AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sedaconda». (23A00500) 
(GU n.29 del 4-2-2023)

 
          Estratto determina n. 58/2023 del 16 gennaio 2023 
 
    Medicinale: SEDACONDA. 
    Titolare A.I.C.: Sedana Medical AB. 
    Confezioni: 
      «100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da
100 ml - A.I.C. n. 050035017 (in base 10); 
      «100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da
250 ml - A.I.C. n. 050035029 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo isoflurano. 
  Officine di produzione 
    Rilascio dei lotti: 
      Piramal Criticai Care B.V - Rouboslaan 32 (ground  floor)  2252
TR Voorschoten - Paesi Bassi. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Sedaconda» e' indicato per la sedazione di pazienti  adulti  che
necessitano di ventilazione meccanica durante la terapia intensiva. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da
100  ml  -  A.I.C.  n.  050035017  (in   base   10)   -   classe   di
rimborsabilita': C; 
      «100% V/V vapore per inalazione, liquido» 6 flaconi in vetro da
250  ml  -  A.I.C.  n.  050035029  (in   base   10)   -   classe   di
rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sedaconda»  (isoflurano)  e'  la  seguente:  medicinale  soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.