N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 settembre 2022
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 1º settembre 2022 (della Regione Veneto). Caccia - Legge della Regione Veneto n. 2 del 2022, recante il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) - Esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dai territori sottoposti al regime giuridico proprio delle Zone Faunistiche delle Alpi di cui all'art. 11 della legge n. 157 del 1992 - Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 615 del 2022, pubblicata il 20 giugno 2022, che dispone, in contrasto con la suddetta legge, che vengano mantenute nel territorio del Comune di Rivoli Veronese le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpine, nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvedera' a seguito della decisione della Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale sollevata con separata ordinanza dal medesimo Tribunale amministrativo regionale. - Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 615 del 2022, pubblicata il 20 giugno 2022.(GU n.37 del 14-9-2022 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione del Veneto (codice fiscale n. 80007580279), in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 972 del 2022, su proposta del Consiglio regionale di cui alla delibera n. 115 del 2022, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Giacomo Quarneti dell'Avvocatura regionale del Veneto (codice fiscale QRNGCM77L07E730G) pec: giacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it) e dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (codice fiscale CCCMCL65E02H501Q), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Barberini n. 12 (pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it), contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro terrore in carica, per la dichiarazione di non spettanza al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sezione I del potere di disporre, con l'ordinanza n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, che vengano mantenute nel territorio del Comune di Rivoli Veronese le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le zone faunistiche alpine - in contrasto con quanto disposto dalla legge della Regione del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2 (Piano faunistico-venatoria regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio») - nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare da definire a seguito della soluzione della questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata con separata ordinanza dal medesimo Tribunale amministrativo regionale; e, per l'effetto, l'annullamento in parte qua dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sezione I n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, con la quale il predetto potere giurisdizionale e' stato affermato e concretamente esercitato. Fatto 1. - Il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto: l'«impugnazione diretta» di una legge regionale. Il ricorso per motivi aggiunti. Con ricorso in data 30 marzo 2022 il Comune di Rivoli Veronese (VR) ha impugnato la legge della Regione del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2 (Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»), nella parte in cui contiene il Piano faunistico-venatorio regionale, con i relativi allegati, con specifico riferimento alla esclusione del territorio del Comune ricorrente dalla zona faunistica delle Alpi di cui all'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Nome per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Con il medesimo ricorso venivano inoltre impugnati numerosi atti amministrativi a vario titolo preliminari o preparatori rispetto all'approvazione della legge regionale n. 2 del 2022, contenente il Piano faunistico-venatorio: atti che in questa sede non pare necessario richiamare nel dettaglio. Con successivo ricorso in data 16 maggio 2022 il Comune di Rivoli Veronese proponeva inoltre motivi aggiunti volti a censurare vari provvedimenti amministrativi regionali, tutti nella parte in cui - in applicazione della legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022 - escludono il Comune ricorrente dalla zona faunistica delle Alpi, eliminando conseguentemente il Comprensorio alpino n. 9 e incorporando il Comune di Rivoli nell'ATC n. 1 Verona Ovest del Garda. In particolare, venivano impugnati i seguenti atti amministrativi: i) deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 29 marzo 2022, pubblicata nel BUR n. 49 del 15 marzo 2022; ii) deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 28 febbraio 2022, pubblicata nel BUR n. 37 del 15 aprile 2022; iii) deliberazione della Giunta regionale n. 225 dell'8 marzo 2022, pubblicata nel BUR n. 38 del 18 marzo 2022; iv) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 15 aprile 2022, pubblicato nel BUR n. 51 del 22 aprile 2022, avente ad oggetto «Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Nome per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. n. 33: tabelle perimetrali»; v) decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 151 del 18 febbraio 2022, pubblicato nel BUR n. 55S del 29 aprile 2022, avente ad oggetto «Istituzione dei Comprensori alpini nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2. Art. 24, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; vi) decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18 febbraio 2022, pubblicato nel BUR n. 55S del 29 aprile 2022, avente ad oggetto «Istituzione degli ambiti territoriali di caccia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, art. 21, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; vii) decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 146 del 18 febbraio 2022, pubblicato nel BUR n. 425 del 29 febbraio 2022, avente ad oggetto: «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) [PFVR 2022-2027], approvato con legge regionale n. 2/2022. Avvio della procedura per l'istituzione di Oasi di protezione (OP) e Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) ai sensi e per gli effetti dei commi da 13 a 17 compreso dell'art. 10 della legge n. 157/1992 e degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 50/1993: approvazione dello schema di avviso di pubblicazione del PFVR 2022-2027 e di domanda di opposizione all'istituzione di OP/ZRC, adozione della scansione temporale della procedura ed avvio della procedura di pubblicazione». In sintesi: il ricorso introduttivo del giudizio impugnava direttamente una legge regionale dinanzi al Giudice amministrativo, contestando la scelta, compiuta dal legislatore della regione odierna ricorrente, di non assoggettare il territorio del Comune di Rivoli Veronese al regime giuridico proprio della zona faunistica delle Alpi di cui alla legge n. 157 del 1992, e di ricondurre piuttosto l'intero territorio comunale all'ordinario regime giuridico - inerente in particolare allo svolgimento dell'attivita' venatoria - del restante territorio regionale; il ricorso per motivi aggiunti, invece, proponeva (piu' ritualmente) censure nei confronti degli atti amministrativi applicativi della previsione legislativa regionale, tra i quali si segnalano in particolare quelli che - in attuazione della esclusione del Comune di Rivoli Veronese dal regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi - rimodulavano i Comprensori alpini in cui quest'ultima e' suddivisa ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 157 del 1992, e gli Ambiti territoriali di caccia, escludendo il territorio del Comune ricorrente dai primi, e includendolo nei secondi. Sia il ricorso introduttivo del giudizio che il ricorso per motivi aggiunti richiedevano la sospensione cautelare e l'annullamento di tutti gli atti impugnati (compresa la legge regionale). Il ricorso per motivi aggiunti, inoltre, richiedeva espressamente al Tribunale amministrativo regionale di disporre in via cautelare in difformita' dalla legge regionale, riconducendo il territorio del Comune di Rivoli Veronese alla zona faunistica delle Alpi, nonche' di sollevare dinanzi a questa ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022 (nonche' di altre disposizioni legislative regionali che in questa sede non occorre richiamare). 2. L'ordinanza cautelare e l'adozione di precetti giurisdizionali contra legem. L'ordinanza che solleva la questione di legittimita' costituzionale. Come si evince dalla sintesi illustrata nelle pagine che precedono, il ricorso del Comune di Rivoli Veronese richiedeva al Tribunale amministrativo regionale di esercitare il proprio potere giurisdizionale in modo del tutto abnorme, annullando (e prima sospendendo) una previsione legislativa regionale concernente il regime giuridico di una parte del territorio regionale. Il ricorso per motivi aggiunti correggeva il tiro, anche se solo in parte. Proponeva - piu' correttamente - l'impugnazione degli atti amministrativi applicativi della previsione legislativa regionale e richiedeva al Giudice amministrativo non gia' di annullare direttamente la legge regionale, ma di sollevare la questione di costituzionalita' della stessa. La correzione del tiro, pero', come si diceva, e' stata solo parziale, perche' nel ricorso per motivi aggiunti si chiedeva parimenti al Tribunale amministrativo di disporre, in via cautelare, in diretto contrasto con la previsione legislativa de qua. L'esito di tali richieste presso il Giudice amministrativo adito e' stato articolato. In particolare, con l'ordinanza n. 1170/2022 pubblicata il 18 luglio 2022 all'esito della decisione assunta nella Camera di consiglio del 15 giugno 2022, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022, nella parte in cui approva il Piano faunistico-venatorio, nonche' degli allegati B) e C) della medesima legge, questi ultimi nella parte in cui escludono il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica delle Alpi, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 97, 100, 111, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, sospendendo il giudizio pendente dinanzi a se stesso. Con l'ordinanza n. 615/2022 (che in questa sede si contesta) pubblicata il 20 giugno 2022 all'esito della decisione assunta nella medesima Camera di consiglio del 15 giugno 2022, invece, il Tribunale amministrativo regionale ha innanzi tutto sospeso gli atti amministrativi applicativi della previsione legislativa regionale impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, in via «meramente interinale»: nell'attesa, in altre parole, della decisione di questa ecc.ma Corte sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata con l'ordinanza n. 1170/2022, al fine di definire la domanda cautelare. Cio' in quanto il Giudice ha ritenuto che il dubbio di legittimita' costituzionale inerente alla legge regionale n. 2 del 2022 che ha dato luogo alla rimessione della relativa questione a questa ecc.ma Corte integrasse gli estremi del fumus boni iuris, e che sussistesse nel caso di specie anche il periculum in mora. Fin qui, evidentemente - prescindendo ovviamente dal tema della correttezza o meno in iudicando di tale decisione, che in questa sede ovviamente non viene in considerazione - nessun rilievo puo' essere mosso al Tribunale amministrativo, il quale ha evidentemente esercitato il proprio potere cautelare di sospensione degli atti amministrativi impugnati. Di segno ben diverso e' invece la seconda parte del decisum dell'ordinanza n. 615/2022 (che qui specificamente si contesta e che da' origine al presente conflitto di attribuzioni), con la quale il Giudice amministrativo si fa trarre nel grossolano errore gia' contenuto, come si e' visto, nei ricorsi del Comune di Rivoli Veronese, che lo invitavano a esercitare (in modo abnorme) il proprio potere giurisdizionale annullando e sospendendo la previsione legislativa regionale, o comunque disponendo in modo chiaro e diretto (e sia pure in via cautelare) contro quest'ultima. Nell'ordinanza n. 615/2022, infatti, il Tribunale amministrativo regionale - sempre in via meramente interinale e quindi «nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare cui si provvedera' a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata» - ha disposto che «vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le Zone faunistiche Alpine», in evidente e diametrale contrasto con la previsione legislativa a tutt'oggi vigente contenuta nella legge regionale n. 2 del 2022. Il provvedimento giurisdizionale avverso il quale si ricorre con la proposizione del presente giudizio per conflitto di attribuzione, in relazione a questa «seconda parte», risulta adottato in carenza assoluta di giurisdizione e, al contempo, lede l'autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione e, conseguentemente, le competenze costituzionali del Consiglio regionale, per i motivi che di seguito si illustrano. Diritto 1. - In via preliminare, sull'ammissibilita' del presente ricorso per conflitto di attribuzioni. 1.1. - Con riferimento alla possibilita' di impugnare in sede di conflitto intersoggettivo atti di natura giurisdizionale. - Com'e' noto, la giurisprudenza di questa ecc.ma Corte ammette pacificamente «che il conflitto intersoggettivo possa riguardare anche atti di natura giurisdizionale, con l'unico limite che esso non si risolvi in un mezzo improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo, contro gli errori in iudicando, di diritto sostanziale o processuale, i consueti rimedi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni» (cosi' sentenza n. 195 del 2007; cfr. inoltre, ex multis, sentenze numeri 72 e 81 del 2012). Da ultimo, tale consolidato approdo e' stato ribadito dalle sentenze numeri 90 e 184 del 2022, le quali hanno affermato che «i conflitti di attribuzione innescati da atti giurisdizionali sono ammissibili allorquando e' contestata in radice l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente e non ipotetici errores in iudicando». L'ordinanza che qui si censura - pacificamente di natura giurisdizionale - esprime in modo chiaro e inequivoco l'affermazione (clamorosamente erronea e infondata, come si vedra') della sussistenza di un potere giurisdizionale spettante al Tribunale amministrativo regionale, e la relativa pretesa di esercitarlo in concreto: potere avente a oggetto non gia' semplicemente la sospensione di atti amministrativi fondati su una previsione legislativa della quale si ritenga rilevante e non manifestamente infondato un dubbio di costituzionalita', nell'attesa della soluzione dello stesso da parte di questa ecc.ma Corte, che evidentemente qui non si contesta; ma direttamente l'adozione di un precetto, sia pure in via meramente interinale, in chiaro e immediato contrasto con una previsione legislativa regionale.In sintesi, non si censura in questa sede il modo in cui il Tribunale amministrativo regionale ha esercitato il proprio potere giurisdizionale, ma la sussistenza stessa di un potere giurisdizionale, in capo al citato Tribunale, di adottare precetti contrari alla legislazione vigente. Potere che, com'e' risaputo, e come si mostrera' piu' chiaramente nelle pagine che seguono, e' evidentemente insussistente: il suo esercizio da parte del giudice amministrativo e' dunque irrimediabilmente abnorme, e meritevole di essere censurato tramite il rimedio del conflitto intersoggettivo dinanzi a questa Ecc.ma Corte costituzionale. 