N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 ottobre 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici - Norme della Regione Abruzzo -  Rendiconto  generale  per
  l'esercizio  2020  -  Prevista  quantificazione  delle   quote   di
  disavanzo. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici - Norme della Regione Abruzzo -  Rendiconto  generale  per
  l'esercizio  2020  -  Disavanzo  finanziario  da  ripianare  al  31
  dicembre 2020 - Altri accantonamenti  -  Previsione  di  un  "Fondo
  passivita'  potenziale  piano  rientro  giudizio  di   legittimita'
  costituzionale" di importo pari a euro 29.948.247,68. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Previsto  rendiconto
  generale per l'esercizio 2020 e documenti allegati. 
- Legge della Regione  Abruzzo  3  agosto  2022,  n.  20  (Rendiconto
  generale per l'esercizio 2020), intero testo  [e,  in  particolare,
  artt. 11, comma 2, e Relazione sulla gestione (A/1),  allegato  32;
  18,  comma  3,  e  Relazione  sulla  gestione  (A/1)   e   allegati
  collegati]. 
(GU n.49 del 7-12-2022 )
    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri (codice  fiscale  80188230587),
in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato  e
difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (  fax
06/96514000;  indirizzo  PEC:  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  ),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi  n.  12,  contro  la  Regione  Abruzzo   (codice   fiscale
80003170661), in persona del  Presidente  pro  tempore  della  Giunta
regionale, con sede a L'Aquila, in via Leonardo Da Vinci n. 6, e  con
domicilio digitale presso il seguente indirizzo di Posta  elettronica
certificata: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it per  la  declaratoria
della illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 20 del 3
agosto 2022, recante: «Rendiconto  generale  per  l'esercizio  2020»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  121
Speciale del 26 agosto 2022, giusta deliberazione del  Consiglio  dei
ministri assunta nella seduta del giorno 19 ottobre 2022. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n.  121  Speciale
del 26 agosto 2022 e' stata pubblicata la legge regionale n. 20 del 3
agosto 2022, intitolata «Rendiconto generale per l'esercizio 2020». 
    Tale legge e' stata preceduta dalla legge  regionale  n.  18  del
2022, recante l'approvazione del rendiconto generale per  l'esercizio
2018, e dalla legge regionale n. 19 del 2022, recante  l'approvazione
del rendiconto generale per l'esercizio 2019, entrambe  gia'  oggetto
di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio  dei  ministri:
la prima, con ricorso numero 79 del 2022, e la seconda,  con  ricorso
in fase di notificazione. 
    Difatti, anche le disposizioni della legge de qua -  al  pari  di
quelle gia' oggetto di impugnazione - si pongono in contrasto: 
        a) con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in
quanto eccedono dalle competenze legislative delle regioni e invadono
quelle  riservate  in  via  esclusiva  allo  Stato  in   materia   di
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', 
        b) con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, nella parte in
cui violano il giudicato costituzionale di cui alla sentenza  n.  235
del 2021. 
    Pertanto, la suddetta  legge  viene  impugnata  con  il  presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche'  ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Al fine di  illustrare  le  censure  di  costituzionalita'  sopra
indicate, giova premettere che codesta Ecc.ma Corte, con la  sentenza
n. 235 del 2021,  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittime  le
disposizioni  contenute  nei  bilanci  di  previsione  della  Regione
Abruzzo per gli anni 2018-2020 e 2019-2021, relative  alle  quote  di
disavanzo riferite agli anni 2014 e  2015,  da  imputare  ai  singoli
esercizi finanziari  in  applicazione  dei  commi  779,  780  e  782,
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. 
    In   particolare,   codesta   Ecc.ma    Corte    ha    dichiarato
l'incostituzionalita' sia dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a)  della
legge regionale n. 7 del 2018, recante  il  «Bilancio  di  previsione
finanziario 2018-2020», sia dell'art. 8, comma 1,  lettere  a)  e  c)
della legge  regionale  n.  2  del  2019,  recante  il  «Bilancio  di
previsione finanziario 2019-2021». 
    Difatti, in relazione alle suddette disposizioni, codesta  Ecc.ma
Corte ha ritenuto «costituzionalmente  illegittima  l'iscrizione,  in
parte spesa dei bilanci preventivi  relativi  agli  esercizi  2018  e
2019, di  disavanzi  convenzionalmente  predeterminati  e  gravemente
sottostimati», in quanto non veniva previsto «alcuno stanziamento per
il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi  finanziari  2015,
2016 e 2017, risultanti dai  rendiconti  degli  anni  2014-2017  gia'
approvati e parificati dalla Corte dei conti». 
    Siffatto modus operandi  pregiudicava  il  corretto  calcolo  del
risultato di amministrazione, giacche' - attraverso di esso -  veniva
«a essere sostituita una mera espressione  matematica  alla  corretta
determinazione degli effetti delle  dinamiche  attive  e  passive  di
bilancio relative ai suddetti rendiconti e a  quelli  degli  esercizi
successivi», comportando «il travolgimento dell'intera programmazione
e della correlata rendicontazione»; elementi necessari «per custodire
dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio». 
    Ed invero, come rilevato nella  suddetta  sentenza,  i  disavanzi
emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma  12  del  decreto
legislativo n.  118  del  2011,  laddove  prescrive  che  l'eventuale
disavanzo di amministrazione «e' applicato  al  primo  esercizio  del
bilancio di  previsione  dell'esercizio  in  corso  di  gestione.  La
mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica  il
disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla  mancata
approvazione  del   rendiconto   di   gestione.   Il   disavanzo   di
amministrazione  puo'   anche   essere   ripianato   negli   esercizi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni  caso  non  oltre  la
durata della legislatura regionale, contestualmente  all'adozione  di
una delibera consiliare avente ad oggetto il  piano  di  rientro  dal
disavanzo nel quale siano individuati  i  provvedimenti  necessari  a
ripristinare il pareggio». 
    Pertanto, l'estensione temporale del ripiano  del  disavanzo,  in
deroga  alla  regola  di  cui  all'art.  42,  comma  12  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, non puo' ritenersi compatibile  con  una
gestione di bilancio equilibrata,  laddove  determini  -  come  nella
specie - «una lesione a tempo indeterminato dei  precetti  finanziari
della Costituzione» e disincentivi «il buon andamento  dei  servizi»,
nonche' «le buone pratiche di quelle amministrazioni che si  ispirano
a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettivita'». 
    In considerazione della declaratoria di incostituzionalita' delle
suddette  disposizioni  regionali,  la  Corte  dei  conti  -  ed   in
particolare la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - con  la
deliberazione n. 76/2022/PARI, ha dichiarato la non parificazione dei
rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari
2018 e 2019, atteso che  «l'espunzione  delle  predette  disposizioni
regionali, con la conseguente sottostima  delle  quote  di  disavanzo
imputate agli esercizi in esame, ha irrimediabilmente compromesso  il
principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di  amministrazione
a fine esercizio, nella parte in cui  quest'ultimo  non  registra  il
corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto essere recuperato»;
di qui, l'impossibilita' di procedere alla parificazione di «entrambi
i rendiconti in esame, essendone minata in  radice  la  capacita'  di
fornire una  corretta  rappresentazione  complessiva  delle  relative
gestioni e della sostenibilita' dei relativi equilibri». 
    Inoltre, con riferimento al rendiconto generale  per  l'esercizio
finanziario  2020,  la  stessa  Sezione  regionale  di  controllo  ha
rilevato come «la quantificazione delle quote  di  disavanzo  2020  e
2021, contenute nell'art. 8, comma 1, lettere a)  e  b)  della  legge
regionale n. 4/2020, trovi il suo momento genetico  nella  precedente
legge regionale n. 2/2019, il cui art. 8, comma 1, lettere  a)  e  c)
risulta essere [...] stato inciso dalla sentenza  n.  235/2021  della
Corte costituzionale»; sicche', «non puo' che pervenirsi,  ad  avviso
del Collegio, anche per il rendiconto 2020 a conclusioni  analoghe  a
quelle sopra raggiunte per i rendiconti 2018 e 2019, con  conseguente
impossibilita'  di  parificare  l'interezza  della   rappresentazione
contabile in esso contenuta, stante l'illegittima determinazione  del
disavanzo applicato anche in tale esercizio». 
    Dunque, risulta ormai acclarato che anche il rendiconto  generale
della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2020: da  un  lato,
si pone in contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto  legislativo
n. 118 del 2011; e dall'altro, non reca il  riallineamento  contabile
imposto  dalle  statuizioni  rese  da  codesta  Ecc.ma  Corte   nella
menzionata sentenza n. 235 del 2021. 
    Per questa ragione, la legge de qua e segnatamente l'art.  1  che
ne ha  disposto  l'approvazione,  anche  con  riguardo  ai  documenti
allegati, si pone in palese contrasto: 
        1) per il tramite della suddetta norma interposta, con l'art.
117, comma  2,  lettera  e)  della  Costituzione,  che  riserva  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia  relativa  alla
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', 
        2) per il tramite della menzionata sentenza n. 235 del  2021,
con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, dal quale  si  evince  il
principio della necessaria osservanza del giudicato costituzionale. 
    In secondo luogo, la legge regionale oggetto di  impugnazione  si
pone  in  contrasto  anche  con  l'art.  46,  comma  3  del   decreto
legislativo n. 118 del 2011. 
    Ed invero, l'art. 11, comma 2 della legge  de  qua,  nella  parte
accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre  2020  e,
segnatamente, nella voce «Altri accantonamenti» include espressamente
il «Fondo passivita' potenziale piano rientro  giudizio  legittimita'
costituzionale» (presente anche nell'elenco analitico  delle  risorse
accantonate nel risultato di amministrazione al  31  dicembre  2020 -
A/1, allegato 32 (1) , per un importo pari ad euro 29.948.247,68.  La
Regione ha accantonato tale importo, a  titolo  di  Fondo  per  spese
potenziali, al fine di dare copertura al maggiore disavanzo derivante
dalla sentenza di codesta Ecc.ma Corte sopra indicata. 
    Tuttavia, l'obbligo di ripianare il disavanzo non  e'  una  spesa
potenziale. Infatti, l'art. 46, comma 3 del  decreto  legislativo  n.
118 del  2011,  prevede  che:  «E'  data  facolta'  alle  regioni  di
stanziare nella missione "Fondi e  accantonamenti",  all'interno  del
programma  "Altri  fondi",   ulteriori   accantonamenti   riguardanti
passivita' potenziali, sui quali non e' possibile impegnare e pagare.
A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella
quota accantonata del risultato  di  amministrazione,  immediatamente
utilizzabili ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  42,  comma  3.
Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu'  verificarsi,
la corrispondente quota del risultato di amministrazione e'  liberata
dal vincolo». 
    Pertanto, l'accantonamento di euro 29.948.247,68, costituito come
accantonamento  per  spesa  potenziale,  e'   stato   effettuato   in
violazione del predetto art. 46, comma 3 del decreto  legislativo  n.
118 del 2011. 
    Peraltro, la nota integrativa allegata al bilancio di  previsione
2022-2024 di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 3 del 2022,  nel
paragrafo 12.2 intitolato «La sentenza della Corte costituzionale  n.
235  del  10  novembre  2021  e   la   conseguente   rideterminazione
dell'ammortamento del disavanzo 2014 e 2015» specifica quanto  segue:
«Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2021,
di seguito si propone ipotesi di ammortamento del  disavanzo  2014  e
2015 da sottoporre all'attenzione della Sezione  di  controllo  della
Corte dei  conti  [...]  Alla  copertura  del  maggior  disavanzo  da
ripianare per l'esercizio 2021 in tal modo rideterminato, come  sopra
evidenziato di ammontare pari ad euro 17.480.220,43, si provvede  con
applicazione di parte della quota accantonata a tale titolo  in  sede
di Rendiconto 2020  [approvato  con  la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 408/C del 30 giugno 2021, intitolata "Disegno  di  legge
regionale recante: Rendiconto generale per l'esercizio 2020", n.d.r.]
(pari ad euro 29.248.247,68 ["Fondo passivita'  potenziale  derivante
da giudizio  di  legittimita'  costituzionale -  Piano  di  rientro",
n.d.r.]).  La  quota  residua,  pari  ad  euro  12.468.027,26   (euro
29.948.247,69 -  euro  17.480.220,43),  e'  utilizzata  come  importo
dell'avanzo presunto applicato in  sede  previsionale  sull'esercizio
2022». 
    Dunque, tale nota conferma che al maggiore disavanzo generatosi a
seguito della sentenza di codesta Ecc.ma Corte n.  235  del  2021  e'
stata data una copertura non idonea, tramite il fondo  in  questione,
accantonato impropriamente in sede di rendiconto 2020, in  violazione
del richiamato art. 46, comma 3. 
    Del  resto,  a  seguito  dei  rilievi  formulati  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze sul bilancio di previsione 2022-2024 di
cui alla legge regionale n. 3 del 2022, lo  stesso  Presidente  della
Regione Abruzzo si era impegnato con la nota prot. RA/0113184/22  del
22 marzo 2022 a non includere le risorse in  questione  nell'allegato
«a/ 1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel  risultato  di
amministrazione presunto». 
    Non vi alcun dubbio, quindi, che - per il tramite delle  suddette
norme interposte - la legge in esame  e  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, si ponga in contrasto con l'art. 117, comma  2,  lettera  e)
della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza  legislativa
esclusiva in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici». 
    Infine, la  legge  oggetto  di  impugnazione  si  pone  anche  in
contrasto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nella
parte in cui impone alle regioni di conformare la propria gestione ai
principi contabili generali  contenuti  nell'allegato  1,  nonche'  -
inter alia - ai principi  contabili  applicati  della  programmazione
(allegato n. 4/1), che  costituiscono  -  per  espressa  disposizione
normativa - parte integrante del suddetto decreto legislativo. 
    Ed  invero,  con  riferimento  alla  relazione   sulla   gestione
(allegato 1) (2) ed in particolare  alle  tabelle  di  cui  al  punto
13.10.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo  n.  118  del  2011
previste  per   descrivere   la   composizione   del   risultato   di
amministrazione e indicare - per ciascuna componente del disavanzo  -
le modalita' di  ripiano  definite  in  attuazione  delle  rispettive
discipline, si evidenzia che: 
        a)  la  seconda  delle  due  tabelle,  dedicata  ai  modi  di
applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, fa erroneamente
riferimento al bilancio di previsione 2020-2022 anziche' al  bilancio
2021-2023 (3) ; 
        b) e' contemplata erroneamente la  colonna  «Esercizio  2020»
(4) ; 
        c)  la  colonna  «Esercizio  2023»  riporta  erroneamente  un
importo totale di euro 59.896.495,36, anziche' il corretto importo di
euro 65.823.634,17 (5) . 
    Inoltre, nella tabella di cui all'art. 18, comma 3,  relativa  al
conto economico, l'importo relativo al  totale  «oneri  straordinari»
non coincide con il dato riportato nel conto  economico  allegato  al
rendiconto generale (allegato 9) (6) . 
    Di conseguenza, il rendiconto per l'esercizio  finanziario  2020,
con i relativi documenti allegati, non e' stato  redatto  secondo  la
corretta applicazione dei principi contabili richiamati  dall'art.  3
del decreto legislativo n.  118  del  2011  e,  nello  specifico,  in
conformita' ai  principi  generali  di  veridicita',  attendibilita',
correttezza e comprensibilita' di  cui  all'allegato  1,  nonche'  ai
principi contabili applicati della programmazione di cui all'allegato
n. 4/1. 
    Per questa ragione, la legge oggetto di censura si pone  -  anche
per il tramite delle norme interposte appena richiamate -  in  palese
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che
riserva - come s'e' detto - alla potesta' legislativa esclusiva dello
Stato la materia relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici». 

