N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 2022
Ordinanza del 9 agosto 2022 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso dall'Autorita' di sistema portuale del mare di Sardegna contro Boggio Alessandro. Impiego pubblico - Personale delle Autorita' portuali - Esercizio di mansioni superiori - Applicabilita' (ad eccezione del passaggio alla qualifica dirigenziale) della disciplina di acquisizione automatica della qualifica superiore di cui all'art. 2103 del codice civile. - Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, nel testo vigente prima della sostituzione operata, rispettivamente, dagli artt. 7, comma 1, e 12, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124).(GU n.49 del 7-12-2022 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione lavoro Composta dagli ill.mi magistarti: dott. Antonio Manna - Presidente dott. Annalisa Di Paolantonio - Consigliere dott. Caterina Marotta - Consigliere dott. Francesca Spena - Rel. Consigliere dott. Roberto Belle' - Consigliere ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 1689-2018 proposto da: Autorita' di sistema portuale del mare di Sardegna (gia' Autorita' portuale di Cagliari), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; ricorrente; contro Boggio Alessandro, domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Angelis; controricorrente; avverso la sentenza n. 234/2017 della Corte D'Appello di Cagliari, depositata il 12 ottobre 2017 R.G.N. 329/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 maggio 2022 dal Consigliere dott. Francesca Spena; il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Roberto Mucci visto l'art. 23, comma 8-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che: 1. Con sentenza del 20 settembre/12 ottobre 2017 la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di Alessandro Boggio, dipendente dell'autorita' di sistema portuale del mare di Sardegna (gia' Autorita' portuale di Cagliari), inquadrato nel livello secondo del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori dei porti, all'inquadramento superiore di quadro B del medesimo Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori dal 1° luglio 2005 e condannava il datore di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione maturate dal 1° luglio 2004. 2. La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accertato io svolgimento da parte del Boggio delle mansioni di «agente della sicurezza degli impianti portuali» dal 1° luglio 2004 e ritenuto che dette mansioni dovessero essere inquadrate nel livello primo della categoria impiegati; aveva, tuttavia, respinto la domanda di riconoscimento della qualifica superiore, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001. 3. Il giudice del gravame accoglieva l'appello del Boggio sia in ordine alla ascrivibilita' delle mansioni alla categoria, di livello ancora superiore, di quadro B sia quanto all'applicabilita' al rapporto di lavoro del diritto alla acquisizione della qualifica in via automatica. 4. Osservava che l'art. 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori dei lavoratori dei porti per il quadriennio 2005/2008, pacificamente applicabile in causa, prevedeva - al pari dell'art. 2103 codice civile - la definitivita' dell'assegnazione alle mansioni superiori dopo sei mesi per la qualifica di quadro e dopo tre mesi per gli altri lavoratori (salvo il caso di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto). 5. Non condivideva la valutazione del Tribunale di applicabilita' dell'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001, evidenziando che le Autorita' portuali - pur essendo, fin dalla istituzione, pubbliche amministrazioni - erano sottratte, quanto ai rapporti di lavoro dipendente instaurati, al regime del pubblico impiego privatizzato, per quanto disposto dall'art. 6, comma due, della legge istitutiva (legge n. 84/1994). 6. La inapplicabilita' dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 era confermata, secondo il giudice dell'appello, dal testo dello stesso art. 6 successivo al decreto legislativo n. 169/2016, secondo il quale (comma cinque) alle nuove Autorita' di sistema portuale si applicavano i principi di cui al titolo primo del decreto legislativo n. 165/2001, titolo che non comprendeva l'art. 52. 7. Per tali ragioni, il collegio d'appello riteneva di non adeguarsi ai principi posti a base delle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte n. 17930/2013 e n. 3733/2016. 8. Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza l'Autorita' di sistema portuale del mare di Sardegna, subentrata alla Autorita' portuale di Cagliari, articolato in un unico motivo di censura, cui Alessandro Boggio ha resistito con controricorso. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 la causa, gia' avviata alla trattazione in Camera di consiglio, e' stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione della udienza pubblica. Il controricorrente ha depositato memoria sia per la Camera di consiglio che per l'udienza pubblica; l'Autorita' di sistema portuale del mare di Sardegna ha depositato memoria per l'udienza pubblica. 9. IL PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato che Sintesi del ricorso: 1. Con l'unico motivo di censura la parte ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 n. 3 codice procedura civile - la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge 28 gennaio 1994 n. 84; dell'art. 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006 n. 296; dell'art. 52 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; dell'art. 2103 codice civile; dell'art. 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori dei porti 2005/2008. 2. L'ente ricorrente ha richiamato la giurisprudenza dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale dalla qualificazione delle Autorita' portuali come enti pubblici non economici consegue la loro riconduzione all'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dal!' art. 1, comma due, del decreto legislativo n. 165/2001 e la applicazione, ai fini del riparto di giurisdizione, dell'art. 63, comma quattro, dello stesso decreto legislativo. 3. Secondo la difesa di parte, in coerenza con tale principio, si applicherebbe al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Autorita' Portuali l'art. 52 del decreto legislativo n. 165, con conseguente impossibilita' di conseguire l'inquadramento superiore per effetto dell'esercizio delle relative mansioni. Sulla rilevanza 4. Giova premettere che - per quanto accertato nella sentenza impugnata e non piu' contestato - al controricorrente Alessandro Boggio, dipendente dell'allora Autorita' portuale di Cagliari inquadrato nel livello secondo, vennero conferite in data 1° luglio 2004 le mansioni superiori di «agente della sicurezza degli impianti portuali», riconducibili al livello di quadro B. 5. L'accertamento del diritto a percepire le relative differenze di retribuzione, in mancanza di impugnazione, e' divenuto definitivo; questa Corte e' chiamata, invece, a pronunciarsi sulla applicabilita' alla allora Autorita' portuale di Cagliari, del regime di promozione automatica previsto dall'art. 2103 codice civile nonche' dall'art. 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori per i lavoratori dei porti 2005/2008, vigente nel periodo di causa. 6. La fattispecie e' regolata dalla legge 28 gennaio 1994 n.84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», nella formulazione anteriore alla ulteriore riorganizzazione operata dal decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169. Tale legge, all'art. 6, ha istituito in alcuni porti italiani, tra i quali quello di Cagliari, una Autorita' portuale, con compiti di indirizzo e controllo delle operazioni portuali e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura agli utenti portuali, a titolo oneroso, di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali. 7. Il richiamato art. 6, al comma due - (nel testo modificato dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 e, successivamente, dall'art. 8-bis, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30) - ha stabilito che: «L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge» 8. Il suddetto art. 23, comma due, non rileva in causa, in quanto riguarda la applicazione al personale delle organizzazioni portuali trasferito alle dipendenze delle Autorita' portuali della disciplina della mobilita' (verso altre Autorita' portuali, in caso di esubero rispetto all'organico). 9. Il quadro normativo di riferimento e' integrato dall'art. 10, comma sei, della stessa legge n. 84/1994. 10. La norma nel testo sostituito dall' art. 2, comma 11, decreto-legge n. 535/1996, conv. con mod. in legge n. 647/1996 - recita: «Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II -capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorita' portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale». 11. In applicazione di tale disposizione, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorita' Portuali e' stato regolato dal Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori dei lavoratori dei porti. 12. E' pacifico che tale Contratto collettivo nazionale del lavoro dei lavoratori, per il periodo di causa, all'art. 4, ha previsto, in caso di esercizio di mansioni superiori, la definitivita' della assegnazione (salva l'ipotesi di sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) dopo il decorso di un periodo di sei mesi per la qualifica di quadro e di tre mesi per tutti gli altri lavoratori. 13. Questa Corte e' chiamata, dunque, ad interpretare la disciplina speciale di cui all'art. 10, comma sei, legge n. 84/1994, in combinato disposto con l'art. 6, comma due, della stessa legge, nel testo sopra trascritto, applicabile ratione temporis ed, in particolare, a stabilire se da tali norme derivi il diritto dei dipendenti della Autorita' portuale alla promozione automatica ex art. 2103 codice civile - cosi' come ritenuto dalle parti collettive ed affermato nella sentenza impugnata - o se, piuttosto, nonostante il rinvio alle norme privatistiche e la qualificazione del rapporto di lavoro come di diritto privato, si applichi la disciplina dell'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001. 