N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  ottobre 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Corte  dei  conti  -  Norme  della
  Provincia autonoma di Bolzano - Certificazione della contrattazione
  collettiva provinciale - Previsione che, fino all'entrata in vigore
  di  una  specifica  norma  di  attuazione  dello  statuto  speciale
  finalizzata a introdurre una disciplina sulla  verifica,  da  parte
  della Corte dei conti,  dell'attendibilita'  della  quantificazione
  dei costi  della  contrattazione  collettiva  provinciale  e  della
  relativa compatibilita' con gli strumenti di  programmazione  e  di
  bilancio, tale verifica e' assicurata dalla Provincia attraverso il
  parere motivato del Collegio dei revisori dei conti. 
- Legge della Provincia autonoma di  Bolzano  3  agosto  2022,  n.  9
  (Assestamento del bilancio di previsione della  Provincia  autonoma
  di  Bolzano  per  l'anno  finanziario  2022  e  per   il   triennio
  2022-2024), art. 10, comma 2. 
(GU n.43 del 26-10-2022 )
    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri (codice  fiscale  80188230587),
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato  e
difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato  (Fax:
06/96514000;  indirizzo   PEC:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Provincia autonoma di  Bolzano  -  Alto  Adige  (codice
fiscale 00390090215), in persona del  Presidente  pro  tempore  della
Giunta   provinciale   -indirizzo   PEC   tratto    dal    «REGINDE»:
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it 
    per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
10 comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9  del
3 agosto 2022, recante «Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022  e  per  il
triennio 2022 - 2024» pubblicata Numero straordinario n. 2 al BUR  n.
31 sezione generale del  5  agosto  2022,  giusta  deliberazione  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno  28  settembre
2022. 
 
       Premesse di fatto e ricostruzione del quadro normativo 
 
    Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino  -  Alto
Adige/Sudtirol, numero straordinario n. 2, al Bollettino n. 31 del  5
agosto e' stata pubblicata  la  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano n. 9 del 3 agosto 2022 recante «Assestamento del bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2022 e per il triennio 2022 - 2024». 
    In particolare, l'art. 10 comma  2  di  detta  legge  provinciale
stabilisce: 
      «2. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
        "Art. 5-bis (Disposizioni relative alla certificazione  della
contrattazione collettiva provinciale) -  1.  La  Provincia  promuove
l'approvazione di una specifica norma  di  attuazione  dello  Statuto
speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una  disciplina
sulla verifica da parte della  Corte  dei  conti  dell'attendibilita'
della  quantificazione  dei  costi  della  contrattazione  collettiva
provinciale e della relativa  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall'art. 47  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. 
        2. Fino all'entrata in vigore della norma  di  attuazione  la
verifica prevista al comma 1 e' assicurata dalla Provincia attraverso
il parere motivato del  Collegio  dei  revisori  dei  conti:  di  cui
all'art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene  integrato  con
gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del  rispetto  dei
vincoli derivanti da norme  di  legge  e'  assicurata  attraverso  il
parere motivato dell'organismo di valutazione,  di  cui  all'art.  5,
comma 5, lettera b).» 
    La disposizione, nel prevedere, nelle more  dell'approvazione  di
una  specifica  norma  che  introduca  in  ambito   provinciale   una
disciplina  sulla  verifica  da   parte   della   Corte   dei   conti
dell'attendibilita'   della   quantificazione   dei    costi    della
contrattazione collettiva della verifica - prevista dal comma  uno  -
stabilisce che la  verifica  venga  assicurata  mediante  il  «parere
motivato del Collegio dei  revisori  dei  conti»;  tale  disposizione
appare in contrasto con l'art. 47 (1)  commi cinque  e  seguenti  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 che  prevede  il  controllo,  sub
specie di certificazione di attendibilita', sia intestato alla  Corte
di conti. 
    Al riguardo, l'art. 1 del decreto legislativo  n.  165  del  2001
comma terzo ultimo periodo  stabilisce  che  «I  principi  desumibili
dall'art. 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  e  successive
modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   costituiscono
altresi', per le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale della Repubblica». 
    Tanto premesso, la disposizione della legge provinciale in  esame
esorbita,  pertanto  dalle  competenze  legislative  attribuite  alla
Provincia autonoma di Bolzano dagli articoli  4  e  8  dello  Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e  viola
gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 117, secondo comma,  lettere
e) e l), e 119 della Costituzione. 
    Pertanto,  l'art.  10,  comma  due,   della   legge   provinciale
summenzionata viene impugnato con il presente  ricorso  ex  art.  127
della Costituzione,  affinche'  ne  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente  annullamento  per
il seguente 
 
                          Motivo di diritto 
 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 10 comma  2  della  legge
della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 3 agosto  2022,  recante
«Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma  di
Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio  2022  -  2024»
per violazione degli  articoli  81,  97,  100,  secondo  comma,  117,
secondo comma, lettere e) e l), e 119 della Costituzione in relazione
agli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. n. 670 del 1972) e all'art. 47 commi 5 e seguenti del decreto
legislativo n. 165/2001. 
    Come si e' detto, l'art. 10,  rubricato  «(Modifica  della  legge
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, "Ordinamento  del  personale  della
Provincia"), prevede al comma 2: 
      "Dopo l'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
        "Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione  della
contrattazione collettiva provinciale) -  1.  La  Provincia  promuove
l'approvazione di una specifica norma  di  attuazione  dello  Statuto
speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una  disciplina
sulla verifica da parte della  Corte  dei  conti  dell'attendibilita'
della  quantificazione  dei  costi  della  contrattazione  collettiva
provinciale e della relativa  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall'art. 47  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. 
        2. Fino all'entrata in vigore della norma  di  attuazione  la
verifica prevista al comma 1 e' assicurata dalla Provincia attraverso
il parere motivato del  Collegio  dei  revisori  dei  conti,  di  cui
all'art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene  integrato  con
gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del  rispetto  dei
vincoli derivanti da norme  di  legge  e'  assicurata  attraverso  il
parere motivato dell'organismo di valutazione,  di  cui  all'art.  5,
comma 5, lettera b).» 
    La disposizione in esame esorbita  dalle  competenze  legislative
attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dagli articoli  4  e  8
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670  del
1972) e viola gli articoli 81, 97, 100, secondo comma,  117,  secondo
comma, lettere e) e l), e  119  della  Costituzione  in  relazione  a
quanto  previsto  dall'art.  47  commi  5  e  seguenti  del   decreto
legislativo n. 165/2001. 
    Come ben noto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige: 
      «8. Le province hanno la potesta' di emanare norme  legislative
entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie: 
        1) ordinamento degli uffici provinciali e  del  personale  ad
essi addetto. 
        (omissis)» 
    L'art. 4, a sua volta prevede: 
      «In armonia con la Costituzione e i  principi  dell'ordinamento
giuridico  della  Repubblica  e  con  il  rispetto   degli   obblighi
internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'  compreso
quello della tutela delle minoranze  linguistiche  locali  -  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali   della
Repubblica, la regione ha la potesta' di  emanare  norme  legislative
nelle seguenti materie: 
        1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi
addetto 
        (omissis)» 
    Si aggiunge anche che decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 1988, n. 305 «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per
la regione Trentino-Alto Adige per  l'istituzione  delle  sezioni  di
controllo della Corte dei conti di Trento  e  di  Bolzano  e  per  il
personale ad esse addetto» all'art. 6 comma 1 prevede: 
      «6.1. Per il  controllo  sulla  gestione  del  bilancio  e  del
patrimonio della Regione e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, degli enti locali, nonche' degli altri enti pubblici di  cui
all'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, per  lo  svolgimento  dell'attivita'  e  per  il
funzionamento delle sezioni di Trento e di  Bolzano  e  dei  relativi
uffici di controllo,  nonche'  per  l'esercizio  delle  funzioni  dei
presidenti di sezione preposti al  coordinamento  si  applicano,  per
quanto non disciplinato dal presente decreto, le  leggi  dello  Stata
che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure  della
Corte dei conti. Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la
Corte puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo
periodo dati economici e  patrimoniali  riferiti  agli  enti  e  agli
organismi privati  dalle  stesse  partecipati  o  finanziati  in  via
ordinaria» [enfasi aggiunte]. 
      Orbene, si osserva, in  primo  luogo,  che  disciplina  di  cui
all'art. 47  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  evocata  quale
parametro interposto, rinviene la sua origine nella  disposizione  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della  legge  n.  421/1992,  che
prevede che «la legittimita'  e  la  compatibilita'  economica  [...]
siano sottoposte al controllo della Corte dei conti». 
    Prosegue il citato art. 2, stabilendo al comma 2 che «I  principi
desumibili dalle disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono
altresi' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di   Trento   e   di   Bolzano   norme   fondamentali   di    riforma
economico-sociale della Repubblica» [enfasi aggiunte]. 
    L'art. 1 comma  3  ultimo  periodo  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 espressamente prevede che: 
      «I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11,  comma  4,  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  costituiscono  altresi',  per  le  Regioni  a  statuto
speciale e per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica». 
    Anche codesta Corte sia con la sentenza n. 16 del 2020 che con la
sentenza n. 25 del 2020 ha ribadito che «la  disciplina  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 contiene norme fondamentali in materia di
riforme economico-sociali della Repubblica, che  vincolano  anche  le
Regioni a statuto speciale». 
    La disposizione in parola, dunque, quale  norma  fondamentale  in
materia di riforme economico-sociali non  poteva  essere  pretermessa
dal legislatore provinciale con una previsione  che  costituisce  una
espressa ed evidente deroga alla previsione  della  competenza  della
Corte dei  conti  in  tema  di  certificazione  della  compatibilita'
economico-finanziaria dei contratti collettivi. 
    D'altra parte, proprio in virtu'  del  carattere  unitario  delle
funzioni di controllo intestate, in base all'art. 100, secondo comma,
della Costituzione, alla Corte dei  conti,  la  legislazione  statale
trova direttamente efficacia  anche  nei  confronti  dell'ordinamento
provinciale, senza necessita' di norme di attuazione  (cfr.  sentenza
della Corte costituzione n. 40 del 1994). 
    La   disposizione   provinciale   in   esame,   che   attribuisce
esclusivamente ad  organi  di  controllo  interno,  la  competenza  a
controllare la  compatibilita'  economico-finanziaria  dei  contratti
collettivi, precludendo -  esplicitamente  (  come  si  desume  dalla
chiara lettera della disposizione in oggetto) - alla Corte dei  conti
l'esercizio  delle  proprie  prerogative  al  riguardo,   fino   alla
emanazione di una norma di  attuazione,  contrasta,  anche,  con  gli
articoli 117 lettere e) ed l) sia con la previsione dell'art. 119. 
    L'intervento  normativo  provinciale  e'  infatti  lesivo   della
competenza  statale  in  materia  di  coordinamento   della   finanza
pubblica: la norma statale affida la certificazione  alla  Corte  dei
conti, quale organo terzo ed imparziale di  garanzia  dell'equilibrio
economico-finanziario, in quanto al servizio dello  Stato-ordinamento
(Corte cost. n. 60 del 2013) e al quale  sono  correlati  i  principi
fondamentali della solidarieta' politica, economica e sociale (art. 2
Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo  comma,
Cost.), dell'unitarieta' della Repubblica (art. 5 Cost.) e di  tutela
dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio  (art.
97,  primo  comma,  della   Costituzione),   nonche'   della   tutela
dell'unita' giuridica ed economica (art. 120 Cost.). 
    E', pertanto, precluso al legislatore provinciale disciplinare  i
poteri di controllo della Corte dei conti, giacche' gli  stessi  sono
riservati alla competenza esclusiva dello Stato. 
    Deve precisarsi al riguardo che a  disciplina  normativa  statale
che ha  fatto  seguito  alla  riforma  costituzionale  [N.d.R.  legge
costituzionale n. 1/2012] e,  in  particolare,  le  norme  che  hanno
previsto il rafforzamento dei controlli in capo alla Corte dei conti,
al fine di salvaguardare la sana gestione  finanziaria  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche, sono state a piu' riprese esaminate  dalla
giurisprudenza di codesta Corte che  ha  concluso  nel  senso  che  i
controlli disciplinati dalle norme degli  Statuti  speciali  e  dalle
norme di attuazione non esauriscono le forme di controllo della Corte
dei conti. Sempre secondo codesta Corte,  lo  Stato  puo'  prevedere,
nelle materie del coordinamento della finanza pubblica, per  tutelare
interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo del Giudice
contabile ulteriori rispetto  a  quelle  disciplinate  dagli  Statuti
speciali e dalle norme di attuazione, salvo il limite che  le  stesse
non contrastino puntualmente con gli stessi Statuti (ex multis  Corte
costituzionale n. 39 del 2014). 
    La certificazione della  Corte  dei  conti  sulla  compatibilita'
economico-finanziaria della contrattazione collettiva  del  personale
pubblico e' prevista dunque in una normativa di principio in  materia
di «coordinamento della finanza pubblica» che  risponde  all'esigenza
di un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla  tenuta
degli equilibri dei bilanci pubblici, considerata  la  rilevanza  dei
costi del personale degli enti territoriali rispetto al totale  della
spesa pubblica. Tale controllo,  inteso  ad  assicurare,  in  ragione
della  tutela  dell'unita'   economica   della   Repubblica   e   del
coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria  e
gli obiettivi di Governo concordati in sede europea, e' affidato alla
Corte dei  conti,  quale  organo  terzo  ed  imparziale  di  garanzia
dell'equilibrio economico-finanziario, in quanto  al  servizio  dello
Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013). 
    Ulteriormente,  codesta  Corte  ha  affermato  che  la  norma  di
attuazione statutaria [il gia' richiamato DPR 305/1988] non determina
effetti preclusivi rispetto all'esercizio della funzione di controllo
sulla gestione economico finanziaria, con  riferimento  ai  parametri
costituzionali di cui agli articoli 81, 119 e  120  Cost.;  controlli
esterni da tenere distinti rispetto a quelli interni e dai poteri  di
vigilanza svolti dalla Provincia, in quanto gli stessi si pongono  su
piani diversi e, come tali, tra di loro non sono incompatibili (Corte
cost. n. 60 del 2013). 
    Ancora si aggiunge che proprio il richiamato  testo  dell'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305  e
successive modifiche, laddove prevede che  «Per  il  controllo  sulla
gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano [...] si applicano,  per  quanto  non
disciplinato  dal  presente  decreto,  le  leggi  dello   Stato   che
disciplinano l'ordinamento, le  attribuzioni  e  le  procedure  della
Corte dei conti» induce  a  ritenere  direttamente  applicabile  alla
Provincia la previsione statale in esame che non abbisogna  di  alcun
«adattamento» se non con riferimento a profili di dettaglio  relativi
alle modalita' procedimentali finalizzate ad assicurare  un  percorso
strutturato tra Provincia e Corte di conti. 
    L'adeguamento,  secondo  le  procedure   previste   dal   decreto
legislativo  n.  266  del  1992,  puo',  pertanto,  riguardare   tali
contenuti   (procedimentali),   essendo   precluso   al   legislatore
provinciale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti,
giacche' gli stessi sono riservati alla  competenza  esclusiva  dello
Stato. 
    La normativa statale deve quindi trovare applicazione e  trovera'
applicazione  anche  per  gli  aspetti  procedimentali   qualora   la
Provincia  non  ritenga  di  adottare  una  diversa   disciplina   di
dettaglio. 
    Per usare le parole di codesta Corte costituzionale di  cui  alla
sentenza n. 40 del 1994, la formula adottata con simili  disposizioni
e' correlata  al  carattere  unitario  delle  funzioni  di  controllo
attribuite, in base all'art. 100, secondo comma, della  Costituzione,
alla Corte dei conti e, pertanto, «non puo' non  essere  interpretata
come richiamo ad una forma di  rinvio  «dinamico»  alla  legislazione
statale  in   tema   di   funzioni   della   Corte   dei   conti   e,
conseguentemente, anche di forme e di limiti· del controllo  ad  essa
spettante: legislazione statale che, nei suoi svolgimenti, proprio in
virtu' del richiamo operato attraverso la  norma  di  attuazione,  e'
destinata, dunque, a  espandere  direttamente  la  propria  efficacia
anche nei confronti dell'ordinamento regionale [o provinciale]». 
    In conclusione, la previsione della  certificazione  della  Corte
dei   conti   sulla   compatibilita'   economico-finanziaria    della
contrattazione collettiva del personale pubblico e' prevista  in  una
norma che e' inderogabile anche da  parte  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome. 
 
__________ 

(1) L'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001 commi 5 e  seguenti
    prevede:  5.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
    accordo, nonche'  la  verifica  da  parte  delle  amministrazioni
    interessate sulla copertura degli oneri contrattuali,  il  giorno
    successivo  l'ARAN  trasmette  la   quantificazione   dei   costi
    contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
    compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di  bilancio
    di cui all'art. 1-bis della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
    successive  modificazioni.   La   Corte   dei   conti   certifica
    l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro  compatibilita'
    con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La  Corte  dei
    conti delibera entro quindici  giorni  dalla  trasmissione  della
    quantificazione  dei  costi  contrattuali,  decorsi  i  quali  la
    certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della
    certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato
    di settore e al Governo. Se la  certificazione  e'  positiva,  il
    presidente dell'ARAN  sottoscrive  definitivamente  il  contratto
    collettivo.  6.  La  Corte  dei  conti  puo'  acquisire  elementi
    istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre
    esperti in materia di relazioni  sindacali  e  costo  del  lavoro
    individuati  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione, tramite il Capo del  Dipartimento  della  funzione
    pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della  Ragioneria
    generale dello  Stato,  nell'ambito  di  un  elenco  definito  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso
    delle  amministrazioni  di  cui  all'art.   41,   comma   2,   la
    designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,  dall'UPI
    e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. 7. In
    caso di certificazione non positiva  della  Corte  dei  conti  le
    parti  contraenti  non  possono  procedere  alla   sottoscrizione
    definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella  predetta  ipotesi,  il
    Presidente dell'ARAN, d'intesa  con  il  competente  comitato  di
    settore, che puo' dettare  indirizzi  aggiuntivi,  provvede  alla
    riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di  una  nuova
    ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai  fini  delle
    certificazioni.  In  seguito  alla  sottoscrizione  della   nuova
    ipotesi di accordo  si  riapre  la  procedura  di  certificazione
    prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la  certificazione
    non  positiva  sia  limitata  a  singole  clausole   contrattuali
    l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma restando
    l'inefficacia  delle  clausole  contrattuali  non   positivamente
    certificate. 
 
                               P.T.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimo,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed  illustrati,  l'art.  10,  comma  2,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano - 3 agosto 2022, n. 9. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. l'attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 28  settembre  2022,
della determinazione di impugnare la legge della  Provincia  autonoma
di Bolzano - Alto Adige del 3 agosto 2022, n. 9; 
      2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare i motivi di ricorso  anche
alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 4 ottobre 2022 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Galluzzo