N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2022

Ordinanza del 6 aprile 2022 del Tribunale di Massa  nel  procedimento
civile promosso da Ferri Matteo contro Comune di Massa ed altri. 
 
 Impiego  pubblico  -  Stabilizzazione  di   personale   precario   -
  Lavoratori titolari di  contratti  di  somministrazione  di  lavoro
  presso le pubbliche amministrazioni  -  Prevista  esclusione  della
  possibilita' per le pubbliche amministrazioni di regolarizzarne  la
  posizione lavorativa mediante il bando e il successivo  svolgimento
  di regolari procedure concorsuali  finalizzate  alla  assunzione  a
  tempo indeterminato anche di  tali  lavoratori,  che  posseggano  i
  requisiti inerenti alle prestazioni lavorative rese alle condizioni
  ivi previste. 
- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
  al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi  degli
  articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e),  e
  17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
  s) e z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
  riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), art. 20, commi 2
  e 9. 
(GU n.23 del 8-6-2022 )
 
                          TRIBUNALE DI MASSA 
 
 
                           Sezione lavoro 
 
    Il giudice del lavoro, letti gli atti  relativi  alle  rispettive
domande e posizioni processuali assunte dalle parti in  causa  ed  al
contenuto dei rispettivi fascicoli di parte depositati in  atti,  con
specifico  riferimento  alla  memoria  autorizzata  depositata  dalla
difesa del ricorrente per l'udienza del 2 aprile 2020, poi,  esauriti
i rinvii d'ufficio dovuti alla nota emergenza sanitaria nazionale per
COVID 19, per la successiva udienza  del  22  ottobre  u.s.,  memoria
contenente  la  richiesta  di  remissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale   finalizzata   all'accertamento   della    denunciata
illegittimita' dell'art. 20, comma 9,  del  decreto  legislativo,  ed
infine alle  posizioni  processuali  assunte  dalle  parti  in  causa
all'udienza del 24 marzo del corrente anno 2022, alla cui lettura  si
rinvia, in particolare a quella  assunta  dal  resistente  Comune  di
Massa, sentite tutte le parti in causa, a scioglimento della  riserva
espressa in esito all'udienza suddetta, 
 
                               Osserva 
 
    1) Premesso che, con regolare ricorso  introduttivo,  ritualmente
notificato, il sig.  Ferri  Matteo,  in  atti  meglio  generalizzato,
conveniva in giudizio innanzi a  questo  Tribunale,  in  composizione
monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro, il Comune di Massa,
in persona del sindaco «pro-tempore,  al  fine  di  far  accertare  e
dichiarare la nullita', l'illegittimita', o comunque  la  simulazione
dei contratti di lavoro subordinato a  tempo  determinato  intercorsi
tra il sig. Ferri  e  le  Societa'  «G.I.  Group  S.p.a.»,  «Lavorint
S.p.a.» e «Orienta S.p.a.», tutte Agenzie di somministrazione  lavoro
meglio in atti indicate, complessivamente tra il 2 novembre dell'anno
2006 e il 10 dicembre dell'anno  2018,  meglio  in  atti  indicati  e
documentati per quanto attiene le  specifiche  parti  contraenti,  le
relative scansioni  temporali  e  le  altre  modalita'  esecutive  di
ciascuno  di  essi,  per  effetto  dei  quali  il  ricorrente   aveva
pressoche'  ininterrottamente,  e  comunque  ben  oltre   il   limite
dei trentasei mesi previsti dal decreto legislativo 6  ottobre  2001,
n. 368 e poi dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,  prestato
servizio  presso  il  Comune  di  Massa  in  qualita'  di  lavoratore
somministrato, con la qualifica contrattuale collettiva di operaio di
livello «B3», secondo le previsioni dei CCNL del Comparto regioni  ed
autonomie locali progressivamente  in  vigore  all'epoca  dei  fatti,
svolgendo concrete mansioni di autista  di  scuola  bus,  nonche'  di
accertare  e  dichiarare  la  condotta  del  Comune  di  Massa  nella
prosecuzione  di  offerte   e   sottoscrizioni   dei   contratti   di
somministrazione e/o  di  missioni  a  termine  con  le  Societa'  di
