N. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2022

Ordinanza del 6 ottobre 2022 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso  proposto  da  I.C.  contro  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  Consiglio  superiore  della  magistratura  e
Ministero della giustizia. 
 
Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Dispensa - Presupposti -
  Previsione  che  il  magistrato  onorario  e'   dispensato,   anche
  d'ufficio, per  impedimenti  di  durata  superiore  a  sei  mesi  -
  Denunciata omessa distinzione tra infermita' e altri impedimenti  -
  Conseguente  inclusione,  tra  i   casi   di   impedimento,   anche
  dell'infermita'  ultrasemestrale  che   non   impedisca   in   modo
  definitivo l'esercizio delle funzioni. 
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
  magistratura onoraria e altre disposizioni  sui  giudici  di  pace,
  nonche' disciplina transitoria relativa ai  magistrati  onorari  in
  servizio, a norma della legge 28 aprile  2016,  n.  57),  art.  21,
  comma 2. 
(GU n.45 del 9-11-2022 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3088 del 2020, proposto da C. I.,  rappresentato  e
difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri  di
Giustizia; 
    contro Presidenza del Consiglio dei ministri, non  costituita  in
giudizio; 
    Consiglio   superiore   della   magistratura,   Ministero   della
giustizia,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
 
                         per l'annullamento 
 
    previa sospensione dell'efficacia, della delibera  del  Consiglio
superiore  della  Magistratura  di  dispensa  dall'incarico  di  vice
procuratore onorario della Repubblica di..., 
    del decreto del Ministero della giustizia emesso il...di dispensa
dall'incarico di vice procuratore onorario della Repubblica di...; 
    in via incidentale unitamente e per quanto di interesse, di  ogni
altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale; 
    con richiesta che in via pregiudiziale sia sollevata questione di
legittimita' costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n.  87
del 1953, degli articoli  21  comma  2  e  25  comma  1  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017 n.  116,  in  base  ai  quali  sono  stati
emanati  gli  atti  impugnati,  per  violazione  dell'art.  76  della
Costituzione. (eccesso di delega), in riferimento all'art.  2,  comma
10, lettera a) della legge di delega n. 57 del 2016; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero della giustizia; 
    Relatore nell'udienza  pubblica  del  giorno  1°  giugno 2022  la
dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori  come
specificato nel verbale; 
    Con il ricorso in epigrafe C. I. della Giustizia emesso il...  di
dispensa dall'incarico di vice procuratore onorario della  Repubblica
di...  e  la  presupposta  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura di analogo contenuto. 
    Il ricorrente ha dedotto che, nel..., gli era stata diagnosticata
una «dilatazione aneurismatica dell'arteria media ds  dell'encefalo»,
in conseguenza della quale egli aveva dovuto fruire di un periodo  di
assenza per malattia nello svolgimento  dell'incarico  di  magistrato
onorario, senza che,  tuttavia,  egli  risultasse  impedito  in  modo
definitivo  all'esercizio  delle  funzioni;  egli  era  quindi  stato
assente dal servizio dal... al... 
    Il ... il Procuratore della Repubblica di ... aveva comunicato al
Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell'art.  21,  comma
6, del decreto legislativo n. 116/2017, che  era  stato  superato  il
periodo di sei mesi di assenza per malattia, proponendo  la  dispensa
dall'incarico, proposta poi inviata dal  Procuratore  Generale  della
Repubblica di... al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di... 
    Il Consiglio Giudiziario aveva, dapprima, assegnato  termine  per
il  deposito  di  eventuale  memoria  e  documenti;  in  data...   il
ricorrente  aveva  chiesto  la  revoca  della  proposta  di  dispensa
dall'incarico e di poter riprendere immediatamente servizio,  perche'
si era concluso il periodo di  convalescenza  dovuta  alle  patologie
sofferte. 
    Nella seduta del... il Consiglio Giudiziario aveva  invece  fatto
propria la proposta di dispensa dell'incarico per  impedimento  ultra
semestrale, ai sensi degli articoli 21 e 25 del  decreto  legislativo
n.  116/2017,  formulata  dal  Procuratore  Generale  e  disposto  la
trasmissione degli atti al C.S.M. 
