MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 11 agosto 2022 

Abilitazione del «Centro bolognese  di  terapia  della  famiglia»  ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Bolzano un corso  di
specializzazione in psicoterapia. (22A04858) 
(GU n.198 del 25-8-2022)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dall'Istituto predetto,  alle  disposizioni
del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto il decreto in data  15  dicembre  2017  di  abilitazione  del
«Centro bolognese di terapia  della  famiglia»,  ad  istituire  e  ad
attivare   nella   sede   principale   di   Bologna   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia; 
  Vista l'istanza, e le successive integrazioni, con cui il  predetto
Istituto ha chiesto ad istituire e ad attivare nella sede  periferica
di Bolzano, via Francesco Crispi n. 15, un corso di  specializzazione
in psicoterapia, per un numero massimo degli  allievi  ammissibili  a
ciascun anno di corso pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a
sessanta unita'; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva a seguito della seduta del 21 aprile 2022; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera  n.  174  del  2  agosto
2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre 1998, n. 509,  il  «Centro  bolognese  di  terapia  della
famiglia» e' autorizzato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
periferica di Bolzano, via  Francesco  Crispi  n.  15,  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia, con numero massimo  di  allievi  da
ammettere a ciascun anno di corso  pari  a  quindici  unita'  e,  per
l'intero corso, a sessanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 agosto 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina