AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Pantoprazolo Tillomed» (23A01465) 
(GU n.59 del 10-3-2023)

 
         Estratto determina n. 166/2023 del 28 febbraio 2023 
 
    Medicinale: PANTOPRAZOLO TILLOMED. 
    Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l. 
    Confezioni: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro
- A.I.C. n. 050268010 (in base 10); 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro
- A.I.C. n. 050268022 (in base 10); 
      «40 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 050268034 (in base 10); 
      «40 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  20  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 050268046 (in base 10); 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 (5x10)  flaconcini
in vetro - A.I.C. n. 050268059 (in base 10); 
    Composizione: 
      principio attivo: pantoprazolo. 
    Officine di produzione: 
      produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
        GBA Pharma GmbH - Ernst-Abbe-Str. 40 89079 Ulm - Germania; 
        MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House, Strand Road  -
Portmarnock, comma Dublin - Irlanda. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      esofagite da reflusso; 
      ulcera gastrica e duodenale; 
      sindrome di  Zollinger-Ellison  e  altri  stati  patologici  di
ipersecrezione acida. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro
- A.I.C. n. 050268010 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2,98; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,92; 
      «40 mg polvere per  soluzione  iniettabile»  10  flaconcini  in
vetro - A.I.C. n. 050268034 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 28,31; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 46,74. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Pantoprazolo Tillomed» (pantoprazolo) e' classificato, ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Pantoprazolo Tillomed» (pantoprazolo)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto   a   prescrizione   medica   limitativa   e    utilizzabili
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero   o   struttura   ad   esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni deil medicinali devono essere  poste  in  commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7),  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.