COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021 

Autostrade per l'Italia S.p.a. - Parere  sul  terzo  atto  aggiuntivo
alla convenzione unica del 12 ottobre  2007  e  sul  Piano  economico
finanziario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n.  201  del
2011. (Delibera n. 75/2021). (22A02127) 
(GU n.75 del 30-3-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica», e, in particolare, l'art. 16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  delle
convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano  le  concessioni
autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali; 
  Viste le delibere CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida
per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'»,  che,  tra
l'altro, ha previsto l'istituzione, presso  questo  stesso  Comitato,
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida  per  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita', di seguito  NARS,  e  8
maggio 1996, n. 81, recante «Istituzione del nucleo di consulenza per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, e successive modificazioni, che definisce i compiti  e
le funzioni del NARS; 
  Vista la delibera CIPE 20 dicembre  1996,  n.  319,  con  la  quale
questo Comitato ha definito lo  schema  regolatorio  complessivo  del
settore autostradale e, in particolare, ha  indicato  la  metodologia
del price  cap  quale  sistema  di  determinazione  delle  tariffe  e
stabilito in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario, di seguito PEF, da  adottare  da  parte  delle
societa' concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»  che  all'art.
1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il  compito  di
fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle  politiche
di sviluppo e la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una
banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre  2001,  n.  121,  con  la  quale
questo Comitato, ai sensi della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia   di   infrastrutture   ed
insediamenti  produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per   il
rilancio delle attivita' produttive», ha approvato il primo Programma
delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel PIS; 
  Visto  il  decreto-legge  3   ottobre   2006,   n.   262,   recante
«Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e   finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
e, in particolare, l'art. 2, comma  82,  il  quale  prevede  che  «In
occasione  del  primo  aggiornamento  del   piano   finanziario   che
costituisce  parte  della  convenzione  accessiva  alle   concessioni
autostradali,  ovvero  della  prima   revisione   della   convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  assicura  che  tutte  le
clausole  convenzionali  in  vigore,   nonche'   quelle   conseguenti
all'aggiornamento  ovvero  alla  revisione,  siano  inserite  in  una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse  da
quelle  derivanti  dall'aggiornamento  ovvero  dalla  revisione.   La
convenzione  unica  sostituisce  ad  ogni  effetto   la   convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi»; 
  Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, che detta criteri  in
materia  di   regolazione   economica   del   settore   autostradale,
successivamente integrata con delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, che
ha dettato per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione
della  delibera  stessa,  criteri  e   modalita'   di   aggiornamento
quinquennale dei PEF; 
  Vista la Convenzione unica stipulata tra ANAS S.p.a. e la  societa'
concessionaria Autostrade per l'Italia S.p.a., di  seguito  ASPI,  in
data 12 ottobre 2007; 
  Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante  «Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari  e  l'esecuzione  di
sentenze  della  Corte  di  giustizia   delle   Comunita'   europee»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101,  il  cui  art.  8-duodecies,  comma  2,  recava  alla  data   di
approvazione «sono approvati tutti gli schemi di convenzione  con  la
societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti dalle societa'  concessionarie
autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto» tra
le quali societa' ricade ASPI; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle  attivita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge  14
novembre 1995, n. 481, l'Autorita' di regolazione dei  trasporti  (di
seguito ART) ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera  g),  che,
con riferimento al settore autostradale,  attribuisce  all'Autorita',
tra gli altri, i compiti  di  «stabilire  per  le  nuove  concessioni
sistemi tariffari dei pedaggi  basati  sul  metodo  del  price  cap»,
nonche' di «definire gli schemi di concessione da inserire nei  bandi
di gara relativi alla gestione o costruzione»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  recante  «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 11, ai sensi del quale il MIT
e' subentrato ad ANAS  S.p.A.  nella  gestione  delle  autostrade  in
concessione; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale  il  MIT  ha
istituito, nell'ambito del Dipartimento per  le  infrastrutture,  gli
affari generali e il  personale,  la  Struttura  di  vigilanza  sulle
concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di
cui all'art. 36, comma 2 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni; 
  Vista la delibera CIPE 21 marzo 2013, n. 27, con  la  quale  questo
Comitato ha integrato la delibera CIPE n. 39 del 2007, dettando,  per
le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera
stessa, criteri e modalita' di aggiornamento quinquennale dei PEF; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma  3,  lettera  e)  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2 del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio  2015,  n.  15,  che
aggiorna  -  ai  sensi  del  comma  3  del  menzionato  art.  36  del
decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del  sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5
maggio 2011, n. 45; 
  Visto il primo atto aggiuntivo alla Convenzione unica stipulato tra
ANAS ed ASPI il 24 dicembre 2013, con il quale e' stata aggiornata la
Convenzione del 2007; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, concernente il  regolamento  di  organizzazione
del MIT e visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, che  prevede  che
le funzioni di concedente  della  rete  autostradale  in  concessione
siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli
3 e 4 del medesimo decreto alle  competenti  Direzioni  generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato
nella seduta del 13 aprile 2015 dal  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO,  istituito
con decreto 14 marzo 2003,  emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e,  in
particolare, la parte III relativa ai «Contratti di concessione»; 
  Vista la delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, con  la  quale  questo
Comitato  ha  aggiornato  la  regolazione  economica  delle  societa'
concessionarie autostradali di cui alle delibere 15 giugno  2007,  n.
39 e 21 marzo 2013, n. 27; 
  Considerato  che  il  31  dicembre  2017  e'  scaduto  il   periodo
regolatorio e, pertanto, e'  necessario  procedere  all'aggiornamento
del PEF; 
  Visto il secondo atto aggiuntivo  alla  Convenzione  stipulato  tra
ANAS ed ASPI il 22 febbraio 2018, con il quale e' stata aggiornata la
Convenzione del 2007; 
  Considerato il  tragico  evento  del  crollo  di  una  sezione  del
viadotto Polcevera avvenuto il 14 agosto  2018,  che  ha  causato  la
morte di 43 persone, numerosi feriti, ingenti danni oltre ai notevoli
disagi dovuti all'interruzione di una  arteria  fondamentale  per  il
traffico dell'area genovese  e  del  suo  porto  e  sull'intera  rete
nazionale; 
  Vista la nota 16 agosto 2018, n. 17664, con la quale  la  Direzione
generale  per  la  vigilanza  sulle  concessionarie  autostradali  ha
avviato   la   contestazione   di   gravissimo   inadempimento    del
concessionario ASPI  agli  obblighi  di  manutenzione  e  custodia  a
seguito del crollo di una sezione del viadotto Polcevera  localizzato
sull'autostrada A10 Genova - Savona. La suddetta  Direzione  generale
ha successivamente integrato con la contestazione ad ASPI con le note
20 dicembre 2018, n. 29333 e 5 aprile 2019, n. 8979; 
  Vista la nomina della commissione ispettiva  ministeriale  avvenuta
con il decreto ministeriale 14 agosto  2018,  n.  386,  la  quale  ha
consegnato il 14 settembre 2018 la propria relazione tecnica; 
  Visto  il  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  che  ha
ulteriormente  ampliato  le   competenze   dell'ART,   e   introdotto
disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale e,  in
particolare: 
    1. l'art. 37 che, nell'istituire l'ART con specifiche  competenze
in   materia   di   concessioni    autostradali    ed    in    merito
all'individuazione dei sistemi tariffari, prevede al comma 6-ter  che
«Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle  finanze  nonche'  del
CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonche'  di
atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza
pubblica»; 
    2. l'art. 43, comma 1, il quale prevede che «Gli aggiornamenti  o
le revisioni delle convenzioni  autostradali  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni
o modificazioni al piano degli  investimenti  ovvero  ad  aspetti  di
carattere  regolatorio  a  tutela  della   finanza   pubblica,   sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al  CIPE  che,  sentito  il  NARS,  si
pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto
convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente»; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di  eventi  sismici»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Vista la nota 3  maggio  2019,  n.  7526,  con  la  quale  ASPI  ha
riscontrato le note MIT del 16 agosto 2018,  30  dicembre  2018  e  5
aprile 2019, trasmettendo  le  proprie  valutazioni  in  merito  agli
aspetti tecnici, giuridici e procedurali oggetto delle richieste  del
MIT; 
  Viste le seguenti delibere dell'ART: 
    1. delibera 18 febbraio 2019,  n.  16,  con  la  quale  l'ART  ha
avviato il procedimento volto a stabilire il «sistema  tariffario  di
pedaggio basato  sul  metodo  del  price  cap  e  con  determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza  quinquennale»  per  una
serie di concessioni fra cui  ASPI,  avviando  altresi'  la  relativa
consultazione pubblica; 
    2. delibera 19  giugno  2019,  n.  71,  con  la  quale  l'ART  ha
approvato il sistema tariffario di pedaggio  basato  sul  metodo  del
price cap con determinazione dell'indicatore  di  produttivita'  X  a
cadenza quinquennale relativo alla Convenzione unica tra ANAS  S.p.a.
e Autostrade per l'Italia S.p.a. e pari al 10,62%; 
  Visto la nomina del Gruppo di  lavoro  interistituzionale  avvenuta
con il decreto ministeriale 29 marzo 2019,  n.  119,  e  il  relativo
parere del 28 giugno 2019, che fra l'altro ha «ritenuto sussistere il
grave inadempimento del Concessionario agli obblighi di custodia e di
manutenzione dell'infrastruttura autostradale»  e  «ha  rimesso  alle
amministrazioni la valutazione se procedere alla rinegoziazione della
stessa Convenzione unica,  laddove  maggiormente  tutelante  per  gli
interessi dello  Stato,  al  fine  di  ricondurre  ad  equilibrio  il
rapporto concessorio e ripristinare la  piena  sicurezza  della  rete
autostradale»; 
  Vista la nota 11 luglio 2019,  n.  12467,  con  la  quale  ASPI  ha
richiesto al MIT un incontro finalizzato ad «illustrare le ipotesi  e
proposte di soluzione negoziale»; 
  Vista la nota 19 luglio 2019, n. 29435, con  la  quale  il  MIT  ha
convocato ASPI richiedendo di formalizzare per iscritto  le  proposte
citate da ASPI e attivando altresi' un tavolo  di  confronto  con  il
concessionario; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,
in  particolare,  l'art.  1-bis,  che,  al  fine  di  rafforzare   il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che a decorrere dal  1°  gennaio  2021  il  Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica   assuma   la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28  febbraio  2020,  n.  8,  in  particolare,   l'art.   35   recante
«Disposizioni in materia di concessioni autostradali»; 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato trasmesso  con
nota 19 febbraio  2020,  n.  10555,  nel  quale  l'avvocatura  si  e'
espressa in merito a specifici quesiti  posti  su  «talune  questioni
sorte in corso di esecuzione del rapporto di concessione  della  rete
autostradale a pedaggio di cui e' titolare la societa' Autostrade per
l'Italia S.p.A.» e ha, fra l'altro, evidenziato da  un  lato  che  si
prefigurano  profili  di  grave  inadempimento   agli   obblighi   di
manutenzione e custodia e dall'altro lato che  «non  puo'  escludersi
che sia riconosciuto un diritto  della  concessionaria  all'integrale
risarcimento, quale effetto di  un'eventuale  deliberazione  negativa
della  conformita'  dell'art.  35  del   decreto   milleproroghe   ai
sopradescritti  superiori  parametri  normativi  (in  sede  nazionale
ovvero sovranazionale)», sottolineando  quindi  che  «ogni  eventuale
intervento di codesta amministrazione dovra', pertanto, tenere  nella
dovuta considerazione anche tale  rischio».  Inoltre,  rispetto  alla
misura  di  risoluzione  integrale  della  concessione,  osserva  che
«l'adozione concreta di una simile misura - rispetto alle alternative
disponibili, ivi inclusa  la  risoluzione  negoziale,  con  revisione
concordata delle clausole della Convenzione unica, dall'altro lato  -
presuppone  una   rigorosa   ponderazione   da   parte   di   codesta
amministrazione» ... «cio', sotto il duplice profilo delle  possibili
conseguenze economiche e dell'esistenza di  un  prevalente  interesse
pubblico alla cessazione del rapporto concessorio,  anche  alla  luce
delle effettive  prospettive  di  immediato  esercizio  da  parte  di
diversi gestori della rete autostradale»; 
  Viste  le  norme  riguardanti  le  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e,
in particolare: 
    1. il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto che
«Ai  fini  del  computo   dei   termini   ordinatori   o   perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo
svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o
d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»; 
    2. il decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,  e,  in  particolare,
l'art. 37, il quale ha stabilito che «Il termine del 15  aprile  2020
previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020»; 
  Vista  l'informativa  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti al Consiglio dei ministri,  di  seguito  CdM,  del  14  -15
luglio 2020 sullo stato  di  definizione  della  procedura  di  grave
inadempimento nei confronti di ASPI, nella  quale  ha  illustrato  le
possibili alternative per definire la vicenda, e «considerato il loro
contenuto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto  di  avviare  l'iter
previsto dalla legge per la formale  definizione  della  transazione,
fermo restando che la rinuncia alla revoca potra'  avvenire  solo  in
caso di completamento dell'accordo  transattivo»,  indicando  opzioni
alternative relative all'assetto societario  del  concessionario  nel
quale Atlantia S.p.a.  e  ASPI  si  sono  impegnate  a  garantire  il
passaggio di controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale
e,  tra  le  varie  ipotesi,  a  investitori  istituzionali  di   suo
gradimento, e  riportando  i  punti  relativi  alla  transazione  nel
comunicato stampa del CdM come segue: 
    «misure  compensative  ad  esclusivo  carico  di  ASPI   per   il
complessivo importo di 3,4 miliardi di euro, 
    riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle
all'art.  35  del  decreto-legge  «Milleproroghe»  (decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162); 
    rafforzamento  del   sistema   dei   controlli   a   carico   del
concessionario; 
    aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte
del concessionario; 
    rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione  alle  attivita'
di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i
giudizi promossi avverso le delibere  dell'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti (ART)  e  i  ricorsi  per  contestare  la  legittimita'
dell'art. 35 del decreto-legge «Milleproroghe»; 
    accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall'ART  con
una significativa moderazione della dinamica tariffaria»; 
  Vista la nota 23 luglio 2020,  n.  11599,  con  la  quale  ASPI  ha
trasmesso al MIT una proposta  di  PEF  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione  di  ASPI  e  ritenuto  dalla  stessa  concessionaria
conforme alle comunicazioni di ASPI del 15 luglio 2020 e alle  intese
raggiunte con le amministrazioni per la  definizione  concordata  del
procedimento; 
  Vista la nota 3 agosto 2020, n. 19950, con la quale  la  competente
Direzione  generale  del  MIT  ha  rappresentato   ad   ASPI   alcune
osservazioni  e  richieste  di  modifica  ed  integrazione  del  PEF,
finalizzate ad assicurare la corretta applicazione  della  disciplina
regolatoria introdotta dall'ART; 
  Vista la nota 1° settembre 2020, n. 13694, con  la  quale  ASPI  ha
trasmesso al MIT una nuova proposta di  PEF  che  tiene  conto  delle
osservazioni formalizzate dal MIT e che,  tra  l'altro,  prevede  una
variazione della tariffa media annua pari all'1,75% dal 2021 al 2038; 
  Vista la nota 22 settembre 2020, n. 23166, con la quale il  MIT  ha
richiesto il parere di competenza all'ART ai sensi dell'art.  43  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
  Vista la nota 2 ottobre 2020, n.  24297,  con  la  quale  l'ART  ha
richiesto  alla  competente  Direzione  generale   del   MIT   alcuni
chiarimenti e l'integrazione della documentazione trasmessa; 
  Vista la nota 8 ottobre 2020, n. 24828, con la quale la  competente
Direzione generale del MIT ha riscontrato le richieste dell'ART; 
  Visto il parere 14 ottobre 2020, n. 8, con il  quale  l'ART  si  e'
espressa in merito alla proposta di aggiornamento del PEF, osservando
in particolare che: 
    la quantificazione della variazione tariffaria media annua,  pari
a 1,75%, debba  essere  intesa  quale  valore  soglia  di  incremento
massimo  e  non   valore   predeterminato   da   assumere   ai   fini
dell'evoluzione tariffaria, fermo restando che il livello tariffario,
entro tale soglia, dovra' sempre  trovare  integrale  giustificazione
economica nel PEF e nei suoi aggiornamenti, nel rispetto del  sistema
tariffario ART; 
    per quanto riguarda il recupero di produttivita', ART non ritiene
condivisibili le motivazioni  fornite  dal  concessionario  afferenti
esclusivamente alla necessita' di  «agire  in  modo  sostanziale  sui
costi del personale», escludendo sostanzialmente la  possibilita'  di
agire  sugli  altri  costi  operativi,  che   si   asserisce   essere
«prevalentemente legati alla dinamica dei prezzi di  mercato  e  poco
comprimibili, eccezion fatta per una parte residuale»; 
    nell'ambito del PEF medesimo non risultano esplicitati  i  valori
degli indici di sostenibilita' economico-finanziaria,  e',  pertanto,
necessario che il concessionario provveda all'esplicitazione di  tali
indici, necessaria per la valutazione delle condizioni di  equilibrio
economico e finanziario della concessione; 
    gli  atti  convenzionali  siano  aggiornati  in  funzione   della
previsione di un accurato sistema di monitoraggio circa  l'attuazione
degli  impegni  assunti  dal  concessionario,  poiche',  non  essendo
riflessi nella tariffa, essi sfuggono ai  meccanismi  di  adeguamento
previsti dal Sistema tariffario ART; 
  Vista la nota 14 ottobre 2020, con la  quale  l'ART,  a  firma  del
dirigente dell'Ufficio accesso alle infrastrutture,  facendo  seguito
alla trasmissione del parere n. 8 del 2020, ha formulato al MIT altre
osservazioni sullo schema di atto aggiuntivo alla  Convenzione  unica
oltre che «alcune indicazioni riguardanti le modifiche che si ritiene
opportuno effettuare al testo della medesima Convenzione»; 
  Vista la nota MIMS DGVCA prot. n. 26441 del 22 ottobre 2020 con  la
quale il Ministero ha richiesto ad ASPI di  modificare  ed  integrare
alcuni elementi che compongono la  proposta  di  PEF  in  recepimento
delle valutazioni riportate nel parere ART n. 8 del 2020; 
  Vista la nota ASPI prot. n. 19186 del 19 novembre 2020 con la quale
e' stato trasmesso una versione ulteriormente aggiornata del PEF  che
tiene conto delle osservazioni relative al parere ART espresse con la
citata nota MIMS del 22 ottobre 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, recante il regolamento di  organizzazione  del
MIT e visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, che ha modificato  la
denominazione della Direzione generale che esercita  le  funzioni  di
concedente della  rete  autostradale  in  concessione  in  «Direzione
generale per le strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle
infrastrutture stradali  e  la  vigilanza  sui  contratti  concessori
autostradali»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed
in  particolare  l'art.  5  che  prevede  che  il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021,  n.  115,  recante  «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la nota 15 luglio 2021,  n.  12735,  con  la  quale  ASPI  ha
trasmesso al MIMS lo schema di terzo atto aggiuntivo e relativo piano
economico finanziario approvato dal consiglio di  amministrazione  di
ASPI in data 13 luglio 2021 e che tale proposta  di  piano  economico
finanziario prevede,  tra  l'altro,  una  ulteriore  riduzione  della
variazione tariffaria media annua ricondotta a 1,64% dal 2021 al 2038
(anziche' 1,75%); 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibile,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», il quale all'art. 2, comma 1, prevede che le  parole
«non oltre il 31 luglio 2021» dell'art. 13, comma 3 del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8, siano sostituite dalle parole «non  oltre  il
31 dicembre 2021»; 
  Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, trasmesso con
nota 24 settembre 2021,  n.  34803,  nel  quale  l'avvocatura  si  e'
espressa sullo schema di accordo per la definizione  della  procedura
di contestazione per grave inadempimento del 16 agosto 2018, fornendo
«parere in linea legale favorevole sul proposto schema di accordo»; 
  Visto l'accordo negoziale del 14 ottobre 2021, sottoscritto tra  il
MIMS e ASPI con il quale si  definisce,  in  continuita'  con  quanto
sottoposto  al  CdM  del  14-15  luglio   2020,   la   procedura   di
contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e
custodia della rete autostradale da parte  del  concessionario  ASPI,
avviata dal Ministero con nota 16 agosto 2018, n.  17664,  prevedendo
fra l'altro la modifica delle misure compensative per gli eventi  del
ponte Polcevera a carico di ASPI per 3,4 miliardi, non remunerati nel
PEF, rideterminate in  particolare  a  favore  dell'area  di  Genova,
colpita dalla tragedia del 2018, d'intesa con le  amministrazioni  di
riferimento del territorio ligure; 
  Vista l'informativa sull'atto negoziale con ASPI resa dal  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibile  al  CdM  del  15
ottobre 2021; 
  Vista la nota 25 ottobre 2021, n. 28375, con la quale la competente
Direzione  generale  del  MIMS,  al  fine  di  assicurare  la   piena
corrispondenza  della  documentazione  convenzionale  rispetto   agli
impegni assunti, ha evidenziato ad ASPI l'esigenza di aggiornare  gli
atti trasmessi con nota 15 luglio 2021, n. 12735; 
  Vista la nota 5 novembre 2021, n.  19135,  con  la  quale  ASPI  ha
trasmesso  al  MIMS  la  proposta  di  PEF  aggiornata  nei   termini
richiesti,  comprensiva  della  relativa  documentazione  tecnica,  e
contenente  tra  l'altro  una  variazione  tariffaria   media   annua
dell'1,61% dal 2021 al 2038 (anziche' dell'1,64%); 
  Vista la  nota  24  novembre  2021,  n.  31011,  con  la  quale  la
competente Direzione generale del MIMS ha trasmesso la documentazione
relativa all'aggiornamento  del  PEF  all'Ufficio  di  gabinetto  del
medesimo MIMS ai  fini  dell'iscrizione  all'ordine  del  giorno  del
CIPESS; 
  Vista la nota 26 novembre 2021, n. 43585, con la quale il  MIMS  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di  questo  Comitato  la  proposta  di  terzo  Atto  aggiuntivo  alla
Convenzione unica  del  12  ottobre  2007  e  del  relativo  PEF  per
l'espressione del parere di competenza; 
  Vista la nota 7 dicembre 2021, n. 6469, con la  quale  il  NARS  ha
richiesto  al  MIMS  di  integrare  la  documentazione   istruttoria,
richiedendo inoltre alcuni  chiarimenti  necessari  al  completamento
dell'istruttoria; 
  Vista la nota 7 dicembre 2021, n. 32280, con la quale  il  MIMS  ha
trasmesso  all'ART   la   documentazione   aggiornata   relativa   al
procedimento in questione, rappresentata dallo schema di  terzo  atto
aggiuntivo,  PEF  e  allegati   tecnici,   al   fine   di   opportuna
informazione; 
  Vista le note 10 dicembre 2021, n. 32476 e  13  dicembre  2021,  n.
32657, con le quali la competente  Direzione  generale  del  MIMS  ha
trasmesso la  documentazione  integrativa  e  alcuni  chiarimenti  in
merito alla documentazione trasmessa; 
  Vista la nota 16 dicembre 2021, n. 46423, con la quale il  capo  di
gabinetto del MIMS ha trasmesso la nota  della  Corte  dei  conti  16
dicembre, n. 52908,  che  restituisce  per  carenza  documentale,  il
decreto ministeriale n. 472/2021, recante l'approvazione dell'Accordo
negoziale fra  MIMS  e  ASPI  del  14  ottobre  2021  e  che  fra  le
motivazioni esposte dall'Ufficio di controllo della  Corte  evidenzia
che «l'atto richiede la sua previa sottoposizione al CIPESS»; 
  Vista la nota 16 dicembre 2021, con la quale l'ART ha trasmesso  al
MIMS,  a  titolo  di  collaborazione  istituzionale,  una  serie   di
osservazioni relative alla  documentazione  aggiornata  evidenziando,
oltre al mancato recepimento delle indicazioni trasmesse con nota  14
ottobre  2020,  n.  15506,  alcune  variazioni  intervenute  nel  PEF
rispetto alla versione sulla  quale  l'ART  ha  espresso  il  proprio
parere di competenza; 
  Vista la nota 19 dicembre 2021, n. 33219, con la quale il  MIMS  ha
trasmesso ad ASPI le osservazioni formulate dall'ART «sullo schema di
terzo atto aggiuntivo, sui relativi allegati, invi incluso sul  Piano
economico finanziario e sulle modalita' di determinazione  dei  tassi
di remunerazione»; 
  Vista la nota 20 dicembre 2021, n. 21539,  con  la  quale  ASPI  ha
trasmesso il riscontro sulle osservazioni formulate dall'ART; 
  Vista l'informativa  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili trasmessa con nota 20 dicembre 2021, n.  46800,
per l'iscrizione all'ordine del giorno di questo  Comitato,  relativa
al citato Accordo negoziale intervenuto tra MIMS e ASPI  in  data  14
ottobre 2021; 
  Visto il parere 22 dicembre 2021, n. 3, del NARS  sullo  schema  di
terzo atto aggiuntivo alla Convenzione unica, il relativo  PEF  e  il
piano finanziario  regolatorio,  di  seguito  PFR,  con  indicazioni,
osservazioni e commenti; 
  Preso atto delle risultanze  dell'istruttoria  e,  in  particolare,
che: 
    sotto il profilo tecnico-procedurale: 
      1. l'ART, con parere 14 ottobre 2020,  n.  8,  ha  espresso  le
proprie valutazioni in merito alla proposta di aggiornamento del  PEF
inviata dal MIT nella sua versione di settembre 2020; 
      2.  l'ART,  con  la  nota  16   dicembre   2021,   ha   inviato
considerazioni «a titolo di collaborazione istituzionale» sugli  atti
inviati per informazione da parte del MIMS, precisando  altresi'  che
l'invio non «appare riconducibile ne' ad  una  previsione  normativa,
ne' risulta altrimenti motivata»; 
      3. il NARS, con parere 22 dicembre 2021, n. 3, ha  espresso  le
valutazioni di competenza sull'aggiornamento del PEF,  nonche'  sullo
schema di atto aggiuntivo alla Convenzione segnalando,  fra  l'altro,
che: 
        3.1. in merito  alle  modifiche  delle  Convenzione  unica  e
all'introduzione  della  regolazione  ART:  «Il  carattere   novativo
dell'Accordo alla base dell'atto aggiuntivo, diretto a  rifondere  il
rapporto concessorio,  fa  si'  che,  in  definitiva,  la  disciplina
regolatoria di riferimento non possa che rinvenirsi, ormai, in quella
contenuta nelle delibere ART n. 16 e 71 del 2019. Il che,  unitamente
al recepimento, da parte di ASPI, della nuova regolazione  tariffaria
e alla rinuncia ad ogni contenzioso, sembra superare, in radice, ogni
problema di legittimita'  delle  modifiche  sostanziali  al  rapporto
concessorio in essere e, dunque, di efficacia della  regolazione  nel
tempo, di retroattivita' e di certezza del quadro regolativo»; 
        3.2. l'articolato  del  terzo  atto  aggiuntivo  in  sede  di
sottoscrizione, limitatamente alle  osservazioni  dell'Autorita'  che
attengono strettamente all'introduzione del nuovo sistema tariffario,
ai suoi principi, criteri e  definizioni,  debba  essere  adeguato  a
quelle osservazioni tese a  recepire  all'interno  della  Convenzione
unica di ASPI il nuovo sistema tariffario ART, in forza dell'art. 37,
del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art.  16  del
decreto-legge n. 109 del 2018; 
        3.3. il Concedente dovra' dar seguito  agli  adeguamenti  del
testo convenzionale richiesti dall'ART, ove rientranti nel  perimetro
del sistema  tariffario  di  competenza  dell'Autorita'  stessa  come
stabilito dalla delibera 71 del 2019, in quanto  da  intendersi  come
prescrizioni; per le altre  considerazioni  espresse  dall'Autorita',
non rientranti in detto perimetro, si rimette  invece  al  Concedente
ogni opportuna valutazione in quanto da considerarsi non  vincolanti.
Appaiono  strettamente  riferibili  al  sistema  tariffario  ART   ex
delibera n. 71/2019 solo i seguenti punti: 
          3.3.1. escludere i riferimenti alla delibera n. 16 del 2019
mantenendo solo quelli relativi alla delibera n. 71 del 2019; 
          3.3.2. inserire la definizione di cui al punto  2.11  della
delibera n. 71 del 2019 e ad allineare le definizioni  di  «opere  da
realizzare» e di «poste figurative», contenute nell'atto  aggiuntivo,
a quelle previste nella citata delibera; 
          3.3.3. recepire il suggerimento dell'ART di inserire  nella
convenzione   una   disposizione   denominata   «Tasso   d'inflazione
programmata»; 
        3.4.  si  suggerisce  di  inserire  un  espresso  riferimento
all'accordo transattivo in  un  nuovo  «Considerato»  delle  premesse
dello schema di atto aggiuntivo, chiarendo che con il  medesimo  atto
aggiuntivo  le  parti  hanno  inteso,  in   conformita'   all'Accordo
negoziale, procedere  alla  revisione  della  Convenzione  unica,  in
attuazione, tra l'altro, della regolazione tariffaria di ART; 
        3.5. inoltre, sempre con riferimento all'atto aggiuntivo: 
          3.5.1. si raccomanda all'interno dello stesso di sostituire
«CIPE» con «CIPESS»; 
          3.5.2.  anche  al  fine  di  evitare  possibili   dilazioni
temporali  nell'attuazione  della  regolazione  della  qualita',   si
suggerisce  una   riformulazione   dell'art.   20   («Meccanismi   di
premialita'/penalita' con riferimento alla valutazione della qualita'
dei servizi») dello schema di atto  aggiuntivo,  che  sostituisce  l'
art. 20-bis della Convenzione  unica,  al  fine  di  individuare  nei
dodici mesi, dalla data di efficacia  del  III  atto  aggiuntivo,  la
tempistica di adozione del IV atto aggiuntivo  volto  al  recepimento
degli indicatori  della  qualita'.  In  caso  di  esplicitazione  del
termine di adozione del IV atto  aggiuntivo,  andra'  di  conseguenza
adeguato anche il testo  (p.  2)  dell'allegato  C  alla  Convenzione
unica, come sostituito dal III atto aggiuntivo; 
        3.6. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n.
218/2021, che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'intero comma 1
dell'art. 177 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuna
una specifica  prescrizione  da  parte  del  CIPESS  che  vincoli  il
Concessionario all'osservanza delle disposizioni normative di  futura
emanazione; 
    sotto l'aspetto economico-finanziario: 
      1. il PEF si sviluppa su un orizzonte temporale di 19 anni (dal
2020 al 2038); 
      2. il capitale investito netto regolatorio, di seguito  CIN  e'
pari al 31 dicembre 2019 pari a 13.641 milioni di euro; 
      3.  sono  previsti   investimenti,   come   dettagliato   nella
successiva tabella, per: 
        3.1. 14,1  miliardi  di  euro  circa  di  nuovi  investimenti
complessivi dal 2020 al 2038 (incluso  il  passante  autostradale  di
Genova e la tangenziale di Bologna); 
        3.2. 13,6 miliardi di euro circa di investimenti remunerati a
tariffa nel PEF; 
        3.3.  1,2  miliardi  per   il   programma   di   manutenzioni
incrementali legato allo  stato  di  conservazione  delle  opere  nel
periodo  2019-2024,  considerati  solo   ai   fini   tariffari   come
investimenti, oltre ad ulteriori 5,4 miliardi di euro di  quota  base
di manutenzione; 
        3.4. 3,4 miliardi di euro di oneri per misure compensative  a
carico di ASPI, non remunerati a tariffa nel PEF, composti da  sconti
ed esenzioni tariffarie all'utenza, e da investimenti e lavori per la
viabilita' nell'area di Genova; 
 
Tabella 1: piano degli investimenti ASPI dal 2020 al 2038 (in milioni
                              di euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Tabella  2:  Misure  compensative  a  carico   di   ASPI   ai   sensi
       dell'articolo 3 dell'accordo negoziale 14 ottobre 2021 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      4. il tasso di remunerazione di capitale investito nominale, di
seguito WACC, e' pari al 7,09%, come individuato dalla  delibera  ART
19 giugno  2019,  n.  71.  Tale  valore  e'  stato  utilizzato,  come
evidenziato anche dal parere  NARS  n.  3  del  2021,  sebbene  l'ART
provveda ad aggiornare annualmente  il  tasso  di  remunerazione  del
capitale investito - da ultimo con delibera del 9 settembre  2021  n.
120, l'ART ha calcolato un WACC per il 2021 pari a 4,99% - in  quanto
e' previsto al punto 3 della medesima delibera  n.  120  che  per  il
primo periodo regolatorio del sistema  tariffario  definito  dall'ART
restano fermi i valori di cui alle precedenti delibere  ART,  tra  le
quali la delibera relativa ad ASPI, del 19 giugno  2019,  n.  71,  la
quale prevede il WACC al 7,09%; 
      5. il TIR nominale da sistema tariffario previgente e' pari  al
13,87%; 
      6. il fattore  di  efficientamento  pari  al  10,62%,  definito
dall'ART,  viene  raggiunto  nell'arco  di  due  periodi  regolatori,
prevedendo un efficientamento annuale pari all'1,12%; 
      7. il tasso di inflazione considerato  nel  PEF  e'  pari  allo
0,80% per tutta la durata della concessione; 
      8. le tariffe sono, per veicoli leggeri classe A  0,05327  €/Km
e,  per  veicoli  pesanti  0,09194  €/Km  per  l'anno  2019,  con  un
incremento tariffario linearizzato annuo  dell'1,61%  a  partire  dal
2021; 
      9. le stime di traffico, che prevedono un incremento medio  del
traffico stimato dell'1,40% nel 2027-2038  non  tengono  conto  degli
effetti  verificatisi  nel  2020  in  conseguenza  dell'epidemia   da
COVID-19, coerentemente con le indicazioni dell'ART di cui alle  note
4 maggio 2021 n. 73405 e 15 luglio 2021 n.  11119,  ma  sono  inclusi
oneri COVID relativamente alla prima fase  della  pandemia  nei  mesi
marzo-giugno 2020 per 542 milioni di euro, come previsto dalla nota 5
ottobre 2020 trasmessa dal MIMS di concerto con i  competenti  uffici
del MEF; 
      10. l'incremento tariffario annuo linearizzato dal 2021 al 2038
e' stato ridotto dall'1,75% all'1,61%; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista  la  nota  del  22  dicembre  2021,  n.   6776,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
seguito  MEF,  posta  a  base  dell'odierna  seduta   del   Comitato,
contenente le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Vista l'informativa relativa al citato Accordo negoziale, resa  nel
corso della seduta odierna di questo Comitato da parte  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi della normativa richiamata in  premessa,  e'  formulato
parere favorevole in ordine allo schema di terzo atto aggiuntivo alla
Convenzione  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   mobilita'
sostenibili (concedente) e la Societa' autostrade per l'Italia S.p.a.
(concessionario) e al relativo Piano  economico  finanziario  per  il
periodo   regolatorio   2020-2024,   con   le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni di cui al parere NARS n. 3 del 2021, che il  Comitato
fa proprie e che di seguito si riportano: 
    1.1. il Concedente dovra' dar seguito agli adeguamenti del  testo
convenzionale richiesti dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti,
ove rientranti nel perimetro del  sistema  tariffario  di  competenza
dell'Autorita' stessa come stabilito dalla delibera 71 del  2019,  in
quanto da intendersi come prescrizioni; per le  altre  considerazioni
espresse  dall'Autorita',  non  rientranti  in  detto  perimetro,  si
rimette invece al Concedente ogni opportuna valutazione in quanto  da
considerarsi  non  vincolanti.   Appaiono   riferibili   al   sistema
tariffario ART ex delibera n. 71/2019 i seguenti punti: 
      escludere i riferimenti alla delibera n. 16 del 2019 mantenendo
solo quelli relativi alla delibera n. 71 del 2019; 
      inserire la definizione di cui al punto 2.11 della delibera  n.
71 del 2019 e ad allineare le definizioni di «opere da realizzare»  e
di «poste  figurative»,  contenute  nell'atto  aggiuntivo,  a  quelle
previste nella citata delibera; 
      recepire il suggerimento dell'ART di inserire nella convenzione
una disposizione denominata «Tasso d'inflazione programmata»; 
    1.2.  si  suggerisce  di   inserire   un   espresso   riferimento
all'accordo transattivo in  un  nuovo  «Considerato»  delle  premesse
dello schema di atto aggiuntivo, chiarendo che con il  medesimo  atto
aggiuntivo  le  parti  hanno  inteso,  in   conformita'   all'Accordo
negoziale, procedere  alla  revisione  della  Convenzione  unica,  in
attuazione, tra l'altro, della regolazione tariffaria di ART; 
    1.3. inoltre, sempre con riferimento all'atto aggiuntivo: 
      si raccomanda all'interno dello stesso di sostituire «CIPE» con
«CIPESS»; 
      anche  al  fine  di  evitare  possibili   dilazioni   temporali
nell'attuazione della regolazione della qualita', si  suggerisce  una
riformulazione dell'art. 20 («Meccanismi di premialita'/penalita' con
riferimento alla  valutazione  della  qualita'  dei  servizi»)  dello
schema di  atto  aggiuntivo,  che  sostituisce  l'art.  20-bis  della
Convenzione unica, al fine di individuare nei dodici mesi, dalla data
di efficacia del III atto aggiuntivo, la tempistica di  adozione  del
IV atto  aggiuntivo  volto  al  recepimento  degli  indicatori  della
qualita'. In caso di esplicitazione del termine di  adozione  del  IV
atto aggiuntivo, andra' di conseguenza adeguato anche il testo (p. 2)
dell'allegato C alla Convenzione unica, come sostituito dal III  atto
aggiuntivo; 
    1.4.  in   relazione,   infine,   alla   sentenza   della   Corte
Costituzionale   n.    218    del    2021,    che    ha    dichiarato
l'incostituzionalita' dell'intero comma 1 dell'art.  177  del  Codice
dei  contratti  pubblici,  si   ritiene   opportuna   una   specifica
prescrizione  che  vincoli  il  Concessionario  all'osservanza  delle
disposizioni normative di futura emanazione. 
  2. Il MIMS provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,
la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame. 
  3. Il suddetto Ministero provvedera' a  svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera di  questo  Comitato  n.  63  del  2003  richiamata  in
premessa. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 438