N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 luglio 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Siciliana - Riconoscimento e promozione della dieta mediterranea - Politiche regionali per la promozione della dieta mediterranea - Adozione di un programma degli interventi per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della dieta mediterranea - Omessa previsione di disposizioni finanziarie. - Legge della Regione Siciliana 20 (recte: 12) maggio 2022, n. 12 (Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea) e, in particolare, art. 3.(GU n.36 del 7-9-2022 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Palermo - Palazzo Orleans - piazza Indipendenza n. 21, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale Sicilia n. 12 del 12 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2022 recante «Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2022. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2022 e' stata pubblicata la legge regionale Sicilia n. 12 del 2022 recante «Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea». Il Presidente del Consiglio ritiene che la legge, cosi' come promulgata, presenti dei vizi di illegittimita' costituzionale per la violazione dell'art. 81, terzo comma, riguardante la necessaria copertura di spesa in relazione a leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ponendosi altresi' in contrasto con la normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (art. 7 della legge regionale Sicilia 8 luglio 1977, n. 47). Pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione per il seguente Motivo Illegittimita' della legge regionale Sicilia 20 maggio 2022, n. 12, in particolare, dell'art. 3, per contrasto con l'art. 81, terzo comma della Costituzione nonche' con la norma interposta costituita dall'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) e, per quanto occorra, con l'art. 7 della legge regionale Sicilia 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione siciliana). La finalita' della legge regionale di cui si discute sono chiaramente, descritte nell'art. 1 che, testualmente, prevede: «Art. 1 (Finalita' e obiettivi). - 1. La Regione siciliana, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione nonche' della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167, nel rispetto di quanto previsto dalla Dichiarazione di Chefchaouen del 13 marzo 2010, promuove la Dieta mediterranea quale Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO. 2. La Regione valorizza la Dieta mediterranea attraverso l'accrescimento della visibilita' e del dialogo interculturale, dal livello regionale a quello internazionale, nonche' attraverso misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche caratterizzate dalla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli a filiera corta. 3. La promozione della Dieta mediterranea e' obiettivo delle politiche regionali per lo sviluppo del territorio rurale, orientate al sostegno e alla valorizzazione della multifunzionalita' e sostenibilita' ambientale in agricoltura, del paesaggio, del patrimonio naturalistico c storico-culturale, del turismo c della salute. 4. La Regione attraverso la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) la preservazione della memoria storico-culturale, espressione dell'identita' del territorio siciliano, attraverso la promozione della consapevolezza a livello locale, nazionale ed euro-mediterraneo dell'importanza della Dieta mediterranea quale stile di vita sostenibile rispettoso dei territori, della convivenza tra culture diverse e del dialogo intergenerazionale; b) la promozione della Dieta mediterranea all'interno del sistema dei siti Unesco e delle aree geografiche caratterizzate da produzioni tipiche con marchi di qualita' riconosciuti, come strategia integrata e sinergica di valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali dell'umanita'; c) la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita; d) l'elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza; e) la promozione di stili di vita basati sulla Dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in funzione di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione; f) la promozione e la diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialita' della Dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva, in conformita' al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 nonche' delle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica approvate dalla Conferenza unificata 11 29 aprile 2010; g) la programmazione di attivita' formative e divulgative sulla Dieta mediterranea, sulle culture e sui paesaggi a essa associati; h) la collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui temi della Dieta mediterranea; 1) la definizione di strategie innovative di tutela e gestione sostenibile dei paesaggi naturali, rurali e storici, con particolare riguardo alle specificita' dell'ecosistema della macchia mediterranea, che costituiscono la base ecologica e materiale delle culture e degli stili di vita associati alla Dieta mediterranea; 1) l'inserimento di specifiche misure, nell'ambito delle future programmazioni del PSR Sicilia, volte alla promozione e valorizzazione dei prodotti e delle specialita' della Dieta mediterranea; m) favorire il partenariato pubblico e privato e la progettualita' locale con forme di coordinamento fra soggetti pubblici e privati, al fine di valorizzare il territorio regionale a livello nazionale ed internazionale». In tale ottica, l'art. 3 della legge regionale n. 12/2022 individua una serie di politiche attive per la promozione ed il sostegno della Dieta mediterranea. Piu' nel dettaglio, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea: «a) programma gli interventi per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della Dieta mediterranea; b) promuove l'informazione e la comunicazione sulla Dieta mediterranea; c) favorisce la gestione della rete di operatori per la Dieta mediterranea di cui all'art. 4». L'art. 4 prevede la promozione e la costituzione, da parte della Regione, di una «rete operativa per la Dieta mediterranea» coordinata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, mediante l'attivazione di un forum. L'art. 5 prevede il supporto regionale all'aggiornamento permanente dei docenti della scuola primaria e secondaria e degli operatori della formazione. Il secondo comma dell'art. 6, inoltre, prevede che «l'Assessorato regionale della salute, 1° Assessorato regionale delle attivita' produttive e 1'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro intraprendono, in occasione della Giornata regionale della Dieta mediterranea, ogni iniziativa di promozione della Dieta mediterranea e dei valori ad essa riferiti». Il successivo terzo comma, prevede l'istituzione di un «apposito albo dei ristoratori che somministrano esclusivamente prodotti tipici siciliani. Tale albo e' pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo». Da ultimo, l'art. 7 introduce, dopo l'art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, un art. 14-bis. La norma neointrodotta prevede: «Art. 14-bis (Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti). - 1. Le attivita' di "oleoturismo" in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' oleoturistica di cui al decreto 26 gennaio 2022 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 2. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268, le disposizioni di cui al titolo I della presente legge ad eccezione dell'art. 5 si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari. 3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni diversificate e di qualita' relative al vino, all'olio e a prodotti tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'art. 2 puo' promuovere la realizzazione congiunta delle "Strade", a condizione del mantenimento dell'unitarieta' del percorso. 4. Le Strade del vino gia' riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate con le produzioni di olio d'oliva e agro-alimentari diversificate e di qualita' che insistono sullo stesso territorio, a condizione del mantenimento dell'unitarieta' del percorso della strada esistente. 5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari si applica il disciplinare approvato con decreto 15 gennaio 2003 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 6. Le attivita' di promozione e valorizzazione dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari di cui al presente articolo possono essere svolte dalle enoteche di cui all'art. 5. 7. Le disposizioni attuative in materia di "oleoturismo" di cui al comma 1, nonche' eventuali modifiche volte ad integrare il disciplinare di cui al comma 5, rispetto a specificita' riguardanti le costituende Strade dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea». Si ritiene che la legge si ponga in palese violazione dell'art. 81, terzo comma della Costituzione dal momento che, pur prevedendo l'adozione di un programma contenente gli indirizzi delle politiche regionali volte alla promozione della Dieta mediterranea, tuttavia, non riporta alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione non quantifica la spesa ne' individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte. Appare evidente che le iniziative regionali di sviluppo e valorizzazione dovranno, necessariamente concretizzarsi attraverso l'approntamento di risorse strumentali e finanziarie che, tuttavia, non risultano esser quantificate in relazione ai rispettivi oneri ne' individuate le fonti di finanziamento, come, invece, richiesto dalla normativa statale in materia di contabilita' per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa - art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) - che si pone quale norma interposta (1) . Dunque, la legge in esame si pone, innanzi tutto, in violazione l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. E' noto che la giurisprudenza di codesta Corte ha ritenuto che: «i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unita' economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) - sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Cio' in riferimento alla necessita' di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione): equilibrio e vincoli oggi ancor piu' pregnanti - da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica - nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 della Costituzione, richiama, come gia' osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)» (2) . La necessita' di provvedere a far fronte agli oneri derivanti dall'adozione del provvedimento legislativo, in quanto presidio degli equilibri di finanza pubblica, «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Pertanto, il sindacato di costituzionalita' sulle modalita' di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo» (3) . La giurisprudenza costituzionale ha, inoltre, stabilito che la quantificazione della spesa deve rispettare la fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira e a cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi «ragion per cui la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (4) in quanto «il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa e' inderogabile, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Da esso deriva la necessita' della corretta redazione del bilancio di previsione, la cui articolazione ed approvazione e' riservata al Consiglio regionale e non puo' essere demandata - per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio - agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione» (5) . Si ritiene che gli adempimenti previsti per la copertura della tipologia di spesa non siano stati rispettati dalla legge regionale impugnata, in particolare alla luce di quanto previsto all'art. 3 della legge in esame, concernente, come visto, le «Politiche regionali per la promozione della Dieta mediterranea», che dispone l'adozione di un programma regionale finalizzato all'individuazione degli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della Dieta mediterranea. Indubbiamente, la legge in esame comporta oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria. Di conseguenza, l'intero provvedimento, si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma della Costituzione e con l'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). Ne' potra' obbiettarsi che la legge oggi impugnata non comporta, in realta', alcuna nuova o maggiore spesa. Come noto, infatti, codesta Corte (6) ha precisato che: «il rispetto dell'art. 81 della Costituzione impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i propri mezzi per farvi fronte». Giova, altresi', evidenziare che l'obbligo di copertura delle leggi di spesa e' esplicitamente ribadito nella normativa regionale siciliana, laddove all'art. 7 della legge regionale n. 47/1977 (7) viene previsto che «le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria»; pertanto la legge in esame si pone anche in violazione della normativa regionale. Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare riferimento all'art. 3, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di una legge suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. __________ (1) «1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'art. 17». (2) Cfr. Corte costituzionale n. 39 del 2014; Vedi anche Corte costituzionale n. 235 del 2020; Corte costituzionale n. 147 del 2018, Corte costituzionale n. 181 del 2013. (3) Cfr. Corte costituzionale, n. 244 del 2020 (4) Cfr. Corte costituzionale 17 marzo 2010, n. 100. (5) Cosi' Corte costituzionale 19 luglio 2012, n. 192 (6) Cfr. Corte costituzionale n. 307 del 2013. (7) Vedasi anche l'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilita' applicabili alla Regione approvato con decreto presidenziale del 17 marzo 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario n. 16 del 9 aprile 2004)
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale Sicilia 20 maggio 2022, n. 12, in particolare, dell'art. 3 della stessa, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio 2022; 2. legge regionale Sicilia n. 12 del 12 maggio 2022. Roma, 18 luglio 2022 L'Avvocato dello Stato: Rocchitta