    Il... il  ricorrente  aveva  inviato  al  Presidente  dell'Ottava
Commissione  del  C.S.M.  osservazioni  alla  proposta  di   dispensa
dall'incarico, lamentando di non essere stato sentito  dalla  Sezione
Autonoma per i magistrati onorari del  Consiglio  Giudiziario,  tanto
che il  C.S.M.,  con  delibera  del...,  aveva  invitato  la  Sezione
Autonoma per i magistrati onorari  del  Consiglio  Giudiziario  della
Corte d'Appello di... a procedere all'audizione del ricorrente. 
    Espletata  l'audizione,  il...  il  Consiglio  Giudiziario  aveva
confermato la propria  delibera  del...  relativa  alla  proposta  di
dispensa dell'incarico per impedimento ultra semestrale. 
    Da allora il ricorrente non era stato piu' designato  a  svolgere
le funzioni giudiziarie nonostante avesse comunicato, in  data...  la
disponibilita' a riprendere servizio. 
    Il ... il ricorrente  aveva  inviato  al  Presidente  dell'Ottava
Commissione  del  C.S.M.  osservazioni  alla  proposta  di   dispensa
dall'incarico di v.p.o., ma non  gli  era  stata  mai  notificata  la
delibera del C.S.M. di  dispensa  dell'incarico,  ne'  il  pedissequo
decreto del Ministro della Giustizia. 
    A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 
      1. Eccesso di potere per sviamento, straripamento di  potere  e
travisamento dei fatti: la delibera era viziata in quanto adottata in
applicazione degli articoli 21, comma 2, e 25, comma 1,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, emanato in  violazione  dell'art.
76 della Costituzione per eccesso  di  delega  con  riferimento  alla
legge delega 28 aprile 2016, n. 57. 
    La legge 28 aprile 2016 n.  57  di  «Delega  al  Governo  per  la
riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici di pace», nel dettare  i  criteri  direttivi  al  legislatore
delegato,  aveva  stabilito  che  il  Governo,  nell'esercizio  della
delega, regolamentasse i casi di decadenza  dall'incarico,  revoca  e
dispensa dal servizio, prevedendo, in  particolare,  che  a  tutti  i
magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e  della
dispensa dal servizio, prevista dall'art. 9 della legge  21  novembre
1991 n. 374 e successive modifiche; tale disposizione  prevedeva  che
«Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda  o  d'ufficio,  per
infermita'  che  impedisce  in  modo  definitivo  l'esercizio   delle
funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.». 
    Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma  organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio a norma della legge 28 aprile  2016  n.  57»,  all'art.  21,
comma  2,  aveva  previsto  la  dispensa,   «anche   d'ufficio,   per
impedimenti di durata superiore a sei mesi»,  senza  distinguere  tra
infermita' e altri impedimenti,  in  violazione  del  criterio  posto
dalla legge delega. 
      2. Violazione, falsa ed errata applicazione di legge. 
    Il testo del  decreto  legislativo  di  «Riforma  organica  della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio a norma della legge 28 aprile  2016  n.  57»,  adottato  dal
Consiglio dei ministri il 10 luglio 2017 ed  emanato  dal  Presidente
della Repubblica il 13 luglio 2017, non era stato trasmesso  al  Capo
dello Stato, come previsto dall'art. 14, comma  2,  legge  23  agosto
1988 n. 400, venti giorni prima dal termine di scadenza fissato dalla
legge delega (un anno dalla sua entrata in vigore ai sensi  dell'art.
1, comma 1 piu' sessanta giorni ex art. 3, comma 1 - la legge  delega
e' entrata in vigore il 14 maggio 2016 + un anno e sessanta giorni  =
13 luglio 2017 termine di scadenza per l'esercizio della delega). 
    Il decreto legislativo era stato  emanato  dal  Presidente  della
Repubblica il 13 luglio 2017, quindi doveva essere trasmesso entro il
23 giugno 2017, ma il testo definitivo  del  decreto  legislativo  e'
stato adottato dal Consiglio dei ministri il 10 luglio  2017,  dunque
il termine dei venti giorni per la trasmissione del testo  definitivo
del medesimo decreto al Capo dello Stato non era stato rispettato. 
    Non era stato comunicato l'avvio del procedimento  amministrativo
ne' il responsabile, ne' il termine di conclusione  del  procedimento
amministrativo. 
    Alla nota del Ministro della giustizia di dispensa  dall'incarico
non  era  allegata  ne'  la  delibera  del  C.S.M.  ne'  il   decreto
ministeriale di dispensa e non era stata indicata la motivazione  ne'
l'autorita' cui era possibile ricorrere. 
    Non erano stati trasmessi al v.p.o. il verbale della  seduta  del
Consiglio  Giudiziario  della  Corte  d'Appello  di...  del...  e  la
delibera del...; nei verbali della seduta del  Consiglio  Giudiziario
della Corte d'Appello di... del..., del... del...,  del...  e  del...
nonche'  nella  delibera  del...,  non  era  indicato  l'esito  delle
votazioni  con  il  quale  sono  stati  deliberati  i   provvedimenti
adottati,  come  previsto  dall'art.  10,  comma   4,   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2006 n. 25; nella convocazione del  Presidente
del Consiglio Giudiziario della  Corte  d'Appello  di...  del...  per
l'audizione  personale  del  medesimo  v.p.o.  non  era  indicata  la
motivazione;  nel  verbale  del  Consiglio  Giudiziario  della  Corte
d'Appello di... del... era genericamente indicato il  rinvio  per  la
trattazione della pratica alla seduta del..., senza  motivazione;  il
Consiglio  Giudiziario  della  Corte  d'Appello  di...  o  non  aveva
trasmesso copia della delibera del C.S.M...  prot...  richiamata  nel
verbale. 
    Si sono  costituiti  il  CSM  ed  il  Ministero  della  giustizia
resistendo al ricorso. 
    Alla camera di consiglio del 20 maggio  2020  e'  stata  respinta
l'istanza cautelare. All'udienza  pubblica  del  1°  giugno  2022  il
ricorso e' stato trattenuto in decisione. Con sentenza non definitiva
sono state respinte le doglianze proposte con il  secondo  motivo  di
ricorso. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  21,  comma
2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, appare rilevante e
non manifestamente infondata per le motivazioni che seguono. 
    Il ricorrente ha censurato tale disposizione evidenziando che  la
legge 28 aprile 2016, n. 57, di «Delega al  Governo  per  la  riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace», nel dettare i criteri direttivi al legislatore delegato, ha
stabilito che il Governo, nell'esercizio della delega, regolamentasse
i casi di decadenza dall'incarico, revoca e  dispensa  dal  servizio,
prevedendo, in particolare, che  a  tutti  i  magistrati  onorari  si
applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio,
prevista dall'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive
modifiche; tale disposizione stabiliva che «Il  giudice  di  pace  e'
dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermita' che  impedisce
in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti
di durata superiore a sei mesi.». 
    Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, «Riforma  organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio a norma della legge 28 aprile  2016  n.  57»,  all'art.  21,
comma 2, ha previsto la dispensa, «anche d'ufficio,  per  impedimenti
di durata superiore a sei mesi», senza distinguere tra  infermita'  e
altri impedimenti, in  violazione  del  criterio  posto  dalla  legge
delega. 
    Di conseguenza, nel decreto  delegato  sarebbe  venuta  meno,  in
violazione del criterio posto dalla legge delega, la distinzione  tra
la disciplina dell'infermita', che secondo il  citato  art.  9  della
legge  n.  374/91  comportava  la  dispensa  dall'ufficio  solo   ove
impeditiva in modo definitivo dell'esercizio delle  funzioni,  e  gli
altri impedimenti, per cui la dispensa era prevista  a  fronte  della
durata  ultrasemestrale.   Preliminarmente   deve   evidenziarsi   la
rilevanza nel  presente  giudizio  della  questione  prospettata,  in
quanto la normativa richiamata e' stata  correttamente  applicata  al
ricorrente, che e'  stato  dispensato  dal  servizio  in  conseguenza
dell'assenza per un periodo superiore a sei  mesi,  senza  che  fosse
operata alcuna indagine sulla  definitivita'  o  meno  dell'incidenza
sull'esercizio delle funzioni della patologia riscontrata. 
    Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, e,  prima  di
esso, il Consiglio Giudiziario, hanno correttamente ritenuto  che  la
disposizione dell'art. 21, citata, ponesse ai fini della dispensa  un
criterio assolutamente vincolato, ancorato al mero decorso temporale. 
    Il CSM ha quindi cosi' motivato la delibera: «Va in  primo  luogo
osservato  in  fatto  che,   come   dichiarato   dall'interessato   e
documentato con idonea certificazione medica, l'assenza per  malattia
del dott. C. I. ha avuto una durata superiore a sei mesi. Al riguardo
l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.  116
prevede: «2. Il magistrato onorario e' dispensato,  anche  d'ufficio,
per impedimenti di durata superiore a sei mesi.  Per  impedimenti  di
durata non superiore a sei mesi,  l'esecuzione  dell'incarico  rimane
sospesa senza diritto all'indennita' prevista dall'art. 23». 
    Tale disposizione che si applica a partire dal 15 agosto  2017  a
tutti i magistrati onorari in servizio  e  di  conseguenza  anche  al
dott. I., riguarda l'ipotesi di un impedimento che coincide con  ogni
situazione che non consenta al magistrato di  espletare  le  funzioni
per un periodo superiore  a  sei  mesi.  La  fattispecie  disciplina,
pertanto, un'assenza seppure giustificata o  giustificabile,  che  si
protragga per  piu'  di  sei  mesi  ed  infatti  se  l'assenza  fosse
ingiustificata o ingiustificabile darebbe luogo ad  altra  e  diversa
fattispecie di cessazione dall'appartenenza dall'ordine  giudiziario,
nonche' ad eventuali profili disciplinari. 
    Ne deriva che il provvedimento di dispensa ha carattere vincolato
e dichiarativo e produce effetto dalla scadenza del  periodo  massimo
dell'impedimento, non potendo assumere alcun rilievo  la  circostanza
che,  successivamente  a  detta  data,  vi  sia  stato  il   positivo
superamento della patologia che aveva determinato l'assenza. 
    Constatata  dunque  l'avvenuta   integrazione   dei   presupposti
normativi di cui all'art. 21 del  decreto  legislativo  116/2017,  il
dott. I. va dispensato dalle funzioni di vice procuratore onorario. 
    Pertanto, la dispensa e' stata adottata a seguito del superamento
del periodo di sei  mesi  previsto  dalla  disposizione  del  decreto
delegato in via generale per ogni tipo di impedimento. 
    Il ricorrente ha lamentato, invece, che il criterio  posto  dalla
legge delega avrebbe comportato un trattamento piu' favorevole  della
fattispecie, giacche', a fronte dell'infermita', la dispensa  avrebbe
dovuto essere prevista, come stabilito dall'art.  9  della  legge  n.
374/1991, solo ove l'infermita' fosse impeditiva in  modo  definitivo
dell'esercizio  delle   funzioni,   presupposto   in   concreto   non
sussistente e che, comunque, non era stato in  alcun  modo  accertato
dal Consiglio superiore della magistratura. 
    Di  conseguenza,  sulla   base   del   tenore   letterale   della
disposizione,   se   non   fosse   sollevata    la    questione    di
costituzionalita',  il  gravame  dovrebbe  essere  respinto   siccome
infondato, giacche' l'assenza ha avuto una  durata  superiore  a  sei
mesi, come previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 116/2017;
solo il raffronto tra la  disposizione  del  decreto  delegato  e  il
criterio,   di   diverso   tenore,   posto   dalla    legge    delega
consentirebbero,   mediante   l'accertamento   della   illegittimita'
costituzionale della disposizione  per  eccesso  di  delega,  l'esito
favorevole dell'impugnazione, con  l'annullamento  dei  provvedimenti
impugnati,  adottati  sulla   base   della   disposizione   in   tesi
costituzionalmente illegittima. 
    Da ultimo, si evidenzia che la sopravvenuta abrogazione, ad opera
del comma 629 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dell'art.  32,
comma 1, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che statuiva che le
disposizioni dei capi da I a IX del suddetto  decreto  -  comprensive
dell'art. 21 della cui legittimita' costituzionale  si  dubita  -  si
applicavano ai magistrati onorari in servizio alla medesima  data  di
entrata in vigore del prefato  decreto  legislativo  e  cioe'  al  15
agosto 2017, come il ricorrente, non  incide  sulla  rilevanza  della
questione. 
    I  provvedimenti  impugnati,   infatti,   sono   stati   adottati
rispettivamente  in  data  ...  e...,  sulla  base  della   normativa
all'epoca  vigente,  sicche'  la   sopravvenuta   abrogazione   delle
disposizioni citate ad opera della nuova riforma  della  magistratura
onoraria non incide sulla questione controversa. 
