N. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Molise - Previsione del riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 667.853,20, a favore di aziende del trasporto pubblico locale (TPL) extraurbano per il pagamento di ulteriori servizi relativi a chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati - Previsione che al finanziamento del debito si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto alla missione 10, programma 02, titolo 1. - Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 18 (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020), artt. 1 e 2.(GU n.43 del 26-10-2022 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 18 del 4 agosto 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 5 agosto 2022, recante «Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020», come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 Settembre 2022. In data 5 agosto 2022 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 la legge regionale n. 18 del 4 agosto 2022, recante «Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni. Ditte TPL extraurbano - altre fatture 2020». Il provvedimento in esame, agli articoli 1 e 2 si pone in contrasto con diverse disposizioni costituzionali. Pertanto, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la citata legge regionale n. 18/2022, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, sulla base del seguente Motivo Articoli 1 e 2 della legge regionale n. 18/2022: illegittimita' per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera e), ed 81, terzo comma della Costituzione, nonche' degli articoli 3, comma 1, e 60, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e del principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 (norme interposte). L'art. 1 («Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio in assenza di preventivo impegno di spesa») della legge regionale n.18/2022 cosi' dispone: 1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta la legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valere complessivo di euro 667.853,20, a favore di aziende del TPL extraurbano per il pagamento di ulteriori servizi relativi a chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati». L'art. 2 («Norma finanziaria») della legge regionale n. 18/2022 cosi' dispone: «1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1, dell'importo complessivo di euro 667.853,20 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto alla missione 10, programma 02, titolo 1». Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli 117, comma secondo, lettera e), ed 81, terzo comma, della Costituzione, poiche' incidono sulla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' sulla copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, attuati dagli articoli 3 e 60 del decreto legislativo n. 118/2011, nonche' dal principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 - norme interposte. In particolare l'art. 2 (Norma finanziaria) individua la copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 1, pari ad euro 667.853,20, a valere sulle risorse della Missione 10, Programma 2, Titolo I. Tuttavia, nella norma citata non e' indicato a quale bilancio di previsione si fa riferimento. La copertura a valere sui residui, (secondo la quale l'importo del debito fuori bilancio riconosciuto coincide con i residui del capitolo di spesa 70060.0 della Missione 10, Programma 2, Titolo I, del bilancio di previsione 2022-24) non appare idonea, atteso che, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi rappresentano, come dispone la norma richiamata, somme gia' «impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo». Pertanto, le norme in esame si pongono in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, la procedura adottata di riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio dopo aver impegnato la spesa, si pone in contrasto con il principio applicato 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, che, in materia di debiti fuori bilancio, prevede quanto segue: «L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta comporta la necessita' di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto.» In altri termini, la regione non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto, in questo caso, tramite legge regionale: l'impegno deve essere successivo al riconoscimento. Pertanto, la norma in esame viola la disciplina del decreto legislativo n. 118/2011 e, conseguentemente, l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La regione ha precisato che la copertura indicata nelle norme finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse rinvenienti nel Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021. Considerato pero' che la legge in esame e' stata approvata dal Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri avrebbe dovuto gravare sull'anno 2022 per cui risulta violato il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3, comma 1, nonche' il disposto dell'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, il quale ultimo disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta anche priva di copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni in esame, infatti, riguardanti una modalita' di copertura finanziaria che viola il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011, comportano di conseguenza nuovi e maggiori oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento. Sotto tale profilo, va ricordato che, ai sensi del citato art. 81, comma 3, della Costituzione, ogni disposizione legislativa che importi modifiche all'equilibrio contabile deve indicare i mezzi per farvi fronte, considerato che «il principio in esame, in quanto presidio degli equilibri di finanza pubblica, opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Pertanto, il sindacato di costituzionalita' sulle modalita' di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo» (sentenza n. 244 del 2020). Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 «le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Tale quantificazione deve rispettare la fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 della Costituzione si ispira e a cui il legislatore regionale non puo' sottrarsi, ragion per cui la copertura di nuove spese (nel caso specie, di oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio) deve essere credibile, sufficientemente sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. La giurisprudenza della Corte ha, peraltro, precisato che le citate disposizioni statali sono meramente specificative del principio dell'equilibrio di bilancio, sicche' questo opera direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo, sentenza n. 124/2022). Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, gli articoli in esame sono, pertanto, da ritenersi illegittimi per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) (armonizzazione dei bilanci pubblici), e con l'art. 81, terzo comma (copertura finanziaria), della Costituzione.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 18 del 4 agosto 2022. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1) l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022. Roma, 3 ottobre 2022 L'avvocato dello Stato: Urbani Neri Il vice avvocato generale dello Stato: De Bellis