PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022 

Ulteriori disposizioni di  protezione  civile  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12
novembre 2019 nel territorio del Comune  di  Venezia.  (Ordinanza  n.
824). (22A00206) 
(GU n.13 del 18-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza
nel  territorio  del  Comune  di  Venezia  interessato  dagli  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12  novembre  2019  e
con la quale sono stati stanziati euro  20.000.000,00  a  valere  sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.  44,  comma  1,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13  febbraio  2020
con cui lo stanziamento di risorse di cui alla predetta delibera  del
Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019  e'  stato  integrato  di
euro 84.047.295,59 a valere sul Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2020
con la quale  e'  stato  prorogato,  di  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza nel territorio del  Comune  di  Venezia  interessato  dagli
eventi meteorologici verificatisi a partire dal  giorno  12  novembre
2019; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre  2021
con cui il Commissario delegato di cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre  2019  e'
stato autorizzato ad utilizzare le  risorse  finanziarie  disponibili
non programmate e non utilizzate, stanziate con  le  citate  delibere
del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019  e  del  13  febbraio
2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.
25 del decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  616  del  16  novembre  2019  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019  nel
territorio del Comune di Venezia»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della  citata  ordinanza  n.
616 del 2019, con cui per l'espletamento delle attivita' di cui  alla
presente ordinanza  il  Commissario  delegato,  che  opera  a  titolo
gratuito, puo' avvalersi di  una  apposita  struttura  costituita  da
personale del  Comune  di  Venezia,  della  Citta'  metropolitana  di
Venezia, di loro societa' ed enti partecipati a capitale  interamente
pubblico nonche' dei consorzi di bonifica, prevedendo che il suddetto
personale e' collocato in posizione di  distacco  fermo  restando  il
trattamento  economico  fondamentale   a   carico   degli   enti   di
appartenenza; 
  Viste le note del 2 e del 16 luglio 2021 del  Commissario  delegato
nominato ai sensi della citata ordinanza n. 616 del 2019 con le quali
e' stato, tra l'altro, trasmesso un prospetto riepilogativo dei costi
della struttura commissariale di  cui  all'art.  1,  comma  2,  della
medesima ordinanza e con cui  e'  stato  altresi'  attestato  che  la
struttura non necessita  di  ulteriori  finanziamenti  riferiti  agli
interventi  rispetto  all'ammontare  complessivo   dei   Fondi   gia'
deliberati per fronteggiare l'emergenza in oggetto e che  tali  costi
troverebbero integrale copertura finanziaria nelle economie di  piano
gia' consolidate a seguito dell'attuale stato  di  ultimazione  degli
interventi di cui all'art. 25, comma 2,  lettere  a),  b)  e  c)  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerata la necessita' di riconoscere le spese  sostenute  dalla
struttura commissariale nelle attivita' connesse al superamento dello
stato d'emergenza; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oneri struttura commissariale 
 
  1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato  e'  autorizzato  a
liquidare  le  spese  sostenute  fino  al  31   dicembre   2020   per
fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di  cui
in premessa, relative al funzionamento della struttura  commissariale
di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, quantificate  in
euro 840.442,95. 
  2. Per la prosecuzione delle attivita' di cui al comma  1,  per  il
periodo  dal  1°  gennaio  2021  fino  alla  cessazione  dello  stato
d'emergenza, il Commissario delegato provvede nel limite  massimo  di
euro 235.379,47. 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  quantificati  nel
limite massimo di euro  1.075.822,42,  si  provvede  a  valere  sulle
economie rinvenienti dai  piani  predisposti  ai  sensi  dell'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile n.
616 del 16 novembre 2019 giacenti nella contabilita' speciale n. 6163
intestata al Commissario delegato. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio