N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Molise - Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 345.791,00, a favore di aziende del trasporto pubblico locale (TPL) extraurbano per il pagamento di servizi relativi a chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati - Previsione che al finanziamento di tale debito si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto alla missione 1, programma 02, titolo 1. - Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 19 (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.. -Ditte TPL extraurbano), artt. 1 e 2.(GU n.44 del 2-11-2022 )
Ricorso ex art.127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della Legge della Regione Molise n. 19 del 4 agosto 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 5 agosto 2022, recante "Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. Ditte TPL extraurbano", come da delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022. In data 5 agosto 2022 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 la Legge Regionale n. 19 del 4 agosto 2022, recante "Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano". Il provvedimento in esame, agli artt. 1 e 2 si pone in contrasto con diverse disposizioni costituzionali. Pertanto, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna la citata L.R. n. 19/2022, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, sulla base del seguente Motivo Artt. 1 e 2 della L.R. n. 19/2022: illegittimita' per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e) ed 81 terzo comma Cost., nonche' dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e del principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, (norme interposte). L'art. 1 ("Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio in assenza di preventivo impegno di spesa") della L.R. n.19/2022 cosi' dispone: Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., e' riconosciuta la legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise, per il valore complessivo di euro 345.791,00, a favore di aziende del TPL extraurbano per il pagamento di serviz di relativi a chilometri effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati". L'art. 2 ("Norma finanziaria") della L.R. n. 19/2022 cosi' dispone: "1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1, dell'importo complessivo di euro 345.791,00, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto alla missione 1, programma 02, titolo 1". Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli 117, comma secondo, lettera e), ed 81, terzo comma, Cost., poiche' incidono sulla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonche' sulla copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., attuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 - norme interposte. In particolare l'articolo 2 (Norma finanziaria) individua la copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 a valere sulle risorse della Missione 1, Programma 2, Titolo I. Al riguardo, si evidenzia che nella norma non e' indicato a quale bilancio di previsione si fa riferimento. Qualora si supponesse che, in ossequio al principio dell'annualita' del bilancio, trattasi del bilancio di previsione in corso di gestione - ovvero il bilancio di previsione 2022-24 - lo stanziamento della Missione 1, Programma 2, Titolo I non consentirebbe l'integrale copertura dei sopracitati oneri, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost. Tuttavia, come confermato dalla Regione, la copertura indicata nelle norme finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse rinvenenti nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021. Pertanto, atteso che la legge in esame e' stata approvata dal Consiglio regionale nel 2022, la copertura degli oneri discendenti dalle predette leggi avrebbe dovuto trovare copertura nel 2022 e non in anni precedenti. Ne consegue che la norma si pone in contrasto con il principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che, in materia di debiti fuori bilancio, prevede quanto segue: "L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta comporta la necessita' di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio e' riconosciuto." In altri termini, la Regione non poteva impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, avvenuto, in questo caso, tramite legge regionale: l'impegno deve essere successivo al riconoscimento. In ogni caso, essendo il riconoscimento avvenuto nel 2022 (con la L.R. impugnata), era a tale anno che occorreva imputare la copertura. Conseguentemente, la legge regionale in argomento risulta anche priva di copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., in base al quale ogni disposizione legislativa che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte, considerato che «il principio in esame, in quanto presidio degli equilibri di finanza pubblica, "opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Pertanto, il sindacato di costituzionalita' sulle modalita' di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo"» (sentenza n. 244 del 2020). Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della L. n. 196 del 2009 "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali". La Regione deve rispettare la fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' di bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, ragion per cui la copertura di nuove spese (nel caso di specie, di oneri derivanti da riconoscimento del debito fuori bilancio) deve essere credibile, sufficientemente sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o irrazionale e in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. La giurisprudenza della Corte ha, peraltro, precisato che le citate disposizioni statali sono meramente specificative del principio dell'equilibrio di bilancio, sicche' questo opera direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo, sentenza 124/2022). Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati, gli articoli in esame sono da ritenersi illegittimi per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) (armonizzazione dei bilanci pubblici) e con l'articolo 81, terzo comma (copertura finanziaria) Cost.
P. Q. M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 1 e 2 della Legge della Regione Molise n. 19 del 4 agosto 2022. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1) l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 28.9.2022. Roma, 3 ottobre 2022 L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri Il Vice Avvocato generale dello Stato: De Bellis