N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 dicembre 2021

Ordinanza del 2 dicembre 2021 del Tribunale di Lecce nel procedimento
penale a carico di C. F.A.. 
 
Processo  penale  -  Definizione  del  procedimento  per  incapacita'
  irreversibile dell'imputato - Declaratoria di non doversi procedere
  nei confronti dell'imputato  impedito,  in  modo  irreversibile,  a
  partecipare  coscientemente  al  procedimento  a  causa  delle  sue
  condizioni mentali  -  Irreversibile  incapacita'  dell'imputato  a
  partecipare  coscientemente  al  processo  derivante  da  patologie
  fisiche e non mentali - Mancata previsione della  possibilita'  per
  il giudice di pronunciare sentenza di non doversi procedere. 
- Codice di procedura penale, art. 72-bis. 
In subordine: 
Reati  e  pene  -  Prescrizione  -  Sospensione   del   corso   della
  prescrizione -  Sospensione  del  processo  per  impossibilita'  di
  procedere  in  assenza  dell'imputato  -   Durata   massima   della
  sospensione della prescrizione del reato - Omessa estensione  anche
  alle ipotesi in cui la sospensione  del  procedimento  sia  imposta
  dall'impossibilita' dell'imputato di partecipare coscientemente  al
  processo. 
- Codice penale, art. 159, ultimo comma. 
(GU n.13 del 30-3-2022 )
 
                   IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE 
                      (Sezione seconda penale) 
              In composizione monocratica in persona de 
 
    Il Giudice, dott. Stefano Sernia, 
    Sciogliendo  la  riserva  formulata  all'udienza  del  giorno   2
dicembre 2021 nel processo nei confronti di: C. F.A.,  nato  a...  il
...; 
    letti gli atti, ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Nel presente processo il Tribunale  e'  chiamato  a  valutare  la
colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati di  cui  agli  articoli
44, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e
181, comma 1-bis,  decreto  legislativo  n.  42/04,  con  riferimento
all'edificazione,  accertata  in  data  18  settembre  2012,  di  due
immobili, in zona  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  in  totale
difformita' dai titoli autorizzativi, ed operando una non  consentita
trasformazione urbanistica di  aree  con  destinazione  agricola  E2,
realizzando invece un complesso turistico ricettivo. 
    Il processo, nei confronti del presente imputato, e'  sospeso  ai
sensi dell'art. 420-ter del codice di procedura  penale  a  far  data
dall'udienza del 3 maggio 2016, allorche' il Tribunale rilevo' che, a
causa delle condizioni di salute dell'imputato, quegli fosse  affetto
da un impedimento assoluto  a  comparire  per  patologia  fisica  che
tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura  penale,  non
avrebbe pero' consentito la sospensione del processo con accertamenti
di tipo psichiatrico ma solo la sospensione e rinvio del processo  in
attesa della cessazione dell'impedimento. Il permanere della suddetta
condizione  e'  stata  reiteratamente  attestata  dai  sanitari   del
Servizio sanitario nazionale appositamente incaricati dal  Tribunale,
nel tempo ed in occasione dei  vari  rinvii  di  udienza,  che  hanno
ripetutamente accertato che l'imputato  sia  affetto  da...,  che  ne
comporta  dal...  l'allettamento,  in  condizioni  di  paralisi,  con
perdita dell'uso del linguaggio, tracheostomizzazione e perdita della
capacita' di respirazione autonoma, nonche' perdita  della  capacita'
di nutrirsi autonomamente, in quella  che  appare  ormai  essere  una
condizione irreversibile  di  incapacita'  fisica  a  partecipare  al
processo,  atteso  che  perdura  almeno  dal  senza  alcun  segno  di
miglioramento ma, semmai, con  i  chiari  segni  di  un  aggravamento
(peraltro in linea con cio' che, per comune esperienza, e' il normale
decorso di tale  terribile  malattia):  basti  notare,  ad  es.,  che
allorche' in data venne sottoposto a  visita  presso  la  commissione
medica per l'accertamento dell'handicap, in...,  venne  accertata  la
situazione di portatore di handicap  in  situazione  di  gravita',  a
causa della diagnosi di..., e - deve ritenersi - di irreversibilita',
atteso che venne espressamente esclusa la necessita' di una revisione
a distanza di tempo; in tale  occasione,  l'imputato  pero'  non  era
ancora paralizzato, ma procedeva «con doppio appoggio cambi posturali
molto difficoltosi», sicche' e' evidente che la sua attua  situazione
di paralisi, che peraltro dura  anch'essa  da  anni,  costituisca  un
aggravamento irrisolto della sua condizione. 
    Tale condizione patologica dura, come detto, ed in condizioni  di
paralisi e perdita della capacita' di linguaggio da piu'  di  cinque;
si tratta di patologia che, stando ai certificati medici acquisti  ed
alle relazioni  mediche  relative  agli  accertamenti  reiteratamente
disposti dal giudice, non  da'  segni  di  miglioramento,  ma  semmai
appare ingravescente; pertanto, tenendo anche conto che,  in  base  a
norme di esperienza, non risulta che tale malattia, specie  allorche'
giunta al grado di sviluppo che si si e' delineato, possa  andare  in
contro a miglioramenti, appare senz'altro trattarsi di una condizione
irreversibile  che  non  consente  all'imputato  di  partecipare   al
processo; in particolare, la perdita del linguaggio non gli  permette
di comunicare verbalmente; la condizione di paralisi non gli permette
di scrivere; egli potrebbe solo essere - al piu', e solo  laddove  si
potessero ritenere superabili gli ostacoli al trasporto dell'imputato
posti dalla sua condizione di soggetto  a  respirazione  meccanica  -
muta presenza nel processo, senza alcuna capacita'  di  comunicare  -
ne' col Tribunale ne' col suo difensore - e quindi senza possibilita'
di difendersi. 
    Risulta quindi ricorrere una condizione assolutamente  analoga  a
quella che giustifica la  pronunzia  di  non  procedibilita'  di  cui
all'art.  72-bis  del  codice  penale  per   irreversibilita'   della
condizione di incapacita' di partecipare coscientemente al  processo;
e tuttavia, tale norma e' espressamente dettata solo per  i  casi  in
cui la suddetta incapacita' discenda da  una  patologia  mentale.  La
lettera della norma e' di tale limitante precisione, che  non  appare
consentire l'applicazione analogica di  tale  disposizione  anche  al
caso  dell'incapacita'  irreversibile  derivante  da  una   patologia
irreversibile di tipo fisico e non mentale. 
    Cio' tuttavia  si  risolve,  a  parere  del  giudicante,  in  una
violazione  dell'art.  3  della   Costituzione   per   ingiustificata
disparita' di trattamento tra situazioni sovrapponibili in  relazione
a quella che e' la ratio della  norma  di  cui  all'art.  72-bis  del
codice penale, che appare assolvere alla necessita' di non  mantenere
inutilmente  in  piedi  un  processo   -   allorche'   sia   evidente
l'impossibilita' di celebrarlo per l'irrealizzabilita' di  un  valido
contraddittorio  con  l'imputato,  a   causa   della   sua   assoluta
incapacita' di partecipare coscientemente al processo -  che  assorbe
risorse e tempo dello Stato e delle stesse  parti  private,  oltre  a
poter  arrecare  all'imputato  un'inutile  (perche'   ingiustificata,
allorche'  la  perduranza  del  processo   nel   tempo   non   appaia
ragionevolmente in grado di condurre al superamento della  condizione
di incapacita' dell'imputato a parteciparvi)  sofferenza  psicologica
aggiuntiva a quella  derivante  da  una  situazione  di  salute  gia'
compromessa. 
    Inoltre, anche laddove tale  questione  dovesse  essere  ritenuta
infondata, appare esservi  un  ulteriore  profilo  di  disparita'  di
trattamento. 
    Va infatti osservato che, poiche' l'impedimento  dell'imputato  a
comparire all'udienza costituisce, ai  sensi  dell'art.  420-ter  del
codice penale, causa di sospensione del processo,  anche  il  decorso
della prescrizione e' sospeso, giusta quanto previsto dall'art.  159,
comma 1 n. 3 del codice penale, per tutto il tempo per il quale  dura
l'impedimento a comparire; nel caso in oggetto, in cui  l'impedimento
si presenta prevedibilmente  di  natura  irreversibile  e  quindi  la
sospensione del processo sara' perpetua, anche  la  prescrizione,  il
cui decorso e' sospeso, non maturera' mai, ed il processo  e'  quindi
destinato a durare sino a che, con la  morte  dell'imputato,  non  si
estinguera' il reato. 
    Cio' introduce un'irrazionale  disparita'  di  trattamento  anche
rispetto alla normativa dettata dal Legislatore -  con  gli  articoli
420-quater del codice penale  e  159  u.c.  del  codice  penale  -  a
disciplina  di  un'altra  ipotesi  di  sospensione   necessaria   del
processo, e cioe' quella prevista per l'ipotesi di impossibilita'  di
realizzare un valido contraddittorio con l'imputato per assenza delle
condizioni della celebrazione del processo in sua assenza: anche  per
tali ipotesi (come per quella di cui all'art. 420-ter del  codice  di
procedura penale ricorrente nel presente caso) e' infatti prevista la
sospensione del processo, ma - giusta quanto previsto  dall'art.  159
ultimo comma del codice penale - il  freno  posto  al  decorso  della
prescrizione e' solo temporaneo, e cioe' non opera oltre il limite di
cui all'art. 161, comma 2 del codice penale; di talche',  sospeso  il
processo a  causa  del  fallimento  dei  tentativi  di  eseguire  una
notifica in mani dell'imputato, la prescrizione, decorso  un  periodo
di sospensione del processo pari ad un quarto del tempo  ordinario  a
prescrivere, riprendera' a decorrere. 
    L'impossibilita' di procedere garantendo all'imputato il  diritto
al contraddittorio, che  accomuna  le  ipotesi  di  cui  al  presente
processo (impedimento assoluto ed irreversibile a comparire  a  causa
di patologia non mentale) e quelle di  cui  agli  articoli  72-bis  e
420-quater del codice di  procedura  penale,  e'  quindi  risolta  in
maniera diversa da quelle, pur tra loro  differenti  (ma  in  via  di
necessaria armonizzazione per disposizione di legge: si  veda  l'art.
1, comma 7, lettera e, della legge delega n. 134/21,  che  delega  al
governo il compito di  novellare  la  normativa  processuale  con  la
previsione   della   pronunzia   di   sentenza    inappellabile    di
improcedibilita' allorche' non sia  possibile  procedere  in  assenza
dell'imputato), previste  da  tali  ultime  norme,  a  seconda  della
ragione dell'impossibilita', senza  che  di  cio'  appaia  ricorrerne
adeguata giustificazione rispetto alla ratio  che  tali  disposizioni
accomuna, e cioe' quella di evitare il peso -  inutile,  dispendioso,
dannoso per lo Stato e l'imputato - della pendenza di un processo non
celebrabile; disparita' di  trattamento  tanto  piu'  irrazionale  ed
ingiustificata, quanto maggiore - deve ritenersi -  debba  essere  la
sofferenza psicologica, indotta dalla pendenza di un processo  penale
a  proprio  carico,  per  chi  abbia  pieno  possesso  delle  proprie
facolta',  ma  soffra  di  un  male  fisico  che  gli  impedisca   di
difendersi, rispetto all'imputato  eventualmente  non  consapevole  o
solo parzialmente consapevole della propria condizione, a causa della
propria patologia  mentale,  ma  che  del  peso  del  processo  viene
immediatamente liberato. 
    Le  questioni  suddette  appaiono   quindi   non   manifestamente
infondate; in ordine  alla  loro  rilevanza  va  osservato  che,  ove
accolta  quella  relativa  alla  disparita'  di   trattamento   della
posizione dell'imputato stabilmente impedito, per ragioni fisiche,  a
partecipare al processo, rispetto a  quella  dell'imputato  che  tale
impedimento sconti a causa delle sue condizioni mentali, il tribunale
potrebbe procedere  all'immediato  proscioglimento  dell'imputato  ai
sensi dell'art. 72-bis del codice di procedura penale; laddove invece
venisse  accolta  quella  relativa  alla  disparita'  di  trattamento
rispetto alla posizione dell'imputato non comparso e non dichiarabile
assente, il tribunale  potrebbe  dichiarare  l'estinzione  dei  reati
contravvenzionali per cui si procede che, in quanto commessi (come da
imputazione) in data..., sarebbero  ormai  prescritti  anche  tenendo
conto del termine massimo di prescrizione aumentato  del  periodo  di
sospensione previsto dall'art. 159 u.c. del codice penale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1, legge costituzionale n. 1/48,  e  23  della
legge n. 87/1953, 
    dichiara d'ufficio rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  72-bis  del
codice  di  procedura  penale,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Giudice  dichiari
non doversi procedere nei confronti dell'imputato, anche nei casi  in
cui la sua irreversibile incapacita' di partecipare coscientemente al
processo discenda da patologie fisiche e non mentali; 
    dichiara inoltre, ed in subordine, non manifestamente infondata e
rilevante  la  questione  di   illegittimita'   costituzionale,   per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 159 ultimo comma
del codice penale nella parte in cui non prevede che  la  sospensione
del  decorso  della  prescrizione,  nel  caso  in  cui   dipenda   da
sospensione del processo per impossibilita' di procedere  in  assenza
dell'imputato, non operi anche nelle ipotesi in cui tale  sospensione
sia  imposta   dall'impossibilita'   dell'imputato   di   partecipare
coscientemente al processo; 
    ordina la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al
P.M.,  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e  la  sua
comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; 
    dispone la successiva trasmissione della presente ordinanza, e di
copia  degli   atti   del   procedimento,   unitamente   alla   prova
dell'esecuzione delle notificazioni e  delle  comunicazioni  previste
dalla  legge,  alla  Corte  costituzionale  per  la  decisione  della
questione di costituzionalita' cosi' sollevata; 
    sospende  il  procedimento  sino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale e, in attesa di questa, rinvia il processo all'udienza
del 18 aprile 2023 ore 09,00. 
      Lecce, 2 dicembre 2021 
 
                         Il Giudice: Sernia