N. 2 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 1 settembre 2022

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria il 1º settembre 2022 (della Regione Veneto). 
 
Caccia - Legge della Regione Veneto n. 2 del 2022, recante  il  Piano
  faunistico-venatorio  regionale  (2022-2027)   -   Esclusione   del
  territorio del Comune di Rivoli Veronese dai  territori  sottoposti
  al regime giuridico proprio delle Zone Faunistiche  delle  Alpi  di
  cui all'art. 11 della  legge  n.  157  del  1992  -  Ordinanza  del
  Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n.
  615 del 2022,  pubblicata  il  20  giugno  2022,  che  dispone,  in
  contrasto  con  la  suddetta  legge,  che  vengano  mantenute   nel
  territorio del Comune di  Rivoli  Veronese  le  speciali  forme  di
  tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per le Zone
  Faunistiche  Alpine,  nelle  more  della  pronuncia  sulla  domanda
  cautelare a cui si provvedera'  a  seguito  della  decisione  della
  Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale
  sollevata   con   separata   ordinanza   dal   medesimo   Tribunale
  amministrativo regionale. 
- Ordinanza del Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto,
  sezione prima, n. 615 del 2022, pubblicata il 20 giugno 2022. 
(GU n.37 del 14-9-2022 )
     Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione  del  Veneto
(codice fiscale  n.  80007580279),  in  persona  del  Presidente  pro
tempore della Giunta regionale, autorizzato con delibera della Giunta
regionale n. 972 del 2022, su proposta del Consiglio regionale di cui
alla delibera n. 115  del  2022,  rappresentato  e  difeso,  come  da
mandato  in  calce  al  presente  atto,  dall'avv.  Giacomo  Quarneti
dell'Avvocatura    regionale    del    Veneto     (codice     fiscale
QRNGCM77L07E730G)  pec:  giacomo.quarneti@venezia.pecavvocati.it)   e
dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (codice fiscale CCCMCL65E02H501Q),
con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo  in  Roma,
piazza           Barberini           n.           12            (pec:
marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it),  contro  lo   Stato,   in
persona del Presidente del Consiglio  dei  ministri  pro  terrore  in
carica, per 
      la dichiarazione di non spettanza al  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto - Sezione  I  del  potere  di  disporre,  con
l'ordinanza n. 615/2022 pubblicata il 20  giugno  2022,  che  vengano
mantenute nel territorio del Comune di Rivoli  Veronese  le  speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste  per
le zone faunistiche alpine - in contrasto con quanto  disposto  dalla
legge  della  Regione  del  Veneto  28  gennaio  2022,  n.  2  (Piano
faunistico-venatoria regionale (2022-2027)  e  modifiche  alla  legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio») - nelle more della  pronuncia
sulla domanda cautelare da definire a seguito della  soluzione  della
questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale sollevata  con
separata ordinanza dal medesimo Tribunale amministrativo regionale; 
    e, per l'effetto, 
      l'annullamento  in  parte  qua  dell'ordinanza  del   Tribunale
amministrativo regionale per  il  Veneto  -  Sezione  I  n.  615/2022
pubblicata il 20  giugno  2022,  con  la  quale  il  predetto  potere
giurisdizionale e' stato affermato e concretamente esercitato. 
 
                                Fatto 
 
1. - Il  ricorso  introduttivo  del  giudizio  dinanzi  al  Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto: l'«impugnazione  diretta»  di
una legge regionale. Il ricorso per motivi aggiunti. 
    Con ricorso in data 30 marzo 2022 il Comune  di  Rivoli  Veronese
(VR) ha impugnato la legge della Regione del Veneto 28 gennaio  2022,
n. 2 (Piano faunistico-venatorio regionale  (2022-2027)  e  modifiche
alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la  protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»), nella  parte  in
cui contiene il Piano faunistico-venatorio regionale, con i  relativi
allegati, con specifico riferimento alla  esclusione  del  territorio
del Comune  ricorrente  dalla  zona  faunistica  delle  Alpi  di  cui
all'art. 11 della legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Nome  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio).  Con  il  medesimo  ricorso  venivano  inoltre  impugnati
numerosi atti amministrativi a vario titolo preliminari o preparatori
rispetto all'approvazione  della  legge  regionale  n.  2  del  2022,
contenente il Piano faunistico-venatorio: atti che in questa sede non
pare necessario richiamare nel dettaglio. 
    Con successivo ricorso in data 16 maggio 2022 il Comune di Rivoli
Veronese proponeva inoltre motivi aggiunti  volti  a  censurare  vari
provvedimenti amministrativi regionali, tutti nella parte in cui - in
applicazione della legge della Regione del Veneto n.  2  del  2022  -
escludono il Comune ricorrente  dalla  zona  faunistica  delle  Alpi,
eliminando  conseguentemente  il   Comprensorio   alpino   n.   9   e
incorporando il Comune di Rivoli  nell'ATC  n.  1  Verona  Ovest  del
Garda.  In  particolare,   venivano   impugnati   i   seguenti   atti
amministrativi: 
      i) deliberazione della Giunta regionale n.  329  del  29  marzo
2022, pubblicata nel BUR n. 49 del 15 marzo 2022; 
      ii) deliberazione della Giunta regionale n. 198 del 28 febbraio
2022, pubblicata nel BUR n. 37 del 15 aprile 2022; 
      iii) deliberazione della Giunta regionale n. 225  dell'8  marzo
2022, pubblicata nel BUR n. 38 del 18 marzo 2022; 
      iv) decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del  15
aprile 2022, pubblicato nel BUR n. 51 del 22 aprile 2022,  avente  ad
oggetto «Legge  regionale  9  dicembre  1993,  n.  50  "Nome  per  la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo  venatorio".  Art.
n. 33: tabelle perimetrali»; 
      v)  decreto  del  direttore   della   direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 151 del 18
febbraio 2022, pubblicato nel BUR n. 55S del 29 aprile  2022,  avente
ad  oggetto  «Istituzione  dei  Comprensori  alpini  nel   territorio
compreso nella zona faunistica delle Alpi, in  attuazione  del  Piano
faunistico-venatorio  regionale  (2022-2027)  approvato   con   legge
regionale 28 gennaio 2022, n. 2. Art. 24, comma 1, legge regionale  9
dicembre 1993, n. 50»; 
      vi)  decreto  del  direttore  della   direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18
febbraio 2022, pubblicato nel BUR n. 55S del 29 aprile  2022,  avente
ad oggetto  «Istituzione  degli  ambiti  territoriali  di  caccia  in
attuazione  del  Piano  faunistico-venatorio  regionale   (2022-2027)
approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2, art.  21,  comma
1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; 
      vii)  decreto  del  direttore  della  direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 146 del 18
febbraio 2022, pubblicato nel BUR n. 425 del 29 febbraio 2022, avente
ad oggetto: «Piano faunistico-venatorio regionale  (2022-2027)  [PFVR
2022-2027], approvato con legge  regionale  n.  2/2022.  Avvio  della
procedura per l'istituzione di Oasi di  protezione  (OP)  e  Zone  di
ripopolamento e cattura (ZRC) ai sensi e per gli effetti dei commi da
13 a 17 compreso  dell'art.  10  della  legge  n.  157/1992  e  degli
articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n.  50/1993:  approvazione
dello schema di avviso di  pubblicazione  del  PFVR  2022-2027  e  di
domanda di opposizione  all'istituzione  di  OP/ZRC,  adozione  della
scansione temporale della  procedura  ed  avvio  della  procedura  di
pubblicazione». 
    In sintesi: 
      il ricorso introduttivo del giudizio impugnava direttamente una
legge regionale dinanzi al  Giudice  amministrativo,  contestando  la
scelta, compiuta dal legislatore della regione odierna ricorrente, di
non assoggettare il territorio  del  Comune  di  Rivoli  Veronese  al
regime giuridico proprio della zona faunistica delle Alpi di cui alla
legge n. 157 del 1992, e di ricondurre piuttosto l'intero  territorio
comunale all'ordinario regime giuridico  -  inerente  in  particolare
allo svolgimento dell'attivita' venatoria - del  restante  territorio
regionale; 
      il  ricorso  per  motivi  aggiunti,  invece,  proponeva   (piu'
ritualmente)  censure  nei  confronti   degli   atti   amministrativi
applicativi della previsione legislativa regionale, tra  i  quali  si
segnalano in particolare quelli che - in attuazione della  esclusione
del Comune  di  Rivoli  Veronese  dal  regime  giuridico  della  Zona
faunistica delle Alpi - rimodulavano  i  Comprensori  alpini  in  cui
quest'ultima e' suddivisa ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge
n. 157 del 1992, e gli Ambiti territoriali di caccia,  escludendo  il
territorio del  Comune  ricorrente  dai  primi,  e  includendolo  nei
secondi. 
    Sia il ricorso introduttivo  del  giudizio  che  il  ricorso  per
motivi   aggiunti   richiedevano   la   sospensione    cautelare    e
l'annullamento  di  tutti  gli  atti  impugnati  (compresa  la  legge
regionale). Il  ricorso  per  motivi  aggiunti,  inoltre,  richiedeva
espressamente al Tribunale amministrativo regionale  di  disporre  in
via cautelare in difformita' dalla legge regionale,  riconducendo  il
territorio del Comune di Rivoli Veronese alla zona  faunistica  delle
Alpi, nonche' di sollevare dinanzi a questa ecc.ma Corte la questione
di legittimita' costituzionale della legge della Regione  del  Veneto
n. 2 del 2022 (nonche' di altre  disposizioni  legislative  regionali
che in questa sede non occorre richiamare). 
2. L'ordinanza cautelare e  l'adozione  di  precetti  giurisdizionali
contra legem. L'ordinanza che solleva la  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    Come  si  evince  dalla  sintesi  illustrata  nelle  pagine   che
precedono, il ricorso del Comune di  Rivoli  Veronese  richiedeva  al
Tribunale amministrativo regionale di esercitare  il  proprio  potere
giurisdizionale in  modo  del  tutto  abnorme,  annullando  (e  prima
sospendendo) una  previsione  legislativa  regionale  concernente  il
regime giuridico di una parte del territorio  regionale.  Il  ricorso
per motivi aggiunti correggeva il  tiro,  anche  se  solo  in  parte.
Proponeva  -  piu'  correttamente   -   l'impugnazione   degli   atti
amministrativi applicativi della previsione legislativa  regionale  e
richiedeva  al  Giudice  amministrativo   non   gia'   di   annullare
direttamente la legge regionale, ma  di  sollevare  la  questione  di
costituzionalita' della stessa. La correzione del tiro,  pero',  come
si diceva, e' stata solo parziale, perche'  nel  ricorso  per  motivi
aggiunti  si  chiedeva  parimenti  al  Tribunale  amministrativo   di
disporre, in via cautelare, in diretto contrasto  con  la  previsione
legislativa de qua. 
    L'esito di tali richieste presso il Giudice amministrativo  adito
e' stato articolato. 
    In particolare, con l'ordinanza n.  1170/2022  pubblicata  il  18
luglio  2022  all'esito  della  decisione  assunta  nella  Camera  di
consiglio del 15 giugno 2022, il Tribunale  amministrativo  regionale
per il Veneto ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022, nella
parte in cui approva il  Piano  faunistico-venatorio,  nonche'  degli
allegati B) e C) della medesima legge, questi ultimi nella  parte  in
cui escludono il Comune di  Rivoli  Veronese  dalla  Zona  faunistica
delle Alpi, per violazione degli articoli 3, 24, 25,  97,  100,  111,
113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.  6
della CEDU, sospendendo il giudizio pendente dinanzi a se stesso. 
    Con l'ordinanza n. 615/2022 (che  in  questa  sede  si  contesta)
pubblicata il 20 giugno 2022 all'esito della decisione assunta  nella
medesima Camera di consiglio del 15 giugno 2022, invece, il Tribunale
amministrativo  regionale  ha  innanzi   tutto   sospeso   gli   atti
amministrativi applicativi  della  previsione  legislativa  regionale
impugnati con il ricorso  per  motivi  aggiunti,  in  via  «meramente
interinale»: nell'attesa, in altre parole, della decisione di  questa
ecc.ma Corte sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata
con  l'ordinanza  n.  1170/2022,  al  fine  di  definire  la  domanda
cautelare. Cio' in quanto il Giudice ha ritenuto  che  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale inerente alla legge regionale  n.  2  del
2022 che ha dato luogo alla rimessione  della  relativa  questione  a
questa ecc.ma Corte integrasse gli estremi del fumus  boni  iuris,  e
che sussistesse nel caso di specie anche il periculum  in  mora.  Fin
qui,  evidentemente  -  prescindendo  ovviamente   dal   tema   della
correttezza o meno in iudicando di tale decisione, che in questa sede
ovviamente non viene in considerazione - nessun rilievo  puo'  essere
mosso  al  Tribunale  amministrativo,  il  quale   ha   evidentemente
esercitato il proprio potere  cautelare  di  sospensione  degli  atti
amministrativi impugnati. 
    Di segno ben diverso e'  invece  la  seconda  parte  del  decisum
dell'ordinanza n. 615/2022 (che qui specificamente si contesta e  che
da' origine al presente conflitto di attribuzioni), con la  quale  il
Giudice amministrativo  si  fa  trarre  nel  grossolano  errore  gia'
contenuto, come si  e'  visto,  nei  ricorsi  del  Comune  di  Rivoli
Veronese, che lo invitavano a esercitare (in modo abnorme) il proprio
potere  giurisdizionale  annullando  e  sospendendo   la   previsione
legislativa regionale, o comunque disponendo in modo chiaro e diretto
(e sia pure in via cautelare) contro quest'ultima. 
    Nell'ordinanza n. 615/2022, infatti, il Tribunale  amministrativo
regionale - sempre in via meramente interinale e quindi  «nelle  more
della pronuncia sulla domanda cautelare cui si provvedera' a  seguito
della  definizione  della  questione  pregiudiziale  di  legittimita'
costituzionale sollevata» - ha disposto che «vengano  mantenute,  nel
territorio del Comune di Rivoli Veronese, le speciali forme di tutela
dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria  previste   per   le   Zone
faunistiche Alpine»,  in  evidente  e  diametrale  contrasto  con  la
previsione legislativa a  tutt'oggi  vigente  contenuta  nella  legge
regionale n. 2 del 2022. 
    Il provvedimento giurisdizionale avverso il quale si ricorre  con
la proposizione del presente giudizio per conflitto di  attribuzione,
in relazione a questa «seconda parte», risulta  adottato  in  carenza
assoluta  di  giurisdizione  e,   al   contempo,   lede   l'autonomia
legislativa   costituzionalmente   garantita   della    Regione    e,
conseguentemente,  le   competenze   costituzionali   del   Consiglio
regionale, per i motivi che di seguito si illustrano. 
 
                               Diritto 
 
1. - In via preliminare, sull'ammissibilita' del presente ricorso per
conflitto di attribuzioni. 
    1.1. - Con riferimento alla possibilita' di impugnare in sede  di
conflitto intersoggettivo atti di natura  giurisdizionale.  -  Com'e'
noto, la giurisprudenza di questa ecc.ma Corte ammette  pacificamente
«che il conflitto intersoggettivo  possa  riguardare  anche  atti  di
natura giurisdizionale, con l'unico limite che esso non si risolvi in
un mezzo improprio di censura del modo di  esercizio  della  funzione
giurisdizionale, valendo, contro gli errori in iudicando, di  diritto
sostanziale  o  processuale,  i  consueti   rimedi   previsti   dagli
ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni» (cosi'  sentenza
n. 195 del 2007; cfr. inoltre, ex multis, sentenze numeri 72 e 81 del
2012). Da ultimo, tale consolidato approdo e'  stato  ribadito  dalle
sentenze numeri 90 e 184 del 2022, le quali hanno  affermato  che  «i
conflitti di attribuzione  innescati  da  atti  giurisdizionali  sono
ammissibili allorquando e' contestata in  radice  l'esistenza  stessa
del  potere  giurisdizionale  nei  confronti  del  ricorrente  e  non
ipotetici errores in iudicando». 