somministrazione lavoro meglio  sopra  indicate  come  in  violazione
della direttiva n. 70/1999 C.E.,  degli  artt.  1344  e  1418  codice
civile, nonche', e soprattutto, degli artt. 35 e 36, commi 1 e 2  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche  sui
limiti dei poteri delle pubbliche  amministrazioni  di  ricorre  alle
assunzioni di  personale  con  contratti  a  tempo  determinato,  con
contratti di formazione lavoro, contratti di somministrazione  e  con
altre forme contrattuali flessibili solo per comprovate  esigenze  di
carattere temporaneo o eccezionale  e  comunque  nel  rispetto  delle
condizioni e con le modalita'  previste  nel  precedente  art.  35  e
quindi, di conseguenza, al fine di condannare il Comune  di  Massa  a
risarcire il sig. Ferri dei danni provocati dalla condotta  anzidetta
corrispondendogli l'indennita'  forfettizzata  di  cui  all'art.  32,
comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, poi  dell'art.  38  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella misura di n.  dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto da egli percepita; 
    2) premesso, ancora, che il  Comune  di  Massa,  in  persona  del
Sindaco  «pro-tempore,  si  costituiva  regolarmente   nel   presente
procedimento ed in tal senso, oltre  a  contestare  integralmente  le
tesi di parte ricorrente, chiedeva l'integrazione del contraddittorio
con  la  chiamata  in  giudizio  delle  tre  anzidette   agenzie   di
somministrazione lavoro, che veniva autorizzata da  questo  scrivente
giudice del lavoro all'udienza del 18 aprile 2019 e che, a seguito di
detto provvedimento anche le Societa' «G.I. Group S.p.a.»,  «Lavorint
S.p.a.» e «Orienta S.p.a.», ciascuna in persona del rispettivo legale
rappresentante «pro-tempore», si  sono  regolarmente  costituite  nel
presente  procedimento  contestando  anche   esse,   ciascuna   parte
resistente dal proprio punto di vista, le tesi  del  ricorrente  sig.
Ferri Matteo  e  che,  a  seguito  della  regolare  costituzione  nel
presente giudizio di tutte le parti costituite od  evocate  in  esso,
questo scrivente giudice ammetteva i mezzi di prova  richiesti  dalle
stesse parti in conflitto; 
    3) premesso, ancora, che alla successiva udienza del  16  gennaio
2020,  in  sede  di  interrogatorio  del  dott.  Federico  Cuccolini,
Segretario generale del Comune di Massa e dirigente «ad interim»  del
Servizio istruzione dell'Ente stesso, emergeva la possibilita' di una
ipotesi conciliativa della presente controversia in  termini  di  una
stabilizzazione del rapporto di lavoro tra il Comune resistente ed il
sig. Ferri ai sensi dell'art. 20 del decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75 (c.d. «Legge Madia»), ipotesi che,  pero',  il  dirigente
comunale suddetto precisava di non poter sostenere a causa di  quanto
previsto al comma 9 dell'art. 20 del decreto  legislativo  cit.,  che
esclude  dalla  possibilita'  delle  pubbliche   amministrazioni   di
assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale gia'  in
servizio con contratti  a  tempo  determinato,  che  si  trovi  nelle
condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, tra
gli  altri,   anche   i   lavoratori   titolari   di   contratti   di
somministrazione di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni stesse
e che, a  seguito  di  quanto  emerso  dall'interrogatorio  suddetto,
questo  scrivente  Giudice  chiedeva  alle  parti  di  redigere  note
illustrative sulla normativa di cui al  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 in punto di procedura di stabilizzazione in  vista
di una possibile prospettazione  di  rilevanza  costituzionale  della
normativa  citata  sotto  il  profilo  di  una  possibile  violazione
dell'art. 3 Cost. e che, esauriti i rinvii d'ufficio dovuti alla nota
emergenza sanitaria nazionale per COVID 19, alla  successiva  udienza
del 22 ottobre u.s., le parti si sono riportate alle note depositate; 
    4) premesso che, con ordinanza istruttoria del  2  novembre  2020
questo Tribunale,  nella  medesima  composizione  monocratica  ed  in
funzione di giudice del lavoro, rimetteva a  codesta  Eccellentissima
Corte  costituzionale   per   valutare   l'eventuale   illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost.,dell'art. 20,  commi
2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75  (c.d.  «Legge
madia»),   che   esclude   dalla   possibilita'    delle    pubbliche
amministrazioni di assumere a tempo indeterminato  il  personale  non
dirigenziale gia' in servizio con contratti a tempo determinato,  che
si trovi nelle condizioni previste ai commi 1 e 2 della  disposizione
richiamata, tra gli altri, anche i lavoratori titolari  di  contratti
di somministrazione di lavoro presso  le  Pubbliche  amministrazioni,
questione ritenuta rilevante non solo per se'  stessa,  ma  anche  in
relazione a quanto dichiarato all'udienza del  16  gennaio  2020,  in
sede di interrogatorio,  dal  dott.  Federico  Cuccolini,  segretario
generale del Comune di Massa e dirigente «ad  interim»  del  Servizio
istruzione dell'Ente stesso, il quale manifestava la possibilita'  di
una ipotesi conciliativa della presente controversia  in  termini  di
una stabilizzazione del rapporto di lavoro tra il  Comune  resistente
ed il sig. Ferri ai sensi dell'art. 20  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 (c.d.  «Legge  Madia»),  ipotesi  che,  pero',  il
dirigente comunale suddetto precisava di non poter sostenere a  causa
di quanto previsto al comma 9 dell'art. 20  del  decreto  legislativo
cit., che esclude dalla possibilita' delle pubbliche  amministrazioni
di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale  gia'
in servizio con contratti a tempo determinato,  che  si  trovi  nelle
condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, tra
gli  altri,   anche   i   lavoratori   titolari   di   contratti   di
somministrazione  di  lavoro  presso  le  Pubbliche   amministrazioni
stesse; 
    5) premesso che, con  sentenza  n.  250  del  21  dicembre  2021,
l'adita Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione di
legittimita'  costituzionale,  per  violazione  dell'art.  3   Cost.,
dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75
(c.d. «Legge Madia»), nella parte che esclude i  lavoratori  titolari
di contratti  di  somministrazione  di  lavoro  presso  le  Pubbliche
amministrazioni dalla  possibilita'  di  partecipare  alle  procedure
concorsuali riservate, bandite ai sensi  del  comma  2  del  medesimo
articolo,  come  sollevata  nell'Ordinanza  suddetta,  e  dichiarava,
invece, non fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale,
sempre per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 20, comma  9,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. «Legge Madia»), nella
parte che esclude dalla possibilita' delle Pubbliche  amministrazioni
di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale  gia'
in servizio con contratti a tempo determinato,  che  si  trovi  nelle
condizioni previste ai commi 1 e 2 della disposizione richiamata, tra
gli  altri,   anche   i   lavoratori   titolari   di   contratti   di
somministrazione di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni; 
    6) premesso ancora che, rimesso  il  procedimento  sul  ruolo  di
questa Sezione Lavoro del Tribunale di Massa, alle successive udienze
del 20 febbraio e, soprattutto, del 24 marzo del corrente anno  2022,
il  dott.  Maurizio  Tonarelli,  dirigente  del  Comune   di   Massa,
manifestava la disponibilita' dell'Ente comunale suddetto, in caso di
riproposizione della questione di costituzionalita' suddetta sotto il
profilo della possibile violazione dell'art. 3  Cost.  dell'art.  20,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  (c.d.  «Legge
Madia»), nella parte che esclude i lavoratori titolari  di  contratti
di somministrazione di lavoro  presso  le  pubbliche  amministrazioni
dalla  possibilita'  di  partecipare   alle   procedure   concorsuali
riservate, bandite  dalle  Pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  del
medesimo comma 2 dell'art. 20 articolo della norma richiamata,  e  di
eventuale conseguente pronuncia della Corte nel senso prospettato, di
