N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2021
Ordinanza del 21 aprile 2021 del Tribunale di Palermo nel procedimento di esecuzione promosso da Dea Capital SGR spa contro E.A.S. - Ente acquedotti siciliani in liquidazione e altri. Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Enti soppressi e messi in liquidazione in relazione ai quali la Regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione - Previsione la quale dispone che per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa. - Legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale), art. 4.(GU n.3 del 19-1-2022 )
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione VI civile Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Maria Cultrera, letti gli atti e i documenti dell'espropriazione presso terzi RGES 8/2019, promossa da Dea Capital SGR S.p.a. contro E.A.S. - Ente acquedotti siciliani in liquidazione, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza. Il creditore procedente ha esercitato l'azione esecutiva contro l'Ente acquedotti siciliani mediante l'atto di pignoramento presso il tesoriere dell'ente, Unicredit S.p.a. Il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva. Con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020, l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che recita «in armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, la regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.». Il creditore intervenuto, AMAP S.p.a., ha sollevato dubbi di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2017, in virtu' del quale e' stato adottato il decreto presidenziale del 2 gennaio 2020, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto, nell'interesse dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione coatta amministrativa, la declaratoria di interruzione del processo esecutivo. La questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione legislativa regionale e' rilevante per la definizione del presente processo esecutivo e non manifestamente infondata per le ragioni che si illustrano. Rilevanza della questione per il processo L'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente acquedotti siciliani, avvenuta con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020, in applicazione dell'art. 4 della legge Regione Sicilia n. 8/2017, e' suscettibile di produrre gli effetti di cui all'art. 201 della legge fallimentare, che richiama l'art. 51 della stessa legge, ai sensi del quale «salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento». Il principio di improseguibilita' delle azioni esecutive individuali una volta che sia stata avviata una procedura esecutiva concorsuale, pacificamente statuito dalla giurisprudenza con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa di enti di diritto privato, e' stato costantemente affermato anche in ordine alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di enti di diritto pubblico. L'art. 9, comma 1-ter del decreto-legge n. 63/2002, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112, infatti, nel prevedere espressamente la possibilita', da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di sottoporre gli enti pubblici alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, non introduce a tale riguardo alcuna norma specifica, sicche' deve ritenersi che debbano trovare applicazione le regole comuni dettate dal regio decreto n. 267/1942, e in particolare, per quanto qui rileva, gli articoli 51 e 201. La giurisprudenza, sia di legittimita' che di merito, ha, infatti, sempre affermato che «con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi, le disposizioni degli articoli 8 e 9, legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (contemplanti la formazione in via amministrativa - previa istanza dei creditori interessati - di un elenco delle posizioni debitorie) non interferiscono sulla proponibilita' in sede giudiziaria delle domande con cui i creditori chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli adempimenti in dette norme previsti si inseriscono in una procedura amministrativa finalizzata al sollecito soddisfacimento delle pendenze degli enti soppressi, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali; compreso il divieto di azioni individuali dei creditori, salva restando l'operativita' di tali principi quando, in presenza di situazioni deficitarie degli enti soppressi, si apra la liquidazione cotta amministrativa» (Cassazione civ., sez. I, 12 aprile 1996, n. 3475; Cassazione civ., sez. I, 11 giugno 1992, n. 7174; Cassazione civ., sez. lav., 30 gennaio 1989, n. 561; Cassazione civ., sez. lav., 4 marzo 1988, n. 2285). Deve, altresi', osservarsi che pende, nella fattispecie concreta, un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Presidente della Regione Siciliana del 2 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 della Regione Siciliana del 17 gennaio 2020, con cui l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. Con ordinanza, resa nel suddetto giudizio Reg. Ric. 293/2020, il T.A.R. Palermo ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati. Con successiva ordinanza del 18 giugno 2020, il consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l'appello e ha riformato l'ordinanza impugnata e ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Deve, inoltre, osservarsi che secondo la norma dettata dall'art. 21 della L.F. (oggi trasfuso nell'ultimo comma dell'art. 18 l.f.), come e' noto, «se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento». Orbene, la norma dell'art. 21 (e oggi del penultimo comma dell'art. 18 l.f.) non e' richiamata dalle norme disciplinatrici della liquidazione coatta amministrativa, ma cio' non significa che il principio da essa espresso non sia estensibile alle vicende inerenti l'illegittimita' della procedura concorsuale minore, che, com'e' noto, puo' articolarsi attraverso la sequenza tra il provvedimento amministrativo di liquidazione coatta e la successiva eventuale decisione di accertamento dell'insolvenza oppure attraverso la scansione inversa. Si tratta, infatti, di principio che sembra applicabile analogicamente per la palese ricorrenza della eadem ratio, che e' quella, innanzitutto, di conservazione dell'operare degli organi fallimentari in quanto produttivo di effetti di gestione dell'impresa assoggettata a fallimento tanto nella sfera interna, quanto a tutela dell'affidamento dei terzi, quando gli atti coinvolgano terzi. Tra le vicende inerenti l'illegittimita' delle procedure concorsuali minori, cui l'art. 21 (oggi art. 18) sembra estensibile, non sembra revocabile in dubbio, proprio per l'identita' di ratio, e come non manca di ipotizzare la dottrina, che debba comprendersi anche il caso in cui il provvedimento dispositivo della liquidazione coatta amministrativa venga impugnato avanti al giudice amministrativo e annullato (Cassazione n. 19293/2005). Ne consegue, in sostanza, che gli effetti dell'annullamento del provvedimento dichiarativo della liquidazione coatta amministrativa non sono configurabili come retroattivi. Peraltro, l'art. 19 della legge fallimentare prevede che «proposto il reclamo, la Corte di appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo». In altri termini, in applicazione della menzionata disposizione, l'oggetto della sospensione e' la sola liquidazione dell'attivo; mentre, non possono essere oggetto di sospensione la disciplina relativa ai rapporti pendenti, alla formazione dello stato passivo o alla custodia e amministrazione dei beni fallimentari. Ne consegue che, applicando analogicamente la suddetta disposizione, in ipotesi di impugnazione del provvedimento dichiarativo della liquidazione coatta amministrativa dinanzi al giudice amministrativo, deve escludersi che la sospensione possa avere ad oggetto la disciplina dettata dall'art. 51 l.f. In definitiva, ove si ritenessero costituzionalmente legittime le disposizioni normative in forza delle quali il legislatore regionale siciliano ha disposto la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente acquedotti siciliani, il presente processo esecutivo dovrebbe essere dichiarato improseguibile in forza dell'art. 51 della legge fallimentare (richiamato dall'art. 201 della medesima legge) e, in particolare, in quanto il commissario liquidatore non ha manifestato la volonta' di proseguire il processo esecutivo ai sensi dell'art. 107 l.f. Consegue la rilevanza dell'accertamento della legittimita' costituzionale della disposizione regionale censurata ai fini della definizione del presente processo. Non manifesta infondatezza della questione Deve premettersi che l'Ente acquedotti siciliani, istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, perseguendo scopi di utilita' pubblica generale e non fini di lucro tanto nel settore della costruzione e sistemazione di nuovi acquedotti ed altre opere igieniche connesse quanto nel settore della gestione e manutenzione di impianti gia' realizzati, ha natura di ente pubblico non economico (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 26 gennaio 2000, n. 5). L'art. 1 della legge regionale siciliana n. 9 del 31 maggio 2004 ha disposto che a seguito della costituzione della societa' mista «Sicilacque S.p.a.», in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° settembre 2004, l'Ente acquedotti siciliani (EAS) e' posto in liquidazione. Con D.P.R.S. n. 1 del 2 gennaio 2020, in attuazione delle disposizioni in materia di enti in liquidazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, ed in esecuzione della deliberazione di giunta n. 145 del 24 aprile 2019, l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa. Il sopra menzionato art. 4 della legge regionale n. 8/2017 dispone che «... per gli enti soppressi e messi in liquidazione la regione non risponde delle passivita' eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa...». Orbene, la suddetta disposizione normativa regionale si pone, nella parte in cui prevede la possibilita' di far luogo alla liquidazione coatta amministrativa tramite decreto del Presidente della regione, in non rimediabile contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione, che riserva espressamente alla potesta' esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile». La Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 25 del 6 febbraio 2007, che ai fini della soluzione della questione di competenza disciplinata dall'art. 117, comma secondo e terzo, della Costituzione, e' rilevante la concreta disciplina - in se' considerata - posta in essere dalla norma; ha, quindi, ritenuto che «disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile: sicche', quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia la "legge", tale espressione non puo' che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere - perche' emanata da chi ha la relativa potesta' - sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura. La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresi', di diritto sostanziale (articoli 55 e seguenti della legge fallimentare): sicche' e' in relazione all'idoneita' a produrre tali effetti - di natura sostanziale e processuale - che va determinata la spettanza della potesta' legislativa ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e va, conseguentemente, negata quella della regione» (Corte costituzionale 25/2007). Ne consegue che la legge, a cui fa rinvio l'art. 2 del regio decreto n. 267/1942 - ai sensi del quale «la legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta, e l'autorita' competente a disporla» - non puo' che essere quella statale, in considerazione della estrema rilevanza degli effetti sostanziali e processuali, che si ricollegano alla sottoposizione di un ente alla liquidazione coatta amministrativa. Invero, l'autonomia speciale, di cui gode la Regione Sicilia in forza dello statuto approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non osta alla applicazione di tali principi anche alla legislazione siciliana. Sebbene la legge regionale n. 8/2017 intervenga nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», di competenza esclusiva della regione ai sensi dell'art 14 lettera p) dello statuto speciale di autonomia, cio' non esclude, comunque, che la disciplina in esame incida significativamente sulla materia della giurisdizione e dell'ordinamento civile. Infatti, ai fini della sussunzione di una fattispecie nell'alveo di una determinata materia, e' necessario considerare, non gia' il generico ambito in cui il legislatore si propone di operare, bensi', piu' correttamente, la concreta disciplina determinata dalle disposizioni controverse. In tal senso si e' espressa la Corte costituzionale, specificando, nell'ambito di un giudizio relativo a fattispecie analoga a quella esaminata, con riguardo alle USL, che «ai fini della soluzione della questione di competenza disciplinata dall'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, [...] non e' rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti (gia') operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina - in se' considerata - posta in essere dalla norma» (Corte costituzionale 25/2007). Per tali ragioni, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma, dettata dall'art. 4 della legge Regione Siciliana n. 8/2017, nella parte in cui dispone che «per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa», per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sicilia 9 maggio 2017, n. 8; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Sicilia, nonche' comunicata al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana. Palermo, 21 aprile 2021 Il Giudice dell'esecuzione: Cultrera