    L'ordinanza  che  qui  si  censura  -  pacificamente  di   natura
giurisdizionale - esprime in modo chiaro e inequivoco  l'affermazione
(clamorosamente  erronea  e  infondata,   come   si   vedra')   della
sussistenza di  un  potere  giurisdizionale  spettante  al  Tribunale
amministrativo regionale, e la relativa  pretesa  di  esercitarlo  in
concreto:  potere  avente  a  oggetto  non  gia'   semplicemente   la
sospensione  di  atti  amministrativi  fondati  su   una   previsione
legislativa della quale si ritenga  rilevante  e  non  manifestamente
infondato un dubbio di costituzionalita', nell'attesa della soluzione
dello stesso da parte di questa ecc.ma Corte, che  evidentemente  qui
non si contesta; ma direttamente l'adozione di un precetto, sia  pure
in via meramente interinale, in chiaro e immediato contrasto con  una
previsione legislativa regionale.In sintesi, non si censura in questa
sede  il  modo  in  cui  il  Tribunale  amministrativo  regionale  ha
esercitato il  proprio  potere  giurisdizionale,  ma  la  sussistenza
stessa di un potere giurisdizionale, in capo al citato Tribunale,  di
adottare precetti contrari alla  legislazione  vigente.  Potere  che,
com'e' risaputo, e come si mostrera' piu'  chiaramente  nelle  pagine
che seguono, e' evidentemente  insussistente:  il  suo  esercizio  da
parte del giudice amministrativo e' dunque irrimediabilmente abnorme,
e meritevole di essere censurato tramite  il  rimedio  del  conflitto
intersoggettivo dinanzi a questa Ecc.ma Corte costituzionale. 
1.2. - Con riferimento alla sussistenza del «tono costituzionale» del
conflitto. 
    Come  e'  stato  evidenziato,  anche   di   recente,   «il   tono
costituzionale del conflitto sussiste quando  il  ricorrente  lamenti
una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali  (ex  plurimis,
sentenze n. 22 del 2020, n. 28 del  2018  e  n.  87  del  2015),  per
effetto di un atto o di un con significante imputabile allo  Stato  o
alla Regione dotato di efficacia e  rilevanza  esterna  e  diretto  a
esprimere in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di  esercitare  una
data competenza  (ordinanza  n.  175  del  2020),  in  modo  tale  da
determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale
del ricorrente  (sentenza  n.  259  del  2019)»  (cosi',  da  ultimo,
sentenza n. 90 del 2022). 
    Ebbene, da quanto gia'  esposto  sin  qui,  risulta  evidente  la
sussistenza di tali condizioni nel caso di specie. 
    Il presente conflitto, infatti, e'  fondato  su  due  concorrenti
presupposti:  da  un  lato,  la  radicale  insussistenza  del  potere
giurisdizionale che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Veneto - Sezione I ha preteso di affermare ed esercitare in  concreto
disponendo in contrasto con  una  previsione  legislativa  regionale;
dall'altro, la conseguente palese interferenza che da tale pretesa  e
da una simile statuizione deriva  nei  confronti  delle  attribuzioni
costituzionalmente spettanti alla Regione e, in particolare, ai  suoi
organi  titolari  della  funzione  legislativa,  sotto   il   profilo
dell'attuale e concreta menomazione (o, addirittura, invasione) delle
medesime. 
2. Carenza assoluta di giurisdizione. Abnormita' dell'uso del  potere
giurisdizionale. Violazione degli articoli 101, secondo comma, e  134
della Costituzione. Invasione della potesta' legislativa regionale  e
violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  riconosciute   dagli
articoli 117, 121 e 123 della Costituzione, anche in riferimento agli
articoli 19, 20 e 21 dello Statuto della Regione del Veneto. 
    2.1. L'abnormita' di un provvedimento giurisdizionale che dispone
contro  una  previsione  contenuta  in  una  legge  regionale  e   la
violazione degli articoli 101 e 134 Cost. - Come  gia'  rappresentato
nella parte narrativa del presente ricorso, l'ordinanza del Tribunale
amministrativo regionale per  il  Veneto  -  Sezione  I  n.  615/2022
pretende di esercitare il potere  giurisdizionale  cautelare  in  una
duplice direzione. In primo luogo, infatti, l'ordinanza  che  qui  si
contesta sospende «in parte qua, nei limiti di interesse  del  Comune
ricorrente l'esecuzione dei provvedimenti  amministrativi  impugnati»
con «i motivi aggiunti». Tra questi provvedimenti -  esecutivi  della
previsione  legislativa  regionale   -   assumono   una   particolare
importanza il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del
15 aprile 2022, pubblicato sul BUR n. 51 del 22 aprile 2022, avente a
oggetto «Legge  regionale  9  dicembre  1993  n.  50  «Norme  per  la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio». -  Art
33: tabelle perimetrali»; il decreto del  direttore  della  direzione
agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria
n. 151 del 18 febbraio 2022, pubblicato sul BUR n. 55S del 29  aprile
2022, avente  a  oggetto  «Istituzione  dei  Comprensori  alpini  nel
territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi,  in  attuazione
del Piano faunistico-venatorio regionale  (2022-2027)  approvato  con
legge regionale 28 gennaio 2022,  n.  2.  Art.  24,  comma  1,  legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; ancora, il decreto  del  direttore
della direzione agroambiente,  programmazione  e  gestione  ittica  e
faunistico-venatoria n. 150 del 18 febbraio 2022, pubblicato sul  BUR
n. 555 del 29 aprile 2022, avente a oggetto «Istituzione degli ambiti
territoriali di caccia in attuazione del  Piano  faunistico-venatorio
regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio  2022,
n. 2 art. 21, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n.  50».  Con
il primo atto, infatti, si individuano nel dettaglio i confini  della
Zona Faunistica delle Alpi,  evidentemente  estromettendo  del  tutto
dalla medesima il territorio del Comune di Rivoli  Veronese;  con  il
secondo si istituiscono, in conseguenza, i Comprensori alpini in  cui
la predetta Zona Faunistica delle Alpi e' suddivisa; infine,  con  il
terzo,  si  istituiscono   gli   Ambiti   territoriali   di   caccia,
ricomprendendovi anche il territorio del C.omune di Rivali Veronese. 
    Questa prima  parte  della  pronuncia  cautelare,  evidentemente,
sfugge del tutto alle censure che e'  possibile  proporre  in  questa
sede, poiche' con la stessa il Tribunale amministrativo  regionale  -
ancorche' esercitando erroneamente il proprio potere giurisdizionale,
per ragioni che saranno fatte  valere  dalla  Regione  dinnanzi  alla
giurisdizione   competente   -   si   limita   a   sospendere    atti
amministrativi, sia pure  dichiaratamente  conformi  alle  previsioni
legislative e  sulla  base  della  sussistenza  di  un  dubbio  sulla
legittimita' costituzionale  di  queste  ultime,  conformemente  alla
«convocazione  istituzionale»  del  Giudice  amministrativo  e   alla
giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte,  la  quale,  ormai  da  tempo,
ammette la proposizione in via incidentale di questioni  siffatte  (a
partire almeno dalla sentenza n. 444  del  1990).  Tale  parte  della
decisione, peraltro, si configura, gia' di per se' stessa (e,  quanto
meno, in astratto), come potenzialmente in  grado  di  soddisfare  le
esigenze della cautela, poiche' -impedendo la concreta  delimitazione
della Zona Faunistica Alpina, dei relativi Comprensori e degli ATC  -
impedisce la concreta operativita' della  previsione  legislativa  su
cui i provvedimenti sono fondati. 
    Del tutto diversa,  invece,  e'  l'operazione  che  il  Tribunale
amministrativo regionale ha realizzato con la seconda parte della sua
decisione cautelare: come accennato piu' sopra, infatti,  l'ordinanza
n.  615/2022  non  si  limita  a  sospendere   atti   amministrativi,
spingendosi invece fino a disporre «che nelle  more  della  pronuncia
sulla  domanda  cautelare  a  cui  si  provvedera'  a  seguito  della
definizione   della   questione   pregiudiziale    di    legittimita'
costituzionale sollevata con separata ordinaria - vengano  mantenute,
nel territorio del Comune di Rivoli Veronesi  le  speciali  forme  di
tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste per  le  Zone
Faunistiche Alpino». 
    Ora, se si considera che - come gia' evidenziato -  la  decisione
di assoggettare il territorio del Comune di Rivoli Veronese al regime
giuridico del territorio regionale «non alpino», e  dunque  a  quello
per cosi' dire «comune» degli ATC,  sottraendolo  conseguentemente  a
quello della Zona Faunistica delle Alpi,  proveniva  direttamente  da
una legge regionale, si puo' agevolmente  comprendere  come,  in  tal
modo, il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Veneto  abbia
ritenuto di poter adottare un precetto in diretto contrasto  con  una
previsione legislativa, arrogandosi  cosi'  in  tal  modo  un  potere
giurisdizionale  del  tutto  inesistente   nel   nostro   ordinamento
costituzionale, almeno per i giudici comuni. 
    Il potere giurisdizionale  in  concreto  esercitato  dal  Giudice
amministrativo - oltre a non essere per nulla necessario al  fine  di
soddisfare le esigenze  della  cautela  a  presidio  delle  posizioni
giuridiche fatte valere  dal  Comune  ricorrente,  in  ragione  della
sufficienza, al riguardo, della sospensione degli atti amministrativi
attuativi della previsione legislativa de qua - e' dunque palesemente
abnorme, in quanto esercitato in una direzione e in un modo del tutto
ultronei rispetto alle funzioni proprie del giudice comune. 
    E' infatti noto a tutti che,  ai  sensi  dell'art.  101,  secondo
comma, Cost., «il giudice e' soggetto soltanto alla  legge».  E  tale
previsione - se con quel «soltanto» allude evidentemente al principio
dell'indipendenza del giudice e alla «esigenza che (...) nessun'altra
autorita' possa (...) dare al giudice ordini o suggerimenti circa  il
modo di giudicare in concreto» (sent.  n.  40  del  1964)  -  vincola
comunque il giudice alla legge, non potendo in alcun  caso  il  primo
rifiutare l'applicazione della seconda (cfr., in dottrina, N.  Zanon,
L. Panzeri, art 101, in Commentario alla Costituzione a  cura  di  R.
Bifulco, A.  Celotto  e  M.  Olivetti,  III,  Wolters  Kluwer  Italia
Giuridica, Milano, 2006, 1961). Ed e' evidente che, se il giudice non
puo'  rifiutare  l'applicazione  della  legge,  a   maggior   ragione
l'esercizio della giurisdizione non si puo', in nessun caso, spingere
ad  adottare  precetti  in  radicale  e  frontale  contrasto  con  le
previsioni legislative, come invece e' avvenuto nel caso  di  specie.
Emerge dunque  con  chiarezza  che  l'abnormita'  dell'esercizio  del
potere giurisdizionale che in questa sede si denuncia trova  corpo  e
si sostanzia in una grave violazione dell'art.  101,  secondo  comma,
della Costituzione. 
      Peraltro, e' acquisizione pacifica che, nel nostro  ordinamento
costituzionale, la regola della soggezione del giudice alla legge  di
cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione e' funzionalmente
collegata   alla    previsione    del    giudizio    accentrato    di
costituzionalita', attribuito  dall'art.  134  della  Costituzione  a
questa ecc.ma Corte  costituzionale,  che  sola  puo'  «liberare»  il
giudice dalla soggezione alla legge. Risulta dunque  evidente  che  -
arrogandosi il potere di disporre in  contrasto  con  una  previsione
legislativa - il Tribunale  amministrativo  regionale  abbia  violato
anche la norma costituzionale appena richiamata. 
2.2. - La natura normativa dell'ascrizione del territorio del  Comune
di Rivoli Veronese agli ambiti territoriali di caccia, anziche'  alla
zona faunistica delle Alpi, e l'abnormita', a piu' forte ragione,  di
un provvedimento giurisdizionale che dispone  contro  una  previsione
formalmente e materialmente legislativa. 
    Le  superiori  argomentazioni,  peraltro,  risultano  ancor  piu'
rafforzate dalla considerazione secondo la  quale  la  sottoposizione
dell'intero territorio  del  Comune  di  Rivoli  Veronese  al  regime
giuridico degli A.T.C. e la sua sottrazione integrale al regime della
zona faunistica delle  Alpi  rappresenta  evidentemente  un  precetto
dotato non soltanto della veste formale della legge, ma  anche  della
sua natura sostanziale, ossia della natura di vera  e  propria  norma
giuridica   generale   e   astratta.   Dunque,    il    provvedimento
giurisdizionale che qui si contesta non si limita a  disapplicare  un
atto materialmente amministrativo rivestito della forma legislativa -
cio'  che,  gia'  di  per  se',  sarebbe  sufficiente  a  determinare
l'abnormita' dell'esercizio del potere giurisdizionale -  ma  giunge,
viceversa, a disporre, in modo generale e astratto, in senso  opposto
a  una  precedente  (e  a  tutt'oggi  vigente!)   norma   legislativa
regionale, generale e astratta anch'essa. 
    Tali  conclusioni  sono  supportate  da  piu'  di  un  ordine  di
considerazioni.  In  primo  luogo,  appare  gia'  dirimente  il  dato
testuale offerto dall'art. 11  della  legge  n.  157  del  1992,  che
disciplina la zona faunistica delle Alpi, in combinato  disposto  con
l'art. 14 del medesimo atto legislativo  nazionale,  concernente  gli
ambiti territoriali di caccia. La prima disposizione, per quel che in
questa sede e' di piu'  prossimo  interesse,  prevede  che  «(..)  il
territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della
tipica flora e fauna alpina, e' considerato  zona  faunistica  a  se'
stante (comma 1), e che «le regioni nei cui territori  sono  compresi
quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale  e  con  le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della
zona faunistica delle Alpi con l'apposizione  di  tabelle  esenti  da
tassa» (comma 4). La seconda  disposizione  prevede  invece  che  «le
regioni, con apposite norme sentite le  organizzazioni  professionali
agricole  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  e  le
provincie      interessate,      ripartiscono      il      territorio
agro-silvo-pastorale  destinato  alla  caccia  programmata  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  6,  in  ambiti  territoriali  di  caccia,   di
dimensioni subprovinciali, possibilmente  omogenei  e  delimitati  da
confini naturali» (comma 1). 
    Ebbene, risulta  evidente  che  le  regioni  nel  cui  territorio
rientrano le Alpi, ai fini della disciplina dell'attivita' venatoria,
devono suddividere  il  proprio  territorio  in  due  zone:  una  che
ricomprende esclusivamente la zona alpina, individuandone  i  confini
ai sensi dell'art. 11 della legge  n.  157  del  1992;  ed  una  che,
invece, ricomprende il restante  territorio  regionale  suddiviso  in
ATC. 
    Ora, come si e' visto, la suddivisione del  territorio  regionale
in ATC e' affidata - per precisa disposizione  testuale  della  legge
statale - ad «apposite norme» delle regioni (art. 14, comma 1,  della
legge n. 157 del 1992). Ma nelle regioni alpine la individuazione dei
confini degli ATC risulta evidentemente anche «per differenza»  dalla
delimitazione della zona faunistica delle Alpi  effettuata  ai  sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge n. 157 del 1992: e con altrettanta
evidenza la natura  esplicitamente  «normativa»  della  delimitazione
degli  ATC  non  puo'  che  comportare  automaticamente   la   natura
«normativa» anche della delimitazione  della  zona  faunistica  delle
Alpi, dalla quale la prima dipende. Da cio', dunque, emerge che e' la
stessa legge n. 157 del 1992 a riconoscere esplicitamente  la  natura
normativa, generale e astratta, delle  previsioni  con  le  quali  le
regioni definiscono gli ATC e la zona faunistica delle Alpi. 
    L'argomento testuale appena esposto, del resto, appare ampiamente
confermato dalla considerazione del  ruolo  che,  nel  tessuto  delle
norme vigenti con riguardo  all'esercizio  dell'attivita'  venatoria,
svolge la delimitazione della zona faunistica  delle  Alpi  e  quella
degli ATC. Basti considerare, al riguardo, il comma 2 del citato art.
11 della legge n. 157 del  1992,  ai  sensi  del  quale  «le  regioni
interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1»  -  ossia
con riferimento a quella parte del loro territorio  ricompreso  nella
zona faunistica delle Alpi -  «emanano,  nel  rispetto  dei  principi
generali della presente legge e degli accordi  internazionali,  norme
particolari  al  fine  di  proteggere  la  caratteristica   fauna   e
disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le consuetudini e
le tradizioni locali». Ancora,  rileva  l'art.  14,  comma  4,  della
medesima legge n. 157 del 1992,  che  cosi'  dispone:  «Il  Ministero
dell'agricoltura e delle  foreste  stabilisce  altresi'  l'indice  di
densita' venatoria minima  per  il  territorio  compreso  nella  zona
faunistica delle Alpi che e' organizzato in  comprensori  secondo  le
consuetudini e tradizioni  locali.  Tale  indice  e'  costituito  dal
rapporto tra il  numero  dei  cacciatori,  ivi  compresi  quelli  che
praticano  l'esercizio  venatorio  da  appostamento   fisso,   e   il
territorio regionale compreso ai sensi dell'art. 11, comma  4,  nella
zona faunistica delle Alpi». 
    Come si vede, la delimitazione della zona faunistica  delle  Alpi
rappresenta un elemento di primaria importanza della regolamentazione
normativa adottata dalle Regioni  al  fine  di  proteggere  la  fauna
selvatica e di  disciplinare  l'attivita'  venatoria,  nonche'  dello
speciale regime giuridico  previsto  dalla  legislazione  statale  al
riguardo: piu' precisamente, si tratta di un elemento che consente di
individuare l'ambito spaziale di applicazione di quelle norme. 
    In sintesi, il complessivo regime giuridico - di protezione della
fauna e di regolazione dell'attivita' venatoria - che caratterizza la
zona faunistica delle Alpi sulla base delle previsioni della legge n.
157 del 1992 trova il suo ambito  spaziale  di  applicazione  proprio
tramite la delimitazione della zona stessa, operata dalle regioni  ai
sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 157 del 1992. Allo stesso
modo,  il  regime  giuridico  «ordinario»  del  prelievo   venatorio,
imperniato - com'e' noto - sul  sistema  degli  ATC,   trova  il  suo
ambito  spaziale  di  applicazione  «per  differenza»  rispetto  alla
delimitazione della Zona Faunistica delle Alpi. 
    Da  tutto  cio'   emerge   dunque   con   chiarezza   la   natura
intrinsecamente normativa dell'ascrizione del territorio  del  Comune
di Rivoli Veronese agli Ambiti territoriali di caccia, anziche'  alla
Zona Faunistica delle Alpi, poiche' in cio' si sostanzia la decisione
legislativa  della  Regione  di  assoggettare  quel   territorio   al
complessivo regime  giuridico  dei  primi  anziche'  a  quello  della
seconda. Da cio', dunque la totale abnormita', a piu' forte  ragione,
di un provvedimento giurisdizionale come quello che ha  dato  origine
al presente conflitto, laddove il Giudice ha  preteso  di  porre  nel
nulla, sia pure temporaneamente, la suddetta  decisione  legislativa,
«emanando» (viene da dire ...) una norma uguale e contraria a  quella
contenuta nella legge regionale. 
    Ne' e' possibile farsi trarre in inganno dalla inclusione di tale
previsione all'interno del Piano faunistico-venatorio: sia perche' il
carattere generale e astratto della previsione in parola non e' certo
negato da tale collocazione; sia perche'  tale  collocazione  e'  del
tutto episodica e frutto di una  libera  scelta  della  stessa  legge
regionale: infatti, e'  sufficiente  scorrere  brevemente  l'art.  10
della legge n. 157 del 1992 per rendersi conto che  la  delimitazione
della Zona Faunistica delle Alpi non e'  per  nulla  contemplata  nel
contenuto necessario del Piano faunistico-venatorio. Ne' lo  e',  del
resto, la delimitazione degli ATC, per i quali la legge statale, come
si e' visto, rinvia ad apposite «norme» regionali (art. 14, comma  1,
della legge n. 157 del 1992). 
    In sintesi, se  al  par.  2.1.  si  confida  di  aver  dimostrato
l'assoluta  abnormita'  dell'esercizio  del  potere   giurisdizionale
concretizzatosi nell'ordinanza indicata in epigrafe, con  riferimento
all'aspetto del contrasto con una previsione formalmente legislativa,
nel presente paragrafo si ritiene invece di aver mostrato  come  tale
abnormita' debba  considerarsi  ancor  piu'  grave  ed  evidente,  in
considerazione  del  carattere  non  solo   formalmente,   ma   anche
materialmente legislativo della previsione normativa con cui la legge
regionale n. 2 del 2022 ha escluso il territorio del Comune di Rivoli
Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi. 
2.3.  -  L'invasione  della  potesta'  legislativa  regionale  e   la
violazione delle attribuzioni costituzionali riconosciute dagli artt.
117, 121 e 123 della Costituzione, anche in  riferimento  agli  artt.
19, 20 e 21 dello Statuto della Regione Veneto. 
    Dal percorso sin qui compiuto emerge chiaramente che con la legge
reg. n. 2 del 2022 e, in particolare, con la previsione ivi contenuta
dell'assoggettamento del territorio del Comune di Rivoli Veronese  al
regime giuridico degli ATC anziche' a quello  della  Zona  Faunistica
delle  Alpi,  la  Regione  ha  esercitato   la   propria   competenza
legislativa residuale in materia di «caccia», riconosciuta  dall'art.
117, quarto comma, Cost., nei limiti fissati dalla legge  statale,  a
tutela della fauna selvatica, nell'art. 11 della  legge  n.  157  del
1992. Da qui  la  conseguenza  gia'  piu'  sopra  accennata:  con  il
provvedimento giurisdizionale abnorme che in questa sede si contesta,
adottato in totale carenza di potere e in violazione degli artt.  101
e 134 Cost., il Tribunale amministrativo regionale per il  Veneto  ha
leso la competenza legislativa residuale che la Regione Veneto  aveva
inteso esercitare, ponendo nel nulla (sia pure  temporaneamente)  una
norma  legislativa   adottata   nell'esercizio   delle   attribuzioni
riconosciute dall'art. 117, quarto comma, Cost. 
    Va da se', peraltro, che in tal modo il Giudice amministrativo ha
leso anche  le  attribuzioni  costituzionali  proprie  del  Consiglio
regionale, al quale compete, ai sensi dell'art. 121,  secondo  comma,
Cost.,  l'esercizio  delle  (potesta'  legislative  attribuite   alla
Regione», anche in riferimento agli artt. 19, 20 e 21  dello  Statuto
della Regione Veneto, i quali, in forza dell'art. 123,  primo  comma,
Cost., ribadiscono tale attribuzione e ne regolano l'esercizio. 
    In sintesi,  e'  dunque  possibile  evidenziare  che  l'ordinanza
indicata in epigrafe, che qui si contesta, non solo e' stata adottata
in assoluta carenza  di  potere  giurisdizionale,  rappresentando  un
esercizio abnorme di quest'ultimo, in violazione degli  artt.  101  e
134  Cost.,  ma  determina  anche   una   lesione   di   attribuzioni
costituzionalmente garantite alla Regione  odierna  ricorrente,  e  -
nell'ambito della stessa - al  Consiglio  regionale,  dagli  articoli
117, quarto comma, 121, secondo comma,  e  123,  primo  comma,  della
Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Regione del Veneto, rappresentata e difesa come  in  epigrafe,
chiede che questa Ecc.ma Corte costituzionale voglia: 
        dichiarare  che  non  spetta  al   Tribunale   amministrativo
regionale per il Veneto -  sezione  I  il  potere  di  disporre,  con
l'ordinanza n. 615/2022 pubblicata il 20  giugno  2022,  che  vengano
mantenute nel territorio del Comune di Rivoli  Veronese  le  speciali
forme di tutela dall'esercizio dell'attivita' venatoria previste  per
le zone faunistiche alpine in contrasto con la  previsione  contenuta
nella legge della Regione del Veneto n. 2 del 2022, nelle more  della
pronuncia  sulla  domanda  cautelare  da  definire  a  seguito  della
soluzione   della    questione    pregiudiziale    di    legittimita'
costituzionale  sollevata  con  separata   ordinanza   dal   medesimo
Tribunale amministrativo; 
        e, per l'effetto, 
        annullare   in   parte   qua   l'ordinanza   del    Tribunale
amministrativo per il Veneto - sezione prima n.  615/2022  pubblicata
il 20 giugno 2022, con la quale il predetto potere giurisdizionale e'
stato affermato e concretamente esercitato. 
    Si depositano i seguenti documenti: 
        doc. 1) ordinanza n. 615/2022  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Veneto, pubblicata il 20 giugno 2022; 
        doc. 2) delibera della giunta regionale n. 972 del  9  agosto
2022, di autorizzazione a promuovere il presente giudizio; 
        doc. 3) delibera del consiglio regionale n. 115 del 2  agosto
2022; 
    Con ossequio. 
        Venezia - Roma, 16 agosto 2022. 
 
                         Avvocato: Quarneti 
 
 
                   Avvocato Professore: Cecchetti 
 
    Depositato il 1° settembre 2022 
 
                       Il cancelliere: Milana