AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Leflunomide Aurobindo» (22A05936) 
(GU n.249 del 24-10-2022)

 
         Estratto determina n. 736/2022 del 10 ottobre 2022 
 
    Medicinale: LEFLUNOMIDE AUROBINDO. 
    Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
    Confezioni: 
      «20 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 050037035 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050037098 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 050037011 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 15  compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 050037023 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 050037047 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 90  compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 050037050 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 050037062 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050037074 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 15  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050037086 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050037100 (in base 10); 
      «20 mg cornpresse rivestite con film» 90 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050037112 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 050037124 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 050037136 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: leflunomide. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      APL Swift Services (Malta)  Ltd  -  HF26,  Hal  Far  Industrial
Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta; 
      Generis Farmacetica S.A. - Rua Joao De  Deus  19  -  Amadora  -
Lisbon, 2700-487 - Portogallo; 
      Arrow Generiques, 26 Avenue Tony Garnier, Lyon 69007 - Francia. 
Indicazioni terapeutiche 
    «Leflunomide Aurobindo» e' indicata nel trattamento  di  pazienti
adulti affetti da: 
      artrite reumatoide attiva, come «farmaco antireumatico in grado
di modificare il decorso della  malattia»  (DMARD,  Disease-modifying
antirheumatic drug); 
      artrite psoriasica attiva. 
    Un recente o concomitante trattamento con  DMARD  epatotossici  o
ematotossici (ad esempio metotrexato) puo' portare  ad  un  aumentato
rischio di reazioni avverse  gravi;  quindi,  prima  di  iniziare una
terapia con  leflunomide  si  deve  fare  un'attenta  valutazione  in
termini di rischio/beneficio.  
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «20 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PA/AL/PVC  -  A.I.C.  n.  050037035  (in  base  10)   -   Classe   di
rimborsabilita': A. Prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  euro  33,16.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,20; 
      «20 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL  -  A.I.C.  n.  050037098  (in  base   10).   Classe   di
rimborsabilita': A. Prezzo  ex-factory  (IVA  esclusa):  euro  33,16.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,20. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto  legge  13  settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Leflunomide Aurobindo» (leflunomide) e' classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Leflunomide Aurobindo»  (leflunomide)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.