(1) L'elenco analitico delle risorse  accantonate  nel  risultato  di
    amministrazione al 31 dicembre 2020  e'  pubblicato  al  seguente
    indirizzo                                                     web
    http://bura.regione.abruzzo.it/2022/Speciale_121_26_08.pdf a pag.
    1167 - rigo denominato «Gruppo 1074» e seguenti. 

(2) La relazione sulla gestione (allegato 11) inizia a  pag.  22  del
    doc. cit. nella nota 1.  Le  tabelle  di  cui  al  punto  13.10.3
    dell'allegato 4/1 del decreto legislativo  n.  118  del  2011  si
    trovano a pag. 38. 

(3) Cfr. pag. 38 del doc.  cit.  nella  nota  1 -  seconda  tabella -
    casella della seconda riga/prima colonna, recante  denominazione:
    «Modalita'  applicazione  disavanzo  al  bilancio  di  previsione
    2020-2022». 

(4) Cfr. pag. 38 del doc. cit. nella nota 1 - seconda tabella - terza
    colonna denominata «Esercizio 2020». 

(5) Cfr. pag. 38 del doc.  cit.  nella  nota  1 -  seconda  tabella -
    Totale della sesta colonna (rigo 12). 

(6) Cfr. pagina 170 del doc. cit. nella nota 1. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa riunione con  il
ricorso numero 79 del 2022, avente  ad  oggetto  la  legge  regionale
numero 18 del 2022, e con quello in fase di notificazione, avente  ad
oggetto la legge regionale numero 19 del  2022,  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittima,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, la legge regionale n. 20 del 3  agosto  2022,
recante l'approvazione rendiconto generale della Regione Abruzzo  per
l'esercizio finanziario 2020,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 121 Speciale del 26 agosto 2022. 
    Con l'originale notificato del ricorso, si depositeranno: 
        1. l'attestazione relativa alla approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  19  ottobre  2022,
della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Abruzzo  3
agosto 2022, n. 20; 
        2. la copia della legge regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.  121  Speciale  del  26
agosto 2022. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 20 ottobre 2022 
 
            Gli Avvocati dello Stato: Feola - Palatiello 
 
 
                Il Vice Avvocato generale: Del Gaizo