Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.(GU n.9 del 5-3-2022)
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 34 del 6 agosto 2021 - n. 48) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Capo I Principi, finalita' e destinatari Art. 1 Principi e finalita' 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre, anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. 2. La legislazione regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla costruzione di una societa' multiculturale ed inclusiva, alla garanzia della pari opportunita' di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti culture e al contrasto di ogni forma di discriminazione. 3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono politiche di intervento finalizzate: a) alla realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili; b) alla realizzazione di una societa' plurale ed inclusiva volta a favorire la valorizzazione delle culture e delle tradizioni di origine delle persone straniere dimoranti in Sicilia e, contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi; c) all'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio volto ad acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge; d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere dimoranti in Sicilia ed alla valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della societa' e delle comunita', anche favorendo l'associazionismo tra le comunita' di migranti; e) al contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e allo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalita', di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti vulnerabili quali, in particolare, le donne e i minori; f) alla corretta informazione sui diritti e sui doveri previsti dalla legislazione italiana e sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo; g) alla promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di origine e con le famiglie, favorendo il rientro assistito nei Paesi di origine. Art. 2 Destinatari 1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dimoranti sul territorio della Regione. 2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed ai titolari di protezione internazionale ed ai beneficiari di protezione complementare presenti nel territorio regionale, fatte salve le competenze dello Stato. 3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano gia' destinatari di norme statali e regionali piu' favorevoli. (Omissis). Capo IV Modifiche di norme ed entrata in vigore Art. 22 Modifiche all'art. 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 1. L'art. 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Progetti in favore degli studenti con disabilita'). - 1. L'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalita' di cui all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, e' autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessita' sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Citta' metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilita'. 2. Per assicurare lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado", nella rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).». Art. 23 Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente: «5-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, per i soggetti affetti da disabilita' gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, e' fissato al 30 settembre 2021.». Art. 24 Entrata in vigore 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 29 luglio 2021 MUSUMECI Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro Scavone (Omissis).