N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 giugno 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 giugno 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908 - Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908 - Previsione che la Regione sostiene l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative. - Legge della Regione Siciliana 8 aprile 2022, n. 6 (Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908).(GU n.30 del 27-7-2022 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei ministri 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - e' domiciliato (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei confronti della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, recante «Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908», pubblicata nel B.U.R. Sicilia n. 17 del 15 aprile 2022 in virtu' della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 giugno 2022. La Regione Siciliana ha emanato la legge regionale in epigrafe indicata, la quale - nel suo complesso - non risulta rispettosa dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Per tale motivo il Consiglio dei ministri ha ritenuto di doverla impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso. Contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 19, comma 2, della legge n. 196/2009, e con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011. 1. La legge regionale in parola dispone testualmente come segue: «Art. 1. Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908. 1. La regione, al fine di non perdere la memoria storica di quanti perirono a causa del terremoto e del maremoto che colpirono la citta' di Messina nel 1908, istituisce la giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908, che sara' celebrata il 28 dicembre di ogni anno. Art. 2. Promozione della conoscenza dei fatti del 28 dicembre 1908. 1. In occasione della giornata della memoria la regione promuove, anche mediante concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonche' momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908. 2. In occasione della giornata della memoria e' promossa anche la rievocazione della storia di grande solidarieta' internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento. Art. 3. Valorizzazione della ricorrenza. 1. Il Museo interdisciplinare regionale di Messina e' autorizzato, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, a intraprendere le opportune iniziative al fine di una maggiore valorizzazione del ricordo del terremoto del 1908, in raccordo con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita' siciliana. Art. 4. Entrata in vigore. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione». L'art. 2 dianzi trascritto prevede invero - nell'ambito della istituzione della «Giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908» i seguenti interventi: la concessione del patrocinio della regione, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative, momenti di riflessione e approfondimento, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a favorire la conoscenza dei fatti storici del 28 dicembre 1908, nonche' iniziative per la promozione della rievocazione della storia di solidarieta' internazionale che ha contraddistinto il soccorso ai superstiti nei giorni immediatamente successivi all'evento. La legge regionale, a fronte di tale iniziative «rievocative» di vario genere che saranno assunte annualmente (in occasione della giornata istituita per il 28 dicembre di ogni anno) non ne indica tuttavia, nemmeno in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri finanziari a carico dell'Ente Regionale, gravando comunque sulla spesa del bilancio regionale, ne' indica le risorse con cui farvi fronte. Pertanto la legge regionale de qua, comportando oneri a carico del bilancio regionale non quantificati, si pone in contrasto con l'obbligo di copertura finanziaria delle norme (anche regionali) che comportino nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici, e quindi viola l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, a mente del quale - giova ricordare - «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». 2. Quali norme nazionali attuative dell'anzidetto precetto costituzionale, e dunque quali norme interposte nell'ambito del presente giudizio, vengono qui ad interesse: l'art. 19, comma 2, della legge n. 196/2009, a mente del quale, «ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite», e per cui «a tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'art. 17»; l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, in base al quale «le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime (...)». Lo stesso «Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilita' applicabili alla Regione Siciliana», approvato con decreto del presidente della regione in data 17 marzo 2004, prevede diffusamente all'art. 14 quanto segue: «1. Le leggi della regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'art. 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. 2. I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo. 3. Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri. 4. La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresi', richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri. 5. Le leggi della regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono. 6. Le leggi della regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonche' le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresi' la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa. 7. L'amministrazione regionale puo' stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa. 8. Le leggi della regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio. 9. Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessita'». Tale articolo costituisce la riscrittura dell'art. 7 della legge regionale Sicilia n. 47/1977. 3. Giova anche rammentare, al fine dell'accoglimento del presente ricorso, che codesta Corte costituzionale, in altra consimile vertenza attivata nei confronti della stessa Regione Siciliana, ha sancito quanto segue (sentenza n. 226 del 2 dicembre 2021): «9.4. - Questa Corte, anche con particolare riferimento alla Regione Siciliana, ha affermato che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione "opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte" (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013), applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, precisando inoltre che lo stesso statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, quella dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione (art. 14, lettera q), ne ammette l'esercizio "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato" (sentenza. n. 235 del 2020). 9.5. - Tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale deve rammentarsi in primo luogo l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica) in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria ("per l'evidente motivo che non puo' essere assoggettata a copertura un'entita' indefinita": cosi' la sentenza n. 147 del 2018), con rinvio, quanto alle modalita' di copertura, all'art. 17 della medesima legge di contabilita'. Devono poi richiamarsi le disposizioni - ulteriormente specificative dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione - contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e, in particolare, nell'art. 38, comma 1, a mente del quale "le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime..."; solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. La suddetta regola, peraltro, e' gia' da tempo presente nell'ordinamento regionale, considerato che anche la legge regionale n. 47 del 1977, all'art. 7, comma 8, prevede che "le leggi della regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio"».
P. Q. M. Per tutto quanto sopra dedotto e considerato il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre alla ecc.ma Corte costituzionale affinche' la stessa voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure - la illegittimita' costituzionale della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, recante «Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908», pubblicata nel B.U.R. Sicilia n. 17 del 15 aprile 2022, per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, nonche' con l'art. 19, comma 2, della legge n. 196/2009, e con l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente ricorso. Si deposita la seguente documentazione: 1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2022, con allegata relazione; 2) copia della legge della Regione Siciliana 8 aprile 2022, n. 6, recante «Istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908», pubblicata nel B.U.R. Sicilia n. 17 del 15 aprile 2022. Roma, 10 giugno 2022 L'Avvocato dello Stato: Caselli