    Passando  all'esame  della  non  manifesta   infondatezza   della
questione, deve osservarsi che la legge  28  aprile  2016  n.  57  di
«Delega  al  Governo  per  la  riforma  organica  della  magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», all'art. 1, comma
1, «Contenuto della delega» ha disposto: «Il Governo e'  delegato  ad
adottare, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge con l'osservanza dei principi e dei criteri  direttivi
di cui  all'art.  2,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  a:
"...lettera i) "regolamentare  i  casi  di  decadenza  dall'incarico,
revoca e dispensa dal  servizio";  all'art.  2  "Principi  e  criteri
direttivi", il comma 10 stabilisce "Nell'esercizio  della  delega  di
cui all'art. 1 comma 1 lettera i) il Governo si attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: lettera a)  prevedere  che  a  tutti  i
magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e  della
dispensa dal servizio, prevista dall'art. 9 della legge  21  novembre
1991 n. 374 e successive modifiche.». 
    A sua volta, l'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374  recita
«Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda  o  d'ufficio,  per
infermita'  che  impedisce  in  modo  definitivo  l'esercizio   delle
funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.». 
    Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116  «Riforma  organica
della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57», nel disciplinare,
all'art. 21, comma 2, la dispensa dall'ufficio, ha previsto  che  «Il
magistrato onorario e' dispensato, anche d'ufficio,  per  impedimenti
di durata superiore a sei mesi». 
    Dall'esame del tenore letterale delle due disposizioni emerge  un
contrasto fra il criterio di delega stabilito dall'art. 2, comma  10,
lettera a), della legge n. 57 del 2016, che rinvia all'art. 9 comma 2
della legge n. 374 del 1991, e il disposto di cui all'art. 21 comma 2
e all'art. 25 comma 1 del decreto legislativo n. 116 del 2017. 
    La  legge  delega  ha  infatti  individuato  con  precisione   il
contenuto  del  potere  legislativo  delegato,  operando  un   rinvio
automatico e globale all'art. 9 della legge n.  374/1991,  vincolando
cosi' il legislatore delegato  a  prevedere  l'applicazione  di  tale
disciplina a tutti i magistrati onorari; secondo l'art. 9 della legge
n. 374 del  1991,  come  visto,  l'infermita'  costituisce  causa  di
dispensa solo quando impedisca «in modo definitivo» l'esercizio delle
funzioni, mentre la durata massima semestrale e'  prevista  solo  per
gli  «altri  impedimenti»  e,   quindi,   per   impedimenti   diversi
dall'infermita'. 
    Il decreto legislativo,  invece,  ha  previsto  la  dispensa  per
qualsiasi  impedimento  che  si  protragga  oltre  sei  mesi,   senza
riportare,  in  difformita'  dal  criterio  posto  dalla  delega,  il
trattamento piu' favorevole previsto dalla legge n. 374/1991  per  le
infermita',  e  senza  operare  alcuna  distinzione  tra  i  tipi  di
impedimento. 
    Pertanto, la delega sembra essere  stata  esercitata  in  termini
diversi da quanto prescritto dalla legge n.  57/2016,  incidendo  sul
trattamento piu' favorevole previsto per la malattia. 
    Peraltro, anche nella relazione illustrativa di presentazione del
decreto legislativo al Parlamento e al C.S.M. il Governo ha sostenuto
di avere scelto di non dare attuazione alla delega conferita  con  la
legge n. 57/2016 solo per il settore del trasferimento d'ufficio e  a
domanda  dei  magistrati  onorari,  nonche'  per  quello  del  regime
disciplinare,  ma  non  per  quello  previsto  per  la  tutela  della
malattia, affermando che la disposizione riguardante la dispensa  per
malattia mutua quanto previsto per i  giudici  di  pace  dall'art.  9
della  legge  n.  374  del  1991,  senza  offrire,   percio',   alcun
chiarimento in ordine alla diversa disciplina della fattispecie. 
    Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87,  ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,  questo  Tribunale  solleva  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma  2,  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, per contrasto con l'art. 76 della  Costituzione,
secondo i profili e per le ragioni sopra  indicate,  con  sospensione
del giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale  sulle
questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
79 ed 80 del codice di procedura amministrativa e 295 del  codice  di
procedura civile. 
    Riserva alla sentenza definitiva  ogni  ulteriore  decisione  nel
merito e sulle spese. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Prima) visti gli articoli. 79,  comma  1,  del  codice  di  procedura
amministrativa e  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in relazione  all'art.  76  della
Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel  merito  e  sulle
spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale,  ai  sensi
dell'art. 79 ed 80 del codice di procedura amministrativa. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati. 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  giorno  1°
giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Antonino Savo Amodio, Presidente; 
        Francesca Petrucciani, consigliere, estensore; 
        Matthias Viggiano, referendario. 
 
                     Il Presidente: Savo Amodio 
 
 
                                             L'estensore: Petrucciani