MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 7 settembre 2022 

Modifica  temporanea  del  disciplinare  della  denominazione  «Oliva
Ascolana del Piceno», registrata  in  qualita'  di  denominazione  di
origine protetta in forza al  regolamento  (CE)  n.  1855/2005  della
Commissione del 14 novembre 2005. (22A05219) 
(GU n.217 del 16-9-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento e del Consiglio cosi' come modificato dal regolamento (UE)
2021/2117 che prevede la  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie  da   parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1855/2005  della  Commissione  del  14
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
Europea L 322 del 25 novembre 2005, con il quale  e'  stata  iscritta
nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e   delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Oliva ascolana del Piceno»; 
  Vista  la  richiesta  presentata  dal   Consorzio   di   tutela   e
valorizzazione dell'oliva ascolana del Piceno presentata in  data  18
agosto  2022  per  una  modifica  temporanea  del   disciplinare   di
produzione relativamente alla data di inizio raccolta delle olive; 
  Visto il decreto del dirigente della Regione Marche n.  299  del  2
settembre 2022, e la determina  dirigenziale  della  Regione  Abruzzo
Prot.  n.  RA/0321647/22  che  hanno  ufficialmente  riconosciuto  la
necessita' per l'annata 2022 di anticipare la data di raccolta  delle
olive; 
  Considerato che, dalle relazioni allegate  ai  provvedimenti  delle
Regione Marche  e  Abruzzo,  emerge  con  chiarezza  che  l'andamento
climatico 2022 e'  stato  caratterizzato  da  elevate  temperature  e
carenza di precipitazione dei mesi  estivi,  che  ha  determinato  un
forte anticipo della raccolta; 
  Considerato che il disciplinare di produzione  all'art.  4  prevede
l'inizio della raccolta  delle  olive  dal  10  settembre  e  che  il
mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2022,
comprometterebbe la qualita' delle olive alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Considerato  che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali dell'«Oliva ascolana del Piceno» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione dell'«Oliva ascolana del Piceno» ai  sensi
del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n.  1151/2012  e
dall'art. 6 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014  cosi'  come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891  della  Commissione
del 1° aprile 2022; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Oliva ascolana  del  Piceno»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  «Oliva  ascolana  del  Piceno»  registrata   in
qualita'  di  denominazione  di  origine  protetta   in   forza   del
regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Oliva ascolana del Piceno» e' temporanea e  riguarda  esclusivamente
l'annata olivicola 2022 a decorrere dalla data di pubblicazione della
stessa sul sito  internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali. 
    Roma, 7 settembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero