N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 luglio  2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Siciliana - Riconoscimento e promozione  della  dieta
  mediterranea - Politiche regionali per la  promozione  della  dieta
  mediterranea - Adozione di un programma  degli  interventi  per  la
  promozione,  lo  sviluppo   e   la   valorizzazione   della   dieta
  mediterranea - Omessa previsione di disposizioni finanziarie. 
- Legge della Regione Siciliana 20 (recte: 12)  maggio  2022,  n.  12
  (Riconoscimento  e  promozione  della  Dieta  mediterranea)  e,  in
  particolare, art. 3. 
(GU n.36 del 7-9-2022 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro  la  Regione
Sicilia,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta  regionale  pro
tempore, con sede in Palermo - Palazzo Orleans - piazza  Indipendenza
n. 21, per la declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della
legge regionale Sicilia n. 12 del 12 maggio  2022,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario n.
22 del 20 maggio 2022  recante  «Riconoscimento  e  promozione  della
Dieta mediterranea», come da delibera del Consiglio dei  ministri  in
data 14 luglio 2022. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  -  Supplemento
ordinario n. 22 del 20 maggio  2022  e'  stata  pubblicata  la  legge
regionale Sicilia n. 12 del 2022 recante «Riconoscimento e promozione
della Dieta mediterranea». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene  che  la  legge,  cosi'  come
promulgata, presenti dei vizi di illegittimita' costituzionale per la
violazione dell'art.  81,  terzo  comma,  riguardante  la  necessaria
copertura di spesa in  relazione  a  leggi  che  comportino  nuovi  o
maggiori oneri, ponendosi altresi'  in  contrasto  con  la  normativa
regionale in materia di copertura finanziaria delle  leggi  regionali
di spesa (art. 7 della legge regionale Sicilia 8 luglio 1977, n. 47). 
    Pertanto, propone questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Illegittimita' della legge regionale Sicilia 20 maggio  2022,  n.
12, in particolare, dell'art. 3, per contrasto con l'art.  81,  terzo
comma della Costituzione nonche' con la norma  interposta  costituita
dall'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e, per quanto occorra, con l'art.  7
della legge regionale Sicilia 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in  materia
di bilancio e contabilita' della Regione siciliana). 
    La finalita'  della  legge  regionale  di  cui  si  discute  sono
chiaramente, descritte nell'art. 1 che, testualmente, prevede: 
      «Art. 1 (Finalita' e obiettivi). - 1. La Regione siciliana,  in
attuazione degli articoli 9 e 117 della  Costituzione  nonche'  della
Convenzione UNESCO  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale
immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con  legge  27
settembre  2007  n.  167,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
Dichiarazione di Chefchaouen del 13 marzo  2010,  promuove  la  Dieta
mediterranea quale Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. 
      2.  La  Regione  valorizza  la  Dieta  mediterranea  attraverso
l'accrescimento della visibilita' e del dialogo  interculturale,  dal
livello regionale a quello internazionale, nonche' attraverso  misure
volte  a  sostenere   lo   sviluppo   di   filiere   enogastronomiche
caratterizzate dalla produzione  e  commercializzazione  di  prodotti
agricoli a filiera corta. 
      3. La promozione della Dieta mediterranea  e'  obiettivo  delle
politiche regionali per lo sviluppo del territorio rurale,  orientate
al  sostegno  e  alla  valorizzazione  della   multifunzionalita'   e
sostenibilita'  ambientale  in  agricoltura,   del   paesaggio,   del
patrimonio naturalistico c storico-culturale,  del  turismo  c  della
salute. 
      4. La Regione attraverso la presente legge persegue i  seguenti
obiettivi: 
        a)  la   preservazione   della   memoria   storico-culturale,
espressione dell'identita' del territorio  siciliano,  attraverso  la
promozione  della  consapevolezza  a  livello  locale,  nazionale  ed
euro-mediterraneo  dell'importanza  della  Dieta  mediterranea  quale
stile di vita sostenibile rispettoso dei territori, della  convivenza
tra culture diverse e del dialogo intergenerazionale; 
        b) la promozione della  Dieta  mediterranea  all'interno  del
sistema dei siti Unesco e delle aree  geografiche  caratterizzate  da
produzioni  tipiche  con  marchi  di  qualita'   riconosciuti,   come
strategia integrata  e  sinergica  di  valorizzazione  dei  patrimoni
culturali materiali e immateriali dell'umanita'; 
        c) la promozione di studi e ricerche interdisciplinari  sugli
effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita; 
        d)  l'elaborazione  di  modelli  innovativi   di   attrazione
economica e turistica per  la  fruizione  dei  prodotti  della  dieta
mediterranea all'interno degli  specifici  contesti  paesaggistici  e
storico-culturali dei territori di provenienza; 
        e)  la  promozione  di  stili  di  vita  basati  sulla  Dieta
mediterranea come modello di corretta alimentazione, in  funzione  di
prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione; 
        f) la promozione e la diffusione dell'impiego dei prodotti  e
delle specialita' della Dieta mediterranea nelle mense e nei  sistemi
di ristorazione collettiva, in conformita' al decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del  10  marzo
2020 nonche' delle Linee di indirizzo nazionale per  la  ristorazione
scolastica approvate dalla Conferenza unificata 11 29 aprile 2010; 
        g) la programmazione di  attivita'  formative  e  divulgative
sulla Dieta  mediterranea,  sulle  culture  e  sui  paesaggi  a  essa
associati; 
        h) la collaborazione con  gli  istituti  scolastici  di  ogni
ordine e grado,  per  la  programmazione  nell'ambito  dei  piani  di
offerta formativa integrativa di progetti didattici  sui  temi  della
Dieta mediterranea; 
        1)  la  definizione  di  strategie  innovative  di  tutela  e
gestione sostenibile dei paesaggi naturali,  rurali  e  storici,  con
particolare riguardo alle specificita' dell'ecosistema della  macchia
mediterranea, che costituiscono la base ecologica e  materiale  delle
culture e degli stili di vita associati alla Dieta mediterranea; 
        1) l'inserimento  di  specifiche  misure,  nell'ambito  delle
future programmazioni  del  PSR  Sicilia,  volte  alla  promozione  e
valorizzazione  dei  prodotti  e  delle   specialita'   della   Dieta
mediterranea; 
        m)  favorire  il  partenariato  pubblico  e  privato   e   la
progettualita'  locale  con  forme  di  coordinamento  fra   soggetti
pubblici e privati, al fine di valorizzare il territorio regionale  a
livello nazionale ed internazionale». 
    In tale  ottica,  l'art.  3  della  legge  regionale  n.  12/2022
individua una serie di politiche  attive  per  la  promozione  ed  il
sostegno della Dieta mediterranea. 
    Piu' nel dettaglio, l'Assessore regionale per  l'agricoltura,  lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea: 
      «a) programma gli interventi per la promozione, lo  sviluppo  e
la valorizzazione della Dieta mediterranea; 
      b) promuove  l'informazione  e  la  comunicazione  sulla  Dieta
mediterranea; 
      c) favorisce la gestione della rete di operatori per  la  Dieta
mediterranea di cui all'art. 4». 
    L'art. 4 prevede la promozione e la costituzione, da parte  della
Regione, di una «rete operativa per la Dieta mediterranea» coordinata
dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale  e
della pesca mediterranea, mediante l'attivazione di un forum. 
    L'art.  5  prevede  il   supporto   regionale   all'aggiornamento
permanente dei docenti della scuola primaria  e  secondaria  e  degli
operatori della formazione. 
    Il secondo comma dell'art. 6, inoltre, prevede che «l'Assessorato
regionale della salute,  1°  Assessorato  regionale  delle  attivita'
produttive e 1'Assessorato regionale della famiglia, delle  politiche
sociali e del  lavoro  intraprendono,  in  occasione  della  Giornata
regionale della Dieta mediterranea,  ogni  iniziativa  di  promozione
della  Dieta  mediterranea  e  dei  valori  ad  essa  riferiti».   Il
successivo terzo comma, prevede l'istituzione di  un  «apposito  albo
dei ristoratori  che  somministrano  esclusivamente  prodotti  tipici
siciliani.   Tale   albo   e'   pubblicato   nel    sito    ufficiale
dell'Assessorato  regionale  del  turismo,  dello   sport   e   dello
spettacolo». 
    Da ultimo,  l'art.  7  introduce,  dopo  l'art.  14  della  legge
regionale 2 agosto 2002, n. 5, un art. 14-bis. 
    La norma neointrodotta prevede: 
      «Art. 14-bis (Disciplina in materia di oleoturismo,  di  strade
dell'olio e dei prodotti tipici  agroalimentari.  Integrazione  delle
strade del vino esistenti). - 1. Le  attivita'  di  "oleoturismo"  in
Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi
513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dalle  linee
guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli  standard  minimi  di
qualita' per  l'esercizio  dell'attivita'  oleoturistica  di  cui  al
decreto 26 gennaio  2022  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali. 
      2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268,  le
disposizioni di cui al titolo I della  presente  legge  ad  eccezione
dell'art. 5 si applicano anche per la  realizzazione  delle  "Strade"
finalizzate alla valorizzazione dell'olio di  oliva  e  dei  prodotti
tipici agro-alimentari. 
      3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni
diversificate e di qualita' relative al vino, all'olio e  a  prodotti
tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'art. 2  puo'
promuovere la realizzazione congiunta delle  "Strade",  a  condizione
del mantenimento dell'unitarieta' del percorso. 
      4. Le Strade del vino gia' riconosciute alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  possono  essere  integrate   con   le
produzioni di olio  d'oliva  e  agro-alimentari  diversificate  e  di
qualita' che insistono sullo  stesso  territorio,  a  condizione  del
mantenimento dell'unitarieta' del percorso della strada esistente. 
      5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici  agro-alimentari
si applica il disciplinare approvato  con  decreto  15  gennaio  2003
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 
      6. Le attivita' di promozione e valorizzazione dell'olio e  dei
prodotti tipici agroalimentari di cui al  presente  articolo  possono
essere svolte dalle enoteche di cui all'art. 5. 
      7. Le disposizioni attuative in materia di "oleoturismo" di cui
al comma  1,  nonche'  eventuali  modifiche  volte  ad  integrare  il
disciplinare di cui al comma 5, rispetto a  specificita'  riguardanti
le  costituende  Strade  dell'olio  d'oliva  e  dei  prodotti  tipici
agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore  regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea». 
    Si ritiene che la legge si ponga in palese  violazione  dell'art.
81, terzo comma della Costituzione dal momento  che,  pur  prevedendo
l'adozione di un programma contenente gli indirizzi  delle  politiche
regionali volte alla promozione della Dieta  mediterranea,  tuttavia,
non riporta alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile
di  determinare  oneri  a  carico  del   bilancio   regionale,   tale
disposizione non quantifica la spesa ne' individua  idonea  copertura
finanziaria per farvi fronte. 
    Appare  evidente  che  le  iniziative  regionali  di  sviluppo  e
valorizzazione dovranno,  necessariamente  concretizzarsi  attraverso
l'approntamento di risorse strumentali e finanziarie  che,  tuttavia,
non risultano esser quantificate in relazione ai rispettivi oneri ne'
individuate le fonti di finanziamento, come, invece, richiesto  dalla
normativa statale in materia di contabilita' per quanto  riguarda  le
necessarie coperture delle  leggi  di  spesa  -  art.  19,  comma  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) - che si pone quale norma interposta (1) . 
    Dunque, la legge in esame si pone, innanzi tutto,  in  violazione
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    E' noto che la giurisprudenza di codesta Corte ha ritenuto che: 
      «i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale  in
materia di "coordinamento della finanza pubblica" - funzionali  anche
ad assicurare il rispetto del parametro dell'unita'  economica  della
Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78  del
2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60  del  2013)
- sono applicabili anche alle Regioni  a  statuto  speciale  ed  alle
Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120  del
2008, n. 169 del  2007).  Cio'  in  riferimento  alla  necessita'  di
preservare l'equilibrio  economico-finanziario  del  complesso  delle
amministrazioni pubbliche in riferimento a  parametri  costituzionali
(articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e  ai  vincoli  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo comma, della Costituzione): equilibrio  e  vincoli  oggi  ancor
piu' pregnanti - da cui consegue  la  conferma  dell'estensione  alle
autonomie  speciali  dei  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica - nel quadro delineato dall'art. 2,  comma  1,  della  legge
costituzionale n. 1 del 2012, che  nel  comma  premesso  all'art.  97
della Costituzione, richiama, come gia' osservato, il complesso delle
pubbliche   amministrazioni   ad   assicurare,   in   coerenza    con
l'ordinamento dell'Unione europea,  l'equilibrio  dei  bilanci  e  la
sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)» (2) . 
    La necessita' di provvedere a far  fronte  agli  oneri  derivanti
dall'adozione del provvedimento legislativo, in quanto presidio degli
equilibri di finanza pubblica, 
      «opera direttamente,  a  prescindere  dall'esistenza  di  norme
interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in
grado di colpire tutti  gli  enunciati  normativi  causa  di  effetti
perturbanti la sana gestione finanziaria e  contabile.  Pertanto,  il
sindacato  di  costituzionalita'   sulle   modalita'   di   copertura
finanziaria  delle   spese   coinvolge   direttamente   il   precetto
costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello  stesso,
nel volgere del tempo» (3) . 
    La giurisprudenza costituzionale ha, inoltre,  stabilito  che  la
quantificazione della spesa deve rispettare la fondamentale  esigenza
di chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione
si ispira e a cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi 
      «ragion per  cui  la  copertura  di  nuove  spese  deve  essere
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e in
equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende  effettuare  in
esercizi futuri» (4) 
    in quanto 
      «il principio  della  previa  copertura  della  spesa  in  sede
legislativa e' inderogabile, ai sensi  dell'art.  81,  quarto  comma,
della Costituzione. Da  esso  deriva  la  necessita'  della  corretta
redazione  del  bilancio  di  previsione,  la  cui  articolazione  ed
approvazione e' riservata al Consiglio regionale e  non  puo'  essere
demandata - per specifiche azioni attinenti alla  salvaguardia  degli
equilibri del bilancio - agli organi di gestione in sede diversa e in
un momento successivo da quello indefettibilmente previsto  dall'art.
81, quarto comma, della Costituzione» (5) . 
    Si ritiene che gli adempimenti previsti per  la  copertura  della
tipologia di spesa non siano stati rispettati dalla  legge  regionale
impugnata, in particolare alla luce di  quanto  previsto  all'art.  3
della  legge  in  esame,  concernente,  come  visto,  le   «Politiche
regionali per la promozione della Dieta  mediterranea»,  che  dispone
l'adozione di un programma regionale  finalizzato  all'individuazione
degli indirizzi delle politiche regionali  per  la  promozione  della
Dieta mediterranea. 
    Indubbiamente, la legge in esame comporta oneri non quantificati,
privi   di   copertura   finanziaria.   Di   conseguenza,    l'intero
provvedimento, si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma  della
Costituzione e con l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). 
    Ne' potra' obbiettarsi che la legge oggi impugnata non  comporta,
in realta', alcuna nuova o maggiore spesa. 
    Come noto, infatti, codesta Corte (6)  ha precisato che: 
      «il  rispetto  dell'art.  81  della  Costituzione  impone  che,
ogniqualvolta si introduca  una  previsione  legislativa  che  possa,
anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre  sempre
indicare i propri mezzi per farvi fronte». 
    Giova, altresi', evidenziare che  l'obbligo  di  copertura  delle
leggi di spesa e' esplicitamente ribadito nella  normativa  regionale
siciliana, laddove all'art. 7 della legge regionale  n.  47/1977  (7)
viene previsto che «le leggi della  Regione  che  importino  nuove  o
maggiori spese, ovvero minori entrate, devono  indicare  la  relativa
copertura finanziaria»; pertanto la legge in esame si pone  anche  in
violazione della normativa regionale. 
    Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano  i
presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale,  ex
art. 127 della Costituzione, della legge in  esame,  con  particolare
riferimento all'art. 3, per violazione  dell'art.  81,  terzo  comma,
della  Costituzione,  trattandosi  di  una  legge   suscettibile   di
comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. 
 
__________ 

(1) «1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche  sotto
    forma  di  minori   entrate,   a   carico   dei   bilanci   delle
    amministrazioni  pubbliche   devono   contenere   la   previsione
    dell'onere stesso e  l'indicazione  della  copertura  finanziaria
    riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai  sensi
    dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, le  regioni  e  le
    province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute  a  indicare
    la  copertura  finanziaria  alle  leggi  che  prevedano  nuovi  o
    maggiori oneri a carico della loro finanza  e  della  finanza  di
    altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il  conferimento
    di  nuove  funzioni  o  la  disciplina  delle  funzioni  ad  esse
    attribuite. A tal fine utilizzano  le  metodologie  di  copertura
    previste dall'art. 17». 

(2) Cfr. Corte costituzionale  n.  39  del  2014;  Vedi  anche  Corte
    costituzionale n. 235 del 2020; Corte costituzionale n.  147  del
    2018, Corte costituzionale n. 181 del 2013. 

(3) Cfr. Corte costituzionale, n. 244 del 2020 

(4) Cfr. Corte costituzionale 17 marzo 2010, n. 100. 

(5) Cosi' Corte costituzionale 19 luglio 2012, n. 192 

(6) Cfr. Corte costituzionale n. 307 del 2013. 

(7) Vedasi anche l'art.  14  del  Testo  coordinato  delle  norme  in
    materia di  bilancio  e  contabilita'  applicabili  alla  Regione
    approvato con decreto presidenziale del 17 marzo  2004  (Gazzetta
    Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario  n.  16
    del 9 aprile 2004) 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale  Sicilia
20 maggio 2022, n. 12, in particolare, dell'art. 3 della stessa,  per
i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio
2022; 
      2. legge regionale Sicilia n. 12 del 12 maggio 2022. 
        Roma, 18 luglio 2022 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta