N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6  ottobre 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Copertura  finanziaria  -  Norme
  della Regione Molise - Riconoscimento della legittimita' del debito
  fuori bilancio della Regione Molise, per il valore  complessivo  di
  euro 345.791,00, a favore di aziende del trasporto pubblico  locale
  (TPL) extraurbano per il pagamento di servizi relativi a chilometri
  effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati - Previsione  che
  al finanziamento di tale debito si provvede mediante utilizzo dello
  stanziamento previsto alla missione 1, programma 02, titolo 1. 
- Legge della Regione Molise 4 agosto  2022,  n.  19  (Riconoscimento
  della  legittimita'   del   debito   fuori   bilancio,   ai   sensi
  dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del  d.lgs.  23/06/2011,  n.
  118 e ss.mm.ii.. -Ditte TPL extraurbano), artt. 1 e 2. 
(GU n.44 del 2-11-2022 )
     Ricorso  ex  art.127  della  Costituzione  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Molise,  in
persona del Presidente della Giunta  Regionale  pro  tempore  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli  1  e  2
della Legge della Regione Molise n. 19 del 4 agosto 2022,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise  n.  41  del  5  agosto
2022, recante "Riconoscimento della  legittimita'  del  debito  fuori
bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del  D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. Ditte TPL  extraurbano",  come  da
delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022. 
    In  data  5  agosto  2022  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Molise n. 41 la Legge Regionale n. 19  del  4
agosto 2022, recante "Riconoscimento della  legittimita'  del  debito
fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera  e),  del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.. Ditte TPL extraurbano". 
    Il provvedimento in esame, agli artt. 1 e 2 si pone in  contrasto
con diverse disposizioni costituzionali. 
    Pertanto, con il presente atto, il Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  impugna  la  citata  L.R.  n.  19/2022,  affinche'  ne  sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale, sulla base del seguente 
 
                               Motivo 
 
    Artt. 1 e 2 della L.R. n. 19/2022: illegittimita' per  violazione
degli artt. 117, comma 2, lett. e) ed 81 terzo comma  Cost.,  nonche'
dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e del principio applicato 9.1
dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, (norme interposte). 
    L'art. 1 ("Riconoscimento della  legittimita'  del  debito  fuori
bilancio in assenza di  preventivo  impegno  di  spesa")  della  L.R.
n.19/2022 cosi' dispone: 
        Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera  e),  del  D.Lgs.  23
giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.  1  e  2  della
legge  5  maggio  2009,  n.  42"  e  ss.mm.ii.,  e'  riconosciuta  la
legittimita' del debito fuori bilancio della Regione Molise,  per  il
valore complessivo di euro 345.791,00, a favore di  aziende  del  TPL
extraurbano per il pagamento  di  serviz  di  relativi  a  chilometri
effettuati in aggiunta a quelli contrattualizzati". 
    L'art. 2  ("Norma  finanziaria")  della  L.R.  n.  19/2022  cosi'
dispone: 
        "1.  Al  finanziamento  del  debito  di   cui   all'art.   1,
dell'importo complessivo di euro  345.791,00,  si  provvede  mediante
utilizzo dello stanziamento previsto alla missione 1,  programma  02,
titolo 1". 
    Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con gli articoli
117, comma secondo, lettera e), ed 81, terzo  comma,  Cost.,  poiche'
incidono sulla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in  materia
di armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  nonche'  sulla  copertura
finanziaria, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.,  attuati
dall'articolo 3 del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e  dal
principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al  D.lgs.  n.  118/2011  -
norme interposte. 
    In particolare l'articolo  2  (Norma  finanziaria)  individua  la
copertura degli oneri discendenti dal riconoscimento del debito fuori
bilancio di cui all'articolo 1 a valere sulle risorse della  Missione
1, Programma 2, Titolo I. 
    Al riguardo, si evidenzia che nella norma non e' indicato a quale
bilancio di previsione si fa riferimento. 
    Qualora   si   supponesse   che,   in   ossequio   al   principio
dell'annualita' del bilancio, trattasi del bilancio di previsione  in
corso di gestione - ovvero il bilancio di  previsione  2022-24  -  lo
stanziamento  della  Missione  1,   Programma   2,   Titolo   I   non
consentirebbe  l'integrale  copertura  dei  sopracitati   oneri,   in
contrasto con l'articolo 81, terzo comma, Cost. 
    Tuttavia, come confermato dalla Regione,  la  copertura  indicata
nelle norme finanziarie della legge in esame e' costituita da risorse
rinvenenti nel Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021. 
    Pertanto, atteso che la legge in esame  e'  stata  approvata  dal
Consiglio regionale nel 2022, la copertura  degli  oneri  discendenti
dalle predette leggi avrebbe dovuto trovare copertura nel 2022 e  non
in anni precedenti. 
    Ne consegue che la norma si pone in contrasto  con  il  principio
applicato 9.1 dell'Allegato  4/2  al  D.lgs.  n.  118/2011,  che,  in
materia di debiti fuori bilancio, prevede quanto segue: 
        "L'emersione di debiti assunti  dall'ente  e  non  registrati
quando l'obbligazione e' sorta comporta la necessita' di attivare  la
procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio,
prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in  cui  le
relative  obbligazioni  sono  esigibili.   Nel   caso   in   cui   il
riconoscimento    intervenga    successivamente     alla     scadenza
dell'obbligazione, la spesa e' impegnata  nell'esercizio  in  cui  il
debito fuori bilancio e' riconosciuto." 
    In altri termini, la Regione  non  poteva  impegnare  le  risorse
prima del riconoscimento del  debito  fuori  bilancio,  avvenuto,  in
questo  caso,  tramite  legge  regionale:   l'impegno   deve   essere
successivo al riconoscimento. In ogni caso, essendo il riconoscimento
avvenuto nel 2022 (con la  L.R.  impugnata),  era  a  tale  anno  che
occorreva imputare la copertura. 
    Conseguentemente, la legge regionale in argomento  risulta  anche
priva di copertura finanziaria, in contrasto  con  l'art.  81,  terzo
comma, Cost., in base al  quale  ogni  disposizione  legislativa  che
importi nuovi o maggiori  oneri  deve  indicare  i  mezzi  per  farvi
fronte, considerato che 
    «il principio in esame, in quanto  presidio  degli  equilibri  di
finanza pubblica, "opera direttamente, a  prescindere  dall'esistenza
di norme interposte, sostanziandosi in una vera  e  propria  clausola
generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi  causa  di
effetti  perturbanti  la  sana  gestione  finanziaria  e   contabile.
Pertanto,  il  sindacato  di  costituzionalita'  sulle  modalita'  di
copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il  precetto
costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello  stesso,
nel volgere del tempo"» (sentenza n. 244 del 2020). 
    Ai sensi, altresi', dell'art. 19 della L. n. 196 del 2009 
    "le leggi e i provvedimenti che  comportano  oneri,  anche  sotto
forma di minori entrate, a carico dei bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche  devono  contenere  la  previsione  dell'onere   stesso   e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali". 
    La Regione deve rispettare la fondamentale esigenza di  chiarezza
e solidita' di bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, ragion per cui
la copertura di nuove spese (nel caso di specie, di  oneri  derivanti
da riconoscimento del debito fuori bilancio) deve  essere  credibile,
sufficientemente sicura, conforme al modello legale, non arbitraria o
irrazionale e in equilibrato rapporto con la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri. 
    La giurisprudenza della Corte  ha,  peraltro,  precisato  che  le
citate  disposizioni  statali  sono   meramente   specificative   del
principio  dell'equilibrio  di   bilancio,   sicche'   questo   opera
direttamente, a prescindere da norme interposte (da ultimo,  sentenza
124/2022). 
    Alla luce di tutto quanto sopra e per i motivi ivi indicati,  gli
articoli in esame sono da ritenersi  illegittimi  per  contrasto  con
l'articolo 117, secondo comma, lettera e) (armonizzazione dei bilanci
pubblici) e con l'articolo 81, terzo  comma  (copertura  finanziaria)
Cost. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli  artt.  1  e  2  della
Legge della Regione Molise n. 19 del 4 agosto 2022. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1) l'estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri
28.9.2022. 
          Roma, 3 ottobre 2022 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Urbani Neri 
 
 
                     Il Vice Avvocato generale dello Stato: De Bellis