bandire  una  procedura  di  selezione   concorsuale   riservata   ai
lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso
il Comune di Massa, il che aprirebbe la  strada  ad  una  definizione
concordata della presente controversia, come auspicato e proposto  da
questo scrivente Giudice nella fase iniziale dell'istruttoria e  che,
a fronte  di  detta  manifestata  disponibilita',  il  difensore  del
ricorrente sig. Ferri Matteo,  producendo  la  pedissequa  memoria  e
relativo atto di costituzione gia' a suo tempo presentati  a  seguito
della prima ordinanza di remissione di questo giudice del 2  novembre
2020,  ha  riproposto,  nei  termini  suddetti,  nuova  questione  di
costituzionalita' dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75; 
    7) tutto cio' premesso, ad avviso di questo scrivente giudice del
lavoro, la questione si presenta non manifestamente infondata.  Posto
infatti che l'evidente «ratio» dell'art. 20 del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, come si legge d'altronde dalla rubrica  stessa
della disposizione in oggetto, e' il superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni e che, al di la' della  formale  dipendenza
del lavoratore somministrato  a  tempo  determinato  dall'impresa  di
somministrazione, come nella presente fattispecie, la  situazione  di
fatto che si viene a creare tra il lavoratore medesimo e la  Pubblica
amministrazione  utilizzatrice  della  sua  prestazione   lavorativa,
esclusa la provenienza di questo da precedenti procedure selettive  o
concorsuali (art. 97 Cost.), e'  pero',  nella  concreta  resa  delle
prestazioni di lavoro che e' chiamato a rendere, del tutto analoga  a
quella del lavoratore subordinato a  tempo  determinato  direttamente
alle dipendenze dell'Ente pubblico medesimo, l'esclusione, posta  dal
comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo cit., della possibilita'
delle Pubbliche amministrazioni di  regolarizzare  la  posizione  dei
lavoratori suddetti mediante il bando ed il successivo svolgimento di
regolari procedure concorsuali, nel rispetto quindi del  precetto  di
cui all'art. 97, ultimo comma, Cost.,  finalizzate  all'assunzione  a
tempo indeterminato anche dei lavoratori  titolari  di  contratti  di
somministrazione  di  lavoro  presso  le  Pubbliche   amministrazioni
stesse, che posseggano i requisiti inerenti le prestazioni lavorative
rese di cui alle lettere a) e c) di cui all'art.  20,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e che quindi esclude,  per
i lavoratori titolari di  contratti  di  somministrazione  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni, la possibilita'  di  partecipare
alle  procedure  concorsuali  riservate,  bandite   dalle   Pubbliche
amministrazioni ai sensi del medesimo comma 2 dell'art.  20  articolo
della norma  richiamata  appare  discriminatoria  rispetto  a  questi
ultimi e comunque non  ragionevolmente  differenziata  rispetto  alla
situazione   dei   lavoratori   subordinati   a   tempo   determinato
direttamente alle dipendenze degli enti pubblici utilizzatori, tenuto
conto del richiamato criterio ispiratore  dell'art.  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che e' appunto il superamento  del
precariato nelle  Pubbliche  amministrazioni,  il  che,  nell'attuale
assetto  normativo,  puo'  offrire  alle  Pubbliche  amministrazioni,
attraverso la previsione di cui al comma 2 dell'art. 20  del  decreto
legislativo cit., cioe'  attraverso  il  ricorso  all'istituto  della
somministrazione  lavoro   in   luogo   dell'utilizzo   della   forma
contrattuale del rapporto di lavoro a tempo determinato, una sorta di
«commodus discessus»  per  continuare  ad  utilizzare  personale  non
dipendente a tempo determinato e quindi per eludere lo  scopo  finale
dell'art. 20, teso, come gia' detto, al  superamento  del  precariato
nelle Pubbliche amministrazioni, da cui la  possibile  prospettazione
di una questione di rilevanza costituzionale della  normativa  citata
sotto il profilo di una violazione del principio  di  uguaglianza  di
cui all'art. 3 della Costituzione; 
    8) quanto, infine, alla  rilevanza  della  prospettata  questione
nella presente  controversia,  questa  e'  da  rinvenire,  con  tutta
evidenza, nella manifestata disponibilita' del Comune di Massa,  come
rappresentata alle udienze del 20 febbraio  e,  soprattutto,  del  24
marzo del corrente anno 2022, dal dott. Maurizio Tonarelli, dirigente
del Comune medesimo, in caso di  riproposizione  della  questione  di
costituzionalita'  suddetta  sotto   il   profilo   della   possibile
violazione dell'art. 3 Cost.  dell'art.  20,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. «Legge Madia»),  nella  parte
che esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di
lavoro presso le  Pubbliche  amministrazioni  dalla  possibilita'  di
partecipare  alle  procedure  concorsuali  riservate,  bandite  dalle
Pubbliche amministrazioni ai sensi del medesimo comma 2 dell'art.  20
articolo della norma richiamata, e di eventuale conseguente pronuncia
della  Corte  nel  senso  prospettato,  a  valutare  di  bandire  una
procedura di selezione concorsuale riservata ai  lavoratori  titolari
di contratti di somministrazione di lavoro presso il Comune di Massa,
il che darebbe la possibilita' al Sig. Ferri di  poter  ottenere  una
piu' ampia tutela  della  sua  situazione  lavorativa  precaria,  con
l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
indeterminato con il Comune di Massa, rispetto alla  semplice  tutela
risarcitoria prevista dal combinato normativo disposto  di  cui  agli
artt. 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
succ. mod., e 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, oltre
che a consentire una piu' rapida  definizione  concordata  conclusiva
della controversia giudiziale introdotta con il presente ricorso. 
    Ritenute pertanto la non manifesta infondatezza  della  questione
posta dai difensori del sig. Ferri Matteo, la rilevanza della  stessa
nella  presente  vicenda  processuale   e   quindi   l'ammissibilita'
dell'incidente di costituzionalita' prospettato come sopra, nel senso
previsto dalle Leggi Costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 e 11  marzo
1953, n. 87 e succ. mod. si dispone la trasmissione degli  atti  alla
Corte Costituzionale per la risoluzione della questione prospettata. 
    Seguono le disposizioni esecutive a  cura  della  cancelleria  in
sede. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,  n.
1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e succ.  mod.,
ordina la trasmissione degli atti di  cui  al  presente  procedimento
alla Corte costituzionale in Roma per la risoluzione della  questione
di costituzionalita'  sopra  prospettata  e  quindi  per  l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale, sotto il profilo della
possibile violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 20, commi  2  e  9,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75  nella  parte  in  cui
escludono  la  possibilita'  delle   pubbliche   amministrazioni   di
regolarizzare la posizione dei lavoratori titolari  di  contratti  di
somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni stesse
suddetti mediante il bando ed il successivo svolgimento  di  regolari
procedure   concorsuali   finalizzate    all'assunzione    a    tempo
indeterminato  anche  dei  lavoratori  medesimi,  che  posseggano   i
requisiti inerenti le prestazioni lavorative rese di cui alle lettere
a) e c) di cui all'art. 20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi  1,  lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e  z),  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche). 
    Ordina che,  a  cura  della  Cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata, nelle forme di legge, a tutte le  parti  in
causa e sia comunicata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri,
al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig.  Presidente
della Camere dei deputati e che si  proceda  quindi  all'invio  degli
atti alla Corte costituzionale, come sopra disposto. 
      Massa, li' 5 aprile 2022 
 
                    Il Giudice del lavoro: Lama