14. Di qui la diretta rilevanza, ai fini della decisione del ricorso, del dubbio di legittimita' costituzionale delle medesime norme di legge, come di seguito illustrato. 15. Per mere esigenze di completezza si ricorda che in epoca successiva ai fatti di causa il decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 (di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali) ha modificato la legge n. 84/1994. 16. Per effetto della riforma, le Autorita' portuali sono state ridotte nel numero ed hanno assunto la nuova denominazione di «Autorita' di sistema portuale», che sono state classificate ex lege come enti pubblici non economici (art. 6, comma 5, legge n. 84/1994 come sostituito dall'art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 169/2016). 17. Nella formulazione successiva alla novella, il testo dell'art. 6, comma 5, legge n. 84/1994, dispone che alle Autorita' di sistema portale si applicano principi del decreto legislativo n. 165/2001, limitatamente al titolo I (che non comprende l'art. 52). 18. La norma dell'art. 10, comma sei, legge n. 84/1994 e' rimasta sostanzialmente Invariata nel testo modificato dal decreto legislativo n. 169/2016 (art. 12, comma 1, lettera g), salvo adattamenti formali. Sulla non manifesta infondatezza 19. Questa Corte ritiene non manifestamente infondato il dubbio di conformita' dell'art. 10, comma sei, legge n. 84/1994, in combinato disposto con l'art. 6, comma due, della stessa legge - nel testo sopra trascritto ed applicabile in causa ratione temporis - alla disposizione dell'art. 97 Cost., nella parte in cui, in violazione della regola del concorso pubblico, tali norme consentono ai dipendenti della Autorita' portuale l'accesso in via automatica ad una qualifica superiore per effetto dell'esercizio delle relative mansioni. 20. Punto di partenza e' la natura delle Autorita' portuali di enti pubblici non economici, al pari delle Autorita' di Sistema portuale di cui alla successiva riforma del 2016. 21. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha dato come presupposta tale classificazione delle Autorita' portuali, disponendo, all'art. 1, comma 993, che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorita' portuali restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA «in ragione ella natura di enti pubblici non economici delle autorita' medesime». 22. La natura di enti pubblici non economici delle Autorita' portuali e' stata affermata dalla sezione tributaria di questa Corte nell'arresto del 27 febbraio 2013, n. 4925 e definitivamente riconosciuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire da Cassazione SU 24 luglio 2013 n. 17930, che ha segnato il superamento del diverso orientamento espresso dalla sezione lavoro in epoca precedente. 23. Le Sezioni Unite, pronunciandosi in punto di giurisdizione, hanno ricondotto le Autorita' portuali nell'ambito soggettivo delle Pubbliche amministrazioni indicate dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 1, comma 2, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione del personale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, dello stesso decreto legislativo (la fattispecie esaminata in tale arresto aveva ad oggetto l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo della graduatoria del concorso per l'assunzione di un dirigente della Autorita' portuale di Cagliari). 24. Si e', in sostanza, ritenuto che la definizione legislativa delle Autorita' portuali come enti pubblici non economici, contenuta nella legge n. 296/2006, non e' innovativa ma rientra nell'ambito di una riperimetrazione delle funzioni delle Autorita' portuali desumibile gia' dalla legge di riordino del 1994, nel senso di privilegiare la funzione della Autorita' portuale di soggetto regolatore e non di produttore dei servizi portuali. 25. La natura di ente pubblico non economico della Autorita' portuale e' stata in seguito ribadita da Cassazione SU 25 febbraio 2016 n. 3733, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. 26. Secondo la ricostruzione operata da Cassazione SU 24 luglio 2013 n. 17930, costituente diritto vivente, l'ente pubblico non economico-Autorita' portuale costituisce rapporti di lavoro subordinato che nella fase del reclutamento sono regolati dal diritto pubblico, in ossequio all'art. 97 Cost. e nella fase successiva di gestione del rapporto, una volta costituito, sono regolati interamente dal diritto privato. 27. La distinzione tra la fase del reclutamento e la fase della gestione del rapporto di lavoro e' stata valorizzata da questa sezione lavoro, nella ordinanza 25 giugno 2020 n. 12627, per escludere che il contratto di lavoro a termine concluso da una Autorita' portuale possa dare luogo, in ipotesi di illegittima apposizione del termine, ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; si e' affermato che le medesime ragioni che stanno alla base del decreto legislativo n. 165/2001, art. 36, impediscono la instaurazione di rapporti di lavoro stabili con le Autorita' portuali che non tengano conto dell'effettivo fabbisogno di personale, delle esigenze finanziarie dell'ente pubblico non economico, della necessaria pubblicita' delle forme di reclutamento, cioe' degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall'art. 97 Cost. 28. Sulla base dello stesso principio, nel successivo arresto del 6 ottobre 2020 n. 21484, questa Corte ha escluso che la qualifica di dirigente della Autorita' portuale possa essere acquisita in via automatica, ai sensi dell'art. 2103 codice civile e dell'art. 6 legge n. 190/1985. 29. La richiamata ordinanza ha applicato alla Autorita' portuale, in ragione della sua natura di ente pubblico non economico, il principio secondo cui il passaggio dall'inquadramento nelle aree funzionali di' una amministrazione pubblica alla qualifica di dirigente della stessa amministrazione e' del tutto equiparato al reclutamento dall'esterno (Cass. sez. lav. 21 febbraio 2007 n. 4012). 30. Di tale principio e' stata rinvenuta conferma nella specifica disciplina fissata dal decreto legislativo n. 165/2001 per l'accesso ai ruoli della dirigenza pubblica privatizzata (art. 23 ed articoli da 28 a 29) rispetto alla generale disciplina di reclutamento del personale, prevista dall'art. 35 del medesimo decreto legislativo. 31. Si e' aggiunto che le Sezioni Unite, nelle pronunce qui citate, hanno ascritto alla fase prodromica regolata dal diritto pubblico, distintamente, il reclutamento del personale ed il reclutamento dei dirigenti, ritenendoli entrambi soggetti allo strumento concorsuale, in ossequio al disposto di' cui all'art. 97 Cost. (sent. n. 17930/2013, punto 11). 32. Si e' anche osservato che il testo dell'art. 6, comma sei, legge n. 84/1994 sostituito (successivamente ai fatti di causa) dal decreto legislativo n. 169/2016, art. 7, comma 1 - a tenore del quale il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autorita' di Sistema Portuale e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 10, comma 6 - costituisce enunciazione di un principio ricavabile dal sistema gia' in epoca precedente. 33. E' stata, in definitiva, accolta per l'accesso alla qualifica dirigenziale una interpretazione degli articoli 6, comma due e 10, comma sei, legge n. 84/1994 orientata al rispetto della regola del concorso di cui all'art. 97 Cost. 34. Ritiene la Corte che una analoga interpretazione, costituzionalmente conforme, non sia predicabile nella ipotesi, ricorrente in causa, in cui l'esercizio di mansioni superiori avvenga nell'ambito dei sistema di classificazione professionale operato dalla contrattazione collettiva del personale dei porti, comune ad operai, impiegati e quadri. 35. Ed invero soltanto la qualifica dirigenziale e' connotata da un regime normativo speciale, di legge e di contrattazione collettiva (ai dirigenti della Autorita' portuale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato tra Confindustria e Federmanager). 36. Inoltre, in caso di passaggi di livello nell'ambito di categorie non dirigenziali non viene in rilievo la specialita' della disciplina di reclutamento dei dirigenti della pubblica amministrazione posta in luce da Cassazione n. 21484/2020. 37. Del resto, l'art. 10, comma sei, della legge n. 84/1994 ha rinviato per la regolamentazione del rapporto di lavoro ai contratti collettivi nazionali di lavoro; come si e' detto, le parti collettive nel contratto dei lavoratori dei porti, applicabile in causa - sui presupposto della piena operativita' dell'art. 2103 codice civile e dall'art. 6 legge 13 maggio 1985 n. 190 (nel testo vigente catione temporis) - hanno fissato il periodo con il decorso del quale la assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva (sei mesi per i quadri e tre mesi per gli altri lavoratori). 38. L'opzione interpretativa sostenuta in ricorso - di ritenere applicabile ai rapporto di lavoro dei dipendenti della Autorita' portuale l'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001 - collide, poi, con il testo dell'art. 6, comma due, legge n. 84/1994, che esclude la applicazione alla Autorita' portuale delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'unica eccezione di quanto previsto nel successivo art. 23. 39. L'art. 6, anche nella versione successiva alla riforma del 2016, non ha invece in alcun modo richiamato la regola dell'art. 52 decreto legislativo n. 165/2001, che esclude promozioni automatiche. 