N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2022
Ordinanza del 30 maggio 2022 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso dal Ministero della salute contro S. N. e F.A. nella qualita' di genitori del minore F. A.. Salute (Tutela della) - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermita', da cui siano derivati danni irreversibili all'integrita' psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica - Mancata previsione. - Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), art. 1, comma 1.(GU n.46 del 16-11-2022 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione lavoro composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: dott. Rossana Mancino - Presidente; dott.ssa Daniela Calafiore - consigliere; dott. Luigi Cavallaro - consigliere; dott. Alessandro Gnani - consigliere; dott. Luca Solaini - rel. consigliere; ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria, sul ricorso 5180-2016 proposto da: Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla Via Dei Portoghesi, 12; ricorrente; Contro S. N. , F. A. , nella loro qualita' di genitori del loro figlio minore F. A. domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesa dall'avvocato Domenico Oddino; controricorrenti; Avverso la sentenza n. 322/2015 della Corte d'appello di Brescia, depositata l'11 novembre 2015 R.G.N. 388/2014; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal consigliere dott. Luca Solaini. Rilevato che 1. Con sentenza 11 novembre 2015 n. 322, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello del Ministero della salute e confermava la sentenza del Tribunale di Cremona che, in accoglimento della domanda proposta da S. N. e F. A., quali genitori esercenti la potesta' genitoriale sul figlio minore F. A., accertava il diritto di quest'ultimo al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 210/1992, per la menomazione all'integrita' psico-fisica conseguita alla vaccinazione antimeningococcica alla quale il minore era stato sottoposto, in data ..., vaccinazione raccomandata e rientrante nel Piano nazionale dei vaccini. In particolare, la Corte d'appello, premesso che la vaccinazione, rispondente ad un interesse della collettivita', legittima l'obbligo imposto al singolo per un determinato trattamento sanitario ancorche' comportante un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute del singolo individuo per la tutela della salute degli altri, ha rimarcato che il corretto bilanciamento fra la dimensione collettiva del valore della salute e la dimensione individuale implica il riconoscimento, all'avverarsi del rischio specifico, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento. Ad avviso della Corte territoriale, la provvidenza indennitaria si giustifica quante volte il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse collettivo e cio' vale non solo per la vaccinazione obbligatoria per legge ma anche per quella raccomandata, dalle Autorita', perche' rientrante in un piano di profilassi collettiva, con conseguente traslazione in capo alla collettivita' (favorita dalla scelta vaccinale) degli effetti dannosi eventualmente conseguenti. Sperimentando, pertanto, un'interpretazione costituzionalmente conforme, la Corte del merito ha ritenuto la vaccinazione antimeningococcica, oggetto di causa, rientrare senz'altro negli esposti principi. Quanto al nesso di causalita' tra il vaccino somministrato (Menjugate) e la patologia sofferta dal minore - condizione di sofferenza acuta cerebrale, disturbo disintegrativo della fanciullezza con modalita' subacute, dopo la vaccinazione, di alterazioni comportamentali e delle funzioni cognitive in minore (sano alla nascita), all'eta' di 21 mesi con eta' di sviluppo di 10 mesi e, nel prosieguo, all'eta' di 8 anni con eta' di sviluppo pari a 3 anni - la Corte distrettuale ha accertato il nesso di causalita' facendo proprie le conclusioni rassegnate dall'ausiliare officiato in sede di gravame che, con dovizia di riscontri clinici e dati anamnestici, aveva escluso che i sintomi manifestati dal minore corrispondessero a quelli tipici dell'evoluzione clinica dell'autismo primario (vale a dire dell'autismo senza cause acquisite identificabili) e, pur dando atto dell'insufficienza delle conoscenze, in materia, di cause e meccanismi patogenetici del disturbo autistico e sostanziale mancanza, in letteratura, di dati relativi ad esiti di reazioni avverse alla vaccinazione in esame, ha dato atto della prevalenza e chiarezza, nel minore, di alterazioni causalmente collegate alla vaccinazione antimeningococcica somministratagli, in termini di elevata e qualificata probabilita', alla stregua della letteratura scientifica, dei numerosi esami e accertamenti ai quali il bambino e' stato sottoposto e, non ultimi, i dati anamnestici corroborati da documentazione, ricavabile da foto e filmati, significativa del comportamento del minore in epoca non sospetta e successivamente all'inoculo del vaccino. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione il Ministero della salute, con ricorso affidato a tre motivi; resistono, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria, S. N. e F. A., quali genitori esercenti la potesta' genitoriale sul minore F. A. Considerato che 3. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero della salute deduce la violazione dell'art. 2043 del codice civile, degli articoli 112, 115 e 116 del codice di procedura civile per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia (autismo) riscontrata su F. A. e la vaccinazione antimeningite somministrata allo stesso, senza esaminare le controdeduzioni medico-legali del Ministero. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero della salute prospetta la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, legge n. 210/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per avere la Corte d'appello riconosciuto la tutela indennitaria in riferimento alla somministrazione di una vaccinazione non obbligatoria ancorche' raccomandata, basandosi sulla decisione della Corte costituzionale n. 107/2012 che aveva previsto l'indennizzo per le sole vaccinazioni non obbligatorie, quali il morbillo, la parotite e la rosolia. Con il terzo motivo (erroneamente rubricato come secondo), il Ministero ricorrente si duole nuovamente di violazione dell'art. 2043 del codice civile, degli articoli 112, 115 e 116 del codice di procedura civile. e deduce violazione degli articoli 40 e 41 codice penale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per avere la Corte distrettuale erroneamente valutato le conclusioni dell'ausiliare officiato in sede di gravame e trascurato le controdeduzioni medico-legali del Ministero, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla ritenuta esistenza del nesso causale tra i danni lamentati e la vaccinazione. In particolare, ad avviso del Ministero, la Corte d'appello non avrebbe compiuto alcun approfondimento e apprezzamento in ordine alle valutazioni tecniche trasfuse nelle osservazioni del consulente di parte del Ministero. 4. S. N. e F. A., nella qualita' dianzi indicata, hanno chiesto sollevarsi, in via subordinata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, legge n. 210 del 1992, nella parte in cui esclude dall'indennizzo per menomazioni permanenti dell'integrita' fisica coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antimeningococcica, vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata dal Ministero della salute. 5. In via preliminare vanno, in sintesi, richiamate le disposizioni vigenti in materia di indennizzo a carico dello Stato per danni conseguenti a profilassi vaccinale. Va premesso che la legge n. 210 del 1992 ha introdotto una tutela in termini di sicurezza sociale, con scopo solidaristico, in favore dei soggetti danneggiati irrimediabilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ovvero a seguito dell'esercizio di attivita' di cura promosse o gestite dallo Stato, in quanto considerate necessarie per la tutela della salute pubblica. Tale sistema di sicurezza sociale e' stato introdotto, in ossequio agli articoli 2 e 32 della Costituzione, a seguito della sentenza n. 307 del 1990 della Corte costituzionale, a prescindere dalla ricorrenza, in concreto, dei presupposti della responsabilita' civile. Nella citata sentenza n. 307 si e' evidenziata la compatibilita' di un sistema impositivo di trattamenti sanitari con l'art. 32 Cost., laddove siffatti trattamenti siano volti non solo a migliorare e/o conservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato ma anche a preservare quello della collettivita'; la Consulta ha, altresi', puntualizzato che un trattamento sanitario puo' essere reso obbligatorio solo a condizione che lo stesso non vada ad incidere negativamente sullo stato di salute del destinatario diretto o che, comunque, nel caso di eventuale danno, sia prevista una protezione ulteriore ovvero un equo ristoro a carico della collettivita' e, per essa, dello Stato che quel trattamento ha imposto. Cio' in ragione di un necessario bilanciamento tra il valore individuale della salute e lo spirito di solidarieta' reciproca, tra l'individuo e la collettivita', che impronta lo stesso trattamento obbligatorio. In difetto di protezione, attraverso una prestazione indennitaria, il soggetto danneggiato dal trattamento vaccinale sarebbe costretto a sopportare, da solo, tutte le conseguenze negative di un trattamento sanitario effettuato, al contempo, nell'interesse dell'individuo e dell'intera societa'. L'art. 1 della legge in esame che, al comma 1, prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni e nelle forme stabilite dalla legge stessa, in favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita' da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana e' stato oggetto di plurimi interventi della Corte costituzionale e, per la disamina del ricorso all'esame, giova ricordare le pronunce in tema di danni seguiti alla somministrazione di vaccini non obbligatori ma oggetto di una politica incentivante. La sentenza n. 27 del 1998 ha limitato la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, in commento, alla mancata previsione del diritto all'indennizzo in favore di coloro che si fossero sottoposti a vaccinazione antipolio quando la stessa non era ancora obbligatoria, ma, di fatto, raccomandata dalla Pubblica Autorita'. La Corte ha rilevato che «non vi e' ragione di differenziare il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorita' in vista della sua diffusione capillare nella societa'; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria. Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in questo secondo caso, si risolverebbe in una patente irrazionalita' della legge. Essa riserverebbe, infatti, a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilita' generale, per ragioni di solidarieta' sociale, un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia di una sanzione» (Corte cost. n. 27 del 1998 cit.). Confermando l'orientamento gia' espresso con la citata sentenza n. 27 - in tema di vaccino antipoliomielite - la Corte costituzionale ha, in seguito, nuovamente dichiarato incostituzionale il primo comma dell'art. 1 «nella parte in cui» non prevede il diritto all'indennizzo in favore di coloro che si sono sottoposti a vaccinazione antiepatite B prima che la stessa divenisse obbligatoria; anche in questo caso, il riconoscimento dell'indennizzabilita' delle menomazioni permanenti e' stato giustificato dalla circostanza che la vaccinazione fosse comunque raccomandata (cfr. circolare Min. sanita', 11 gennaio 1983, n. 2) e che non vi fosse ragione per differenziare il trattamento sanitario imposto per legge dal trattamento sanitario promosso dalla pubblica autorita' in vista di una capillare diffusione nella societa' (Corte cost. n. 423 del 2000). 6. Nella vicenda all'esame e, quanto alla rilevanza in causa della disposizione la cui legittimita' costituzionale appare dubbia, il minore A. F. e' stato sottoposto alla vaccinazione antimeningococcica in data ...(con presentazione dei primi effetti avversi fin dalla notte tra il giorno ..., nell'ambito della profilassi contro la malattia meningococcica attraverso la somministrazione della vaccinazione non obbligatoria per legge ma nel novero dei protocolli sanitari per i quali l'opera di sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche autorita' - in linea, peraltro, con i progetti di informazione previsti all'art. 7 della stessa legge n. 210 del 1992 e affidati alle unita' sanitarie locali «ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni» e comunque allo scopo di «assicurare una corretta informazione sull'uso del vaccino» - viene reputata piu' adeguata e rispondente alle finalita' di tutela della salute pubblica rispetto alla vaccinazione obbligatoria. Come dato atto dalla Corte d'appello, e non contestato in causa, la vaccinazione antimeningococcica rientra tra le vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale per la prevenzione vaccinale gia' dal 2005/2007 e, a partire dal Piano nazionale 2012/2014 tale vaccinazione e' addirittura consigliata per tutti i bambini di eta' compresa tra i 13 e i 15 mesi, in concomitanza con il vaccino MPR (morbillo, pertosse, rosolia) e per gli adolescenti non precedentemente immunizzati; inoltre, il vaccino risulta inserito nei Livelli essenziali di assistenza (cd. L.E.A.) ed e' somministrato gratuitamente in tutta Italia. E' notorio, come rimarca la Corte territoriale, che la profilassi contro la malattia meningococcica e il tipo di vaccino del quale si controverte e' consigliato dai pediatri del servizio sanitario e dalle aziende sanitarie anche attraverso capillare informazione alle famiglie sui benefici conseguenti e sul fine di prevenire l'insorgenza della malattia. 7. Quanto al nesso di causalita' tra la grave patologia che ha colpito il minore e il vaccino somministrato, la Corte del merito ha prestato piena adesione alle conclusioni dell'ausiliare che, utilizzando l'algoritmo dell'Organizzazione mondiale della sanita', seguito anche dalle agenzie regionali di vaccino-vigilanza, improntato su sei livelli di attribuzione causale e secondo i relativi criteri di inquadramento nei singoli livelli, ha ritenuto pienamente integrato il primo livello, escluse altre cause possibili (malattie o farmaci), sottolineando le peculiarita' cliniche nella vicenda all'esame, consistenti nella concomitante, improvvisa e brusca comparsa di plurimi sintomi di sofferenza celebrale acuta, occorsi immediatamente dopo il vaccino e di durata maggiore rispetto a quelli di solito osservabili subito dopo la vaccinazione; concomitanti segni di grave regressione psicomotoria autistica, assai rapidamente progrediti; disfunzioni neurologiche di tipo neuromotorio e, successivamente, anomalie elettroencefalografiche epilettiformi. La Corte territoriale ha quindi riconosciuto, facendo proprie le conclusioni del consulente d'ufficio, la patologia del minore come causalmente collegata, in termini di elevata (o qualificata) probabilita' logica, alla vaccinazione antimeningococcica a lui somministrata il ...., alla stregua del compendio di criteri utilizzati dal consulente, cronologico, della continuita' fenomenica, quantitativo-qualitativo e topografico, attraverso la specificazione del tipo, numerosita', gravita', durata dei sintomi e degli eventi invalidanti, tutti - sintomi ed esiti - concernenti funzioni celebrali. 8. Ebbene, diversamente dalla Corte territoriale, ritiene questa Corte di legittimita' non sperimentabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata che possa condurre, nella specie, al riconoscimento del diritto all'indennizzo muovendo da quei principi che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevedeva la tutela indennitaria a seguito di menomazioni permanenti derivanti da altre vaccinazioni: invero, le precedenti pronunce di incostituzionalita', dianzi richiamate, si riferiscono a peculiari vaccinazioni e profilassi e non se ne puo' estendere la portata al caso di specie, pena la sostanziale disapplicazione, ope iudicis, della disposizione scrutinata. Il tenore testuale del dettato normativo - inequivocabilmente riferito alle «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana» - e l'impossibilita' di interpretare le mere raccomandazioni delle Autorita' sanitarie preposte in guisa di atti amministrativi preordinati alla sostanziale imposizione d'un obbligo vaccinale, non consentono la risoluzione della controversia per il tramite dell'interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati. 9. In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, giova segnalare che il legislatore del 1992 ha introdotto nell'ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psicofisica. Identico diritto ha riconosciuto ai soggetti contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati (legge n. 210, art. 1, comma 2) e a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (sulla ratio della norma si vedano i passaggi evidenziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 1998). La tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie, e' stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica a seguito di significativi arresti della Corte costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell'ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato. In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza 22 novembre 2017, n. 268, ridisegnando, ancora una volta, l'asse portante della tutela indennitaria disegnata dalla legge n. 210 (art. 1, comma 1), con la declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale, ne ha esteso il perimetro applicativo ribadendo che nella prospettiva incentrata sulla salute: quale interesse anche obiettivo della collettivita', non vi e' differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione, essendo l'obbligatorieta' del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorita' sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione, sicche' i diversi attori (autorita' pubbliche e individui) finiscono per realizzare l'obiettivo della piu' ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia, a prescindere da una loro specifica volonta' di collaborare, rimanendo del tutto irrilevante, o indifferente, la riconducibilita' dell'effetto cooperativo, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all'intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito (Corte cost. n. 107 del 2012). E ancora, quanto alle vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, il Giudice delle leggi, con la richiamata decisione del 2017, ha ribadito il connaturale affidamento ingenerato da quanto consigliato dalle autorita' sanitarie e, dunque, la direttrice su cui muove la scelta individuale adesiva alla raccomandazione di per se' obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, a prescindere dalle particolari motivazioni dei singoli; da qui, sul piano degli interessi garantiti dagli articoli 2, 3 e 32 Cost., l'affermazione della giustificata traslazione, in capo alla collettivita', anch'essa conseguentemente e obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli eventuali effetti dannosi. Ancora il Giudice delle leggi, con la decisione n. 268, ha rimarcato che la ragione determinante del diritto all'indennizzo non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio in quanto tale, ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarieta' sociale imposte alla collettivita', ove la persona vaccinata subisca conseguenze negative per l'integrita' psico-fisica derivanti dal trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell'interesse della collettivita'; per questo, la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve nella lesione degli articoli 2, 3 e 32 Cost., perche' le esigenze di solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo dei beneficio anche collettivo (Corte cost. nn. 268 del 2017 e 107 del 2012). Nondimeno, come soggiunge la sentenza n. 268 dei 2017 (ed ivi il richiamato a Corte cost. n. 5 del 2018), l'estensione per effetto della giurisprudenza costituzionale della protezione indennitaria non sottende valutazioni negative sul piano dell'affidabilita' scientifica delle somministrazioni vaccinali ma, al contrario, la dilatazione dell'indennizzo, originariamente riservato a lesioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie ed esteso ad alcune vaccinazioni raccomandate - ove giudizialmente accertato il nesso eziologico tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente - completano il patto di solidarieta' tra individuo e collettivita' in tema di tutela della salute e accentuano serieta' e affidabilita' di ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali al fine della piu' ampia copertura della popolazione. Inoltre, come rimarcato da Corte costituzionale n. 5 del 2018, nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo e' assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici: in ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo, tant'e' che sul plano del diritto all'indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze (ed ivi il richiamo a Corte costituzionale n. 268 del 2017). 10. Ebbene, l'indicazione di profilassi proveniente, nella specie, dalle autorita' pubbliche, induce il Collegio a ritenere applicabili, al trattamento sanitario raccomandato del quale si controverte, i principi affermati dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, dovendo valere anche in riferimento alla profilassi preventiva per meningococco le esposte considerazioni in tema di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, fondate sull'affidamento, mirato alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, ingenerato da pervasive campagne informative di immunizzazione, anche per la vaccinazione oggetto di controversia. 11. Alle argomentazioni sin qui svolte consegue che deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimita' costituzionale della legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermita', da cui siano derivati danni irreversibili all'integrita' psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica. La mancata previsione del diritto all'indennizzo per le patologie irreversibili contratte dal minore all'esito del trattamento vaccinale raccomandato al quale e' stato sottoposto si risolve in una lesione degli articoli 2 e 32 Cost.: le esigenze di solidarieta' costituzionalmente previste e la tutela del diritto alla salute del singolo richiedono che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subito e costituirebbe, per contro, un vulnus addossare all'individuo danneggiato il costo del beneficio anche collettivo dell'immunizzazione (Corte cost. nn. 268/2017 e n. 107/2012). La disposizione censurata, inoltre, viola il canone di ragionevolezza poiche' determinerebbe un'irragionevole differenziazione di trattamento tra quanti si siano sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e quanti, invece, a tale vaccinazione si siano determinati ottemperando alle raccomandazioni delle autorita' sanitarie. L'irragionevolezza deriverebbe dal riconoscimento solo ai primi, in caso di menomazioni permanenti all'integrita' psico-fisica, del diritto all'indennizzo, a fronte del medesimo rilievo che raccomandazione e obbligo assumono - come si e' in precedenza evidenziato - al fine della tutela della salute collettiva. 12. A questo proposito, va ancora rilevato (con Corte costituzionale n. 268/17) come in tema di trattamenti vaccinali, la tecnica dell'obbligatorieta' (prescritta per legge o per ordinanza di un'autorita' sanitaria) e quella della raccomandazione possono essere il frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra individuo e autorita' sanitarie pubbliche sia il risultato di diverse condizioni sanitarie della popolazione di riferimento. Nel primo caso, la libera determinazione individuale viene diminuita attraverso la previsione di un obbligo, assistito da una sanzione ma tale soluzione non e' incompatibile con l'art. 32 Cost. (cfr. Corte costituzionale n. 268/17) se il trattamento obbligatorio sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato, ma anche quello degli altri, giacche' e' proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettivita', a giustificare la compressione dell'autodeterminazione del singolo (Corte cost. nn. 107/12, 226/2000, 118/96, 258/94 e 307/90). Nel secondo caso, anziche' l'obbligo, le autorita' sanitarie preferiscono fare appello all'adesione degli individui a un programma di politica sanitaria. La tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell'art. 32 Cost. ma e' pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse anche collettivo. L'obiettivo essenziale che entrambe le tecniche (obbligo e raccomandazione) perseguono nella profilassi delle malattie infettive e' il comune scopo di garantire e tutelare la salute anche collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale (Corte cost. n. 268/17) e la protezione individuale, con la previsione dell'indennizzo, completa il patto di solidarieta' (cfr. Corte costituzionale n. 118/20) tra individuo e collettivita' in tema di tutela della salute e, come gia' detto, rende piu' serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione. 14. Conclusivamente, a norma della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, si dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento. La cancelleria provvedera' alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
P.Q.M. La Corte di cassazione, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermita', da cui siano derivati danni irreversibili all'integrita' psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica. Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 22 aprile 2022. Il Presidente: Mancino