COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022 

Approvazione del piano annuale delle  attivita'  e  del  sistema  dei
limiti di rischio (Risk Appetite Framework - Raf) per l'anno 2023  ex
art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
cosi'  come  novellato  dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40,  in
materia di limiti di ammissibilita' delle garanzie di Sace. (Delibera
n. 57/2022). (23A00686) 
(GU n.31 del 7-2-2023)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  relativo  all'applicazione  di  alcuni  orientamenti  sui
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE); 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del CIPESS»; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma  dell'art.  7  della  legge  3  aprile  1997,  n.  94»  ed   in
particolare, l'art. 1, recante  «Attribuzioni  del  CIPE»,  il  quale
dispone che «Nell'ambito degli  indirizzi  fissati  dal  Governo,  il
Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica,  sulla
base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge
funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di  politica
economica  nazionale,  nonche'  di   coordinamento   della   politica
economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  provvedendo,  in
particolare, a:  a)  definire  le  linee  di  politica  economica  da
perseguire  in  ambito  nazionale,  comunitario  ed   internazionale,
individuando gli specifici indirizzi e gli  obiettivi  prioritari  di
sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per  il
conseguimento  degli  obiettivi  prefissati,   tenuto   conto   anche
dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale,  ed  emanando  le  conseguenti  direttive  per  la   loro
attuazione e per la verifica dei risultati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143  recante
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art.
4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.
59»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.  sono  definite
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), ora CIPESS, ai sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art.  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
come modificato dall'articolo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40
recante     «Misure     per     il     sostegno     all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  9  dell'art.  6   del   citato
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il quale prevede, al secondo
e    al    quarto    capoverso    che    «SACE    S.p.a.    favorisce
l'internazionalizzazione    del    settore    produttivo    italiano,
privilegiando gli  impegni  nei  settori  strategici  per  l'economia
italiana in termini di tre livelli occupazionali e  ricadute  per  il
sistema economico del  Paese,  nonche'  gli  impegni  per  operazioni
destinate a Paesi strategici per l'Italia, [...] e  che  gli  impegni
assunti  dalla  SACE   S.p.a.,   nello   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa di cui al medesimo comma, sono garantiti dallo Stato nei
limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello  Stato
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi»; 
  Visto, altresi',  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e 9-octies del predetto art. 6 del  decreto-legge
n. 269 del 2003, i quali definiscono un  nuovo  modello  di  sostegno
pubblico all'esportazione, operativo a decorrere dal 1°  gennaio  del
2021, e in tale quadro istituiscono, tra l'altro, presso il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Comitato   per   il   sostegno
finanziario pubblico all'esportazione; 
  Visto, in particolare,  il  comma  9-bis  del  citato  art.  6  del
decreto-legge n. 269 del 2003, il  quale  prevede  che  «SACE  S.p.a.
assume  gli  impegni  derivanti  dall'attivita'  assicurativa  e   di
garanzia  dei  rischi  definiti  non  di  mercato   dalla   normativa
dell'Unione europea, di cui al comma 9, nella misura  del  dieci  per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno.  Il  novanta
per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo Stato, in conformita'
al presente articolo, senza vincolo di solidarieta'», e  inoltre  che
«la legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli
impegni da parte di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico  e
approvato  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica»; 
  Visto  altresi',  il  comma  9-septies  del  citato  art.   6   del
decreto-legge n. 269 del 2003, ai sensi del quale «il Comitato per il
sostegno finanziario pubblico  all'esportazione,  su  proposta  della
SACE S.p.a., delibera il Piano  annuale,  che  definisce  l'ammontare
progettato  di  operazioni  da   assicurare,   suddivise   per   aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle  operazioni
da   sottoporre   all'autorizzazione    preventiva    del    Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma  9-ter,  nonche'  il
sistema dei limiti di rischio - Risk Appetite Framework  (di  seguito
«RAF»), che definisce, in linea con le migliori pratiche del  settore
bancario e assicurativo, la propensione  al  rischio,  le  soglie  di
tolleranza, con particolare  riguardo  alle  operazioni  che  possono
determinare  elevati   rischi   di   concentrazione   verso   singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di  destinazione.
Il Piano annuale e il RAF sono approvati, su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, con  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)»; 
  Considerato che il Comitato per il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione, nella riunione del 20 ottobre 2022, ha esaminato  e
deliberato, su proposta  della  SACE  S.p.a.,  il  Piano  annuale  di
attivita' e il Risk Appetite 4 Framework (RAF) per l'anno 2023, cosi'
come previsto  dall'art.  6  comma  9-septies  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato  dal  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40; 
  Vista la nota n. 32703/GAB del 19 dicembre 2022, con  la  quale  e'
stata trasmessa  la  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, concernente l'approvazione con delibera,
da parte di questo Comitato, del Piano annuale  di  attivita'  e  del
sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite  Framework  -  RAF)  per
l'anno 2023; 
  Acquisito il concerto del Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
  Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di  questo
Comitato  predisposta  congiuntamente   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Sono approvati il Piano annuale di attivita' e  il  sistema  dei
limiti di rischio - Risk Appetite Framework (RAF) per l'anno 2023  ai
sensi dell'art. 6, comma 9-septies, del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  i
quali fissano rispettivamente, i limiti degli impegni assicurativi di
SACE S.p.a. per l'anno 2023 in 44 miliardi di euro,  suddivisi  in  4
miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
in 40 miliardi  di  euro  per  le  garanzie  di  durata  superiore  a
ventiquattro mesi, e il limite massimo cumulato di  assunzione  degli
impegni di SACE S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze,
per conto dello Stato, in 150 miliardi di euro. 
    Roma, 27 dicembre 2022 
 
                                                Il Presidente: Meloni 
Il segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 63