1.2. - Con riferimento alla sussistenza del «tono costituzionale» del conflitto. Come e' stato evidenziato, anche di recente, «il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2020, n. 28 del 2018 e n. 87 del 2015), per effetto di un atto o di un con significante imputabile allo Stato o alla Regione dotato di efficacia e rilevanza esterna e diretto a esprimere in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una data competenza (ordinanza n. 175 del 2020), in modo tale da determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente (sentenza n. 259 del 2019)» (cosi', da ultimo, sentenza n. 90 del 2022). Ebbene, da quanto gia' esposto sin qui, risulta evidente la sussistenza di tali condizioni nel caso di specie. Il presente conflitto, infatti, e' fondato su due concorrenti presupposti: da un lato, la radicale insussistenza del potere giurisdizionale che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sezione I ha preteso di affermare ed esercitare in concreto disponendo in contrasto con una previsione legislativa regionale; dall'altro, la conseguente palese interferenza che da tale pretesa e da una simile statuizione deriva nei confronti delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla Regione e, in particolare, ai suoi organi titolari della funzione legislativa, sotto il profilo dell'attuale e concreta menomazione (o, addirittura, invasione) delle medesime. 2. Carenza assoluta di giurisdizione. Abnormita' dell'uso del potere giurisdizionale. Violazione degli articoli 101, secondo comma, e 134 della Costituzione. Invasione della potesta' legislativa regionale e violazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli articoli 117, 121 e 123 della Costituzione, anche in riferimento agli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto della Regione del Veneto. 2.1. L'abnormita' di un provvedimento giurisdizionale che dispone contro una previsione contenuta in una legge regionale e la violazione degli articoli 101 e 134 Cost. - Come gia' rappresentato nella parte narrativa del presente ricorso, l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sezione I n. 615/2022 pretende di esercitare il potere giurisdizionale cautelare in una duplice direzione. In primo luogo, infatti, l'ordinanza che qui si contesta sospende «in parte qua, nei limiti di interesse del Comune ricorrente l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati» con «i motivi aggiunti». Tra questi provvedimenti - esecutivi della previsione legislativa regionale - assumono una particolare importanza il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15 aprile 2022, pubblicato sul BUR n. 51 del 22 aprile 2022, avente a oggetto «Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio». - Art 33: tabelle perimetrali»; il decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 151 del 18 febbraio 2022, pubblicato sul BUR n. 55S del 29 aprile 2022, avente a oggetto «Istituzione dei Comprensori alpini nel territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2. Art. 24, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; ancora, il decreto del direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18 febbraio 2022, pubblicato sul BUR n. 555 del 29 aprile 2022, avente a oggetto «Istituzione degli ambiti territoriali di caccia in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 art. 21, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50». Con il primo atto, infatti, si individuano nel dettaglio i confini della Zona Faunistica delle Alpi, evidentemente estromettendo del tutto dalla medesima il territorio del Comune di Rivoli Veronese; con il secondo si istituiscono, in conseguenza, i Comprensori alpini in cui la predetta Zona Faunistica delle Alpi e' suddivisa; infine, con il terzo, si istituiscono gli Ambiti territoriali di caccia, ricomprendendovi anche il territorio del C.omune di Rivali Veronese. Questa prima parte della pronuncia cautelare, evidentemente, sfugge del tutto alle censure che e' possibile proporre in questa sede, poiche' con la stessa il Tribunale amministrativo regionale - ancorche' esercitando erroneamente il proprio potere giurisdizionale, per ragioni che saranno fatte valere dalla Regione dinnanzi alla giurisdizione competente - si limita a sospendere atti amministrativi, sia pure dichiaratamente conformi alle previsioni legislative e sulla base della sussistenza di un dubbio sulla legittimita' costituzionale di queste ultime, conformemente alla «convocazione istituzionale» del Giudice amministrativo e alla giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, la quale, ormai da tempo, ammette la proposizione in via incidentale di questioni siffatte (a partire almeno dalla sentenza n. 444 del 1990). Tale parte della decisione, peraltro, si configura, gia' di per se' stessa (e, quanto meno, in astratto), come potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze della cautela, poiche' -impedendo la concreta delimitazione della Zona Faunistica Alpina, dei relativi Comprensori e degli ATC - impedisce la concreta operativita' della previsione legislativa su cui i provvedimenti sono fondati. Del tutto diversa, invece, e' l'operazione che il Tribunale amministrativo regionale ha realizzato con la seconda parte della sua decisione cautelare: come accennato piu' sopra, infatti, l'ordinanza n. 615/2022 non si limita a sospendere atti amministrativi, spingendosi invece fino a disporre «che nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui si provvedera' a seguito della definizione della questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata con separata ordinaria - vengano mantenute, nel territorio del Comune di Rivoli Veronesi le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le Zone Faunistiche Alpino». Ora, se si considera che - come gia' evidenziato - la decisione di assoggettare il territorio del Comune di Rivoli Veronese al regime giuridico del territorio regionale «non alpino», e dunque a quello per cosi' dire «comune» degli ATC, sottraendolo conseguentemente a quello della Zona Faunistica delle Alpi, proveniva direttamente da una legge regionale, si puo' agevolmente comprendere come, in tal modo, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto abbia ritenuto di poter adottare un precetto in diretto contrasto con una previsione legislativa, arrogandosi cosi' in tal modo un potere giurisdizionale del tutto inesistente nel nostro ordinamento costituzionale, almeno per i giudici comuni. Il potere giurisdizionale in concreto esercitato dal Giudice amministrativo - oltre a non essere per nulla necessario al fine di soddisfare le esigenze della cautela a presidio delle posizioni giuridiche fatte valere dal Comune ricorrente, in ragione della sufficienza, al riguardo, della sospensione degli atti amministrativi attuativi della previsione legislativa de qua - e' dunque palesemente abnorme, in quanto esercitato in una direzione e in un modo del tutto ultronei rispetto alle funzioni proprie del giudice comune. E' infatti noto a tutti che, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., «il giudice e' soggetto soltanto alla legge». E tale previsione - se con quel «soltanto» allude evidentemente al principio dell'indipendenza del giudice e alla «esigenza che (...) nessun'altra autorita' possa (...) dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto» (sent. n. 40 del 1964) - vincola comunque il giudice alla legge, non potendo in alcun caso il primo rifiutare l'applicazione della seconda (cfr., in dottrina, N. Zanon, L. Panzeri, art 101, in Commentario alla Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, III, Wolters Kluwer Italia Giuridica, Milano, 2006, 1961). Ed e' evidente che, se il giudice non puo' rifiutare l'applicazione della legge, a maggior ragione l'esercizio della giurisdizione non si puo', in nessun caso, spingere ad adottare precetti in radicale e frontale contrasto con le previsioni legislative, come invece e' avvenuto nel caso di specie. Emerge dunque con chiarezza che l'abnormita' dell'esercizio del potere giurisdizionale che in questa sede si denuncia trova corpo e si sostanzia in una grave violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Peraltro, e' acquisizione pacifica che, nel nostro ordinamento costituzionale, la regola della soggezione del giudice alla legge di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione e' funzionalmente collegata alla previsione del giudizio accentrato di costituzionalita', attribuito dall'art. 134 della Costituzione a questa ecc.ma Corte costituzionale, che sola puo' «liberare» il giudice dalla soggezione alla legge. Risulta dunque evidente che - arrogandosi il potere di disporre in contrasto con una previsione legislativa - il Tribunale amministrativo regionale abbia violato anche la norma costituzionale appena richiamata. 2.2. - La natura normativa dell'ascrizione del territorio del Comune di Rivoli Veronese agli ambiti territoriali di caccia, anziche' alla zona faunistica delle Alpi, e l'abnormita', a piu' forte ragione, di un provvedimento giurisdizionale che dispone contro una previsione formalmente e materialmente legislativa. Le superiori argomentazioni, peraltro, risultano ancor piu' rafforzate dalla considerazione secondo la quale la sottoposizione dell'intero territorio del Comune di Rivoli Veronese al regime giuridico degli A.T.C. e la sua sottrazione integrale al regime della zona faunistica delle Alpi rappresenta evidentemente un precetto dotato non soltanto della veste formale della legge, ma anche della sua natura sostanziale, ossia della natura di vera e propria norma giuridica generale e astratta. Dunque, il provvedimento giurisdizionale che qui si contesta non si limita a disapplicare un atto materialmente amministrativo rivestito della forma legislativa - cio' che, gia' di per se', sarebbe sufficiente a determinare l'abnormita' dell'esercizio del potere giurisdizionale - ma giunge, viceversa, a disporre, in modo generale e astratto, in senso opposto a una precedente (e a tutt'oggi vigente!) norma