AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'importazione  parallela  del  medicinale  per  uso
umano «Yellox». (22A01218) 
(GU n.44 del 22-2-2022)

 
          Estratto determina IP n. 105 dell'8 febbraio 2022 
 
    Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero
di  identificazione:  al  medicinale  YELLOX  0,9   mg/ml   collirio,
soluzione, flacone 5 ml autorizzato dall'European Medicines Agency  -
EMA e identificato con n. EU/1/11/692/001, sono assegnati i  seguenti
dati identificativi nazionali. 
    Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede  legale
in - via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano. 
    Confezione:  YELLOX  «0.9  mg/ml  -  collirio,  soluzione  -  uso
oftalmico - flacone (PE) - 5 ml» 1 flacone - codice A.I.C.: 049739016
(in base 10) (in base 32). 
    Forma farmaceutica: collirio, soluzione. 
    Composizione: un ml di soluzione contiene: 
      principio attivo: 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato).
Una goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac. 
    Eccipienti: acido borico, borace, sodio  solfito  anidro  (E221),
benzalconio cloruro,  tiloxapol,  povidone  (K30),  disodio  edetato,
acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (per mantenere  i
valori di acidita' nella norma). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  YELLOX  «0.9  mg/ml  -  collirio,  soluzione  -  uso
oftalmico  -  flacone  (PE) -  5  ml»  1  flacone  -  codice  A.I.C.:
049739016. 
    Classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione:  YELLOX  «0.9  mg/ml  -  collirio,  soluzione  -  uso
oftalmico  -  flacone  (PE) -  5  ml»  1  flacone  -  codice  A.I.C.:
049739016. 
    RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati  dall'EMA  con
l'indicazione  nella  parte  di  pertinenza  nazionale  dei  dati  di
identificazione di cui alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP  e
le eventuali segnalazioni di sospetta  reazione  avversa  di  cui  e'
venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.