40. Deve dunque affermarsi che l'assegnazione di mansioni superiori, con l'unica eccezione della dirigenza, attiene alla gestione del rapporto di' lavoro - piuttosto che alla sua costituzione - per la quale l'art. 10, comma sei, legge n. 84/1994 fa rinvio alle disposizioni delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e del codice civile, libro V (del lavoro), titolo I - capi II e III e titolo H- capo I, quest'ultimo comprendente l'art. 2103 codice civile. 41. In conclusione, la disciplina speciale contenuta negli articoli 10, comma sei, e 2, comma due, legge n. 84/1994, come vigente ratione temporis, deve essere interpretata nel senso che dalla espressa esclusione della applicabilita' dello statuto del pubblico impiego contrattualizzato, dalla qualificazione del rapporto di lavoro come di diritto privato e dal rinvio alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa deriva la applicazione della regola di acquisizione automatica della qualifica superiore, di cui all'art. 2103 codice civile (con l'unica eccezione del passaggio alla qualifica dirigenziale). 42. Di qui il sospetto di incostituzionalita' delle stesse norme per violazione dell'art. 97 Cost. 43. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale (per tutte: Corte costituzionale 17 marzo 2015 n. 37 e giurisprudenza ivi citata) nell'ambito di un'amministrazione pubblica la regola del concorso di cui all'art. 97 Cost. si applica non solo nel caso di nuovo inquadramento nella qualifica dirigenziale di dipendenti gia' in servizio ma anche per il passaggio ad una fascia funzionale superiore. 44. Anche in questo caso si verifica, infatti, l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate sicche' esso e' soggetto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso. 45. Al concorso pubblico deve, in sostanza, riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio (Corte costituzionale 13 settembre 2012 n. 217) 46. Inoltre, sempre per costante giurisprudenza costituzionale (tra le tante: Corte costituzionale, 2 dicembre 2021, nr .227; Corte costituzionale, 27 luglio 2020, n. 166; Corte costituzionale 13 settembre 2012 n. 217 e giurisprudenza ivi citata), la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., comma tre, deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalita' necessaria allo svolgimento dell'incarico. 47. In altri termini, se e' vero che il legislatore ordinario puo' contemplare deroghe rispetto alla regola generale del pubblico concorso, cio' deve avvenire entro i limiti derivanti dalla stessa esigenza di garantire il buon andamento dell'amministrazione, fermo il necessario vaglio di ragionevolezza e la rigorosa delimitazione dell'area delle eccezioni al concorso (Corte costituzionale 6 luglio 2020, n. 133). 48. Le norme sospettate di illegittimita' costituzionale non sembrano rispondere ai principi di cui all'art. 97 Costituzione. 49. Nonostante la natura di pubblica amministrazione della Autorita' portuale, ente pubblico non economico con funzione di regolazione dei servizi portuali, esse consentono in via generale - a prescindere dal vaglio dei requisiti di professionalita' richiesti e dal ricorrere di una specifica esigenza pubblica- di accedere ad una qualifica superiore in deroga alla regola costituzionale del concorso, che riguarda anche la acquisizione di un inquadramento superiore. 50. Ne' sembra idonea a giustificare, sotto il profilo costituzionale, la applicazione della regola di promozione automatica ex art. 2103 codice civile la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Autorita' portuale come rapporto di diritto privato. 51. Tale qualificazione, per non essere elusiva della regola costituzionale del concorso pubblico, dovrebbe essa stessa rispettare i limiti e le condizioni fissati al legislatore dalla giurisprudenza costituzionale nell' interpretare l'art. 97, comma tre, Cost. 52. La qualificazione come rapporti interamente regolati dal diritto privato riguarda, invece, tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze della Autorita' portuale, senza una specifica delimitazione dell'area della eccezione alla regola del concorso ( eccezione che deriva dalla applicazione dell'art. 2103 codice civile) e senza alcun collegamento con una esigenza specifica e straordinaria di buon andamento dell'amministrazione. 53. Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti rinviati alla Corte costituzionale affinche' verifichi la fondatezza del dubbio di costituzionalita' in questa sede esposto
P.Q.M. La Corte, visti l'art. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 97 Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge 28 gennaio 1994 nr. 84, articoli 6, comma due (nel testo vigente prima della sostituzione operata dal decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, art. 7, comma 1) e 10, comma sei (nel testo vigente prima delle modifiche operate dal decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, art. 12, comma 1, lettera g), nei sensi di cui in motivazione. Sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, alla udienza pubblica in data 11 maggio 2022. Il Presidente: Manna