2.4 Come rilevato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 139/2010, la norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 riguarda «non senza qualche eccezione» «reati collegati alle associazioni a delinquere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al narcotraffico ed al contrabbando di tabacchi lavorati esteri». E la ratio della norma e' stata ravvisata dalla Corte nell'intento «di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attivita' delittuose appena indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai "non abbienti". Tale eventualita' e' resa piu' concreta dall'estrema difficolta' di accertare in modo oggettivo il reddito proveniente dalle attivita' delittuose della criminalita' organizzata, a causa delle maggiori possibilita', per i partecipi delle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati.». 2.5 La stessa Corte costituzionale ha peraltro sottolineato la presenza di «qualche eccezione»; «l'elenco di cui al comma 4-bis dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, comprende anche reati non necessariamente riferibili, nella prospettiva del singolo autore, ad un contesto di criminalita' organizzata. E' il caso, ad esempio, di alcune ipotesi aggravate di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, che sono appunto comprese tra le fattispecie ostative ma non sono per se stesse significative di una stabile dedizione ad attivita' criminali particolarmente lucrose». E' il caso per l'appunto qui in esame delle ipotesi di reato ex art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravate ai sensi dell'art. 80, lettera a) e lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2.6 Con riferimento a tali ultime ipotesi pare irragionevole presumere, sia pur solo iuris tantum, la sussistenza - in capo al soggetto che se ne sia in passato reso responsabile - di un reddito superiore alle soglie di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Se infatti «non puo' ritenersi irragionevole che, sulla base della comune esperienza, il legislatore presuma che l'appartenente ad una organizzazione criminale, come quelle indicate nella norma censurata, abbia tratto dalla sua attivita' delittuosa profitti sufficienti ad escluderlo in permanenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato», una simile presunzione pare invece del tutto irragionevole con riguardo a chi abbia ceduto sostanze stupefacenti, per il solo fatto che dette cessioni siano avvenute nei confronti di persone di eta' minore e/o all'interno o in prossimita' di scuole, ospedali, caserme, ecc. 2.7 Le citate circostanze aggravanti determinano senz'altro una maggiore gravita' e riprovevolezza del fatto di reato, ma non incidono minimamente sulla redditivita' dello stesso o comunque su altri profili che possano determinare in capo al relativo autore un accumulo di profitti tale da escluderlo in permanenza dal gratuito patrocinio. Nessuna massima di comune esperienza porta a ritenere che colui che ceda sostanze stupefacenti a soggetti minorenni (o anche solo detenga sostanze stupefacenti destinate a soggetti minorenni) maturi per cio' solo un maggior reddito o riesca ad accumulare maggiori ricchezze, in modo permanente nel tempo, rispetto a chi effettui analoghe cessioni nei confronti di soggetti maggiori di eta'. Anzi, se proprio si vuole ricercare un'incidenza della tipologia di cessionario rispetto alla redditivita' del reato in questione, appare logico ritenere il contrario: essendo in linea di massima i soggetti minorenni non produttori di reddito, tendenzialmente le cessioni nei confronti degli stessi presenteranno un margine di guadagno inferiore rispetto ad analoghe cessioni effettuate nei confronti di soggetti potenzialmente piu' abbienti. Ne' colui che abbia in passato venduto sostanze stupefacenti a soggetti minorenni puo' normalmente (tanto meno per il solo fatto di avere effettuato le cessioni nei confronti di soggetti minorenni) «avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati». Ne' piu' in generale la citata circostanza aggravante postula in capo all'autore del reato particolari legami criminali. Analogo discorso vale rispetto alla circostanza di avere effettuato le cessioni di stupefacente nei pressi di una scuola o di altro luogo tra quelli indicati nell'art. 80, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2.8 Certamente, colui che sia stato condannato in via definitiva per reati ex art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, lettera a) e/o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, essendo solo relativa la presunzione censurata, puo' gia' ora fornire la «prova contraria» e cosi' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si tratta comunque di un regime speciale che rende piu' difficoltoso - per chi sia stato condannato per i citati reati - accedere al beneficio garantito dall'art. 24, comma 3 Cost. rispetto a chi sia incensurato o a chi sia stato condannato in via definitiva per reati diversi. La previsione di un tale regime speciale, piu' gravoso, pare violare l'art. 3 della Costituzione nella misura in cui comporta una diversita' di trattamento per situazioni uguali e un pari trattamento per situazioni invece profondamente diverse. 2.9 Innanzi tutto, come si e' gia' accennato, non si ravvisano ragioni che giustifichino il diverso trattamento riservato a chi sia stato condannato per un reato ex art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, lettera a) e/o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, rispetto a chi sia stato condannato ad esempio per un reato ex art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 non aggravato. Come si e' gia' rilevato, le circostanze aggravanti in questione posto che non attengono al profilo economico o patrimoniale del reato non dovrebbero avere alcuna rilevanza ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, neppure in termini di presunzione relativa. Si consideri peraltro che la circostanza aggravante ex art. 73, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 («Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata»), a differenza di quelle ex art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, non rileva ai fini della presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Ebbene, detta circostanza aggravante ex art. 73, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, basata sul concorso di un numero minimo di persone, postula una situazione di fatto per certi versi assimilabile a quelle di crimine organizzato avute di mira principalmente dal Legislatore con la novella del 2008, o quanto meno una situazione di fatto piu' prossima a tali contesti associativi di quanto non sia quella che fonda le circostanze aggravanti ex art. 80, lettera a) e lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Analogamente, mentre chi sia stato condannato quale (mero) partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico non incontra un maggior onere probatorio per accedere al patrocinio a spese dello Stato, per quanto inserito stabilmente in un contesto organizzativo dedito alla commissione di reati redditizi, un simile regime speciale e' dettato per chi abbia effettuato - anche eventualmente in modo isolato e occasionale - singole cessioni a soggetti minorenni o in prossimita' di scuole, ospedali, ecc. 2.10 In secondo luogo, le ipotesi di reato aggravate ai sensi dell'art. 80, lettera a) e/o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (come, a dire il vero, anche ulteriori ipotesi di cui ad altre lettere dello stesso articolo) non hanno alcun elemento in comune (se non la maggior gravita' del delitto) con le fattispecie di crimine organizzato contemplate dall'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Se la presunzione dettata dalla norma qui censurata ha senso rispetto, ad esempio, alla circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (posto che quantita' ingenti di sostanza stupefacente possono comportare ingenti profitti), nessun fondamento pare ravvisabile nella logica o nella comune esperienza rispetto alle circostanze aggravanti di cui all'art. 80, lettera a) e lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 2.11 In realta', allora, l'inserimento delle ipotesi delittuose aggravate ai sensi dell'art. 80, lettera a), e/o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, nell'elenco di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, pare legato alla particolare gravita' delle stesse, che risultano particolarmente odiose per il comune sentire sociale in ragione della minore eta' dei cessionari o delle tipologia di soggetti che frequentano gli specifici luoghi indicati nell'art. 80, lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. La particolare gravita' o odiosita' di un reato non puo' pero' comportare il piu' difficile accesso per il futuro al patrocinio a spese dello Stato di colui che se ne sia reso responsabile, comunque garantito ai non abbienti dall'art. 24, comma 3 Cost. Si tratterebbe di una compressione del diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost. rispetto ai successivi processi, che non troverebbe giustificazione in alcuna ulteriore legittima esigenza e che non puo' essere legittimamente configurata quale sanzione (impropria) per il reato precedentemente commesso. 3. Possibilita' di un'interpretazione conforme. Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata agli articoli 3 e 24 della Costituzione, chiaro e univoco essendo il dato letterale.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. della legge n. 87/1953; Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all'art. 80, lettera a) o lettera g), decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per violazione degli articoli 3 e 24, comma 2 e comma 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale. Firenze, 26 agosto 2021 Il Giudice: Attina'