PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2023 

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 964). (23A00941) 
(GU n.38 del 15-2-2023)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina sensi dell'art.  5  della
direttiva 2001/55/CE e che ha  come  effetto  l'introduzione  di  una
protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022; 
  Visto l'art. 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con
cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato fino al 3 marzo
2023; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, numeri 902 e 903 del 13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre e n. 937  del  20  ottobre  2022
recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza il  soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  8  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  872  del  4  marzo  2022,
integrato dall'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022,  con  cui  si  dispongono
misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione  dei  posti
del Sistema di accoglienza e integrazione, al fine di  assicurare  un
sollecito  reperimento   di   strutture   per   l'accoglienza   della
popolazione proveniente dall'Ucraina; 
  Vista la nota del Ministero dell'interno, del 21 dicembre 2022, con
cui per la prosecuzione delle misure sopra citate si chiede di  poter
derogare sul piano procedurale all'art. 8 delle linee guida  allegate
al decreto  del  Ministro  dell'interno  18  novembre  2019,  recante
«Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del  Sistema
di protezione dei titolari  di  protezione  internazionale  e  minori
stranieri non accompagnati»; 
  Visto quanto disposto dall'art. 5-quater del  citato  decreto-legge
25 febbraio 2022, n. 14; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento e integrazione delle misure  disciplinate  dall'art.  8
  dell'OCDPC n. 872/2022, come modificato  e  integrato  dall'art.  9
  dell'OCDPC n. 881/2022. 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'art.  1,  comma  2,  della
legge 5 aprile 2022, n. 28, i richiami all'art. 3, del  decreto-legge
28 febbraio 2022 n. 16, contenuti nell'art. 8 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile  n.  872/2022  e  successive
modifiche e integrazioni, si intendono riferiti, senza  soluzione  di
continuita', all'art. 5-quater, del decreto-legge 25  febbraio  2022,
n. 14, convertito, con modificazioni dalla citata legge n. 28/2022, e
all'art. 44, comma 1, lettera c-bis del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.
91. 
  2.  Per  le  attivita'  di  accoglienza  disciplinate  dall'art.  8
dell'OCDPC n. 872/2022 fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
stabilito dall'art. 1, comma 669, della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 8,  si  procede
anche in deroga all'art. 8, commi 1, 2 e 3 delle linee guida allegate
al decreto  del  ministro  dell'interno  18  novembre  2019,  recante
«Modalita' di accesso degli enti locali ai finanziamenti del  Sistema
di protezione dei titolari  di  protezione  internazionale  e  minori
stranieri non accompagnati». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio