AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fentanil Kalceks» (22A00408) 
(GU n.21 del 27-1-2022)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 4/2022 del 13 gennaio 2022 
 
    Procedura europea :NL/H/5121/001/E/001. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata  l'immissione  in  commercio  del  medicinale:   FENTANIL
KALCEKS,  nella  forma  e  confezioni  alle  condizioni  e   con   le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: AS  Kalceks  con  sede  e  domicilio  fiscale  in
Krustpils iela 53, Rīga, LV‑1057, Lettonia. 
    Confezioni: 
      «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro  da
2 ml - A.I.C. n. 049642010 (in base 10) 1HBYJU (in base 32); 
      «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro  da
10 ml - A.I.C. n. 049642022 (in base 10) 1HBYK6 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto: quattro anni. 
    Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella
confezione originale per proteggere il  medicinale  dalla  luce.  Non
congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni ml di soluzione  contiene  50  microgrammi  di  fentanil
(come fentanil citrato); 
        ogni fiala da 2 ml contiene 100 microgrammi di fentanil (come
fentanil citrato); 
        ogni fiala da 10 ml  contiene  500  microgrammi  di  fentanil
(come fentanil citrato); 
      eccipienti: 
        Sodio cloruro; 
        Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH); 
        Acqua per preparazioni iniettabili. 
    Responsabile del rilascio dei lotti: 
        AS KALCEKS, - Krustpils iela 71E, Riga, LV-1057, Lettonia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Fentanil Kalceks» 50 microgrammi/ml e' un analgesico anestetico: 
      da usare come integrazione analgesica  oppioide  nell'anestesia
generale o locale; 
      da somministrare con un neurolettico. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      Classificazione ai  fini  della  fornitura:  OSP  -  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.