AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  umano,  a  base  di  nortriptilina,  «Noritren».
(23A01162) 
(GU n.49 del 27-2-2023)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 115/2023 del 15 febbraio 2023 
 
    E' autorizzato il seguente grouping B.II.e.5.a.2  Modifica  nella
dimensione della confezione  del  prodotto  finito  a)  Modifica  del
numero di  unita'  (compresse,  fiale  ecc.)  in  una  confezione  2;
modifica al di fuori dei limiti delle  dimensioni  di  confezione  al
momento approvate; 
    B.II.e.1.b.1 Modifica del confezionamento primario  del  prodotto
finito b) Modifica del tipo di contenitore o  aggiunta  di  un  nuovo
contenitore 1. Forme farmaceutiche solide, semisolide e  liquide  non
sterili, con la conseguente immissione in  commercio  del  medicinale
NORITREN nelle confezioni  di  seguito  indicate,  in  aggiunta  alle
confezioni gia' autorizzate all'immissione in commercio: 
      A.I.C. n. 048433039 base 10 - 1G61WH base 32 
    «10 mg compresse rivestite con film»  100  compresse  in  flacone
HDPE; 
      A.I.C. n. 048433041 base 10 - 1G61WK base 32 
    «25 mg compresse rivestite con film»  100  compresse  in  flacone
HDPE; 
    Principio attivo: nortriptilina; 
    Codice pratica: N1B/2022/781. 
    Titolare A.I.C.:  Lundbeck  Italia  S.p.a.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via  Joe  Colombo,  2  -  20124  Milano,  codice
fiscale 11008200153 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C - nn. 
 
               Classificazioni ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: fornitura:  RNR  (medicinale
soggetto a prescrizione medica non ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. Il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.