N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2022

Ordinanza  del  30  maggio  2022  della  Corte  di   cassazione   nel
procedimento civile promosso dal Ministero della salute contro S.  N.
e F.A. nella qualita' di genitori del minore F. A.. 
 
Salute (Tutela della) - Indennizzo a favore dei soggetti  danneggiati
  da complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni
  obbligatorie - Spettanza  anche  ai  soggetti  che  abbiano  subito
  lesioni e/o infermita', da cui siano derivati  danni  irreversibili
  all'integrita'  psico-fisica,  per  essere   stati   sottoposti   a
  vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata,  antimeningococcica
  - Mancata previsione. 
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a  favore  dei  soggetti
  danneggiati  da  complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
  vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni  e   somministrazioni   di
  emoderivati), art. 1, comma 1. 
(GU n.46 del 16-11-2022 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                           Sezione lavoro 
 
    composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: 
        dott. Rossana Mancino - Presidente; 
        dott.ssa Daniela Calafiore - consigliere; 
        dott. Luigi Cavallaro - consigliere; 
        dott. Alessandro Gnani - consigliere; 
        dott. Luca Solaini - rel. consigliere; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria, sul  ricorso
5180-2016  proposto  da:  Ministero  della  salute,  in  persona  del
Ministro   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso   ope    legis
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in
Roma, alla Via Dei Portoghesi, 12; ricorrente; 
    Contro S. N. , F. A. , nella loro qualita' di genitori  del  loro
figlio minore F.  A.  domiciliati  in  Roma,  Piazza  Cavour,  presso
Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesa
dall'avvocato Domenico Oddino; controricorrenti; 
    Avverso la sentenza n. 322/2015 della Corte d'appello di Brescia,
depositata l'11 novembre 2015 R.G.N. 388/2014; 
    udita la relazione della causa svolta nella Camera  di  consiglio
del 22 aprile 2022 dal consigliere dott. Luca Solaini. 
 
                            Rilevato che 
 
    1. Con sentenza 11 novembre 2015 n. 322, la  Corte  d'appello  di
Brescia respingeva l'appello del Ministero della salute e  confermava
la sentenza del Tribunale  di  Cremona  che,  in  accoglimento  della
domanda proposta da S. N.  e  F.  A.,  quali  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale sul figlio minore F. A., accertava il diritto di
quest'ultimo al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 1, commi  1
e 2 della  legge  n.  210/1992,  per  la  menomazione  all'integrita'
psico-fisica conseguita  alla  vaccinazione  antimeningococcica  alla
quale il minore era  stato  sottoposto,  in  data  ...,  vaccinazione
raccomandata e rientrante nel Piano nazionale dei vaccini. 
    In particolare, la Corte d'appello, premesso che la vaccinazione,
rispondente ad un interesse della collettivita', legittima  l'obbligo
imposto al singolo per un determinato trattamento sanitario ancorche'
comportante un rischio specifico, ma non postula il sacrificio  della
salute del singolo individuo per la tutela della salute degli  altri,
ha  rimarcato  che  il  corretto  bilanciamento  fra  la   dimensione
collettiva del  valore  della  salute  e  la  dimensione  individuale
implica il riconoscimento, all'avverarsi del  rischio  specifico,  di
una  protezione  ulteriore  a  favore  del   soggetto   passivo   del
trattamento. 
    Ad avviso della Corte territoriale, la  provvidenza  indennitaria
si giustifica quante volte il singolo  abbia  esposto  a  rischio  la
propria salute per la tutela di un interesse collettivo e  cio'  vale
non solo per la vaccinazione obbligatoria  per  legge  ma  anche  per
quella raccomandata, dalle Autorita', perche' rientrante in un  piano
di profilassi collettiva, con conseguente traslazione  in  capo  alla
collettivita' (favorita dalla scelta vaccinale) degli effetti dannosi
eventualmente conseguenti. 
    Sperimentando,  pertanto,  un'interpretazione  costituzionalmente
conforme,  la  Corte  del  merito   ha   ritenuto   la   vaccinazione
antimeningococcica, oggetto  di  causa,  rientrare  senz'altro  negli
esposti principi. 
    Quanto al  nesso  di  causalita'  tra  il  vaccino  somministrato
(Menjugate) e la  patologia  sofferta  dal  minore  -  condizione  di
sofferenza   acuta   cerebrale,   disturbo    disintegrativo    della
fanciullezza  con  modalita'  subacute,  dopo  la  vaccinazione,   di
alterazioni comportamentali e  delle  funzioni  cognitive  in  minore
(sano alla nascita), all'eta' di 21 mesi con eta' di sviluppo  di  10
mesi e, nel prosieguo, all'eta' di 8 anni con eta' di sviluppo pari a
3 anni - la Corte distrettuale ha accertato il  nesso  di  causalita'
facendo proprie le conclusioni rassegnate dall'ausiliare officiato in
sede di  gravame  che,  con  dovizia  di  riscontri  clinici  e  dati
anamnestici, aveva escluso  che  i  sintomi  manifestati  dal  minore
corrispondessero a quelli tipici dell'evoluzione clinica dell'autismo
primario  (vale   a   dire   dell'autismo   senza   cause   acquisite
identificabili)  e,   pur   dando   atto   dell'insufficienza   delle
conoscenze, in  materia,  di  cause  e  meccanismi  patogenetici  del
disturbo autistico e sostanziale mancanza, in  letteratura,  di  dati
relativi ad esiti di reazioni avverse alla vaccinazione in esame,  ha
dato atto della prevalenza e chiarezza, nel  minore,  di  alterazioni
causalmente   collegate    alla    vaccinazione    antimeningococcica
somministratagli, in termini di elevata e  qualificata  probabilita',
alla stregua della letteratura  scientifica,  dei  numerosi  esami  e
accertamenti ai quali il bambino e' stato sottoposto e, non ultimi, i
dati anamnestici corroborati da documentazione, ricavabile da foto  e
filmati, significativa del comportamento  del  minore  in  epoca  non
sospetta e successivamente all'inoculo del vaccino. 
    2.  Avverso  la  sentenza  della  Corte  d'appello  ricorre   per
cassazione il Ministero della salute,  con  ricorso  affidato  a  tre
motivi; resistono, con  controricorso  ulteriormente  illustrato  con
memoria, S.  N.  e  F.  A.,  quali  genitori  esercenti  la  potesta'
genitoriale sul minore F. A. 
 
                           Considerato che 
 
    3. Con il primo motivo di  ricorso,  il  Ministero  della  salute
deduce la violazione dell'art. 2043 del codice civile, degli articoli
112, 115 e 116 del codice di procedura  civile  per  avere  la  Corte
d'appello erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale  tra  la
patologia  (autismo)  riscontrata  su  F.  A.   e   la   vaccinazione
antimeningite  somministrata  allo   stesso,   senza   esaminare   le
controdeduzioni medico-legali del Ministero. 
    Con il secondo motivo  di  ricorso,  il  Ministero  della  salute
prospetta la violazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.  1,
comma 1, legge n. 210/1992, in relazione all'art. 360,  primo  comma,
n. 3 del codice di procedura civile, per  avere  la  Corte  d'appello
riconosciuto   la   tutela   indennitaria   in    riferimento    alla
somministrazione  di  una  vaccinazione  non  obbligatoria  ancorche'
raccomandata, basandosi sulla decisione della Corte costituzionale n.
107/2012 che aveva previsto l'indennizzo per le sole vaccinazioni non
obbligatorie, quali il morbillo, la parotite e la rosolia. 
    Con il terzo motivo (erroneamente  rubricato  come  secondo),  il
Ministero ricorrente si duole nuovamente di violazione dell'art. 2043
del codice civile, degli articoli  112,  115  e  116  del  codice  di
procedura civile. e deduce violazione degli articoli 40 e  41  codice
penale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3  del  codice  di
procedura  civile,  per  avere  la  Corte  distrettuale  erroneamente
valutato le conclusioni dell'ausiliare officiato in sede di gravame e
trascurato  le  controdeduzioni  medico-legali  del  Ministero,   con
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e  pronunciato
in relazione alla ritenuta esistenza del nesso causale  tra  i  danni
lamentati e la vaccinazione. In particolare, ad avviso del Ministero,
la Corte d'appello  non  avrebbe  compiuto  alcun  approfondimento  e
apprezzamento in ordine  alle  valutazioni  tecniche  trasfuse  nelle
osservazioni del consulente di parte del Ministero. 
    4. S. N. e F. A., nella qualita' dianzi indicata,  hanno  chiesto
sollevarsi,   in   via   subordinata,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, legge n.  210  del  1992,  nella
parte in  cui  esclude  dall'indennizzo  per  menomazioni  permanenti
dell'integrita' fisica coloro che si siano sottoposti a  vaccinazione
antimeningococcica, vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata dal
Ministero della salute. 
    5.  In  via  preliminare  vanno,  in   sintesi,   richiamate   le
disposizioni vigenti in materia di indennizzo a  carico  dello  Stato
per danni conseguenti a profilassi vaccinale. 
    Va premesso che la legge n. 210 del 1992 ha introdotto una tutela
in termini di sicurezza sociale, con scopo solidaristico,  in  favore
dei soggetti danneggiati irrimediabilmente a  causa  di  vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ovvero  a
seguito dell'esercizio di attivita' di cura promosse o gestite  dallo
Stato, in quanto considerate necessarie per la  tutela  della  salute
pubblica. 
    Tale  sistema  di  sicurezza  sociale  e'  stato  introdotto,  in
ossequio agli articoli 2 e 32 della  Costituzione,  a  seguito  della
sentenza n. 307 del 1990 della Corte  costituzionale,  a  prescindere
dalla ricorrenza, in concreto, dei presupposti della  responsabilita'
civile. 
    Nella citata sentenza n. 307 si e' evidenziata la  compatibilita'
di un sistema impositivo di trattamenti sanitari con l'art. 32 Cost.,
laddove siffatti trattamenti siano volti non solo  a  migliorare  e/o
conservare lo stato di salute di chi vi e' assoggettato  ma  anche  a
preservare quello della  collettivita';  la  Consulta  ha,  altresi',
puntualizzato  che  un  trattamento  sanitario   puo'   essere   reso
obbligatorio solo a condizione che lo stesso  non  vada  ad  incidere
negativamente sullo stato di salute del destinatario diretto  o  che,
comunque, nel caso di eventuale danno, sia  prevista  una  protezione
ulteriore ovvero un equo ristoro a carico della collettivita' e,  per
essa, dello Stato che quel trattamento ha imposto. 
    Cio' in ragione di un  necessario  bilanciamento  tra  il  valore
individuale della salute e lo spirito di solidarieta' reciproca,  tra
l'individuo e la collettivita', che impronta  lo  stesso  trattamento
obbligatorio. 
    In   difetto   di   protezione,   attraverso   una    prestazione
indennitaria,  il  soggetto  danneggiato  dal  trattamento  vaccinale
sarebbe  costretto  a  sopportare,  da  solo,  tutte  le  conseguenze
negative  di  un  trattamento  sanitario  effettuato,  al   contempo,
nell'interesse dell'individuo e dell'intera societa'. 
    L'art. 1 della legge in esame che, al comma 1, prevede il diritto
all'indennizzo, alle condizioni e nelle forme stabilite  dalla  legge
stessa, in favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermita' da
cui  sia  derivata   una   menomazione   permanente   dell'integrita'
psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie  per  legge  o  per
ordinanza di una autorita' sanitaria italiana  e'  stato  oggetto  di
plurimi interventi della Corte costituzionale e, per la disamina  del
ricorso all'esame, giova ricordare  le  pronunce  in  tema  di  danni
seguiti alla somministrazione di vaccini non obbligatori  ma  oggetto
di una politica incentivante. 
    La sentenza n.  27  del  1998  ha  limitato  la  declaratoria  di
incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, in commento,  alla  mancata
previsione del diritto all'indennizzo in  favore  di  coloro  che  si
fossero sottoposti a vaccinazione antipolio quando la stessa non  era
ancora  obbligatoria,  ma,  di  fatto,  raccomandata  dalla  Pubblica
Autorita'. 
    La Corte ha rilevato che «non vi e' ragione di  differenziare  il
caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da  quello
in cui esso sia, in  base  ad  una  legge,  promosso  dalla  pubblica
autorita' in vista della sua diffusione capillare nella societa';  il
caso  in  cui  si  annulla  la  libera   determinazione   individuale
attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in  cui  si  fa
appello alla collaborazione dei singoli a un  programma  di  politica
sanitaria. Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo
in questo secondo caso, si risolverebbe in una patente irrazionalita'
della legge. Essa riserverebbe, infatti,  a  coloro  che  sono  stati
indotti a tenere un comportamento di utilita' generale,  per  ragioni
di solidarieta' sociale, un trattamento deteriore rispetto  a  quello
che vale a favore di quanti hanno agito in forza  della  minaccia  di
una sanzione» (Corte cost. n. 27 del 1998 cit.). 
    Confermando l'orientamento gia' espresso con la  citata  sentenza
n. 27 - in tema di vaccino antipoliomielite - la Corte costituzionale
ha, in seguito, nuovamente dichiarato incostituzionale il primo comma
dell'art.  1  «nella  parte  in   cui»   non   prevede   il   diritto
all'indennizzo  in  favore  di  coloro  che  si  sono  sottoposti   a
vaccinazione  antiepatite   B   prima   che   la   stessa   divenisse
obbligatoria;   anche   in    questo    caso,    il    riconoscimento
dell'indennizzabilita'  delle   menomazioni   permanenti   e'   stato
giustificato dalla circostanza che  la  vaccinazione  fosse  comunque
raccomandata (cfr. circolare Min. sanita', 11 gennaio 1983, n.  2)  e
che non vi fosse ragione per differenziare il  trattamento  sanitario
imposto per legge dal trattamento sanitario promosso  dalla  pubblica
autorita' in vista di una capillare diffusione nella societa'  (Corte
cost. n. 423 del 2000). 
    6. Nella vicenda all'esame e,  quanto  alla  rilevanza  in  causa
della disposizione la cui legittimita' costituzionale appare  dubbia,
il   minore   A.   F.   e'   stato   sottoposto   alla   vaccinazione
antimeningococcica in data ...(con presentazione  dei  primi  effetti
avversi  fin  dalla  notte  tra  il  giorno  ...,  nell'ambito  della
profilassi  contro   la   malattia   meningococcica   attraverso   la
somministrazione della vaccinazione non obbligatoria per legge ma nel
novero   dei   protocolli   sanitari   per   i   quali   l'opera   di
sensibilizzazione,  informazione  e  convincimento  delle   pubbliche
autorita' - in  linea,  peraltro,  con  i  progetti  di  informazione
previsti all'art. 7 della stessa legge n. 210  del  1992  e  affidati
alle  unita'  sanitarie  locali  «ai  fini  della  prevenzione  delle
complicanze  causate  da  vaccinazioni»  e  comunque  allo  scopo  di
«assicurare una corretta informazione sull'uso del vaccino»  -  viene
reputata piu' adeguata e rispondente alle finalita' di  tutela  della
salute pubblica rispetto alla vaccinazione obbligatoria. 
    Come dato atto dalla Corte d'appello, e non contestato in  causa,
la  vaccinazione  antimeningococcica  rientra  tra  le   vaccinazioni
raccomandate dal Piano nazionale per la  prevenzione  vaccinale  gia'
dal 2005/2007  e,  a  partire  dal  Piano  nazionale  2012/2014  tale
vaccinazione e' addirittura consigliata per tutti i bambini  di  eta'
compresa tra i 13 e i 15 mesi, in concomitanza  con  il  vaccino  MPR
(morbillo,   pertosse,   rosolia)   e   per   gli   adolescenti   non
precedentemente immunizzati; inoltre, il vaccino risulta inserito nei
Livelli essenziali di assistenza (cd.  L.E.A.)  ed  e'  somministrato
gratuitamente in tutta Italia. 
    E' notorio, come rimarca la Corte territoriale, che la profilassi
contro la malattia meningococcica e il tipo di vaccino del  quale  si
controverte e' consigliato dai  pediatri  del  servizio  sanitario  e
dalle aziende sanitarie anche attraverso capillare informazione  alle
famiglie  sui  benefici  conseguenti  e   sul   fine   di   prevenire
l'insorgenza della malattia. 
    7. Quanto al nesso di causalita' tra la grave  patologia  che  ha
colpito il minore e il vaccino somministrato, la Corte del merito  ha
prestato  piena  adesione  alle   conclusioni   dell'ausiliare   che,
utilizzando l'algoritmo dell'Organizzazione mondiale  della  sanita',
seguito  anche  dalle   agenzie   regionali   di   vaccino-vigilanza,
improntato su  sei  livelli  di  attribuzione  causale  e  secondo  i
relativi criteri di inquadramento nei singoli  livelli,  ha  ritenuto
pienamente integrato il primo livello, escluse altre cause  possibili
(malattie o farmaci), sottolineando le  peculiarita'  cliniche  nella
vicenda  all'esame,  consistenti  nella  concomitante,  improvvisa  e
brusca comparsa di plurimi sintomi  di  sofferenza  celebrale  acuta,
occorsi immediatamente dopo il vaccino e di durata maggiore  rispetto
a  quelli  di  solito  osservabili  subito  dopo   la   vaccinazione;
concomitanti segni di grave regressione psicomotoria autistica, assai
rapidamente progrediti; disfunzioni neurologiche di tipo neuromotorio
e, successivamente, anomalie elettroencefalografiche epilettiformi. 
    La Corte territoriale ha quindi riconosciuto, facendo proprie  le
conclusioni del consulente d'ufficio, la patologia  del  minore  come
causalmente  collegata,  in  termini  di  elevata   (o   qualificata)
probabilita'  logica,  alla  vaccinazione  antimeningococcica  a  lui
somministrata  il  ....,  alla  stregua  del  compendio  di   criteri
utilizzati dal consulente, cronologico, della continuita' fenomenica,
quantitativo-qualitativo e topografico, attraverso la  specificazione
del tipo, numerosita', gravita', durata dei sintomi  e  degli  eventi
invalidanti,  tutti  -  sintomi  ed  esiti  -  concernenti   funzioni
celebrali. 
    8. Ebbene, diversamente dalla Corte territoriale, ritiene  questa
Corte   di   legittimita'   non   sperimentabile   un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata  che  possa
condurre, nella specie, al riconoscimento del diritto  all'indennizzo
muovendo da quei principi che hanno indotto la Corte costituzionale a
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della  legge  n.  210  del
1992, art. 1, comma 1, nella parte in cui  non  prevedeva  la  tutela
indennitaria a seguito di menomazioni permanenti derivanti  da  altre
vaccinazioni: invero, le precedenti pronunce di  incostituzionalita',
dianzi  richiamate,  si  riferiscono  a  peculiari   vaccinazioni   e
profilassi e non se ne puo' estendere la portata al caso  di  specie,
pena la sostanziale disapplicazione, ope iudicis, della  disposizione
scrutinata. 
    Il tenore testuale del  dettato  normativo  -  inequivocabilmente
riferito alle «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di
una  autorita'  sanitaria   italiana»   -   e   l'impossibilita'   di
interpretare  le  mere  raccomandazioni  delle  Autorita'   sanitarie
preposte in guisa di atti amministrativi preordinati alla sostanziale
imposizione d'un obbligo vaccinale,  non  consentono  la  risoluzione
della controversia per il tramite  dell'interpretazione  conforme  ai
parametri costituzionali invocati. 
    9. In ordine alla non  manifesta  infondatezza  della  questione,
giova  segnalare  che  il  legislatore   del   1992   ha   introdotto
nell'ordinamento, in via generale, il diritto ad  un  indennizzo  per
chiunque abbia riportato, a causa di  vaccinazioni  obbligatorie  per
legge o per ordinanza di un'autorita' sanitaria italiana,  lesioni  o
infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psicofisica. Identico diritto ha riconosciuto ai  soggetti
contagiati da infezioni da  HIV  a  seguito  di  somministrazione  di
sangue e suoi derivati (legge n. 210, art. 1, comma 2) e a coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti  post-trasfusionali  (sulla
ratio della norma  si  vedano  i  passaggi  evidenziati  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza n. 27 del 1998). 
    La   tutela   indennitaria,   inizialmente   riconosciuta    solo
nell'ambito  delle  vaccinazioni  obbligatorie,  e'  stata   ampliata
ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da  interventi
finalizzati alla  protezione  della  salute  pubblica  a  seguito  di
significativi   arresti   della   Corte   costituzionale,   fino    a
ricomprendere  conseguenze  invalidanti   di   vaccinazioni   assunte
nell'ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato. 
    In particolare, la  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  22
novembre  2017,  n.  268,  ridisegnando,  ancora  una  volta,  l'asse
portante della tutela indennitaria disegnata dalla legge n. 210 (art.
1, comma 1), con la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della norma, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo
in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale,  ne
ha esteso il perimetro applicativo ribadendo  che  nella  prospettiva
incentrata  sulla  salute:  quale  interesse  anche  obiettivo  della
collettivita',  non  vi  e'  differenza  qualitativa  tra  obbligo  e
raccomandazione, essendo l'obbligatorieta' del trattamento  vaccinale
semplicemente uno degli strumenti,  a  disposizione  delle  autorita'
sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela  della  salute
collettiva, al pari della raccomandazione, sicche' i  diversi  attori
(autorita'  pubbliche   e   individui)   finiscono   per   realizzare
l'obiettivo della piu' ampia immunizzazione dal rischio di  contrarre
la  malattia,  a  prescindere  da  una  loro  specifica  volonta'  di
collaborare, rimanendo del  tutto  irrilevante,  o  indifferente,  la
riconducibilita' dell'effetto cooperativo,  dal  lato  attivo,  a  un
obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche,  dal  lato  passivo,
all'intento di evitare una sanzione o, piuttosto,  di  aderire  a  un
invito (Corte cost. n. 107 del 2012). 
    E ancora, quanto alle vaccinazioni raccomandate, in  presenza  di
diffuse  e  reiterate  campagne  di  comunicazione   a   favore   dei
trattamenti vaccinali, il Giudice  delle  leggi,  con  la  richiamata
decisione del 2017, ha ribadito il connaturale affidamento ingenerato
da  quanto  consigliato  dalle  autorita'  sanitarie  e,  dunque,  la
direttrice  su  cui  muove  la  scelta   individuale   adesiva   alla
raccomandazione di per se' obiettivamente  votata  alla  salvaguardia
anche dell'interesse  collettivo,  a  prescindere  dalle  particolari
motivazioni dei singoli; da qui, sul piano degli interessi  garantiti
dagli articoli 2, 3 e 32  Cost.,  l'affermazione  della  giustificata
traslazione, in capo alla collettivita', anch'essa conseguentemente e
obiettivamente favorita dalle  scelte  individuali,  degli  eventuali
effetti dannosi. 
    Ancora il Giudice delle  leggi,  con  la  decisione  n.  268,  ha
rimarcato che la ragione determinante del diritto all'indennizzo  non
deriva dall'essersi  sottoposti  a  un  trattamento  obbligatorio  in
quanto tale, ma risiede, piuttosto, nelle  esigenze  di  solidarieta'
sociale imposte alla collettivita', ove la persona vaccinata  subisca
conseguenze negative  per  l'integrita'  psico-fisica  derivanti  dal
trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato  anche
nell'interesse della collettivita'; per questo, la mancata previsione
del  diritto  all'indennizzo  in  caso  di  patologie   irreversibili
derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si  risolve  nella
lesione degli articoli 2, 3  e  32  Cost.,  perche'  le  esigenze  di
solidarieta' sociale e di tutela della salute del singolo  richiedono
che sia  la  collettivita'  ad  accollarsi  l'onere  del  pregiudizio
individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano  i  singoli
danneggiati a sopportare il  costo  dei  beneficio  anche  collettivo
(Corte cost. nn. 268 del 2017 e 107 del 2012). 
    Nondimeno, come soggiunge la sentenza n. 268 dei 2017 (ed ivi  il
richiamato a Corte cost. n. 5 del  2018),  l'estensione  per  effetto
della giurisprudenza costituzionale della protezione indennitaria non
sottende   valutazioni   negative   sul   piano    dell'affidabilita'
scientifica delle somministrazioni vaccinali  ma,  al  contrario,  la
dilatazione  dell'indennizzo,  originariamente  riservato  a  lesioni
permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie ed esteso ad alcune
vaccinazioni raccomandate - ove  giudizialmente  accertato  il  nesso
eziologico tra somministrazione del vaccino e menomazione  permanente
- completano il patto di solidarieta' tra individuo  e  collettivita'
in tema di tutela della salute e accentuano serieta' e  affidabilita'
di ogni programma sanitario volto  alla  diffusione  dei  trattamenti
vaccinali al fine della piu' ampia copertura della popolazione. 
    Inoltre, come rimarcato da Corte costituzionale n.  5  del  2018,
nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la  distanza
tra raccomandazione e obbligo e' assai minore di quella che separa  i
due concetti nei rapporti giuridici: in ambito medico, raccomandare e
prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose  in  vista
di un determinato  obiettivo,  tant'e'  che  sul  plano  del  diritto
all'indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non
subiscono differenze (ed ivi il richiamo a  Corte  costituzionale  n.
268 del 2017). 
    10.  Ebbene,  l'indicazione  di  profilassi  proveniente,   nella
specie, dalle autorita' pubbliche,  induce  il  Collegio  a  ritenere
applicabili, al  trattamento  sanitario  raccomandato  del  quale  si
controverte, i  principi  affermati  dalla  ricordata  giurisprudenza
costituzionale, dovendo valere anche in riferimento  alla  profilassi
preventiva per meningococco le  esposte  considerazioni  in  tema  di
vaccinazioni    non    obbligatorie    ma    raccomandate,    fondate
sull'affidamento,  mirato  alla  salvaguardia  anche   dell'interesse
collettivo,  ingenerato  da   pervasive   campagne   informative   di
immunizzazione, anche per la vaccinazione oggetto di controversia. 
    11.  Alle  argomentazioni  sin  qui  svolte  consegue  che   deve
dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, in  riferimento
agli  articoli  2,  3  e  32  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale della legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1,
nella parte  in  cui  non  prevede  che  il  diritto  all'indennizzo,
istituito e  regolato  dalla  stessa  legge  e  alle  condizioni  ivi
previste, spetti anche ai soggetti che  abbiano  subito  lesioni  e/o
infermita', da cui siano derivati danni irreversibili  all'integrita'
psico-fisica,  per  essere  stati  sottoposti  a   vaccinazione   non
obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica. 
    La mancata previsione del diritto all'indennizzo per le patologie
irreversibili  contratte  dal  minore   all'esito   del   trattamento
vaccinale raccomandato al quale e' stato sottoposto si risolve in una
lesione degli articoli 2 e 32  Cost.:  le  esigenze  di  solidarieta'
costituzionalmente previste e la tutela del diritto alla  salute  del
singolo richiedono che sia la collettivita' ad accollarsi l'onere del
pregiudizio da questi subito e costituirebbe, per contro,  un  vulnus
addossare all'individuo danneggiato  il  costo  del  beneficio  anche
collettivo  dell'immunizzazione  (Corte  cost.  nn.  268/2017  e   n.
107/2012). 
