N. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 dicembre 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 dicembre 2021 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Acque  -  Servizio   idrico   integrato   -   Norme   della   Regione
  Emilia-Romagna - Affidamenti del servizio in  essere  con  scadenza
  antecedente  alla  data  del  31   dicembre   2027   -   Previsione
  dell'allineamento di tali affidamenti a detta data, per  consentire
  il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi
  previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
- Legge della Regione Emilia-Romagna 21 ottobre 2021, n.  14  (Misure
  urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la
  modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali
  n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11
  del 2021), art. 16. 
(GU n.1 del 5-1-2022 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi 12,  e'  domiciliato,  nei  confronti  della
Regione  Emilia-Romagna  in  persona  del  suo  presidente,  per   la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell'art. 16  della
legge della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 21 ottobre 2021, recante
«Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri  interventi
per la modifica  dell'ordinamento  regionale.  Modifiche  alle  leggi
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021
e n. 11 del 2021» (pubblicata sul B.U.R. n. 299 del 21 ottobre 2021): 
    L'art. 16 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14  del  21
ottobre 2021 e' costituzionalmente illegittimo per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  s),  della
Costituzione in riferimento, quale norma interposta, all'art. 149-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    L'art. 16 della legge in regionale in epigrafe contrasta con  gli
standard  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema   posti   dal
legislatore statale nell'esercizio delle competenze esclusiva di  cui
all' art. 117, comma secondo, lettere e) e s), della Costituzione per
le ragioni di seguito indicate. 
    L'art. 16, sotto la rubrica «Disposizioni per il  rispetto  della
tempistica di realizzazione  degli  interventi  del  servizio  idrico
integrato», al comma  1,  prevede  che  «al  fine  di  consentire  il
rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi  del
servizio idrico integrato previsti nel Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in  essere,  conformi
alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla  data
del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data». 
    La norma anzidetta - pur al fine, condivisibile, di garantire  il
rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi  previsti
nel PNRR - introduce  un  sostanziale  meccanismo  di  proroga  degli
affidamenti del Servizio idrico integrato in  essere,  ponendosi,  in
quanto tale, in  contrasto  con  la  vigente  disciplina  statale  in
materia  e,  in  particolare,  con  l'art.   149-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1, recita: «L'ente di
governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui  all'art.
149 e del principio di unicita' della  gestione  per  ciascun  ambito
territoriale ottimale, delibera  la  forma  di  gestione  fra  quelle
previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,   conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della  normativa  nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali  a  rete  di
rilevanza economica ( ... )»... 
    La disposizione regionale in parola,  nel  disciplinare,  dunque,
aspetti specifici afferenti la materia degli affidamenti del servizio
idrico che la normativa nazionale espressamente attribuisce  all'ente
di  governo  dell'ambito   territoriale   ottimale,   configura   una
violazione di un sistema, che trova relativa  disciplina  nel  citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che il territorio di
ciascuna regione sia diviso in ambiti ottimali in cui operi un  «ente
di  governo»,  partecipato  obbligatoriamente  dai  comuni,  cui   e'
normativamente attribuito il compito di effettuare la  pianificazione
d'ambito e di affidare  il  servizio  sulla  base  delle  regole  del
diritto  dell'Unione  europea.  Nell'ambito,  poi,  di  una   lettura
costituzionalmente   orientata   del   contesto   normativo    dianzi
rassegnato, va rilevato, altresi',  che  le  menzionate  disposizioni
normative settoriali statali recate dal decreto  legislativo  n.  152
del 2006, risultano ascrivibili alla «tutela  della  concorrenza»  in
base a un indirizzo costante della Corte costituzionale  secondo  cui
devono essere ricondotte ai titoli di competenza di cui all'art. 117,
secondo comma, lettere e)  e  s),  Cost.,  sia  la  disciplina  della
tariffa del servizio idrico integrato (sentenze n. 67  del  2013,  n.
142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le forme di gestione e le
modalita' di affidamento al soggetto gestore (sentenze n. 117 e n. 32
del 2015, n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del  2011,
n. 325 del 2010), spettando, pertanto, allo Stato «la disciplina  del
regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili  che  incidono
in maniera  diretta  sul  mercato,  vuoi  per  quelli  connessi  alla
gestione unitaria del servizio» (sentenza  n.  173  del  2017;  nello
stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160 del 2016). 
    In particolare, il  giudice  delle  leggi  «ha  chiarito  che  la
disciplina diretta  al  superamento  della  frammentazione  verticale
della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione  a  un'unica
Autorita'  preposta  all'ambito  delle  funzioni  di  organizzazione,
affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato,
e' ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello  Stato  in
materia  di  tutela  della  concorrenza,  essendo  essa  diretta   ad
assicurare la concorrenzialita' nel  conferimento  della  gestione  e
nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e  l'economicita'  del  servizio
(sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009)» (Corte  cost.  sentenza
n. 93 del 2017,  le  cui  conclusioni,  sono  state  riconfermate  di
recente con la sentenza n. 16 del 2020). 
    Nel riparto, quindi, delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni
ad autonomia ordinaria, sia la disciplina della tariffa del  servizio
idrico integrato,  sia  le  forme  di  gestione  e  le  modalita'  di
affidamento al  soggetto  gestore,  vanno  ricondotte  ai  titoli  di
competenza «tutela della concorrenza» e  «tutela  dell'ambiente»,  di
cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e)  e  s),  Cost.,  fermo
restando che, nel settore idrico, le regioni  possono  dettare  norme
che tutelino piu' intensamente la concorrenza rispetto a quelle poste
dallo Stato. (sentenze n. 117 del 2015, n. 32 del 2015,  n.  228  del
2013, n. 67 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 del  2011,  n.  128  del
2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 29 del 2010 e n.  246  del
2009; sentenza n. 307 del 2009). 
    Per i motivi esposti, l'art. 16 della legge regionale in  oggetto
e' illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettere
e) e s)  della Costituzione,  in  riferimento  ai  parametri  statali
interposti dianzi citati. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  conclude  perche'  l'art.  16  della  legge   della   Regione
Emilia-Romagna  n.  14   del   21   ottobre   2021   sia   dichiarato
costituzionalmente illegittimo. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  14
dicembre 2021; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali  e
le autonomie; 
        legge regionale n. 14/2021. 
          Roma, 18 dicembre 2021 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Palatiello