N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 luglio 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 luglio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di promozione delle comunita' energetiche rinnovabili (CER) - Prevista attivita' della CER - Predisposizione di un bilancio energetico annuale - Adozione di un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici - Promozione di progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonche' all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili - Invio di tali documenti al tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici e, limitatamente al programma triennale di interventi, anche alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il piano energetico ambientale regionale. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di promozione delle comunita' energetiche rinnovabili (CER) - Previsione che la CER puo' stipulare accordi e convenzioni con l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di promozione delle comunita' energetiche rinnovabili (CER) - Modalita' di partecipazione e costituzione delle CER - Previsione che i Comuni che intendono procedere alla relativa costituzione adottano uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di promozione delle comunita' energetiche rinnovabili (CER) - Previsione che la Giunta regionale definisce, con apposito disciplinare, i requisiti dei soggetti che possono parteciparvi. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Abruzzo - Interventi di promozione delle comunita' energetiche rinnovabili (CER) - Previsione che per gli oneri derivanti dalle azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione dei gruppi di auto-consumatori e delle CER sul territorio regionale e dagli interventi di sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento per l'esercizio 2022 - Assicurazione della copertura finanziaria della relativa spesa per l'anno 2022 mediante variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022, in termini di competenza e cassa - Previsione che, per le annualita' successive al 2022, ai medesimi oneri si provvede con le rispettive leggi di bilancio - Istituzione, con legge di bilancio, di un apposito e nuovo stanziamento annualmente determinato e iscritto, le cui risorse sono necessarie a far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di contribuzione alla realizzazione degli impianti a decorrere dall'anno 2023. - Legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022), artt. 3, comma 3 [, lettere b), c), d) ed e), e comma 4]; 4; 9, comma 1, lettera b); e 11, commi 2, 3, 4 e 5.(GU n.34 del 24-8-2022 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici a' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Abruzzo, (C.F. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 3, comma 3, 4, 9, comma 1, lettera b) e 11 commi da 2 a 5 della legge della Regione Abruzzo del 17/5/2022, n.8, pubblicata sul BUR n. 59 del 20/5/2022 recante: "Interventi regionali di promozione di gruppi di aiuto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022.", per violazione degli artt. 81 e 117, commi primo e terzo della Costituzione, nonche' i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" delineati nel Dlgs n.199/2021 e dall'art. 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8), disposizioni statali che costituiscono attuazione di norme europee. La legge della regione Abruzzo n. 8/2022, nel dichiarato intento di attuare gli obiettivi europei di sostenibilita' ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, persegue la finalita' di incoraggiare l'autoconsumo di energia rinnovabile, al fine di de-carbonizzare l'economia regionale, promuovendo e favorendo gli auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e l'istituzione di comunita' energetiche rinnovabili (CER), di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021. Nel 2019, l'Unione Europea ha concluso l'approvazione del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" (CEP - Clean Energy Package), composto da otto Direttive che regolavano temi energetici, tra cui: prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico. Le direttive UE, stabilite dal CEP, cercano di mettere in atto quadri giuridici adeguati a consentire la transizione energetica e dare un ruolo di primo piano ai cittadini nel settore dell'energia. Le direttive dovrebbero essere seguite dalle leggi nazionali sui rispettivi temi. Il termine per il recepimento delle direttive da parte degli Stati membri dell'UE e, di conseguenza, per la stesura di legislazioni nazionali, era giugno 2021. Tra i diversi temi di interesse, vengono in rilievo nel presente giudizio soltanto due delle direttive del CEP: la Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunita' di Energia Rinnovabile (CER), la Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunita' Energetica dei Cittadini (CEC). Cio' in quanto le richiamate Direttive, sebbene abbiano un ambito precettivo diverso, definiscono entrambe la comunita' energetica rinnovabile come "un soggetto giuridico" fondato sulla "partecipazione aperta e volontaria", il cui scopo prioritario non e' la generazione di profitti finanziari, ma il raggiungimento di benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri o soci o al territorio in cui opera. Per garantire il carattere no profit delle comunita' energetiche, non e' ammessa la partecipazione, in qualita' di membri della comunita', di aziende del settore energetico (fornitori e ESCO) che possono, invece, prestare servizi di fornitura e di infrastruttura. Il tema delle comunita' energetiche e' poi oggetto di disciplina piu' specifica nella direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, in piu' passaggi, sottolinea la necessita' che il regime giuridico riservato alle comunita' di energia sia improntato a criteri di piena accessibilita' e che alle stesse sia garantita una forma giuridica atta ad assicurarne l'autonomia rispetto ai suoi membri o azionisti, enucleando dettagliati principi e criteri. L'articolo 22 della direttiva (Comunita' di energia rinnovabile) sviluppa nel dettaglio i principi cui deve essere improntata la disciplina di recepimento, facendo riferimento a criteri di non discriminazione in sede autorizzativa, sia nello svolgimento delle attivita', sia nell'esercizio dei diritti e obblighi di siffatte aggregazioni al cospetto dei consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato, garantendo la piena accessibilita' al mercato dell'energia elettrica ed ai regimi di sostegno, ivi inclusi quelli economici. Come noto, il Legislatore italiano ha recepito la citata direttiva attraverso il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con cui, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, sono stati definiti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari. In tale contesto, rispetto, dunque, a una prima fase sperimentale gia' attivata in Italia "nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio dell'11 dicembre 2018" dall'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), particolare rilievo assume l'implementazione di nuove configurazioni quali, le comunita' energetiche rinnovabili e i gruppi di auto-consumatori che agiscono collettivamente. A tale ultimo riguardo, la scelta operata dal Legislatore nazionale, e' stata quella di promuovere al massimo la diffusione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, anche per favorire le dinamiche di realizzazione degli impianti con processi partecipativi dei territori. A fronte, pertanto, della necessita' di pervenire a modelli piu' sostenibili di realizzazione degli impianti sul territorio, e' apparso necessario potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo del cambiamento del sistema energetico, anche nella realizzazione di impianti e condivisione congiunta dell'energia prodotta. In tal senso, il citato decreto legislativo disciplina le figure delle comunita' energetiche rinnovabili e quella dei consumatori di energie rinnovabili che agiscono collettivamente, dettando in tal senso i principi fondamentali della materia anche in ossequio ad una esigenza di uniformita' di regolamentazione sul territorio. Tutto cio' premesso, dall'esame dell'articolato della LR Abruzzo n.8/2022 si individuano talune disposizioni che appaiono censurabili, in particolare 1) Art. 3, comma 3 LR n.8/2022 - Violazione dell'art. 31 d.lgs. n. 199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), disposizioni statali di principio nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che costituiscono recepimento nell'ordinamento nazionale di norme europee, nonche' dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione. L'articolo 3, comma 3, prevede che la comunita' energetica rinnovabile (CER) rispettivamente alle lettere c) "predispone un bilancio energetico annuale", d) "adotta un programma triennale di interventi volti a ridurre i consumi energetici da fonti non rinnovabili e all'efficientamento dei consumi energetici" ed e) "promuove progetti di efficienza energetica, anche innovativi, a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati al risparmio energetico nonche' all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili." Nel comma 4 dell'art. 3 della LR n.8/2022 si prevede inoltre che il bilancio energetico annuale deve essere trasmesso al tavolo tecnico di cui all'art.5 per l'espletamento di un'attivita' di controllo circa i risultati conseguiti dalla CER in termini di risparmio energetico. La medesima disposizione dispone anche che il piano triennale degli interventi per la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento dei consumi medesimi sia trasmesso alla Giunta regionale. L'esito dei controlli effettuati dai predetti organismi regionali puo' anche condurre, laddove siano riscontrati risultati negativi nell'attuazione del programma triennale degli interventi volti alla riduzione ed all'efficientamento dei consumi, all'irrogazione delle sanzioni indicate nell' art. 7 LR n.8/2022 che determinano il venire meno del diritto all'incentivo economico regionale fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi prefissati (sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e dagli articoli 5 e 7 della legge regionale in esame). Tali disposizioni si pongono in contrasto con l'articolo 31 del d.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina le Comunita' energetiche rinnovabili e che non prevede alcuna forma di sanzione correlata alla riduzione dei consumi od al loro efficientamento e contrasta altresi' con i principi contenuti della Direttiva 2018/2001/UE ed in particolare con l' art. 22 paragrafo 4 lett. d) ai sensi del quale le CER devono essere soggette a "procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonche' ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorita' nazionali competenti". Nella misura in cui la norma regionale in commento prevede l'applicazione della sanzione massima, che coincide con la revoca dell'incentivo economico a carico della CER che non abbia raggiunto gli obbiettivi, qualunque di essi, contemplati nel programma triennale, appare evidente che le CER non risultano assoggettate a procedure improntate al rispetto dei principi di proporzionalita', equita' ed adeguatezza stabiliti dal Legislatore comunitario. La richiamata norma regionale rende quindi il funzionamento delle comunita' energetiche rinnovabili disomogeneo nel territorio nazionale, rischiando di compromettere la pur dichiarata finalita' di promozione di forme di autoproduzione di energia rinnovabile. 2) Art. 3, comma 3 lett.b) LR n.8/2022 - Violazione degli artt.31 e 32 d.lgs. n. 199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), disposizioni statali di principio nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che costituiscono recepimento nell'ordinamento nazionale di norme europee, nonche' dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione. Lo stesso articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale n.8/2022 dispone che la CER puo' stipulare accordi e convenzioni con l' ARERA (Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia, anche attraverso la realizzazione di smart-grid, che e' un insieme di reti di informazioni e di reti di distribuzione dell'energia elettrica. Anche detta disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dagli artt. 31 e 32 d.lgs. n. 199 del 2021, poiche' finisce per attribuire alle CER competenze affatto innovative, come la stipulazione di convenzioni con ARERA e i gestori della rete di distribuzione per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti d'energia, oppure la realizzazione di smart-grid. Cio' appare in contrasto con l'impianto del decreto legislativo n. 199 del 2021, che assegna in via esclusiva ad ARERA l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni relative alla CER. Riguardo alla realizzazione di "smart-grid", la norma regionale che si censura non tiene conto del fatto che la gestione della rete di distribuzione spetta ex lege esclusivamente al concessionario della rete e che quindi a detta gestione non possono in alcun modo contribuire le CER. 3) Art. 4, LR n.8/2022 - Violazione degli artt.31 e 32 d.lgs. n. 199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), disposizioni statali di principio nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che costituiscono recepimento nell'ordinamento nazionale di norme europee, nonche' dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione. L' articolo 4 disciplina le modalita' di partecipazione e costituzione delle comunita' energetiche rinnovabili, stabilendo, al comma 2, che "I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile devono adottare uno specifico protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo ed accumulo di energia." Si demanda, pertanto, alla Giunta regionale il compito di redigere uno schema tipo di protocollo d'intesa a cui dovranno attenersi gli enti locali che intendono partecipare ad una CER. L' art.42 bis del DL 162/2019 prevede invece, al comma 8 lett.d), che spetta solamente ad ARERA individuare le modalita' per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche rinnovabili. Tale disposizione si muove nella corretta logica di consentire a livello nazionale un comportamento uniforme e, per quanto possibile, coerente degli enti locali nell'approccio a questa materia. La disposizione regionale sopra descritta segue invece una direzione opposta che e' quella della definizione di un modello di partecipazione degli enti locali alle CER affatto diverso e quindi avulso rispetto a quello seguito sul restante territorio nazionale. Anche la descritta previsione regionale presenta dunque le medesime illegittimita' sopra illustrate al punto 2, in quando disegna un sistema che si pone in contrasto con le competenze individuate nell' ambito dei principi fondamentali della materia. 4) Art. 9, comma 1, lett. b) LR n.8/2022 - Violazione degli artt.31 e 32 d.lgs. n. 199 del 2021 e dell'articolo 42-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), disposizioni statali di principio nella materia di legislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che costituiscono recepimento nell'ordinamento nazionale di norme europee, nonche' dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione. Anche l'articolo 9, comma 1, lettera b) che attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire, con apposito disciplinare, "i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e le modalita' di gestione delle fonti energetiche all'interno delle comunita' e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalita' di lucro", appare viziato. La legge regionale omette infatti di indicare le condizioni, concorrendo le quali, puo' considerarsi costituita la CER. Tali presupposti appaiono viceversa specificamente indicati nella norma primaria contenuta nell' articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 199 del 2021. La norma regionale che si censura finisce invece per rinviare ad un successivo atto di rango non legislativo, la definizione dei requisiti dal cui possesso dipende l'operativita' delle comunita' energetiche rinnovabili. La previsione regionale, non consentendo una puntuale valutazione di conformita' in ordine al rispetto dell'eventuale disciplina dei predetti requisiti, si pone evidentemente in contrasto con la richiamata norma statale interposta e con il quadro normativo nazionale di derivazione comunitaria. Ne consegue la violazione dell'articolo 117, primo e terzo comma della Costituzione, a fronte dell'esigenza fondamentale di evitare interpretazioni che, discostandosi dal paradigma normativo di riferimento e dai principi fondamentali ivi sanciti, compromettano un'evoluzione ordinata ed uniforme della materia in esame. 5) Art. 11, commi da 2 a 5 LR n.8/2022 - Violazione dell'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), nonche' dell'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 11, rubricato "Norma finanziaria", prevede la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla Lr n.8/2022 comportanti nuove spese. In particolare i commi 2 e 3 quantificano e prevedono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e d), per il solo esercizio 2022. Il comma 4 prevede che alle spese relative agli esercizi successivi al 2022, si provvede con le leggi di bilancio degli esercizi successivi. Il comma 5, riguardante gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 6, comma 1 lett. e), non invece fornisce alcuna quantificazione degli stessi e stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2023, vi si faccia fronte con le leggi di bilancio degli esercizi successivi. Da quanto precede si evince, con chiarezza, che la norma scrutinata non contiene alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione dell'art.6, comma 1 lett.b) e che non reca nemmeno l'indicazione della copertura finanziaria per farvi eventualmente fronte. Per queste ragioni la norma in commento si pone in contrasto con l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), che dispone che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e con il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., di cui il suddetto art. 19 della legge n. 196/2009 costituisce disposizione specificativa. In tal senso si richiamano le sentenze di codesta Corte Costituzionale n. 147/2018 e n. 181/2013. Inoltre, sembra opportuno osservare che, avendo il bilancio triennale carattere autorizzatorio, la norma finanziaria dovrebbe quantificare gli oneri per tutti gli esercizi compresi nel bilancio di previsione 2022-2024 - in ossequio a quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della legge n. 196/2009 - e rinviare alle successive leggi di bilancio la copertura delle spese relative agli esercizi successivi al 2024, che rappresenta l'ultimo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione. Non essendo disposta alcuna previsione di spesa per gli esercizi 2023 e 2024, si deve desumere, allo stato degli atti, che per tali esercizi la disposizione in esame sia inefficace perche' la legge regionale non autorizza l'assunzione di obbligazioni giuridiche con imputazione agli esercizi 2023 e 2024. Infine, il rinvio alle leggi di bilancio degli esercizi successivi operato dai commi 4 e 5, non dovrebbe riguardare gli esercizi successivi al 2022, bensi' quelli successivi al 2024. Codesta Corte (con la sentenza n. 227 del 2019), in tema di necessaria copertura finanziaria delle spese ai sensi dell'art. 81, terzo comma, Cost., ha gia' posto in rilievo come una legge "complessa", quale puo' considerarsi quella scrutinata nel presente giudizio, dovrebbe «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilita' di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse gia' disponibili». Nei termini sopra evidenziati la norma regionale si pone dunque in contrasto il principio di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. il quale prevede che "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.", stante la palese inidoneita' della clausola finanziaria complessivamente posta dalla norma regionale censurata. Codesta Corte ha del resto ripetutamente affermato in modo incisivo che la richiamata norma costituzionale mostra un'immutata «forza espansiva» e conserva il carattere di «presidio degli equilibri di finanza pubblica», di «clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017). L' art. 81 Cost, pertanto, ha conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che lo rende parametro del tutto conferente. (C. Cost. 244/2020).
P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 3, 4, 9, comma 1, lettera b) e 11 commi da 2 a 5 della legge della Regione Abruzzo del 17/5/2022, n.8, pubblicata sul BUR n. 59 del 20/5/2022 recante: "Interventi regionali di promozione di gruppi di aiuto consumatori di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche rinnovabili e modifiche alla Lr. 6/2022.", per violazione degli artt. 81 e 117, commi primo e terzo della Costituzione, nonche' i principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di legislazione concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" delineati nel Dlgs n.199/2021 e dall'art.42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), disposizioni statali che costituiscono attuazione di norme europee. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2022; 2. copia della Legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, 19 luglio 2022 L'Avvocato dello Stato: Aiello