legislativa regionale, generale e astratta anch'essa. Tali conclusioni sono supportate da piu' di un ordine di considerazioni. In primo luogo, appare gia' dirimente il dato testuale offerto dall'art. 11 della legge n. 157 del 1992, che disciplina la zona faunistica delle Alpi, in combinato disposto con l'art. 14 del medesimo atto legislativo nazionale, concernente gli ambiti territoriali di caccia. La prima disposizione, per quel che in questa sede e' di piu' prossimo interesse, prevede che «(..) il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante (comma 1), e che «le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tassa» (comma 4). La seconda disposizione prevede invece che «le regioni, con apposite norme sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le provincie interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali» (comma 1). Ebbene, risulta evidente che le regioni nel cui territorio rientrano le Alpi, ai fini della disciplina dell'attivita' venatoria, devono suddividere il proprio territorio in due zone: una che ricomprende esclusivamente la zona alpina, individuandone i confini ai sensi dell'art. 11 della legge n. 157 del 1992; ed una che, invece, ricomprende il restante territorio regionale suddiviso in ATC. Ora, come si e' visto, la suddivisione del territorio regionale in ATC e' affidata - per precisa disposizione testuale della legge statale - ad «apposite norme» delle regioni (art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992). Ma nelle regioni alpine la individuazione dei confini degli ATC risulta evidentemente anche «per differenza» dalla delimitazione della zona faunistica delle Alpi effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 157 del 1992: e con altrettanta evidenza la natura esplicitamente «normativa» della delimitazione degli ATC non puo' che comportare automaticamente la natura «normativa» anche della delimitazione della zona faunistica delle Alpi, dalla quale la prima dipende. Da cio', dunque, emerge che e' la stessa legge n. 157 del 1992 a riconoscere esplicitamente la natura normativa, generale e astratta, delle previsioni con le quali le regioni definiscono gli ATC e la zona faunistica delle Alpi. L'argomento testuale appena esposto, del resto, appare ampiamente confermato dalla considerazione del ruolo che, nel tessuto delle norme vigenti con riguardo all'esercizio dell'attivita' venatoria, svolge la delimitazione della zona faunistica delle Alpi e quella degli ATC. Basti considerare, al riguardo, il comma 2 del citato art. 11 della legge n. 157 del 1992, ai sensi del quale «le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1» - ossia con riferimento a quella parte del loro territorio ricompreso nella zona faunistica delle Alpi - «emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali». Ancora, rileva l'art. 14, comma 4, della medesima legge n. 157 del 1992, che cosi' dispone: «Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresi' l'indice di densita' venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice e' costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi». Come si vede, la delimitazione della zona faunistica delle Alpi rappresenta un elemento di primaria importanza della regolamentazione normativa adottata dalle Regioni al fine di proteggere la fauna selvatica e di disciplinare l'attivita' venatoria, nonche' dello speciale regime giuridico previsto dalla legislazione statale al riguardo: piu' precisamente, si tratta di un elemento che consente di individuare l'ambito spaziale di applicazione di quelle norme. In sintesi, il complessivo regime giuridico - di protezione della fauna e di regolazione dell'attivita' venatoria - che caratterizza la zona faunistica delle Alpi sulla base delle previsioni della legge n. 157 del 1992 trova il suo ambito spaziale di applicazione proprio tramite la delimitazione della zona stessa, operata dalle regioni ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 157 del 1992. Allo stesso modo, il regime giuridico «ordinario» del prelievo venatorio, imperniato - com'e' noto - sul sistema degli ATC, trova il suo ambito spaziale di applicazione «per differenza» rispetto alla delimitazione della Zona Faunistica delle Alpi. Da tutto cio' emerge dunque con chiarezza la natura intrinsecamente normativa dell'ascrizione del territorio del Comune di Rivoli Veronese agli Ambiti territoriali di caccia, anziche' alla Zona Faunistica delle Alpi, poiche' in cio' si sostanzia la decisione legislativa della Regione di assoggettare quel territorio al complessivo regime giuridico dei primi anziche' a quello della seconda. Da cio', dunque la totale abnormita', a piu' forte ragione, di un provvedimento giurisdizionale come quello che ha dato origine al presente conflitto, laddove il Giudice ha preteso di porre nel nulla, sia pure temporaneamente, la suddetta decisione legislativa, «emanando» (viene da dire ...) una norma uguale e contraria a quella contenuta nella legge regionale. Ne' e' possibile farsi trarre in inganno dalla inclusione di tale previsione all'interno del Piano faunistico-venatorio: sia perche' il carattere generale e astratto della previsione in parola non e' certo negato da tale collocazione; sia perche' tale collocazione e' del tutto episodica e frutto di una libera scelta della stessa legge regionale: infatti, e' sufficiente scorrere brevemente l'art. 10 della legge n. 157 del 1992 per rendersi conto che la delimitazione della Zona Faunistica delle Alpi non e' per nulla contemplata nel contenuto necessario del Piano faunistico-venatorio. Ne' lo e', del resto, la delimitazione degli ATC, per i quali la legge statale, come si e' visto, rinvia ad apposite «norme» regionali (art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992). In sintesi, se al par. 2.1. si confida di aver dimostrato l'assoluta abnormita' dell'esercizio del potere giurisdizionale concretizzatosi nell'ordinanza indicata in epigrafe, con riferimento all'aspetto del contrasto con una previsione formalmente legislativa, nel presente paragrafo si ritiene invece di aver mostrato come tale abnormita' debba considerarsi ancor piu' grave ed evidente, in considerazione del carattere non solo formalmente, ma anche materialmente legislativo della previsione normativa con cui la legge regionale n. 2 del 2022 ha escluso il territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi. 2.3. - L'invasione della potesta' legislativa regionale e la violazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli artt. 117, 121 e 123 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 dello Statuto della Regione Veneto. Dal percorso sin qui compiuto emerge chiaramente che con la legge reg. n. 2 del 2022 e, in particolare, con la previsione ivi contenuta dell'assoggettamento del territorio del Comune di Rivoli Veronese al regime giuridico degli ATC anziche' a quello della Zona Faunistica delle Alpi, la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa residuale in materia di «caccia», riconosciuta dall'art. 117, quarto comma, Cost., nei limiti fissati dalla legge statale, a tutela della fauna selvatica, nell'art. 11 della legge n. 157 del 1992. Da qui la conseguenza gia' piu' sopra accennata: con il provvedimento giurisdizionale abnorme che in questa sede si contesta, adottato in totale carenza di potere e in violazione degli artt. 101 e 134 Cost., il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha leso la competenza legislativa residuale che la Regione Veneto aveva inteso esercitare, ponendo nel nulla (sia pure temporaneamente) una norma legislativa adottata nell'esercizio delle attribuzioni riconosciute dall'art. 117, quarto comma, Cost. Va da se', peraltro, che in tal modo il Giudice amministrativo ha leso anche le attribuzioni costituzionali proprie del Consiglio regionale, al quale compete, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost., l'esercizio delle (potesta' legislative attribuite alla Regione», anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21 dello Statuto della Regione Veneto, i quali, in forza dell'art. 123, primo comma, Cost., ribadiscono tale attribuzione e ne regolano l'esercizio. In sintesi, e' dunque possibile evidenziare che l'ordinanza indicata in epigrafe, che qui si contesta, non solo e' stata adottata in assoluta carenza di potere giurisdizionale, rappresentando un esercizio abnorme di quest'ultimo, in violazione degli artt. 101 e 134 Cost., ma determina anche una lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione odierna ricorrente, e - nell'ambito della stessa - al Consiglio regionale, dagli articoli 117, quarto comma, 121, secondo comma, e 123, primo comma, della Costituzione.
P.Q.M. La Regione del Veneto, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale voglia: dichiarare che non spetta al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - sezione I il potere di disporre, con l'ordinanza n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, che vengano mantenute nel territorio del Comune di Rivoli Veronese le speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le zone faunistiche alpine in contrasto con la previsione contenuta nella legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022, nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare da definire a seguito della soluzione della questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata con separata ordinanza dal medesimo Tribunale amministrativo; e, per l'effetto, annullare in parte qua l'ordinanza del Tribunale amministrativo per il Veneto - sezione prima n. 615/2022 pubblicata il 20 giugno 2022, con la quale il predetto potere giurisdizionale e' stato affermato e concretamente esercitato. Si depositano i seguenti documenti: doc. 1) ordinanza n. 615/2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, pubblicata il 20 giugno 2022; doc. 2) delibera della giunta regionale n. 972 del 9 agosto 2022, di autorizzazione a promuovere il presente giudizio; doc. 3) delibera del consiglio regionale n. 115 del 2 agosto 2022; Con ossequio. Venezia - Roma, 16 agosto 2022. Avvocato: Quarneti Avvocato Professore: Cecchetti Depositato il 1° settembre 2022 Il cancelliere: Milana