PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 agosto 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' determinatasi in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30  novembre
2019 nel territorio  della  medesima  regione.  (Ordinanza  n.  915).
(22A04892) 
(GU n.196 del 23-8-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  nel  periodo
dal 30 ottobre al 30  novembre  2019  nel  territorio  della  Regione
Lazio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2021 con
la quale il citato stato di emergenza e' stato prorogato  per  dodici
mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020,  e'  integrato
di euro 1.846.001,78 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.
25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 700  dell'8  settembre  2020  recante:  «Disposizioni  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nel periodo dal 30  ottobre  al  30  novembre  2019  nel
territorio della Regione Lazio»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021 recante: «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che, a  partire  dal  mese  di  settembre  2019,  hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia,  Toscana,  Veneto  ed  il
territorio del Comune di Venezia»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 814 del 9 dicembre 2021 e  n.  839  del  12  gennaio  2022,
recanti: «Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'art.  1,
comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»; 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle  attivita'
e degli interventi ancora non ultimati; 
  Considerata la necessita', rappresentata dalla  Regione  Lazio,  di
autorizzare l'integrazione dei piani degli  interventi  adottati  per
fronteggiare l'emergenza in rassegna,  al  fine  di  provvedere  alla
conclusione delle procedure, oggetto di rallentamenti procedurali, di
istruttoria  e  liquidazione  delle  istanze  di  contributo  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  n.  1  del
2018, in favore dei soggetti danneggiati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lazio; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Lazio e' individuata quale Amministrazione competente
alla prosecuzione, in via ordinaria,  dell'esercizio  delle  funzioni
del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  700  dell'8
settembre 2020, nel coordinamento degli interventi, conseguenti  agli
eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Direttore  dell'Agenzia
regionale di protezione civile della  Regione  Lazio  e'  individuato
quale  soggetto  responsabile   delle   iniziative   finalizzate   al
completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli
interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 700/2020, come  integrati  ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile  n.  814  del  9  dicembre  2021  e  dell'art.   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
839 del 12  gennaio  2022,  e  nelle  eventuali  rimodulazioni  degli
stessi. Per le ragioni di cui in premessa, il  soggetto  responsabile
provvede  altresi',  entro  il  termine  di sessanta   giorni   dalla
pubblicazione del presente provvedimento, all'integrazione del  piano
degli interventi con il riparto delle risorse per l'attuazione  delle
misure previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 700/2020 di  cui  all'art.  25,  comma  2,
lettera c) del decreto legislativo  n.  1  del  2018,  da  sottoporre
all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. Attraverso
il piano di cui al precedente periodo, il predetto soggetto provvede,
inoltre, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al  comma
2, il soggetto  responsabile,  gia'  commissario  delegato  ai  sensi
dell'art. 1 della citata ordinanza n. 700/2020, provvede  ad  inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte, anche durante lo stato di emergenza, contenente l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  Lazio,  nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connesse, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita'  speciale  n.  6244  aperta  ai  sensi
dell'art. 6,  comma  2,  della  richiamata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  700/2020,  che  viene  al
medesimo intestata fino al  31  dicembre  2023.  Le  eventuali  somme
giacenti sulla  predetta  contabilita'  speciale,  non  attribuite  a
interventi gia' pianificati e approvati, vengono  restituite  con  le
modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
Piani degli interventi,  nei  quali  possono  essere  inseriti  nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Lazio che provvede, anche avvalendosi dei  soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 agosto 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio