N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  ottobre 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della  Regione  Molise  -  Previsione  del   riconoscimento   della
  legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il
  valore complessivo di euro 667.853,20,  a  favore  di  aziende  del
  trasporto pubblico locale (TPL) extraurbano  per  il  pagamento  di
  ulteriori servizi relativi a chilometri effettuati  in  aggiunta  a
  quelli contrattualizzati -  Previsione  che  al  finanziamento  del
  debito si provvede mediante utilizzo  dello  stanziamento  previsto
  alla missione 10, programma 02, titolo 1. 
- Legge della Regione Molise 4 agosto  2022,  n.  18  (Riconoscimento
  della  legittimita'   del   debito   fuori   bilancio,   ai   sensi
  dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del  d.lgs.  23/06/2011,  n.
  118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020), artt.
  1 e 2. 
(GU n.43 del 26-10-2022 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Molise,  in
persona del presidente della giunta  regionale  pro  tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli  1  e  2
della legge della Regione Molise n. 18 del 4 agosto 2022,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise  n.  41  del  5  agosto
2022, recante «Riconoscimento della  legittimita'  del  debito  fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. Ditte TPL extraurbano - altre fatture  2020»,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri del 28 Settembre 2022. 
    In  data  5  agosto  2022  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 41 la legge regionale n. 18  del  4
agosto 2022, recante «Riconoscimento della  legittimita'  del  debito
fuori bilancio, ai sensi dell'art.  73,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020». 
    Il provvedimento in esame,  agli  articoli  1  e  2  si  pone  in
contrasto con diverse disposizioni costituzionali. 
    Pertanto, con il presente atto, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri impugna la citata legge regionale n. 18/2022,  affinche'  ne
sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  sulla  base  del
seguente 
 
                               Motivo 
 
Articoli 1 e 2 della legge regionale n. 18/2022:  illegittimita'  per
violazione degli articoli 117, comma 2,  lettera  e),  ed  81,  terzo
comma della Costituzione, nonche' degli articoli 3, comma  1,  e  60,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  e  del  principio
applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto  legislativo  n.  118/2011
(norme interposte). 
    L'art. 1 («Riconoscimento della  legittimita'  del  debito  fuori
bilancio in assenza di preventivo  impegno  di  spesa»)  della  legge
regionale n.18/2022 cosi' dispone: 
        1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera  e),  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  «Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta  la  legittimita'  del
debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valere complessivo
di euro 667.853,20, a favore di aziende del TPL  extraurbano  per  il
pagamento di ulteriori servizi relativi a  chilometri  effettuati  in
aggiunta a quelli contrattualizzati». 
    L'art. 2 («Norma finanziaria») della legge regionale  n.  18/2022
cosi' dispone: 
        «1.  Al  finanziamento  del  debito  di   cui   all'art.   1,
dell'importo complessivo di  euro  667.853,20  si  provvede  mediante
utilizzo dello stanziamento previsto alla missione 10, programma  02,
titolo 1». 
    Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli
117,  comma  secondo,  lettera  e),  ed  81,   terzo   comma,   della
Costituzione, poiche' incidono sulla potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,
nonche' sulla copertura  finanziaria,  in  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, della Costituzione, attuati dagli articoli 3  e  60  del
decreto legislativo n. 118/2011, nonche' dal principio applicato  9.1
dell'allegato  4/2  al  decreto  legislativo  n.  118/2011  -   norme
interposte. 
    In  particolare  l'art.  2  (Norma  finanziaria)   individua   la
copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori
bilancio di cui all'art. 1, pari ad euro 667.853,20, a  valere  sulle
risorse della Missione 10, Programma 2, Titolo I. 
    Tuttavia, nella norma citata non e' indicato a quale bilancio  di
previsione si fa riferimento. 
    La copertura a valere sui residui, (secondo  la  quale  l'importo
del debito fuori bilancio riconosciuto coincide  con  i  residui  del
capitolo di spesa 70060.0 della Missione 10, Programma 2,  Titolo  I,
del bilancio di previsione 2022-24) non appare idonea, atteso che, ai
sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n.  118/2011,  i
residui passivi rappresentano,  come  dispone  la  norma  richiamata,
somme gia' «impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o  liquidabili,
e non pagate  entro  il  termine  dell'esercizio  da  iscriversi  nel
bilancio di previsione dell'esercizio successivo». 
    Pertanto, le norme in esame si pongono in  contrasto  con  l'art.
81, terzo comma, della Costituzione. 
    Peraltro,  la  procedura   adottata   di   riconoscimento   della
legittimita' del debito fuori bilancio dopo aver impegnato la  spesa,
si pone in contrasto con il principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2
al decreto legislativo n. 118/2011, che, in materia di  debiti  fuori
bilancio, prevede quanto segue: 
        «L'emersione di debiti assunti  dall'ente  e  non  registrati
quando l'obbligazione e' sorta comporta la necessita' di attivare  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in  cui  le
relative  obbligazioni  sono  esigibili.   Nel   caso   in   cui   il
riconoscimento    intervenga    successivamente     alla     scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata  nell'esercizio  in  cui  il
debito fuori bilancio e' riconosciuto.» 
    In altri termini, la regione  non  poteva  impegnare  le  risorse
prima del riconoscimento del  debito  fuori  bilancio,  avvenuto,  in
questo  caso,  tramite  legge  regionale:   l'impegno   deve   essere
successivo al riconoscimento. 
    Pertanto, la norma in  esame  viola  la  disciplina  del  decreto
legislativo n. 118/2011  e,  conseguentemente,  l'art.  117,  secondo
comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  riguardante  la  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    La regione ha precisato che la  copertura  indicata  nelle  norme
finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse rinvenienti
nel Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021. 
    Considerato pero' che la legge in esame e'  stata  approvata  dal
Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri avrebbe dovuto
gravare sull'anno 2022 per cui risulta violato il principio contabile
dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3, comma 1,  nonche'  il
disposto dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n.  118/2011,
il quale ultimo disciplina l'armonizzazione dei sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio  delle  regioni,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  riguardante   la
potesta'  legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Conseguentemente, la legge regionale in argomento  risulta  anche
priva di copertura finanziaria, in contrasto  con  l'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Le disposizioni in esame, infatti, riguardanti una  modalita'  di
copertura   finanziaria   che   viola    il    principio    contabile
dell'annualita'  del  bilancio  di  cui  all'art.   3   del   decreto
legislativo n. 118/2011, comportano di conseguenza nuovi  e  maggiori
oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento. 
    Sotto tale profilo, va ricordato che, ai sensi  del  citato  art.
81, comma 3, della Costituzione, ogni  disposizione  legislativa  che
importi modifiche all'equilibrio contabile deve indicare i mezzi  per
farvi fronte, considerato che 
        «il principio in esame, in quanto presidio degli equilibri di
finanza pubblica, opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di
norme interposte, sostanziandosi  in  una  vera  e  propria  clausola
generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi  causa  di
effetti  perturbanti  la  sana  gestione  finanziaria  e   contabile.
Pertanto,  il  sindacato  di  costituzionalita'  sulle  modalita'  di
copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il  precetto
costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello  stesso,
nel volgere del tempo» (sentenza n. 244 del 2020). 
    Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 
        «le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto
forma di minori entrate, a carico dei bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche  devono  contenere  la  previsione  dell'onere   stesso   e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali». 
    Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza  di
chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si
ispira e a cui il legislatore regionale non  puo'  sottrarsi,  ragion
per cui la copertura di  nuove  spese  (nel  caso  specie,  di  oneri
discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio) deve essere
credibile, sufficientemente sicura, conforme al modello  legale,  non
arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la  spesa  che
si intende effettuare in esercizi futuri. 
    La giurisprudenza della Corte  ha,  peraltro,  precisato  che  le
citate  disposizioni  statali  sono   meramente   specificative   del
principio  dell'equilibrio  di   bilancio,   sicche'   questo   opera
direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo,  sentenza
n. 124/2022). 
    Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati,  gli
articoli in  esame  sono,  pertanto,  da  ritenersi  illegittimi  per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  e)  (armonizzazione
dei bilanci pubblici),  e  con  l'art.  81,  terzo  comma  (copertura
finanziaria), della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 1 e  2  della
legge della Regione Molise n. 18 del 4 agosto 2022. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1) l'estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2022. 
          Roma, 3 ottobre 2022 
 
                 L'avvocato dello Stato: Urbani Neri 
 
 
          Il vice avvocato generale dello Stato: De Bellis