N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 agosto 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 agosto  2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione
  autonoma  Sardegna  -  Assistenza  specialistica  ambulatoriale   -
  Utilizzazione di eventuali risorse  residue  per  l'acquisto  delle
  relative prestazioni sanitarie assistenziali  da  soggetti  privati
  accreditati - Prevista omessa applicazione per le medesime  risorse
  delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 14, del  decreto-legge
  n. 95 del 2012 e del successivo decreto-legge n. 124 del 2019, art.
  45, comma 1-ter. 
- Legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  6  luglio  2022,  n.  11
  (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attivita'
  di contrasto alla pandemia da Covid-19), art. 2, comma 2. 
(GU n.41 del 12-10-2022 )
     Ricorso ex art. 127 della Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del  Presidente
p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (C.F. 80224030587) presso i cui  uffici domicilia  ex  lege  in
Roma      alla      via      dei      Portoghesi,       12,       pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti della Regione Sardegna, in persona  del  Presidente
pro-tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Sardegna n. 11 del 6 luglio 2022 pubblicata
sul BUR n. 30  del  7  luglio  2022,  recante:  «Rafforzamento  delle
strutture sanitarie regionali per  le  attivita'  di  contrasto  alla
pandemia da Covid-19». 
 
                              Premessa 
 
    La  legge  della  Regione  Sardegna  n.  11  del  6  luglio  2022
pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 7 luglio 2022, recante «Rafforzamento
delle strutture sanitarie regionali per  le  attivita'  di  contrasto
alla  pandemia  da  Covid-19»,  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale; come da delibera del Consiglio dei ministri in data 4
agosto 2022 viene pertanto proposto il presente ricorso ex  art.  127
Cost. per i seguenti motivi. 
 
                      Sull'articolo 2, comma 2 
 
    L'art. 2 («Norme  in  materia  di  specialistica  ambulatoriale»)
della legge in epigrafe si pone in contrasto con  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione, ed eccede dalle competenze attribuite alla
Regione dallo Statuto speciale per la Sardegna:  la  norma  in  esame
prevede che: 
        «1. Le risorse di cui all'art. 8 della L.R. n. 48/2018,  come
modificato dalla L.R. n. 16 art. 1, comma 2 lettera c) destinate  per
le annualita' 2019, 2020 e 2021 all'integrazione  delle  risorse  del
capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle  liste
d'attesa, e non spese dall'A.T.S. sono destinate, fino ad un  massimo
di  8  mln  di  euro,  all'integrazione  del  fondo   per   l'accordo
integrativo per gli specialisti ambulatoriali (missione  13-programma
03 - titolo i -  cap.  S  C05.6003)  per  il  riconoscimento,  previo
accordo regionale, delle  prestazioni  aggiuntive  degli  specialisti
ambulatoriali. 
        2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per
l'acquisto  di  prestazioni  sanitarie  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale da soggetti  privati  accreditati,  tenendo  conto  dei
criteri relativi al  necessario  riequilibrio  territoriale.  Per  le
risorse di cui al periodo precedente non si applicano le disposizioni
di  cui  all'art.  15,  comma  14,  del  decreto-legge   n.   95/2012
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini) e del  successivo  decreto-legge
n. 124a019, art. 45, comma 1-ter.». 
    L'art. 15, comma 14, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95
impone, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da  soggetti  privati
accreditati  per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e   per
l'ospedaliera, una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi
d'acquisto in misura determinata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma, tale da ridurre  la  spesa  complessiva  annua,  in  misura
percentuale che varia negli anni.  Nella  sola  ipotesi  disciplinata
dall'art. 1, comma 277, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  il
legislatore nazionale consente di  derogare  all'art.  15,  comma  14
suddetto;  infatti,  la  disposizione  cosi'  recita:  «277.  Per  il
raggiungimento delle finalita' di cui al comma 276, le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le
strutture private accreditate, in deroga all'art. 15, comma 14, primo
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  per  un  ammontare
non superiore all'importo complessivo su base nazionale  pari  a  150
milioni di euro,  ripartito  come  indicato  nella  tabella  A  dell'
allegato  4   annesso   alla   presente   legge,   ed   eventualmente
incrementabile sulla  base  di  specifiche  esigenze  regionali,  nel
limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le  medesime
strutture private accreditate rendicontano entro il 31  gennaio  2023
alle rispettive regioni e province autonome le  attivita'  effettuate
nell'ambito dell'incremento di  budget  assegnato  per  l'anno  2022,
anche ai fini della valutazione  della  deroga  di  cui  al  presente
comma.  La  presente  disposizione  si  applica  anche  alle  regioni
interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui  all'
art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.». 
    Nel dettaglio, l'art. 2,  comma  2  della  legge  in  esame,  nel
riconoscere, per l'acquisto di prestazioni  sanitarie  di  assistenza
specialistica  ambulatoriale  da  soggetti  privati  accreditati,  la
possibilita' di derogare ai limiti posti dall'art. 15, comma 14,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prescinde dalle  condizioni  alla
sola presenza delle  quali  l'art.  1,  comma  277,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234 (liste  di  attesa)  consente  di  derogare  al
richiamato art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012. 
    Dal quadro normativo sopra  delineato,  emerge  chiaramente  che,
laddove il legislatore statale ha  voluto  derogare  alla  disciplina
concernente il contenimento dei tetti di spesa per  l'acquisto  delle
prestazioni  da  strutture  private  accreditate,  lo  ha  fatto  con
apposite disposizioni normative (applicabili anche  nelle  regioni  a
statuto speciale come la regione Sardegna), disciplinando  specifiche
fattispecie e senza prevedere  la  possibilita'  per  le  regioni  di
individuarne in modo autonomo di ulteriori. 
    Ne deriva che l'art. 2, comma 2 della legge regionale  in  esame,
violando la normativa nazionale richiamata, si pone in contrasto  con
l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  per  violazione  di
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    La disposizione  regionale  eccede,  peraltro,  dalle  competenze
attribuite alla  Regione  dallo  Statuto  speciale  per  la  Sardegna
(approvato con legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3)  in
quanto,  sebbene  l'art.  4,  lettera  i)  affidi  alla  regione   la
competenza a legiferare in materia di «igiene  e  sanita'  pubblica»,
circoscrive tale competenza «nei limiti del precedente articolo e dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato». 
    Per  i  motivi  esposti,  la   legge   regionale   in   epigrafe,
limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, viene con
il presente atto impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art.  127  Cost.,  come  da  attestazione  della  delibera   del
Consiglio dei ministri  in  data  4  agosto  2022  che  si  deposita,
unitamente alla proposta di impugnativa.  
 
                                P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale, nei sensi sopra esposti, dell'art. 2, comma 2,  della
legge della Regione Sardegna n. 11 del 6 luglio 2022  pubblicata  sul
B.U.R.  n.  30  del  7  luglio  2022,  recante  «Rafforzamento  delle
strutture sanitarie regionali per  le  attivita'  di  contrasto  alla
pandemia da Covid-19». 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri della determinazione  di  impugnare  la  legge
della Regione Sardegna  in  epigrafe  secondo  i  termini  e  per  le
motivazioni di cui alla  allegata  relazione  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 23 agosto 2022 
 
           Vice avvocato generale dello Stato: De Giovanni