AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Viduka». (23A00497) 
(GU n.29 del 4-2-2023)

 
          Estratto determina n. 48/2023 del 16 gennaio 2023 
 
    Medicinale: VIDUKA. 
    Titolare A.I.C.: IBN Savio S.r.l. 
    Confezione: 
      «0,15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml
- A.I.C. n. 048177012 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: calcifediolo. 
    Officina di produzione del principio attivo: 
      Carbogen Amcis B.V. - Nieuweweg 2a - 3901 BE Veenendaal  -  The
Netherlands. 
    Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti: 
      Savio Industrial S.r.l. - via Emilia n. 21 - 27100  -  Pavia  -
Italia. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Viduka»  (calcifediolo)  e'  indicato  negli   adulti   per   il
trattamento: 
      dell'osteomalacia nutrizionale (da carenza o  malassorbimento),
osteomalacia da anticonvulsivanti; 
      dell'osteoporosi    con     componente     osteomalacica,     e
dell'osteoporosi post-menopausale; 
      dell'osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata; 
      dell'ipocalcemia da affezioni epatiche; 
      dell'ipoparatiroidismo idiopatico o post-operatorio; 
      della spasmofilia da carenza di vitamina D. 
    «Viduka»  (calcifediolo)  e'  indicato   nei   bambini   per   il
trattamento: 
      dell'ipocalcemia del neonato, prematuro o immaturo; 
      dell'ipocalcemia  da   corticoterapia,   da   ipoparatiroidismo
idiopatico, da anticonvulsivanti; 
      del   rachitismo   carenziale   con   ipocalcemia,   rachitismo
vitamino-resistente; 
      dell'osteodistrofia renale ed emodialisi prolungata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «0,15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml
- A.I.C. n. 048177012 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (lVA esclusa): euro 2,89; 
      prezzo al pubblico (lVA inclusa): euro 5,42. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Viduka»  (calcifediolo)  e'   classificato,   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Sconto obbligatorio sul prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
    La  societa',  fatte  salve  le  disposizioni   in   materia   di
smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  25
giugno 2019, n. 60, si impegna a  mantenere  una  fornitura  costante
adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Viduka»  (calcifediolo)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto   a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art.14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone
di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7),  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.