N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 novembre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 novembre 2022 (della Regione Liguria). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Spesa sanitaria  -  Riparto  delle
  risorse  destinate  alla  copertura  dei  fabbisogni   standard   -
  Modifiche al decreto legislativo n. 68 del  2011  -  Individuazione
  delle Regioni in equilibrio economico in base ai risultati relativi
  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di   riferimento   -
  Effettuazione  delle  pesature  con  i  pesi  per  classi  di  eta'
  considerati ai fini della determinazione del fabbisogno  sanitario,
  relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento  -
  Definizione dei pesi con decreto interministeriale,  previa  intesa
  con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
  Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  utilizzando
  i criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge  n.  662  del
  1996 - Regime transitorio - Previsione che, per  gli  anni  2021  e
  2022, l'85 per cento delle risorse  destinate  alla  copertura  del
  fabbisogno standard nazionale per gli anni 2021 e 2022 e' ripartito
  secondo i suddetti  criteri  e  il  restante  15  per  cento  delle
  medesime  risorse  e'  ripartito  sulla  base   della   popolazione
  residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e  al  1°
  gennaio 2021 per il riparto 2022 - Previsione che, per l'anno 2022,
  nel caso in cui non venga raggiunta la prevista intesa, il  decreto
  di determinazione provvisoria dei costi e dei  fabbisogni  standard
  e' adottato entro il  30  settembre  2022,  mentre  il  decreto  di
  determinazione definitiva e' adottato entro il 31 dicembre 2022. 
- Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in  materia  di
  energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali  e   industriali),
  convertito, con modificazioni, nella legge 21  settembre  2022,  n.
  142, art. 19, comma 1, lettera b), numeri  1)  e  2),  e  legge  21
  settembre 2022, n. 142 "nella parte in cui ha convertito  in  legge
  il citato articolo 19, comma 1, lett. b), n. 1 e n. 2". 
(GU n.52 del 28-12-2022 )
    Ricorso ex art. 127,  comma  2,  della  Costituzione  di  Regione
Liguria, (c.f. e partita IVA: 00849050109) in persona del  Presidente
in carica, Giovanni Toti, rappresentato e difeso per procura in  atti
dall'avv. Aurelio  Domenico  Masuelli  (c.f.  MSLRDM62H17H536K;  PEC:
aureliodomenico.masuelli@ordineavvgenova.it;  fax:  0105484050)   del
Foro di Genova, presso il quale elegge domicilio digitale al seguente
indirizzo pec: aureliodomenico.masuelli@ordineavvgenova.it 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente  in  carica  per   la   dichiarazione   di   illegttimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), n. 1 e  n.  2,  del
decreto-legge n. 115 del  9  agosto  2022,  rubricato  Riparto  delle
risorse destinate alla copertura dei fabbisogni  standard  e  recante
modifiche all'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,
nonche' della legge 21  settembre  2022,  n.  142,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2022, n. 221, nella parte in  cui  ha
convertito in legge l'art. 19, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2,  del
sopra citato decreto-legge. 
 
                          Premesse in fatto 
 
    1. Con il ricorso  in  epigrafe  si  contesta  la  conformita'  a
Costituzione dell'estensione al 2022  del  regime  transitorio  posto
dall'art. 27, comma 7, quinto  periodo,  del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, stabilita, senza prevedere la  necessaria  previa
intesa in sede conferenziale, dall'art. 19, comma 1, lettera b),  del
decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022. 
    Il sopra citato decreto-legge e' stato convertito - con  riguardo
a detto art. 19, senza modificazioni,  salva  una  mera  integrazione
formale della rubrica - dalla legge n. 142  del  21  settembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 in pari data. 
    Come si avra' occasione di illustrare  in  prosieguo,  il  regime
transitorio  la  cui  proroga   e'   in   contestazione   si   rivela
irragionevolmente penalizzante per le regioni, tra  cui  la  Liguria,
con popolazione di elevata eta' media, determinando una minore  quota
di riparto del fondo destinato alla sanita' (per l'esponente regione,
per l'anno 2021, pari  a  18,8  milioni  di  euro),  con  conseguente
illegittimita' costituzionale anche con riguardo a detto profilo. 
    2. Cio' premesso, in proposito ed in via generale si osserva  che
il citato art. 27 del decreto  legislativo  n.  68/2011,  interessato
dalle modifiche disposte dall'art. 19 del decreto-legge n.  115/2022,
disciplina la determina dei costi e dei fabbisogni standard regionali
in materia sanitaria. 
    In particolare, il Capo IV del decreto  legislativo  n.  68/2011,
intitolato  Costi  e  fabbisogni  standard  nel  settore   sanitario,
all'art.  25,  recante  norme  sulla  determinazione,   a   decorrere
dall'anno 2013, dei costi e fabbisogni  standard  per  le  regioni  a
statuto ordinario nel settore sanitario, stabilisce che il fabbisogno
sanitario standard, determinato ai sensi dell'art. 26 compatibilmente
con  i  vincoli  di  finanza  pubblica  e  degli   obblighi   assunti
dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare  di  risorse
necessarie ad  assicurare  i  livelli  essenziali  di  assistenza  in
condizioni di efficienza ed appropriatezza (comma 2). 
    Il comma 3 del citato articolo  prevede  poi  che  i  costi  e  i
fabbisogni  sanitari  standard  determinati  secondo   le   modalita'
stabilite dal capo IV costituiscono  il  riferimento  cui  rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a  regime,
il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto  della
programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica. 
    L'art. 26 del decreto in esame, al  comma  1,  stabilisce  che  a
decorrere  dall'anno  2013,  il  fabbisogno  sanitario  nazionale  e'
determinato, in coerenza con i vincoli di finanza  pubblica  e  degli
obblighi assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  tramite  intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante  dalla  determinazione  dei
livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  erogati  in  condizioni  di
efficienza ed appropriatezza. 
    Le norme dettate dal successivo art. 27, rubricato Determinazione
dei  costi   e   dei   fabbisogni   standard   regionali,   prevedono
un'articolata procedura in ogni suo passaggio permeata, come  dovuto,
in considerazione della materia di  riferimento,  dall'esigenza  che,
alla prevista determinazione dei costi e dei fabbisogni standard,  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
finanze, giunga previa intesa con le regioni. 
    Piu' in particolare, il comma 1 dell'art. 27 in esame  stabilisce
che  «Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  con  la  conferenza
Stato-regioni  sentita  la  struttura  tecnica  di  supporto  di  cui
all'art. 3 dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre  2009,  determina
annualmente,  sulla  base  della  procedura  definita  nel   presente
articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali». 
    I commi da 1-bis a 7  dell'art.  27  pongono  le  regole  per  la
determinazione  dei  costi  e  fabbisogni,  secondo   una   complessa
procedura che qui, per brevita', si richiama. 
    Per quanto in  questa  sede  rileva,  il  comma  7  dell'art.  27
prevede, al secondo periodo, che a decorrere dal  2015,  i  pesi  per
classi d'eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno
sanitario relativi  al  secondo  esercizio  precedente  a  quello  di
riferimento, (comma 7, primo periodo), sono definiti con decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del
costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso  di
miglioramento per il raggiungimento degli standard  di  qualita',  la
cui misurazione si puo' avvalere del sistema di  valutazione  di  cui
all'art. 30 del presente decreto. 
    3. Sempre per quanto rileva ai fini  del  presente  giudizio,  si
osserva ancora  che,  in  vista  del  perfezionamento  di  tutti  gli
adempimenti previsti dalla procedura delineata dall'articolo in esame
(segnatamente, l'adozione del decreto ministeriale di  determina  dei
pesi previsto dal sopra riportato art. 27, comma 7, secondo  periodo,
del decreto legislativo n.  68/2011),  le  pesature  funzionali  alla
determinazione del  riparto  sono  state  nel  tempo  assoggettate  a
disciplina transitoria, da ultimo, per  l'anno  2021,  dall'art.  35,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Misure
urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali - convertito dalla  legge
23 luglio 2021, n. 106. 
    Con il richiamato articolo, alla fine del comma 7  dell'art.  27,
del decreto legislativo n.  68/2011  e'  stato  infatti  inserito  il
seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno  2021,  nelle
more dell'applicazione di quanto  previsto  al  secondo  periodo  del
presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo  del
presente comma, al fine di  tenere  conto  della  proposta  regionale
presentata dal Presidente della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome il 15 aprile 2021, l'85  per  cento  delle  risorse
destinate alla copertura del fabbisogno  standard  nazionale  per  il
medesimo anno 2021  sono  ripartite  secondo  i  criteri  di  cui  al
presente comma e il restante 15 per cento delle medesime  risorse  e'
ripartito sulla base  della  popolazione  residente  riferita  al  1°
gennaio 2020». 
    E' da notare, in proposito, che la norma che ha previsto il sopra
descritto regime transitorio, stabilendo le  pesature  funzionali  al
riparto, e' stata giustificata con il  fine  di  tenere  conto  della
proposta regionale presentata dal Presidente della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021. 
    L'intesa  ex  art.  115,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 del 4 agosto 2021 sulla proposta
ministeriale  di  riparto  tra  le   regioni   delle   disponibilita'
finanziarie per il  Servizio  sanitario  nazionale  per  l'anno  2021
(prot. n. 152/CSR  del  4  agosto  2021),  reca  in  particolare,  in
allegato, una nota della Conferenza Stato-regioni che, nell'esprimere
parere  favorevole,  ribadisce  che  i  criteri  di  riparto   e   di
ponderazione della popolazione,  utilizzati  nella  proposta  per  il
riparto della quota indistinta, sono  validi  solo  per  l'anno  2021
(...) (doc. 4). 
    4.  Come  anticipato,  l'art.  19,  comma  1,  lettera  b),   del
decreto-legge n. 115/2022 ha  tuttavia  esteso  il  sopra  illustrato
regime transitorio, previsto per il solo anno  2021,  anche  all'anno
2022. 
    Il comma 1, lettera b), n. 1, del citato articolo dispone infatti
che: 
        1. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) (omissis), 
          b) al comma 7: 
          1) al quinto periodo, le parole: «per il  solo  anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  gli  anni  2021  e  2022»,  le
parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole:  «al  1°  gennaio  2020»
sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio  2021
per il riparto 2022». 
    Per effetto delle sopra riportate modifiche,  il  quinto  periodo
del comma 7 dell'art. 27 del decreto legislativo n.  68/2011  risulta
dunque cosi' formulato: 
        in via transitoria, per gli anni  2021  e  2022,  nelle  more
dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del  presente
comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del  presente
comma, al fine di tenere conto della  proposta  regionale  presentata
dal Presidente  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento  delle  risorse  destinate
alla copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni 2021  e
2022 sono ripartite 
        secondo i criteri di cui al presente comma e il  restante  15
per cento delle  medesime  risorse  e'  ripartito  sulla  base  della
popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021
e al 1 ° gennaio 2021 per il riparto 2022. 
    Il comma si conclude, poi, con  un  ulteriore  periodo,  aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge n. 115 del
2022,  con  il  quale  vengono  stabilite  le  tempistiche   per   la
determinazione provvisoria  e  definitiva,  da  parte  dei  ministeri
competenti, dei costi e dei  fabbisogni  standard  di  cui  al  comma
1-bis, nel caso in cui non  venga  raggiunta  l'intesa  prevista  dal
comma 1, e si prevede l'adozione, entro  il  31  dicembre  2022,  del
decreto di cui al secondo periodo del comma 7, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano. 
    Il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 e' stato convertito con
legge n. 142 del 21 settembre 2022, pubblicata in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 221 dello stesso giorno. 
    In sede di conversione, l'art. 19 non e' stato modificato, se non
nella rubrica,  che  ora,  per  effetto  dell'aggiunta  della  parola
«delle»,  risulta  formulata  come  segue:  Riparto   delle   risorse
destinate alla copertura dei fabbisogni standard. 
    5. In buona sostanza, dunque - nelle more della definizione delle
procedure stabilite dall'art.  27,  comma  7,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo n. 68/2011, e, dunque, dell'adozione da parte del
Ministero competente, previa intesa con la Conferenza  Stato-regioni,
del citato decreto -  il  quinto  periodo  del  comma  7,  nella  sua
originaria formulazione, ha  dettato  un  regime  transitorio  ed  in
deroga rispetto a quanto previsto dal  quarto  periodo  del  medesimo
comma, per il solo anno 2021, determinando le  modalita'  di  riparto
del fondo secondo le percentuali ivi indicate. 
    Per effetto dell'intervento normativo qui  impugnato,  viene  ora
disposta l'estensione all'anno  2022  di  detto  regime  transitorio,
stabilendo,  al  penultimo  periodo  del  comma  7,  i  termini   per
l'adozione del riparto provvisorio e definitivo in  caso  di  mancato
raggiungimento  dell'intesa  prevista  dal  comma  1,  e,  all'ultimo
periodo del  medesimo  comma,  la  data  del  31  dicembre  2021  per
l'adozione del decreto di determina a regime dei pesi. 
    Con specifico riguardo all'individuazione in via transitoria  dei
criteri di riparto, nel disporre  la  citata  estensione  del  regime
2021, l'articolo in esame ha tuttavia gia' stabilito unilateralmente,
senza alcuna previa intesa, anche per l'anno 2022, che l'85 per cento
delle  risorse  destinate  alla  copertura  del  fabbisogno  standard
nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i  criteri
di cui al presente comma e il restante 15 per  cento  delle  medesime
risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente  riferita
al 1° gennaio 2020. 
    L'intesa  alla  quale  viene  fatto   riferimento   nel   periodo
successivo, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera  b),  n.  2,  del
decreto-legge n. 115/2022, non puo' pertanto che essere  riferita  ad
un'ipotesi di riparto sulla base modalita' gia' definite che, secondo
la legge, avrebbero dovuto invece costituirne oggetto. 
    E' in proposito  da  rilevare  che  l'adozione  del  criterio  di
pesatura posto in via transitoria dal ricordato  art.  35,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha  determinato,
per effetto del riparto della  sola  percentuale  dell'85  per  cento
sulla  base  dei  costi  standard,  una  minore  incidenza  del  dato
riguardante l'eta' della popolazione  -  in  Liguria  in  media  piu'
elevata - e la conseguente perdita, in sede di riparto 2021,  di  una
somma pari a circa 18,8 milioni di euro, che si riproporra'  pertanto
anche per l'anno 2022. 
    In altri termini, la minor quota di assegnazione  del  fondo  che
scaturisce dall'applicazione del citato regime  transitorio  discende
dalla piu' ridotta percentuale destinata al riparto basata sui  costi
standard che tengono conto del dato dell'eta' della popolazione (c.d.
«quota capitaria pesata», che assume a base il  dato  numerico  della
popolazione, attribuendo tuttavia diversi pesi, concernenti una serie
di fattori incidenti sui bisogni sanitari) 
    Come si ricava dalla tabella A dell'allegato sub) A,  alla  sopra
richiamata intesa riferita all'anno 2021, potra' notarsi che la quota
di riparto concernente l'85 per cento  del  fondo  secondo  il  costo
standard e con la pesatura che tiene conto anche delle  fasce  d'eta'
della popolazione, ha determinato l'attribuzione a Regione Liguria di
euro 2.622.045.512 a fronte di un finanziamento complessivo  di  euro
98.376.609.504, con una quota di accesso  pari  al  2,67  per  cento,
mentre il finanziamento a quota capitaria (15 per cento del fondo) e'
stato di euro 443.849.773 a fronte di un fondo  complessivo  di  euro
17.360.578.148, con una quota di accesso di circa il 2,58 per cento. 
    Regione  Liguria  ha  ricevuto  pertanto  complessivamente   euro
3.065.895.285, ma, qualora il fondo complessivo fosse stato ripartito
nella sua interezza sulla  base  dei  costi  standard,  la  quota  di
riparto  spettante  sarebbe  stata  pari  a  3.084.759.425,  con  una
differenza, dunque, di euro 18.864.140. 
    L'amministrazione, anche in considerazione  della  situazione  di
grave emergenza sanitaria ancora in atto nell'anno di  riferimento  e
del fatto che si e' trattato di regime transitorio  previsto  per  il
solo anno 2021,  si  e'  astenuta  dal  sollevare  contestazioni  nei
confronti della sopra riportata disciplina transitoria. 
    Ed  in  effetti  l'intesa  sull'ipotesi  di  riparto   e'   stata
raggiunta, tuttavia con l'espressa specificazione della  sua  portata
temporale circoscritta all'anno di riferimento (cfr. in proposito  la
nota del 4 agosto  2021,  cit.  ed  il  testo  del  decreto-legge  n.
73/2021). 
    Atteggiamento che non puo' tuttavia essere  confermato  a  fronte
dell'intervento normativo qui contestato di estensione anche al 2022,
in  mancanza  della  preventiva  intesa,  del   penalizzante   regime
transitorio di cui si e' detto. 
    Per tale motivo, Regione Liguria si  vede  pertanto  costretta  a
proporre   la   presente   impugnazione,   affidata   alle   seguenti
argomentazioni in diritto. 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1,  lettera  b),
n. 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 e della legge n. 142 del 2022
nella parte in cui ha convertito in legge il sopra indicato articolo,
per violazione del principio di leale collaborazione,  dell'art.  27,
commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 68 del 2011, norme interposte
rispetto al principio costituzionale di leale collaborazione, nonche'
degli articoli 117, comma 3, 118 e 119, della Costituzione. 
    Come si ricava da quanto fin qui esposto,  l'art.  19,  comma  1,
lettera b), n. 1, del decreto-legge n.  115/2022,  nell'estendere  al
2022 il regime transitorio previsto per il  solo  anno  2021,  incide
direttamente sul concreto riparto tra le regioni del fondo  sanitario
nazionale. 
    Detta  estensione,  che  come  sopra  detto  cagiona   un   grave
pregiudizio  in  capo  a   Regione   Liguria,   e'   stata   disposta
unilateralmente, senza prevedere la necessaria, previa intesa con  le
regioni. 
    Cio', si ripete, pur a fronte della chiara  posizione  da  queste
espressa  in  sede  di  conferenza  e   puntualmente   prevista   dal
decreto-legge n. 73/2021, sulla validita' di detto regime transitorio
per il solo anno 2021. 
    Dal che  discende  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata per manifesta violazione del principio  generale  di  leale
collaborazione,  desumibile  dall'art.  120   della Costituzione   e,
comunque, costantemente  ribadito  dalla  giurisprudenza  dell'Ecc.ma
Corte, anche in relazione, nel caso di  specie,  agli  articoli  117,
comma 3, 118 e 119 della Costituzione. 
    Trattasi invero di modifica normativa che incide  direttamente  e
con effetti sostanziali  -  determinando  in  concreto  le  quote  di
riparto del fondo sanitario - sulla materia della tutela della salute
in merito alla quale le  regioni  risultano  titolari  di  competenza
legislativa  concorrente,  oltre   che   delle   correlate   funzioni
amministrative  tramite  il  servizio  sanitario  regionale,  per  lo
svolgimento delle quali devono disporre di risorse adeguate  al  loro
integrale finanziamento (cosi' l'art. 119 della Costituzione). 
    E' pertanto di tutta evidenza che  ogni  intervento  statale  che
incida sui criteri  di  riparto  alle  regioni  del  fondo  sanitario
nazionale non puo' non prevedere una previa  intesa  con  le  regioni
dirette destinatarie delle risorse occorrenti  per  far  fronte  alle
competenze in materia di tutela della  salute  loro  assegnate  dalla
Costituzione. 
    La necessita' dell'acquisizione della previa intesa ai fini della
determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  regionali  in
materia sanitaria e', del resto,  come  piu'  sopra  esposto,  regola
posta dallo stesso art. 27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
68/2011, cosi' come la determinazione che qui in particolare  rileva,
dei criteri di pesatura di  cui  al  comma  7,  secondo  periodo  del
medesimo articolo. 
    La mancata previsione della necessaria  intesa  integra  pertanto
anche gli estremi della violazione del sopra citato  articolo,  quale
norma interposta, in relazione al principio costituzionale  di  leale
collaborazione di cui costituisce puntuale applicazione. 
    La  norma  impugnata,  estendendo  il  regime  transitorio  anche
all'anno 2022, a fronte di una sua  previsione  che  poteva  al  piu'
trovare giustificazione nella particolare situazione di emergenza  in
atto, per il solo anno 2021,  come  testualmente  ha  avuto  cura  di
precisare l'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, finisce quindi per procrastinare nel tempo  un  criterio
di riparto fortemente pregiudizievole per Regione Liguria,  ma  anche
per tutte le altre regioni che si trovano in  simile  situazione,  in
violazione del principio fondamentale e  della  disciplina  di  rango
primario  che  ne  costituisce  applicazione,  invocati  in  ricorso.
Principio e regole che richiedono, in subiecta  materia,  una  previa
intesa tra lo Stato, chiamato a ripartire le risorse a  disposizione,
e le regioni destinatarie dei fondi da impiegare  per  l'assolvimento
delle funzioni loro assegnate dalla Costituzione. 
    Intesa  che,  come  espressamente  richiesto   dalla   legge   in
applicazione del  principio  di  leale  collaborazione,  deve  essere
prevista, non risultando sufficiente,  come  si  avra'  occasione  di
rilevare  in  prosieguo,  il  riferimento  ad  essa  (rectius:   alle
conseguenze  del  suo  mancato   raggiungimento),   a   valle   della
definizione delle regole di riparto  e  dei  relativi  criteri,  come
stabilito dall'art. 19, comma 1, lettera  b),  n.  2,  dell'impugnato
decreto-legge n. 115/2022. 
    Appare opportuno aggiungere che nella specie non viene in rilievo
una misura di contenimento  della  spesa,  bensi'  l'adozione  di  un
criterio di riparto del fondo che incide pesantemente  sulle  regioni
con una popolazione piu' anziana in una  materia  assai  rilevante  e
delicata qual e' la tutela della salute. 
    Ed invero, anche per illustrare le  ragioni  della  posizione  di
Regione Liguria, deve in proposito essere fatto presente  che  l'eta'
elevata della popolazione - fattore  che  l'adozione  del  contestato
regime transitorio ha penalizzato - deve  ragionevolmente  costituire
parametro di riferimento per la dotazione di maggiori risorse  e  non
gia' per la loro diminuzione,  in  concreto  determinata  in  termini
assai rilevanti dal regime transitorio in discussione. 
    Si ritiene  infatti  di  poter  ricondurre  a  fatto  notorio  la
considerazione che e' proprio a  tale  fascia  di  cittadini  che  le
prestazioni del servizio sanitario sono con piu' frequenza destinate. 
    Ne' valga a superare i vizi qui rilevati la  circostanza  che  il
criterio  di  riparto  contestato   risulti   (ancora)   testualmente
giustificato con il fine di tenere  conto  della  proposta  regionale
presentata dal Presidente della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome il 15 aprile 2021. 
    Il sopra riportato inciso e' stato invero inserito  dall'art.  35
del decreto-legge n. 73  del  2021  che,  giova  ribadirlo,  chiariva
espressamente che detto regime transitorio era stabilito per il  solo
anno 2021, sicche' esso puo' al piu' fornire una giustificazione alla
decisione di stabilire in via eccezionale e derogatoria una peculiare
disciplina transitoria nell'anno di riferimento, ma  non  certo  alla
sua successiva estensione all'anno  2022,  stante  la  necessita'  di
acquisire l'intesa con le regioni. 
    Pare in proposito del tutto evidente che detta proposta, oltre  a
confermare indirettamente che un siffatto intervento non puo'  essere
disposto in via unilaterale  dallo  Stato,  neppure  puo'  intendersi
riferita ad anno successivo a quello per il quale e' stata resa  ne',
a maggior ragione, surrogare l'intesa prevista dalla legge. 
    Sul punto, come si e' in  precedenza  documentato,  la  posizione
delle regioni e' stata espressa a chiare lettere con la nota allegata
all'intesa  riguardante  l'anno  2021  e,  a  fronte  dalla  prevista
estensione all'anno 2022, essa e' stata ribadita dal Presidente della
Regione Liguria con nota prot. n. 2022-0948534 del 6  settembre  2022
indirizzata al  Coordinamento  tecnico  della  Commissione  salute  -
Regione Emilia Romagna (doc. 3). 
    Con detta comunicazione viene infatti contestata  la  prospettata
estensione del regime transitorio 2021 perche'  in  contrasto  con  i
principi  normativi  di  riferimento  e,   soprattutto,   in   palese
violazione degli accordi  intervenuti  tra  le  regioni  in  sede  di
riparto  2021   circa   la   natura   assolutamente   transitoria   e
straordinaria della deroga operata per quell'anno (...). 
    La  nota  prosegue  poi  indicando  le   criticita'   di   merito
dell'estensione poiche' viene riproposta l'applicazione del  criterio
del costo standard solo sull'85% del fondo penalizzando nuovamente le
regioni piu' anziane che vedono la pesatura per eta' ridursi dal  35%
al 30% in palese contrasto con le evidenze scientifiche. 
    Di  qui,  si  confida,   la   dimostrazione   dell'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  19,  comma  1,  lettera  b),  n.  1,   del
decreto-legge n. 115  del  2022  e  della  legge  n.  142  del  2022,
relativamente alla parte in cui detto articolo ha  convertito,  senza
apportare modificazioni, in legge. 
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera  b),
n. 2, del decreto-legge n. 115 del 2022 e della legge n. 142 del 2022
nella parte in cui ha convertito in legge il sopra indicato articolo,
per violazione del principio di leale collaborazione,  dell'art.  27,
commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 68 del 2011, norme interposte
rispetto al principio costituzionale di leale collaborazione, nonche'
degli articoli 117, comma 3, 118 e 119, della Costituzione. 
    Gli stessi profili di illegittimita' costituzionale sopra dedotti
affliggono anche il penultimo periodo  dell'art.  27,  comma  7,  del
decreto legislativo  n.  68/2011  aggiunto  dall'art.  19,  comma  1,
lettera b),  n.  2,  del  decreto-legge  n.  115  del  2022,  recante
disciplina delle conseguenze del mancato  raggiungimento  dell'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano e stabilendo  le  date  di
determina provvisoria e definitiva dei costi e fabbisogni standard. 
    Detta norma infatti presuppone la  definizione  del  criterio  di
determinazione delle percentuali di riparto e  dei  relativi  criteri
sullo  stesso  incidenti  come  effettuata  dal  precedente  periodo,
facendo riferimento ad un'intesa anch'essa  certamente  da  acquisire
che pero' si colloca a valle del percorso, assumendo cioe' quale  suo
oggetto, regole gia' predefinite unilateralmente mediante  estensione
al 2022 del piu' volte ricordato regime transitorio 2021. 
    Detta disciplina transitoria, oltre che di  portata  derogatoria,
viene  infatti  stabilita  nelle  more  dell'applicazione  di  quanto
previsto al secondo periodo del presente comma  e,  quindi,  come  in
precedenza detto, in vista dell'emanazione, finora non avvenuta,  del
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  di  determinazione  dei  pesi,  che
richiede tuttavia la previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
    Anche  la  norma  di  cui   in   rubrica   si   rivela   pertanto
costituzionalmente illegittima, per le stesse ragioni illustrate  nel
primo motivo del presente ricorso che qui, per brevita' si richiamano
e, quindi, per violazione del principio di  leale  collaborazione  e,
quale sua norma interposta, dell'art. 27, commi 1 e  7,  del  decreto
legislativo n. 68 del 2011, oltre che degli articoli  117,  comma  3,
118 e 119, della Costituzione. 
    Appare invero manifesto che l'intesa  deve  riguardare  anche  la
definizione delle pesature determinanti il riparto e non  puo'  certo
limitarsi a svolgere una funzione  che,  in  definitiva,  si  risolve
nella  mera  ratifica  del  risultato   che   discende   dalla   loro
applicazione. 
    In sostanza, dunque, l'estensione del regime  transitorio  e  dei
relativi criteri anche per l'anno 2022 in mancanza della  necessaria,
preventiva intesa, costituisce intervento idoneo a determinare in via
definitiva  per  tale  anno,  la  lesione  degli  invocati   principi
costituzionali. 
    E' in  particolare  evidente  che  il  meccanismo  nel  complesso
delineato dalle norme  qui  impugnate  frustra  irrimediabilmente  la
ratio e le  finalita'  della  necessaria  intesa,  non  potendo  tale
indispensabile  momento  di  condivisione   essere   nella   sostanza
obliterato  facendo  discendere  le  conseguenze  previste   in   via
ordinaria dal suo mancato  perfezionamento  (cfr.  art.  27,  decreto
legislativo n. 68 del 2011: determinazione provvisoria  e  definitiva
dei costi e fabbisogni standard) ad una intesa che, come  visto,  non
puo' riguardare l'oggetto suo proprio,  in  quanto  gia'  predefinito
unilateralmente mediante l'estensione al 2022 dei  criteri  stabiliti
in via transitoria per l'anno 2021 disposta dall'art.  19,  comma  1,
lettera b), n. 1, qui pure impugnato. 
    Donde l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19,  comma  1,
lettera b), n. 1 del decreto-legge n. 115 del 2022 e della  legge  n.
142 del 2022, relativamente alla  parte  in  cui  detto  articolo  ha
convertito, senza apportare modifiche, in legge. 
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b),
n. 1 e n. 2, del decreto-legge n. 115 del 2022 e della legge  n.  142
del 2022 nella parte in cui ha convertito in legge il sopra  indicato
articolo, per violazione degli articoli 117,  comma  3,  118  e  119,
della Costituzione. 
    Si  e'  in  precedenza  illustrato   quali   effetti   discendono
dall'applicazione del regime transitorio in discussione. 
    La riduzione all'85 per cento della quota delle risorse destinate
alla copertura del fabbisogno standard nazionale da ripartire secondo
i criteri posti dal comma 7, e la parallela destinazione del restante
15 per cento alla ripartizione sulla base della popolazione residente
riferita  al  1°  gennaio  dell'anno  che  precede,   determina   una
importante riduzione dei fondi spettanti alle regioni con popolazione
di elevata eta' media. 
    L'incidenza percentuale  di  tale  riduzione,  rappresentata  dal
Presidente della Regione Liguria  con  la  citata  lettera  prot.  n.
2022-0948534 del 6 settembre 2022, e'  del  5%:  come  esposto  nella
citata nota, infatti, l'applicazione del costo standard solo sull'85%
del fondo, penalizza nuovamente le regioni piu' anziane che vedono la
pesatura per eta' ridursi dal 35% al 30% in palese contrasto  con  le
evidenze scientifiche. 
    Operazione che, per il 2021,  ha  determinato  l'assegnazione  di
minori  fondi  per  ben  18,8  milioni  di  euro,  riduzione  che  si
riproporra' quindi anche per l'anno 2022. 
     Orbene, tale effetto  risulta  del  tutto  irragionevole  ed  in
contrasto con le evidenze scientifiche, rappresentate dal  Presidente
della Regione Liguria con la sopra citata  nota,  che  dimostrano  la
piu' rilevante esigenza di presidio e cure sanitarie in favore  della
popolazione anziana. 
    Ragione che dovrebbe pertanto determinare una maggiore attenzione
e dotazione di risorse e non la loro riduzione. L'incidenza  di  tale
opzione, determinata dall'estensione al 2022 del  regime  transitorio
fin qui illustrato, sulla concreta possibilita' per  Regione  Liguria
di far fronte  alle  competenze  demandatele  dalla  Costituzione  in
materia di tutela della salute riducendo per una  rilevante  somma  i
fondi   a   disposizione,   determina    pertanto    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge
n. 115/2022 per contrasto con gli articoli 117, comma 3, 118  e  119,
della Costituzione. Ferma la competenza legislativa concorrente della
regione in materia, la previsione di pesi di  riparto  delle  risorse
destinate   alla   tutela   della   salute   dei    cittadini    che,
irragionevolmente, sortisce l'effetto di ridurre i fondi alle regioni
con popolazione di piu' elevata eta'  che  invece,  per  le  fin  qui
descritte   ragioni   necessiterebbero   quantomeno   che   venissero
confermati - peraltro proprio sulla base dei criteri di cui al  comma
7, primo periodo, dell'art. 27, decreto  legislativo  n.  68/2011  in
precedenza  applicati  -  se  non  incrementati,  si  rivela  infatti
costituzionalmente illegittima. 
    Detto intervento incide invero  direttamente  sulle  attribuzioni
costituzionali della  regione  che,  nello  svolgimento,  tramite  le
strutture   del   Sistema   sanitario   regionale,   delle   funzioni
amministrative  assegnatele  dalla  Costituzione  per  presidiare  la
tutela della salute dei cittadini (art.  118  in  relazione  all'art.
117, comma 3, della Costituzione), deve  poter  disporre  di  risorse
idonee a finanziare integralmente l'assolvimento di detti  importanti
compiti (art. 119 della Costituzione). 
    Donde l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge n. 115 del 2022 e della  legge  n.  142
del  2022,  relativamente  alla  parte  in  cui  detto  articolo   ha
convertito, senza apportare modificazioni, in legge. 
 
                   Per le ragioni fin qui esposte 
 
    Si chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento  del
presente ricorso, voglia dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2, del decreto-legge  n.
115 del 2022 rubricato Riparto delle risorse destinate alla copertura
dei fabbisogni standard, recante modifiche all'art.  27  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e della legge 21 settembre 2022, n.
142, nella parte in cui ha convertito in legge  il  citato  art.  19,
comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2. 
    Si  deposita  procura  speciale   con   firme   digitali   ed   i
sottoelencati documenti: 
        1) deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1108  del  18
novembre 2022, di autorizzazione al promovimento del giudizio; 
        2) estratto della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21  settembre
2022; 
        3) nota del Presidente della giunta regionale  della  Liguria
prot. n. 2022-0948534 del 6 settembre 2022; 
        4) Intesa sul riparto tra  le  regioni  delle  disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  per  l'anno  2021  e
relativi allegati (Rep. atti 152/CSR del 4 agosto 2021). 
        Genova, 21 novembre 2022. 
 
                         Avvocato: Masuelli