N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2021
Ordinanza del 12 maggio 2021 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Scoccimarro Francesca contro Vantage Group. Circolazione stradale - Pubblicita' sui veicoli - Limiti e condizioni per l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli - Divieto di apporre sui veicoli pubblicita' non luminosa effettuata per conto terzi e a titolo oneroso - Divieto, per le autovetture ad uso privato, di apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 23, comma 2, come integrato dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).(GU n.49 del 7-12-2022 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione XVI civile Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue. 1. Il giudizio a quo. Con citazione ritualmente notificata, la sig.ra Francesca Scoccimarro conveniva in giudizio la Vantage Group S.r.l. deducendo: di aver stipulato con la convenuta, in data 25 luglio 2017, un contratto «No Cost» per l'acquisto di un'autovettura Ford Fiesta Plus di colore bianco al prezzo di euro 16.700,00.= presso la Fast Automotive S.r.l.s.; che il predetto contratto prevedeva che per l'acquisto del mezzo l'istante potesse avvalersi di un finanziamento di 60 rate mensili accordato da una societa' finanziaria scelta direttamente dalla convenuta; che la vettura doveva essere obbligatoriamente di colore bianco per rendere piu' visibili gli adesivi pubblicitari da apporre nel corso del rapporto negoziale; che il finanziamento per l'acquisto dell'autovettura veniva richiesto alla Santander Consumer Bank S.p.A., con contratto n. 14037945/PA del 25 maggio 2017 per un importo totale accordato di euro 19.442,50.= da rimborsarsi tramite 60 rate mensili da euro 386,00.= l'una, con decorrenza dal 1° luglio 2017 al 1° giugno 2022; che, incluse nelle rate mensili pagate dall'attrice, vi era - oltre alla somma per l'acquisto dell'automobile - anche l'importo di curo 5.500,00.= a titolo di installazione dell'accessorio «wrapping», richiesto dalla Vantage Group S.r.l., per consentire l'inserimento e la rimozione di pellicole adesive sulle vetture senza cagionare danni alla verniciatura; che la convenuta si impegnava a rimborsare un importo massimo dell'autovettura pari ad euro 9.500,00.= I.V.A. compresa oltre a quanto previsto dall'art. 18 del contratto in forza del quale la Vantage Group S.r.l. si obbligava a corrispondere alla sig.ra Scoccimarro l'importo annuale di euro 3.480,00.= al netto delle imposte, da corrispondersi in rate mensili di euro 290,00.=, oltre ad un rimborso mensile delle spese assicurative per la sola responsabilita' civile pari ad euro 100,00.=, nonche' un rimborso forfettario di euro 50,00.= per le spese di carburante; che, pertanto, la convenuta si impegnava a corrispondere all'attrice l'importo di circa 440,00.= al mese per l'intera durata del contratto; di aver ricevuto dalla convenuta, per i primi mesi, alcuni bonifici mensili di euro 378,10.=; di non aver piu' ricevuto, dal mese di settembre 2018, il pagamento di quanto ad essa spettante; di aver versato alla convenuta, per accedere al contratto, l'ulteriore importo di euro 1.200,00.= in contanti per una polizza fideiussoria; che, a fronte di tale ultimo pagamento, non veniva rilasciato alcun documento relativo alla predetta polizza; che, all'art. 19 del contratto, veniva previsto il rilascio da parte della Vantage Group S.r.l., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del contratto, una garanzia fideiussoria nei limiti di euro 26.400,00.=, al netto delle imposte, per l'intera durata del contratto, operante nel caso in cui la convenuta non avesse rispettato il pagamento di sei rate; che, nonostante la diffida inviata in data 8 marzo 2019 e regolarmente ricevuta, la Vantage Group S.r.l. non comunicava gli estremi di tale polizza fideiussoria; che, negli articoli da 6 a 15, il contratto prevedeva una serie di obbligazioni a carico della sig.ra Scoccimarro, quali la sottoscrizione di una lettera di incarico alle vendite, l'apposizione gratuita sulla propria autovettura del logo della convenuta e dei marchi delle partnership commerciali prescelte, il ricovero della vettura presso il centro «Pit Stop» ogni trenta giorni per permettere il cambio delle pellicole riguardanti il logo della societa' o gli altri marchi pubblicizzati di volta in volta, l'iscrizione servizio «Back Office», la circolazione del mezzo almeno venticinque giorni al mese, il parcheggio dell'automobile in aree visibili a terzi, il ricovero in garage soltanto nelle ore notturne, il cambio degli pneumatici presso fornitori indicati dalla convenuta, l'esecuzione di riparazioni presso officine indicate dalla convenuta, lo scatto di 4 fotografie della vettura, per due volte alla settimana, aventi ad oggetto le scritte pubblicitarie al fine di pubblicarle sui social network; che la convenuta aveva effettuato, in favore dell'istante, i primi bonifici per euro 378,10.=, anziche' di euro 440,00.=; che, dal settembre 2018, la Vantage Group S.r.l. non aveva piu' rimborsato alcunche'; di essersi vista costretta, pertanto, nel marzo 2019, ad estinguere anticipatamente il finanziamento, con un esborso di euro 133,00.=; di trovarsi a corrispondere, a seguito di una nuova negoziazione del finanziamento con la Intesa Sanpaolo S.p.A., una rata mensile di euro 170,00.= dal 1° maggio 2019, per dieci anni; di aver inviato alla convenuta, in data 25 marzo 2019, a mezzo dell'avvocata Francesca Segarelli, una diffida al pagamento dei rimborsi mensili ed alla comunicazione degli estremi della polizza fideiussoria, senza ricevere riscontro; di versare in condizioni economiche disagiate e di essere stata indotta alla conclusione del contratto solo in vista dei rimborsi da parte della convenuta; che la tipologia del contratto stipulato risultava squilibrata a sfavore dei consumatori; il carattere vessatorio di alcune clausole di cui all'accordo (esonero della responsabilita' della convenuta per il ritardo nella consegna del mezzo e per eventuali variazioni apportate dal costruttore all'autovettura; penale di euro 1.450,00.= a carico del cliente in caso di mancato ritiro del veicolo entro trenta giorni dalla comunicazione di disponibilita' dello stesso; recesso del cliente in un termine eccessivamente anticipato; diritto solo in favore della convenuta di trattenere, in caso di recesso, le somme versate dall'altra parte; competenza esclusiva del Foro di Roma; scarsa chiarezza sulle condizioni relative alle modalita' ed ai costi di riparazione e manutenzione, da accettarsi a pena di perdita dei benefici contrattuali); l'asserita inoperativita' della polizza rilasciata dalla convenuta; il pregiudizio subito dalla stessa attrice. Chiedeva, pertanto, la sig.ra Francesca Scoccimarro: 1) accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al rimborso di nove rate mensili di euro 440,00.=, per complessivi euro 3.960,00.=, nonche' delle rate a scadere; 2) accertarsi e dichiararsi l'operativita' della polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni della convenuta; 3) in caso di inoperativita' di detta polizza, condannarsi la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di euro 1.200,00.= versati al momento della stipulazione del contratto ovvero di altro importo ritenuto di giustizia; 4) condannarsi la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di euro 5.500,00.= versati per l'accessorio wrapping ovvero di altro importo ritenuto di giustizia; 5) condannarsi la convenuta al pagamento di euro 12.000,00.=, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale di euro 5.500,00.= ovvero di altro importo ritenuto di giustizia; 6) con vittoria di spese e compensi di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la Vantage Group S.r.l., deducendo: che il contratto in esame riguardava non l'acquisto di un'autovettura, bensi' lo scambio tra servizi di pubblicita' e statistici - a carico dell'attrice, quale driver (o incaricata) - ed un corrispettivo, consistente nel rimborso delle spese previste per i ratei di finanziamento dell'autoveicolo, rapporto al quale la convenuta rimaneva estranea; che l'istante non rivestiva la qualita' di consumatrice, consistendo la prestazione caratteristica del contratto non nell'acquisto di beni o servizi dalla Vantage Group S.r.l., ma nella fornitura di servizi - principalmente di diffusione pubblicitaria - da parte della sig.ra Scoccimarro, a fronte del rimborso delle rate per il finanziamento dell'acquisto dell'autovettura come controprestazione a carico della convenuta; che l'acquisto dell'autovettura non costituiva oggetto del contratto, riguardando esclusivamente i rapporti tra il driver ed il concessionario; che non sussistevano le condizioni per la risoluzione del contratto, essendovi non inadempimento da parte della convenuta, ma un'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, dovuta all'interpretazione fornita da varie autorita' locali alla normativa sulla circolazione stradale (articoli 23 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992); che tale elemento, completamente taciuto dall'attrice, vietava la principale prestazione del contratto, vale a dire quella di circolare consentendo la trasformazione del veicolo in un mezzo per la diffusione della pubblicita'; che, pertanto, l'attrice non poteva vantare alcun credito - per qualsivoglia titolo o ragione - nei confronti della Vantage Group S.r.l.; che la giurisprudenza di merito, espressasi sul contratto intercorrente tra il driver e la Vantage Group S.r.l., ne aveva rilevato d'ufficio la nullita' (tribunale di Roma, R.G. 37059/2019, ordinanza 15-19 luglio 2019; tribunale di Roma, R.G. 21911/2019, ordinanza 17 maggio 2019), escludendo cosi' alla radice la debenza di qualsiasi somma da parte della convenuta, attesa la nullita' del titolo; che le prestazioni contrattuali a carico della sig.ra Scoccimarro, tra l'altro, consistevano: nell'obbligo di apporre sulle fiancate della sua nuova auto acquistata i c.d. wrapping no cost, nell'apposizione, cioe' - senza corrispettivo, ma compensata dal rimborso per il rateo per il finanziamento dell'acquisto dell'autoveicolo - del logo della Vantage Group S.r.l. e dei marchi o slogan di altre aziende in partnership commerciale con la convenuta; nella circolazione per almeno un numero di giorni prefissato nel corso del mese (elemento completamente assente dalla prospettazione attorea); nel fotografare l'autovettura con cadenza settimanale, condividendo le relative foto sui social network secondo le modalita' stabilite nel contratto ed effettuando cosi' i servizi di statistica; che, a sua volta, la Vantage Group S.r.l., dopo aver effettuato i controlli previsti, avrebbe provveduto a rimborsare entro il giorno venti di ogni mese, la somma contrattualmente pattuita; che l'attrice non aveva affermato di aver regolarmente adempiuto le obbligazioni a suo carico, in particolare quella di circolare; che l'istante aveva percepito 17 ratei di rimborso, per una somma complessiva pari ad euro 7.480,00.=, consentendole di non aver alcun costo per il finanziamento dell'acquisto del mezzo durante tutta la fase di percezione regolare dei rimborsi; che, successivamente alla conclusione del contratto, alcune amministrazioni comunali, attraverso gli organi di Polizia locale, avevano iniziato ad elevare sanzioni amministrative a carico dei driver ai sensi degli articoli 23 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992; di aver iniziato una sistematica attivita' di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate, a tutela delle legittime ragioni dei driver, ottenendo varie pronunce favorevoli; che, comunque, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni amministrative, una gran parte dei driver non adempiva regolarmente alle predette obbligazioni contrattuali; che, quindi, la prestazione a carico dei driver era inesigibile, esponendo questi ultimi a sanzioni di entita' ben superiore rispetto alla controprestazione, per il mero fatto di circolare; che, dalla presenza di obbligazioni contrattuali dei driver quali presupposto della controprestazione della Vantage Group S.r.l. e dalla impossibilita' sopravvenuta del loro adempimento, derivavano: la non debenza della controprestazione da parte della Vantage Group S.r.l., atteso l'inadempimento dei driver al fine di evitare le sanzioni amministrative; l'inesigibilita' delle prestazioni a carico dei driver, atteso che l'esecuzione di tali prestazioni avrebbe potuto arrecare ai driver medesimi danni ben superiori dal rimborso delle spese pattuito come controprestazione; la risolubilita' del contratto ai sensi dell'art. 1463 del codice civile, in caso di definitiva impossibilita' della prestazione ex art. 1256 del codice civile; la conseguente inesigibilita' della prestazione a carico della convenuta; che non sussisteva alcuna ragione di credito in favore della sig.ra Scoccimarro; la nullita' del contratto - rilevabile d'ufficio ex art. 1421 del codice civile - ai sensi del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, II comma del codice civile, per impossibilita' originaria della prestazione oggetto dell'accordo (cfr. tribunale di Roma, R.G. 21911/2019, ordinanza 17 maggio 2019); l'intenzione di presentare istanza ex art. 23 della legge n. 87/1953, con richiesta di voler sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - con riferimento all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - per contrasto con gli articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione; che, anche in caso di fondatezza della tesi della nullita' del contratto per contrarieta' a norme imperative - gia' pronunciata dal Tribunale di Roma in riferimento alla medesima tipologia contrattuale - non vi sarebbero state conseguenze restitutorie e risarcitorie a carico della Vantage Group S.r.l., atteso che: la nullita', nei contratti di durata, non aveva l'effetto di determinare un indebito oggettivo, venendo le prestazioni eseguite nell'arco temporale; nel caso in cui le prestazioni non fossero state eseguite non per inadempimento, ma per impossibilita' delle stesse, non vi sarebbe stato l'obbligo del corrispettivo, dato che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la prestazione del driver sarebbe divenuta inesigibile, con conseguente inesigibilita' anche della controprestazione a carico della Vantage Group S.r.l.; non essendovi inadempimento da parte della Vantage Group S.r.l., non sarebbe potuta esservi alcuna condanna al risarcimento del danno; che le ulteriori conseguenze risarcitorie pretese dall'attrice - tra le quali quella della corresponsione della somma di euro 12.000,00.= a titolo di risarcimento del danno patrimoniale - erano ingiustificate, non essendo specificato a quale titolo la Vantage Group S.r.l. veniva chiamata a rispondere di tale voce di danno; che, con riferimento alla polizza fideiussoria emessa a garanzia delle obbligazioni a carico della convenuta, il fideiussore non era stato evocato in giudizio per una libera scelta processuale dell'attrice, con conseguente inammissibilita', per carenza di integrita' del contraddittorio, della domanda tesa ad «accertare l'operativita' della polizza fideiussoria rilasciata dalla Confidi Centro Italia in favore della Vantage Group S.r.l.»; che, comunque, la Vantage Group S.r.l rimaneva estranea al rapporto tra l'attrice ed il fideiussore; che la polizza fideiussoria sarebbe risultata operativa solo in caso di validita' del contratto e conseguente inadempimento delle obbligazioni da parte della Vantage Group S.r.l., non, invece, qualora vi fosse stata impossibilita' sopravvenuta della prestazione del driver e la conseguente non debenza della controprestazione da parte della convenuta ovvero per impossibilita' originaria della prestazione stessa e conseguente nullita' del contratto; che, al momento della conclusione del contratto, non era prevedibile il consolidamento della prassi amministrativa tesa a vietare l'attivita' dei driver, essendo l'affermazione di tale prassi amministrativa successiva alla conclusione del contratto; che, con parere in data 5 febbraio 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti forniva chiarimenti in senso preclusivo della validita' del contratto, ritenendo che la causa di tale accordo - scambio tra diffusione pubblicitaria e rimborso - fosse incompatibile con norme imperative; che, pertanto, la prassi sanzionatoria rendeva impossibile la regolare esplicazione degli effetti del contratto in esame; che, ai fini della determinazione del compenso per il driver, il calcolo dell'attrice non teneva conto della previsione pattizia secondo cui la convenuta riconosceva, a titolo di rimborso per l'esecuzione dell'incarico, un importo massimo dell'autovettura pari ad euro 9.500,00, I.V.A. compresa, escludendo rimborsi ulteriori; che, inoltre, occorreva tener conto dei rimborsi effettivamente percepiti, consistenti in 17 ratei di rimborso di euro 440,00.= (7 per il 2017; 10 per il 2018), per un importo complessivo pari ad euro 7.480,00.=; che, nel caso di sussistenza del diritto del driver al risarcimento del danno, quest'ultimo avrebbe dovuto essere rapportato al limite di euro 9.500,00.=, e, quindi, non avrebbe potuto superare la cifra di euro 2.020,00.= (9.500.00.= - 7. 480,00.=). Chiedeva, quindi, la Vantage Group S.r.l.: a) in via preliminare (rectius: pregiudiziale), sollevarsi, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, con riferimento all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, per contrasto con gli articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, con sospensione, per l'effetto, del giudizio in corso; b) in via principale, dichiararsi inammissibile la domanda attorea tesa ad «accertare l'operativita' della polizza fideiussoria rilasciata dalla Confidi Centro Italia in favore della Vantage Group S.r.l.», per difetto dell'integrita' del contraddittorio; c) in caso di acclarata impossibilita' definitiva della prestazione a carico dell'istante, dichiararsi la risoluzione del contratto per impossibilita' sopravvenuta; d) in ogni caso, rigettarsi le domande dell'attrice; e) con vittoria di spese e compensi di lite. 2. L'istanza ex art. 23 della legge n. 87/1953. Con istanza depositata il 23 novembre 2020, la Vantage Group S.r.l. rappresentava: che l'attrice aveva fondato la propria domanda sul richiamato contratto, che, in altri giudizi dinanzi al Tribunale di Roma con analogo thema decidendum, era stato costantemente dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 del codice civile; che la declaratoria di nullita' anche nel presente giudizio avrebbe comportato un effetto preclusivo della stessa domanda attorea, attesa l'assoluta inidoneita' del contratto nullo alla produzione di effetti; che, dunque, la Vantage Group S.r.l. intendeva chiedere che le norme del codice della strada - dalle quali derivava la nullita' contrattuale - fossero oggetto di sindacato di legittimita' costituzionale; che l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, con riferimento all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - che, secondo l'interpretazione delle amministrazioni comunali, rendeva impossibile l'esplicazione del contratto - non aveva alcuna attinenza con la materia della sicurezza stradale, rimanendo del tutto indifferente, per tale finalita', che la pubblicita' sugli autoveicoli fosse riconducibile o meno al proprietario dell'autoveicolo, come pure che la sua apposizione risultasse a titolo gratuito o oneroso; che il divieto, oltre che irragionevole - con conseguente contrasto con l'art. 3 della Costituzione - violava la liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione), la tutela dell'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), la tutela della proprieta' privata (art. 42 della Costituzione), senza alcuna plausibile giustificazione; che, inoltre, nella legge delega - in forza della quale era stato emanato il decreto legislativo n. 285/1992 - era assente - sia dall'identificazione dell'oggetto della delega, sia dai principi e criteri direttivi - la regolamentazione della materia della pubblicita' (cfr. art. 2 della legge n. 190/1991), con conseguente violazione anche dell'art. 76 della Costituzione; che, il vaglio di costituzionalita' della normativa di divieto - rilevante, data la diretta incidenza sulla validita' del contratto, e non manifestamente infondato, stanti il percepibile contrasto con gli articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione - si rendeva indispensabile, ad elementare tutela delle reciproche posizioni delle parti del giudizio a quo; che non risultavano precedenti in termini, essendo stato il decreto legislativo n. 285/1992 sottoposto a scrutinio di legittimita' costituzionale: nell'ordinanza della Corte costituzionale, 4 luglio 2006, n. 264, in ordine alla supposta incostituzionalita' dell'art. 186, II comma, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, in relazione alla competenza del tribunale in tema di guida in stato di ebbrezza; nell'ordinanza della Corte costituzionale, 20 luglio 2006, n. 307, in ordine alla presunta incostituzionalita' dell'art. 201, comma 1-bis, lettere e) ed f), con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in relazione alle eccezioni all'obbligo di contestazione immediata; nell'ordinanza della Corte costituzionale, 14 novembre 2006, n. 376, in ordine alla asserita incostituzionalita' degli articoli 171, II e III comma, e 213, comma 2-sexies, in relazione all'obbligo di indossare il casco per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli; che il divieto di pubblicita' sugli autoveicoli per conto terzi, a fronte dell'opposta soluzione che ammetteva la pubblicita' di prodotti o servizi riconducibili al proprietario del veicolo, nonche' la rilevanza del titolo - oneroso o meno - della diffusione pubblicitaria erano in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione; che, ai fini della sicurezza stradale, non rivestiva alcuna importanza ne' la riconducibilita' del messaggio pubblicitario ad un soggetto piuttosto che ad un altro, ne' il titolo della sua diffusione, rilevando solo le modalita' operative dell'apposizione delle scritte pubblicitarie, in modo da evitare pericoli per la circolazione; che, pertanto, i requisiti stabiliti dalle predette norme determinavano una discriminazione non ragionevole tra il soggetto che intendesse diffondere propria pubblicita' e quello che pubblicizzasse un'impresa altrui, nonche' tra la pubblicita' a titolo oneroso e quella a titolo gratuito; che, dunque, era evidente l'irragionevolezza di tale situazione, in base al parametro dell'art. 3 della Costituzione, ingiustificatamente trattando la disposizione in modo diseguale fattispecie uguali nell'ottica della circolazione stradale, in contrasto con il principio di eguaglianza; che l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, in relazione all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, risultava in contrasto anche con l'art. 21 della Costituzione, sotto il profilo della liberta' di manifestazione del pensiero sotteso alla diffusione della pubblicita'; che, in proposito, il fenomeno della diffusione al pubblico di messaggi promozionali non potesse ritenersi limitato all'area dell'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), riguardando anche aree di interesse specifico e diretto della liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione), quali la pubblicita' sociale o il c.d. «corporate speech», vale a dire l'attivita' dell'impresa di promozione di determinati valori etici o sociali alla base dell'iniziativa imprenditoriale stessa; che, quindi, anche sotto tale aspetto, i profili discriminanti presi in considerazione dagli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - vale a dire la riconducibilita' o meno al proprietario del veicolo nonche' il titolo, oneroso o gratuito, dell'apposizione della scritta - non sembravano compatibili con la liberta' di manifestazione del pensiero, limitando irragionevolmente l'attivita' di diffusione di un messaggio rivolto al pubblico, non necessariamente afferente all'area dell'iniziativa economica privata; che il richiamato combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 risultava in ulteriore contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che, dopo aver posto, al primo comma, il principio generale della liberta' dell'iniziativa economica privata, al secondo comma, individuava nell'utilita' sociale e nella tutela dal pregiudizio alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita' umana i limiti tassativi a tale liberta', riservando alla legge, nel terzo comma, il compito di fissare programmi e controlli per l'indirizzo e il coordinamento, a fini sociali, dell'iniziativa economica privata; che la riconducibilita' del fenomeno della pubblicita' commerciale all'area oggetto di tutela di cui all'art. 41 della Costituzione era stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 355 del 2002, che aveva precisato che ogni limite dettato alla normativa in tema di pubblicita' dovesse risultare «non irragionevole, preordinato com'e' alla salvaguardia di una pluralita' di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilita'»; che, nel caso in esame, il divieto legale limitava la liberta' di iniziativa economica privata, introducendo dei requisiti di legittimita' della diffusione pubblicitaria che in nulla riguardavano la sicurezza della circolazione dei veicoli; che l'idea di sfruttare il veicolo in movimento periscopi pubblicitari aveva creato l'opportunita', per la Vantage Group S.r.l. e per i driver, rispettivamente di creare un parco di veicoli circolante, quale mezzo per la diffusione della pubblicita', e di ottenere un consistente rimborso per le spese per l'acquisto o il noleggio dell'autoveicolo; che tale operazione avrebbe comportato un indiretto beneficio degli utenti dei servizi pubblicitari, che avrebbero potuto beneficiare, a regime, di un'offerta di spazi pubblicitari innovativa ed in concorrenza con le tradizionali forme di pubblicita' tabellare, riducendo quindi i costi complessivi, a carico degli utenti, per l'accesso ai servizi di pubblicita'; che, dunque, tale normativa costituiva un ostacolo alla tendenza, caratteristica dell'economia moderna, di valorizzare gli aspetti dell'uso dei beni rispetto alle piu' tradizionali forme di appartenenza proprietaria, senza alcuna giustificazione sotto il profilo della sicurezza stradale; che le disposizioni in esame avevano, in particolare, limitato l'autonomia contrattuale e di iniziativa economica delle parti; che, analogamente, le norme in questione risultavano in contrasto con la tutela costituzionale della proprieta' privata, di cui all'art. 42 della Costituzione; che, al riguardo, essendo l'autoveicolo un bene privato, la regolamentazione sulla pubblicita' sui veicoli incideva anche su tale diverso profilo di rilevanza costituzionale, limitando l'esercizio di una delle facolta' caratteristiche del diritto di proprieta', consistente nella cessione in godimento a terzi; che, basandosi l'economia moderna sempre piu' sulla valorizzazione dell'elemento dell'uso dei beni, lo sfruttamento delle potenzialita' di un parco di veicoli circolanti per la diffusione pubblicitaria rappresentava un'utilita' - per il mercato in generale - mediante la quale i proprietari dei veicoli avrebbero potuto rendere economicamente sostenibili gli oneri di proprieta' e locazione degli stessi, sfruttando un'utilita' della circolazione che la normativa di divieto irragionevolmente comprimeva; che la materia della regolamentazione della pubblicita' era, inoltre, assente sia dall'oggetto della delega, sia dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione, atteso che, trattandosi di materia oggetto di tutela costituzionale, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione - soggetta a riserva di legge per l'attivita' di indirizzo e coordinamento, nell'ottica dell'utilita' sociale ex art. 41, III comma, della Costituzione - la sua regolamentazione avrebbe dovuto essere contenuta in una fonte legislativa, adottata, in caso di esercizio di una delega, in conformita' all'art. 76 della Costituzione; che, non avendo la legge delega contemplato la materia della pubblicita' ne' nell'individuazione dell'oggetto, ne' nella determinazione dei principi e dei criteri direttivi, si era in presenza di un diverso e concorrente profilo di illegittimita' costituzionale, relativo all'esercizio della funzione legislativa; che, sotto il profilo della rilevanza, avendo chiesto l'attrice nel giudizio a quo l'adempimento di un contratto ed avendo il Tribunale di Roma dichiarato la nullita' del contratto ex art. 1418, I comma, del codice civile, per contrarieta' dell'oggetto del contratto a norme imperative (gli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992), ove tali norme fossero state dichiarate costituzionalmente illegittime, il contratto sarebbe risultato valido e l'attivita' di diffusione della pubblicita' avrebbe potuto essere legittimamente esercitata. Chiedeva, pertanto, la Vantage Group S.r.l., previa sospensione del giudizio di merito, (nuovamente) sollevarsi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, con riferimento all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, per contrasto con gli articoli 3, 21, 41, 42 e 76 della Costituzione, nella parte in cui la predetta normativa imponeva, come requisito di legittimita' della pubblicita' sui veicoli di pubblicita' non luminosa, il non essere effettuata per conto di terzi a titolo oneroso, e, sulle autovetture ad uso privato, consentiva unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui apparteneva il veicolo. 3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio a quo. Come rappresentato dalla convenuta, le disposizioni sulle quali si chiede il sindacato di legittimita' costituzionale incidono direttamente sulla fonte del rapporto negoziale tra le parti, oggetto del presente giudizio di merito. Va, anzitutto, premesso che l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, nel prevedere i limiti e le condizioni per l'apposizione delle scritte/insegne pubblicitarie sulle autovetture, richiama espressamente - ancorche' in modo generico - il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, il decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. In particolare, la disposizione che stabilisce specificamente i parametri di legittimita' delle insegne pubblicitarie sui veicoli e' l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992. Ne segue che la richiesta di sindacato di legittimita' costituzionale ha ad oggetto l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, letto in combinato disposto con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, che ne integra il contenuto. L'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - ancorche' di natura regolamentare - attraverso il richiamo operato dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, diviene, pertanto, esso stesso norma di rango legislativo, risultando contenutisticamente «assorbito» dalla disposizione di legge (rectius: del decreto legislativo). Sul punto, l'Eccellentissima Corte costituzionale si e' gia' espressa con la sentenza n. 344/2010, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge (regionale) nella parte relativa al richiamo a norme regolamentari. Cio' posto, la disposizione in esame (rectius: la combinazione delle due disposizioni) ha decisamente natura imperativa. Come e' noto, pur non esistendo una definizione normativa, per disposizione imperativa (o cogente) si intende pacificamente quella la cui applicazione e' imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volonta' dei singoli, per lo piu' a tutela di un interesse pubblico. Il testo dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 recita: «E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli». L'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, ad integrazione del contenuto della disposizione ora riportata, prevede: «1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75×35 cm e la pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100×12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade. 4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq; c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie; d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli e' regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del codice». Ora, dalla lettura delle riportate disposizioni, si evince il carattere inderogabile delle stesse. Le norme in esame, infatti, impongono all'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie limiti e divieti che devono essere osservati senza che la volonta' dei destinatari delle norme stesse possa incidere sulla loro applicazione. A titolo esemplificativo, si osserva che l'estrema precisione nella descrizione delle misure e delle modalita' di realizzazione delle inserzioni esclude che i singoli possano derogare a tali parametri. Ricorre, inoltre, la ratio della tutela di un interesse pubblico, evidentemente consistente nella sicurezza della circolazione stradale, come enunciato nell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 («... purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli») e - addirittura piu' volte - nell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 («... in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' ...»; «... le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli e' regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione»; «... comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessa»). E' evidente, quindi, la natura cogente - vale a dire imperativa e non derogabile - del combinato disposto in esame. Cio' stabilito, si rileva come l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 consenta l'apposizione di inserzioni pubblicitarie non luminose «nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento». In particolare, con riferimento a tali limiti - per quanto e' qui di interesse - l'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - il richiamato regolamento, appunto, che integra il contenuto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - consente la pubblicita' non luminosa «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso», con l'ulteriore precisazione, inerente alle autovetture ad uso privato, che la pubblicita' riguardi «unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo». Come illustrato al punto 1. del presente provvedimento, il giudizio di merito ha ad oggetto un contratto in cui le prestazioni delle parti consistono, da un lato, nell'apposizione, su veicoli privati, di pubblicita' relative a soggetti diversi dai proprietari dei mezzi stessi, a fronte di un rimborso del prezzo pagato per l'acquisto dei veicoli. Ricorrono, dunque, nel contratto de quo i seguenti elementi: a) l'apposizione delle inserzioni su veicoli privati; b) l'inerenza delle inserzioni a soggetti diversi dai proprietari dei veicoli; c) il titolo oneroso. Tali elementi, dunque, violano apertamente i limiti previsti dal combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, ponendosi, pertanto, in contrasto con tali precetti imperativi. Se cosi' e', ricorre una ipotesi di nullita' c.d. «virtuale» del contratto, prevista dal primo comma dell'art. 1418 del codice civile, vale a dire proprio quella relativa al conflitto del regolamento negoziale con norme cogenti. Tale tipo di invalidita', come e' noto, e' rilevabile ex officio dal giudicante, ai sensi dell'art. 1421 del codice civile, indipendentemente, quindi, da qualsivoglia rilievo di parte e persino per una causa diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite rappresentato dal giudicato (cfr. Cass. civ., 6 dicembre 2019, n. 31930; Cass. civ., ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26495). Ed e' proprio cio' che e' accaduto nei provvedimenti richiamati dalla convenuta (tribunale di Roma, R.G. 37059/2019, ordinanza 15 - 19 luglio 2019; tribunale di Roma, R.G. 21911/2019, ordinanza 17 maggio 2019), con i quali e' stata dichiarata la nullita' di un contratto identico a quello per cui e' causa esattamente per contrarieta' alle medesime norme cogenti. Non sembra, dunque, potersi dubitare che, anche nel caso in esame, il giudicante debba procedere alla declaratoria di nullita' del contratto intercorso tra le parti, a mente dell'art. 1418, I comma, del codice civile, per evidente contrasto dello stesso con norme imperative, non potendosi pronunciare sulla domanda attorea, fondata proprio su quell'accordo negoziale. Diversamente, ove fosse dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - nella parte in cui si consente la pubblicita' non luminosa solo «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e se essa riguardi «unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo» - il contratto risulterebbe valido, con conseguente possibilita' di esame, da parte del giudicante, delle richieste delle parti nella specificita' del rapporto intercorso tra le stesse. In sostanza, si ritiene che la questione di legittimita' costituzionale delle richiamate disposizioni sia essenziale ai fini della definizione della presente causa, dovendosi il giudicante arrestare all'accertamento della nullita' del contratto, in caso di permanente vigenza di dette norme nell'ordinamento, ovvero potendo procedere all'esame delle domande proposte nel presente giudizio, nell'ipotesi di declaratoria di illegittimita' costituzionale dei menzionati precetti. Da ultimo - e solo per completezza - si ritiene irrilevante la questione di legittimita' costituzionale delle medesime disposizioni, sollevata anche con riferimento alla nullita' c.d. «strutturale» del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, II comma, del codice civile, per impossibilita' dell'oggetto. L'impossibilita' della prestazione, infatti, attiene ad un profilo di materiale, oggettiva ed originaria irrealizzabilita' del risultato del contratto (cfr. Cass. civ., 22.11.2011, n. 28430; Cass. civ., 21.5.2001, n. 6927; Cass. civ., 20 luglio 1987, n. 6362; Cass. civ., 18 dicembre 1978, n. 6066; Cass. civ., 15 dicembre 1971, n. 369). Nel caso di specie, i comportamenti diretti all'adempimento - come descritti negli atti delle parti - sono non materialmente ineseguibili, ma semplicemente sanzionabili. Ne segue che, sotto questo aspetto, il contratto non risulterebbe nullo a mente del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, II comma, del codice civile, atteso che la realizzazione del risultato sarebbe possibile, ancorche' contra legem. 4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza della questione sollevata, occorre confrontare l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - letto in combinato disposto con l'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - con le disposizioni costituzionali menzionate dalla convenuta. A) Va, anzitutto, esaminato il possibile contrasto con l'art. 3, I comma, della Costituzione. Come e' noto, tale norma enuncia il principio di uguaglianza formale dei soggetti dinanzi alla legge, che comporta la necessita' di uguale trattamento di situazioni uguali e, per converso, di regolamentazione diversa di situazioni differenti. Il corollario di tale principio - logicamente insito nella norma costituzionale in esame - e' costituito dal criterio di «ragionevolezza» della disciplina applicabile ad una fattispecie. In particolare, la regolamentazione risulta «irragionevole» quando una fattispecie viene disciplinata in modo diverso rispetto a quello con il quale viene regolamentata una fattispecie identica o, comunque, uguale negli elementi essenziali; ovvero allorche' una fattispecie viene disciplinata in modo identico a quello con il quale viene regolamentata una fattispecie completamente diversa o, comunque, differente nei tratti fondamentali. Nel caso in esame, il combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 consente la pubblicita' non luminosa sui veicoli «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e, per cio' che attiene alle autovetture ad uso privato, permette «unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo». Dunque, la disposizione in esame del codice della strada, letta unitamente a quella del relativo regolamento di esecuzione: per un verso, disciplina in modo diverso la pubblicita' non luminosa sui veicoli non eseguita per conto terzi a titolo oneroso (consentita) e quella effettuata per conto terzi a titolo oneroso (vietata); per altro verso - con riferimento alle autovetture ad uso privato - regolamenta in maniera differente la pubblicita' consistente nell'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo (consentita) e quella in cui l'apposizione del marchio e della ragione sociale riguarda soggetti diversi dal proprietario del veicolo (vietata). Ora, la ratio della disposizione in esame - vale a dire la sua funzione tipica, nonche' la finalita' specifica da essa perseguita - consiste nella sicurezza della circolazione stradale. Tale scopo si evince, da un lato, dal testo della disposizione medesima, nella parte in cui si consente la pubblicita' sui veicoli «... purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli»; dall'altro, dalle finalita' dell'atto normativo nel suo complesso - il decreto legislativo n. 285/1992 (il codice della strada, appunto) - nel quale, nell'enunciazione dei principi generali di cui all'art. 1, I comma, prevede che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientri tra le finalita' primarie perseguite dallo Stato. Se, dunque, lo scopo della norma - e, piu' in generale dell'intero codice della strada, nonche' del suo regolamento di esecuzione - consiste nella tutela dell'incolumita' delle persone nell'ambito della circolazione stradale, non si comprende - rectius: risulta «irragionevole» - la differente disciplina della pubblicita' non luminosa sui veicoli non eseguita per conto terzi a titolo oneroso (consentita) rispetto a quella effettuata per conto terzi a titolo oneroso (vietata). Ed infatti, non vi e' ragione di ritenere che l'esistenza di un corrispettivo per l'apposizione di un'inserzione pubblicitaria su un veicolo renda la stessa pubblicita' piu' pericolosa per la sicurezza stradale di una pubblicita' a titolo gratuito. Parimenti e' incomprensibile - rectius: «irragionevole» - in relazione alle autovetture ad uso privato, la diversa regolamentazione della pubblicita' consistente nell'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo (consentita) e quella in cui l'apposizione del marchio e della ragione sociale riguarda soggetti diversi dal proprietario del veicolo (vietata). Anche in questo caso, non si ravvisa alcun motivo per il quale l'appartenenza o meno dell'autovettura al soggetto pubblicizzato incida sulla sicurezza nella circolazione stradale. In entrambe le ipotesi, pertanto, o la pubblicita' sui veicoli e' un rischio (perche', ad esempio, provoca distrazioni nell'utenza) o non lo e', indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto sinallagmatico ovvero dall'appartenenza del mezzo. L'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - letto in combinato disposto con l'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - detta, dunque, una disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza - quale naturale sviluppo di quello di uguaglianza - previsto dall'art. 3 della Costituzione, in relazione alla ratio specifica della norma del codice della strada. B) Non si condivide, invece, la tesi - avanzata dall'istante - del contrasto del combinato disposto degli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 con l'art. 21 della Costituzione, che enuncia il principio di liberta' di manifestazione del pensiero. Si ritiene, infatti, che la pubblicita' - almeno quella di cui si tratta nel presente giudizio - attenga non tanto ad una libera espressione dell'opinione individuale, quanto, piuttosto, all'esercizio di un'iniziativa economica. Pur reputando piuttosto debole il nesso - conflittuale - tra la richiamata norma del codice della strada e la tutela costituzionale della liberta' di esternazione del pensiero, questo giudicante - nel rispetto dell'iniziativa dell'istante e tenuto conto che il compito di pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della disposizione de qua spetta ad un organo di gran lunga piu' competente - si rimette alla valutazione dell'Eccellentissima Corte costituzionale, limitandosi a riprodurre le ragioni esposte sul punto dalla convenuta. «4. Art. 232 del decreto legislativo n. 285/1992 (con riferimento all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) e art. 21 della Costituzione. Ulteriore ipotesi di illegittimita' costituzionale attiene all'art. 21 della Costituzione, in ragione al profilo della liberta' di manifestazione del pensiero sotteso alla diffusione della pubblicita'. E' infatti noto che il fenomeno della diffusione al pubblico di messaggi promozionali non puo' ritenersi limitato all'area dell'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), ma riguarda anche aree che interessano in via specifica e diretta la liberta' di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione), quali la pubblicita' sociale o il c.d. «corporate speech», l'attivita' dell'impresa di promozione di determinati valori etici o sociali che si collocano alla base dell'iniziativa imprenditoriale stessa, non rientrando nella semplice comunicazione commerciale diretta al pubblico e relativa ai prodotti immessi sul mercato. In altri termini, la limitazione ai messaggi diffusi al pubblico mediante l'apposizione di scritte sugli autoveicoli incide anche sulla liberta' di manifestazione del pensiero, in tutte le ipotesi in cui il contenuto di tali messaggi esuli dalla semplice iniziativa economica privata. Anche sotto questo profilo, il profilo discriminante individuato dalle norme richiamate (art. 232 del decreto legislativo n. 285/1992; art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) nella riconducibilita' al proprietario del veicolo o meno, e nel titolo, oneroso o meno, dell'apposizione della scritta, non sembra affatto compatibile con la liberta' di manifestazione del pensiero, in quanto limita irragionevolmente l'attivita' di diffusione di un messaggio rivolto al pubblico, non necessariamente afferente all'area dell'iniziativa economica privata». C) In ordine al parametro di cui all'art. 41 della Costituzione, si rileva - una volta di piu' - come l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - nel suo riferimento al regolamento di esecuzione ed, in particolare, all'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - consenta la pubblicita' non luminosa «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e, per cio' che riguarda la pubblicita' sulle autovetture ad uso privato, permetta «unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo». Cio', dunque, significa, a contrariis, che la norma (rectius: il combinato disposto) in esame vieta la pubblicita' non luminosa effettuata per conto terzi a titolo oneroso nonche' l'apposizione, sulle auto ad uso privato, di marchi e di ragioni sociali di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. Tali divieti, dunque, si traducono in una limitazione all'autonomia contrattuale privata, atteso che viene impedita: per un verso, la conclusione di contratti di pubblicita' per conto terzi sui veicoli a fronte di un corrispettivo; per altro verso, la stipulazione di accordi commerciali che prevedano l'apposizione, sui veicoli ad uso privato, di marchi e di ragioni sociali di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. Dette limitazioni all'autonomia negoziale si traducono in un - seppur circoscritto - impedimento all'iniziativa economica dei soggetti, che vedono ridotto il proprio raggio di operativita' commerciale. Ora, l'art. 41 della Costituzione, prendendo le mosse da una generalizzata liberta' di iniziativa privata (I comma), prevede, peraltro, la possibilita' che vengano posti vincoli all'attivita' imprenditoriale: a) di carattere negativo - consistenti, cioe', in divieti - mirati ad impedire che l'iniziativa economica contrasti con l'utilita' sociale e/o pregiudichi la sicurezza, la liberta', la dignita' dei singoli (II comma); b) di carattere positivo - con programmi e controlli - allo scopo di indirizzare l'attivita' economica a fini sociali (III comma). Come sopra esaminato, tuttavia, gli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - e, piu' in generale, il codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione nella loro interezza - perseguono finalita' relative alla sicurezza stradale, completamente diverse, dunque, da quelle prese in considerazione dall'art. 41 della Costituzione nel vincolare l'iniziativa imprenditoriale. Non si comprende, pertanto, in quale modo una limitazione all'autonomia negoziale dei privati possa avere ricadute, in termini positivi, sulla tutela dell'incolumita' nella circolazione stradale, dal momento che i divieti riguardano non la pubblicita' tout court - in quanto, ad esempio, ritenuta fattore di distrazione nella circolazione stradale - ma solo ove essa tragga titolo da determinate fonti (i contratti sinallagmatici) ovvero riguardi determinati soggetti (quelli diversi dai proprietari dei veicoli sui quali venga apposta). Le limitazioni di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - si pongono, dunque, in contrasto con il generale principio di liberta' dell'iniziativa economica di cui l'art. 41 della Costituzione, posto che i divieti all'autonomia negoziale dei privati, previsti dal combinato disposto in esame, rimangono estranei alla ratio della sicurezza nella circolazione stradale, propria delle norme di cui al codice della strada ed al regolamento di esecuzione. D) In stretta connessione con quanto appena osservato - attesa l'evidente analogia delle materie - con riferimento al contrasto con l'art. 42, II comma, della Costituzione, va sottolineato che tale disposizione, nel muovere da un generale principio di tutela della proprieta' privata - e, quindi, anche del suo godimento, quale facolta' ad essa inerente - prevede la possibilita' di porre limiti legislativi ad essa, allo scopo di assicurane la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. Come piu' volte ripetuto, peraltro, gli articoli 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 perseguono una finalita' di tutela nella circolazione stradale, non di garanzia di scopi sociali della proprieta' privata. Non e' dato comprendere, pertanto, per quale motivo il combinato disposto de quo impedisca l'apposizione, a scopi pubblicitari, del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dal proprietario del veicolo. In questo senso, l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - nel limitare ingiustificatamente un particolare uso di un veicolo di proprieta' privata - vale a dire l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dal proprietario del mezzo - confligge con il generale principio di libera fruibilita' della proprieta' privata, di cui all'art. 42, II comma, della Costituzione. E) Da ultimo, va esaminato il possibile contrasto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - nel suo riferimento al regolamento di esecuzione ed, in particolare, all'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - con l'art. 76 della Costituzione. Come e' noto, tale disposizione costituzionale prevede la necessita' che la delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo sia circoscritta e determinata nell'enunciazione dei principi e dei criteri direttivi con i quali la delega stessa debba essere esercitata. Ora, la legge n. 190/1991, con la quale le Camere hanno delegato al Governo l'esercizio della funzione legislativa in materia di circolazione stradale prevede, all'art. 2, i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio di tale funzione. Si riporta, per esigenze di chiarezza, il testo del menzionato articolo: «Art. 2. - 1. Il Codice della strada dovra' essere informato alle esigenze di tutela della sicurezza stradale e ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla normativa comunitaria, agli accordi internazionali, all'evoluzione tecnica ed all'aumentata complessita' del traffico, specialmente nei centri urbani, prevedendo, altresi', la redazione e l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, di piani di circolazione e di traffico armonizzati con le indicazioni degli strumenti urbanistici; b) semplificazione e snellimento delle procedure eliminando, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa; c) disciplina piu' dettagliata del potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade per la regolamentazione del traffico e previsione del potere sostitutivo del Ministro dei lavori pubblici in caso di inosservanza delle norme; d) previsione della facolta' dell'ente proprietario della strada di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma; e) disciplina del registro delle strade e del censimento del traffico, nel quadro delle funzioni relative all'assetto e alla pianificazione del territorio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; f) disciplina delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, anche in relazione alla classificazione delle strade, nonche' dei dispositivi rallentatori di velocita' e di dissuasione alla sosta nei centri urbani; g) disciplina della velocita' in coerenza con la normativa comunitaria finalizzata alla tutela della Vita umana, dell'ambiente e del risparmio energetico; h) determinazione dei casi di rimozione dei veicoli, con attribuzione agli enti proprietari o concessionari delle strade del relativo potere di rimozione e con previsione dell'obbligo di pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia; i) determinazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, con rinvio al regolamento di esecuzione per la definizione delle caratteristiche costruttive e funzionali, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive; j) determinazione dell'installazione di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico da collocare nei punti di maggiore congestione del traffico; k) introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici; l) disciplina dei pesi e delle dimensioni dei veicoli nonche' dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con previsione di oneri supplementari a carico degli utenti di trasporti eccezionali per il rinforzo, l'adeguamento e l'usura delle infrastrutture, nonche' di norme per il controllo e l'accertamento delle infrazioni; m) previsione di una adeguata e specifica disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi, ivi compresi quelli radioattivi, e alla circolazione dei relativi veicoli, a tutela del conducente del veicolo e degli addetti al trasporto, nonche' dell'ambiente esterno; n) aggiornamento delle norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi, nonche' per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facolta' di acquisto; revisione della disciplina delle vendite con patto di riservato dominio; o) aggiornamento delle norme per la revisione periodica degli autoveicoli; p) revisione della disciplina della patente di guida, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nonche' previsione di una patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale per la guida dei veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego; q) previsione di una particolare disciplina per il rilascio del certificato anamnestico limitato alla sola attestazione di malattie o infermita' pregiudizievoli al conseguimento della patente; r) introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilita' dei non vedenti e dei portatori di handicap; s) previsione, durante i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, di una limitazione nella guida determinata in rapporto alla capacita' di velocita' massima e al rapporto peso potenza dell'autoveicolo; t) riesame della disciplina del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione; u) determinazione dei casi in cui la marcia dei veicoli costituisca, per le condizioni degli stessi, pericolo per la sicurezza della circolazione ed attribuzione, agli organi di polizia stradale, del potere di adottare misure idonee ad eliminare in tali casi lo stato di pericolo; v) previsione di misure cautelari per le violazioni piu' gravi qualora commesse da conducenti di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa per escursionisti esteri; w) previsione di limiti di durata dell'illecito consistente nella sosta vietata; x) determinazione, nella misura del 5 per cento, dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato da devolvere ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalita' di educazione stradale; previsione che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, determini annualmente le quote dei proventi da destinare alle suddette finalita'; y) aggiornamento delle norme per il rilascio del documento di circolazione, per l'immatricolazione, per i trasferimenti di proprieta', di residenza o di abitazione, nonche' per la radiazione dei veicoli a motore o destinati ad essere da essi rimorchiati, che, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi rispettivamente al Ministero dei trasporti ed al pubblico registro automobilistico, persegua un modello organizzativo tendenzialmente omogeneo che eviti eventuali duplicazioni e dispersioni di attivita' amministrative dirette al medesimo fine, mediante l'armonizzazione delle procedure operative e prevedendo comunque forme di immediata provvisoria registrazione da parte del pubblico registro automobilistico, valide a tutti gli effetti di legge, salvo prova contraria, e da perfezionare definitivamente entro termini non superiori a tre mesi; cio' anche allo scopo di effettuare una puntuale rilevazione della composizione del parco circolante; z) disciplina della targatura e verifica della riserva allo Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe, nonche' previsione che per i ciclomotori, ferma restando la natura di bene mobile non registrato, sia adottato un contrassegno di identificazione del veicolo con rilascio semplificato e contemporaneo all'acquisto; aa) istituzione di un'anagrafe ai fini della sicurezza stradale che includa incidenti e infrazioni; bb) riserva al Ministero dell'interno del coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati; cc) previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento acustico, dell'aria e del suolo, conseguenti alla circolazione dei veicoli, nonche' previsione di norme per l'adozione di dispositivi appositamente utilizzabili a tal fine, nel rispetto delle direttive comunitarie; dd) revisione del sistema vigente delle infrazioni amministrative e relative sanzioni e previsione di nuove ipotesi in conseguenza della nuova disciplina della circolazione, nonche' di misure cautelari a garanzia del credito erariale per le predette sanzioni, stabilendo l'ammontare delle sanzioni medesime nei limiti di lire trentamila per il minimo e di lire quattro milioni per il massimo; previsione anche della possibilita' di sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione o revoca della patente di guida in rapporto alla somma progressiva delle diverse violazioni; ee) previsione, per le infrazioni ai limiti di velocita', di tre diverse fasce di sanzioni amministrative, a seconda che la violazione dei limiti sia contenuta entro i dieci chilometri orari, ovvero sia compresa fra i dieci e i quaranta chilometri orari, ovvero sia superiore ai quaranta chilometri orari; qualora la violazione del limite di velocita' sia di oltre quaranta chilometri orari sara' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e dell'immediata sospensione da uno a tre mesi della patente di guida; ff) previsione di criteri e modalita' per il periodico aggiornamento delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario; gg) previsione, nelle ipotesi piu' gravi di comportamento, da cui derivi pericolo o pregiudizio per la circolazione e per la sicurezza individuale e collettiva, di nuovi reati e modifica delle sanzioni penali vigenti, purche' non superino nel massimo per le pene detentive i mesi dodici e per le pene pecuniarie la somma di lire due milioni». Come si puo' notare, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa non vi e' alcun riferimento alla regolamentazione della materia pubblicitaria, sotto il profilo del titolo dal quale abbia origine la pubblicita' (ad esempio, i contratti sinallagmatici) ovvero dei soggetti pubblicizzati (quelli diversi dai proprietari dei veicoli sui quali venga apposta), atteso che i parametri della legge delega attengono complessivamente - ed esclusivamente - alla finalita' della sicurezza nella circolazione stradale, come, del resto, enunciato all'inizio dello stesso art. 2 della legge n. 191/1990. Vale ribadire, infatti, che l'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - nel dettare i limiti alla pubblicita' sui veicoli, prevede restrizioni che non attengono al profilo della sicurezza stradale, atteso che esse precludono unicamente la possibilita' di un corrispettivo per l'apposizione della pubblicita' sui veicoli e pongono il divieto di inserzioni, sui veicoli ad uso privato, del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi dai proprietari dei mezzi. Il delegato, nell'esercizio della funzione legislativa, ha, dunque, travalicato i limiti dettati dalla legge delega, disciplinando una materia (la pubblicita') del tutto estranea alla ratio della normativa delegata o, comunque, aspetti al di fuori delle finalita' per le quali e' stata conferita la delega. Ne deriva il conflitto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - con l'art. 76 della Costituzione, ponendosi la norma delegata al di fuori dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla legge delega. 5. Impossibilita' di una lettura costituzionalmente orientata. Deve, infine, segnalarsi - sulla base dei risultati ottenuti tramite i principali strumenti di ricerca a disposizione di questo giudicante (uno su tutti, «Italgiureweb») - l'assenza di precedenti giurisprudenziali che abbiano formulato un'interpretazione delle norme in esame tale da non contrastare con le disposizioni costituzionali sopra richiamate. Tale irreperibilita', invero, non appare casuale, dovendosi ritenere che il tenore testuale dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - non consenta in alcun modo una lettura «costituzionalmente orientata» della medesima norma. Come osservato, il richiamo ai «limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento», operato dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, rimanda al testo dell'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che vieta espressamente la pubblicita' non luminosa «effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e, per cio' che attiene alle autovetture ad uso privato, quella che consista nell'apposizione del marchio e della ragione sociale di ditte diverse da quelle alle quali appartengano i veicoli. Si e', tuttavia, avuto modo di illustrare che proprio tali preclusioni realizzano un insanabile contrasto: 1) con l'art. 3 della Costituzione, attesa l'irragionevolezza dei predetti limiti in relazione alla precipua finalita' di garanzia della sicurezza nella circolazione stradale, cui tendono le disposizioni in esame e, piu' in generale, il codice della strada ed il suo regolamento di esecuzione; 2) con l'art. 41 della Costituzione, dato che impongono limitazioni all'iniziativa economica privata, senza alcun effetto migliorativo sulla sicurezza stradale; 3) con l'art. 42, II comma, della Costituzione, posto che limitano la libera fruibilita' della proprieta' privata, anche in questo caso senza alcuna giustificazione in ordine alla tutela nella circolazione stradale; 4) con l'art. 76 della Costituzione, attesa la loro esorbitanza rispetto ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge delega. Con riferimento ad un possibile conflitto con l'art. 21 della Costituzione, si richiama quanto esposto al punto 4., sub E), del presente provvedimento. E', dunque, la stessa lettera dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - a determinare il contrasto con le menzionate norme della Costituzione. Ne segue che solo un'interpretazione «abrogativa» del testo - che pone tali limitazioni - delle disposizioni in esame potrebbe dirsi conforme al dettato costituzionale. Tutto quanto sopra considerato, si reputano sussistenti i presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - come integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - nella parte in cui consente la pubblicita' non luminosa sui veicoli «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso» e, per cio' che attiene alle autovetture ad uso privato, permette «unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo», in quanto in contrasto con gli articoli 3, 41, 42 e 76 della Costituzione, rimettendo all'Eccellentissima Corte costituzionale la valutazione dell'eventuale contrasto (anche) con l'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, si ritiene necessario trasmettere gli atti all'Eccellentissima Corte costituzionale, disponendo la sospensione del presente giudizio, atteso il rappresentato nesso di pregiudizialita' della predetta questione di legittimita' costituzionale rispetto al thema decidendum della causa civile R.G. 33016/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
P. Q. M. Il giudice unico del Tribunale di Roma, letti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, cosi' provvede: dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 - come integrato dall'art. 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 - nella parte in cui: a) consentendo la pubblicita' non luminosa sui veicoli «se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso», vieta la pubblicita' non luminosa sui veicoli effettuata per conto terzi a titolo oneroso; b) per cio' che attiene alle autovetture ad uso privato, permettendo «unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo», vieta l'apposizione del marchio e della ragione sociale di soggetti diversi da quelli ai quali appartiene il veicolo; in quanto in contrasto con gli articoli 3, 41, 42 e 76 della Costituzione, rimettendo all'Eccellentissima Corte costituzionale la valutazione dell'eventuale contrasto (anche) con l'art. 21 della Costituzione; sospende il presente giudizio civile R.G. 33016/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Roma; manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; manda, altresi', alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Roma, 1° maggio 2021 Il G.O.P.: Tablo'