    La  disposizione  censurata,  inoltre,   viola   il   canone   di
ragionevolezza      poiche'      determinerebbe      un'irragionevole
differenziazione di trattamento tra  quanti  si  siano  sottoposti  a
vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e quanti,  invece,
a  tale  vaccinazione  si   siano   determinati   ottemperando   alle
raccomandazioni   delle   autorita'   sanitarie.   L'irragionevolezza
deriverebbe dal riconoscimento solo ai primi, in caso di  menomazioni
permanenti all'integrita' psico-fisica, del diritto all'indennizzo, a
fronte del medesimo rilievo che raccomandazione e obbligo assumono  -
come si e' in precedenza evidenziato - al  fine  della  tutela  della
salute collettiva. 
    12.  A  questo  proposito,  va   ancora   rilevato   (con   Corte
costituzionale n. 268/17) come in tema di trattamenti  vaccinali,  la
tecnica dell'obbligatorieta' (prescritta per legge o per ordinanza di
un'autorita' sanitaria) e quella della raccomandazione possono essere
il  frutto  di  concezioni  parzialmente  diverse  del  rapporto  tra
individuo e autorita' sanitarie pubbliche sia il risultato di diverse
condizioni sanitarie della  popolazione  di  riferimento.  Nel  primo
caso, la libera determinazione individuale viene diminuita attraverso
la previsione di un  obbligo,  assistito  da  una  sanzione  ma  tale
soluzione non e'  incompatibile  con  l'art.  32  Cost.  (cfr.  Corte
costituzionale n. 268/17) se il trattamento obbligatorio sia  diretto
non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di  chi  vi  e'
assoggettato, ma anche quello degli altri, giacche' e'  proprio  tale
ulteriore  scopo,  attinente  alla  salute   come   interesse   della
collettivita', a giustificare la compressione dell'autodeterminazione
del singolo (Corte cost.  nn.  107/12,  226/2000,  118/96,  258/94  e
307/90). Nel secondo caso, anziche' l'obbligo, le autorita' sanitarie
preferiscono fare appello all'adesione degli individui a un programma
di politica  sanitaria.  La  tecnica  della  raccomandazione  esprime
maggiore attenzione all'autodeterminazione individuale e, quindi,  al
profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal
primo comma dell'art. 32 Cost. ma  e'  pur  sempre  indirizzata  allo
scopo  di  ottenere  la  migliore  salvaguardia  della  salute   come
interesse anche collettivo. 
    L'obiettivo  essenziale  che  entrambe  le  tecniche  (obbligo  e
raccomandazione) perseguono nella profilassi delle malattie infettive
e' il comune scopo di garantire e tutelare la salute anche collettiva
attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale (Corte
cost. n. 268/17) e  la  protezione  individuale,  con  la  previsione
dell'indennizzo,  completa  il  patto  di  solidarieta'  (cfr.  Corte
costituzionale n. 118/20) tra individuo e collettivita'  in  tema  di
tutela della salute e, come gia' detto, rende piu' serio e affidabile
ogni  programma  sanitario  volto  alla  diffusione  dei  trattamenti
vaccinali, al fine della piu' ampia copertura della popolazione. 
    14. Conclusivamente, a norma della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
art. 23, si dispone l'immediata trasmissione degli  atti  alla  Corte
costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento.   La
cancelleria  provvedera'  alla  notifica  di  copia  della   presente
ordinanza alle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
alla comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte di cassazione,  visti  l'art.  134  della  Costituzione,
l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della  legge  25  febbraio  1992,  n.  210,  in
riferimento agli articoli 2, 3 e 32 Cost., nella  parte  in  cui  non
prevede che il diritto all'indennizzo,  istituito  e  regolato  dalla
stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti
che abbiano subito lesioni e/o  infermita',  da  cui  siano  derivati
danni irreversibili all'integrita'  psico-fisica,  per  essere  stati
sottoposti  a  vaccinazione  non   obbligatoria,   ma   raccomandata,
antimeningococcica. Manda la cancelleria per gli adempimenti previsti
dall'art. 23, ultimo comma, legge 11 marzo  1953,  n.  87  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
      Cosi' deciso in Roma,  nell'Adunanza  camerale  del  22  aprile
2022. 
 
                       Il Presidente: Mancino