PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 marzo 2023 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Veneto  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020
nel territorio delle Province  di  Belluno,  Treviso  e  Padova,  dei
Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza  e  Longare  in  Provincia  di
Vicenza, nell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di  Vicenza  e
nella fascia costiera della Provincia di Venezia. (Ordinanza n. 973).
(23A01508) 
(GU n.59 del 10-3-2023)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre  2020,
con la quale e'  stato  dichiarato  per dodici  mesi  dalla  data  di
deliberazione, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9  dicembre  2020  nel
territorio della Provincia di  Belluno  e  dei  Comuni  di  Torre  di
Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la  quale
sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  dell'8  luglio  2021,
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono  stati
estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova,  dell'area
dell'Alto  Vicentino  della  Provincia  di  Vicenza  e  della  fascia
costiera  della   provincia   di   Venezia   colpiti   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e  con
la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a  valere  sul  Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del  suddetto
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  dicembre  2021,
con la quale, sono state  stanziate  ulteriori  risorse  finanziarie,
pari ad euro  3.406.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2021,
con la quale, e'  stato  prorogato,  di  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in rassegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 761 del 30  marzo  2021,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della
Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo,  Vicenza  e
Longare in Provincia di Vicenza»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 761 del 30 marzo 2021, recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della
Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo,  Vicenza  e
Longare in Provincia di Vicenza»; 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle  attivita'
e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario  «Veneto
Agricoltura» e' individuata  quale  amministrazione  competente  alla
prosecuzione, in via ordinaria,  dell'esercizio  delle  funzioni  del
Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  761  del  30  marzo
2021, nel coordinamento degli  interventi,  conseguenti  agli  eventi
richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  direttore  di  Veneto
Agricoltura  e'  individuato  quale   soggetto   responsabile   delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 761/2021 e nelle eventuali  rimodulazioni  degli
stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della  protezione
civile alla data di adozione della presente  ordinanza.  Il  predetto
soggetto provvede, altresi', alla  ricognizione  ed  all'accertamento
delle procedure e  dei  rapporti  giuridici  pendenti,  ai  fini  del
definitivo  trasferimento  delle   opere   realizzate   ai   soggetti
ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile  e'  autorizzato,
per ulteriori sei mesi, ferma  in  ogni  caso  l'inderogabilita'  dei
vincoli  di  finanza  pubblica,  ad  avvalersi   delle   disposizioni
derogatorie in  materia  di  affidamento  di  lavori  pubblici  e  di
acquisizione di beni  e  servizi  nonche'  per  la  rimodulazione  di
termini analiticamente individuati agli articoli 4 e 5  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
761/2021. 
  3. Entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana, il Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  e  al  soggetto
responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle  attivita'  svolte
contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi  con
il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma  per  quelli  non
conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della  Regione  Veneto,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6272 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 761/2021, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  30
dicembre  2024.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 761/2021. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio