AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Femara» (23A01986) 
(GU n.77 del 31-3-2023)

 
          Estratto determina n. 228/2023 del 20 marzo 2023 
 
    Medicinale: e' autorizzata l'importazione parallela dalla  Grecia
del medicinale FEMARA «2.5  mg  film-coated  tablets  30  film-coated
tablets», codice  di  autorizzazione  83787/14/25-04-2018,  intestato
alla  societa'  Novartis  (Hellas)  SA  -  12th  km   National   Road
Athinon-Lamias  Metamorfosi  Attiki,  14451,  Greece  e  prodotto  da
Novartis Pharma GMBH, Wien, Austria Jakov-Lind-Straße  5,  Top  3.05,
AT-1020 Wien, Austria -Novartis (Hellas) SA - 12th km  National  Road
Athinon-Lamias - Metamorfosi Attiki, 14451, Greece - Novartis  Pharma
S.a.s.  -  8  -10   rue   Henri   Sainte-Claire   Deville   -   92500
Rueil-Malmaison, France - Novartis Sverige AB  -  Torshamnsgatan  48,
164 40 Kista, Sweden - Novartis Pharma B.V. - Haaksbergweg 16 -  1101
BX  Amsterdam  -  The   Netherlands   -   Salutas   Pharma   GmbH   -
Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben, Germany -  Demetriades  &
Papaellinas Ltd. - 179 Giannos Kranidiotis avenue, Latsia -  Nicosia,
2235, Cyprus - Novartis Norge AS - Nydalen alle' 37 A, Oslo, NO-0484,
Norway - Novartis Farma S.p.a. - Largo Umberto Boccioni,  1  -  21040
Origgio (VA), Italy,  con  le  specificazioni  di  seguito  indicate,
valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore  della  presente
determina nelle forme,  confezioni  ed  alle  condizioni  di  seguito
specificate: 
    Importatore: 
      Farma 1000 S.r.l. 
      Via Camperio Manfredo, 9 
      20123 Milano 
    Confezione: 
      FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in
blister pvc/pe/pvdc/al 
      A.I.C. n. 050201019 (base 10) 1HW0FV (base 32) 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film 
    Composizione: 
      principio attivo: letrozolo 
      eccipienti: lattosio  monoidrato,  cellulosa  microcristallina,
amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e  silice
colloidale anidra. 
    Il rivestimento e' costituito  da  ipromellosa,  talco,  macrogol
8000, titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172). 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Falorni S.r.l. 
      Via Dei Frilli 25 
      50019 Sesto Fiorentino (FI) 
      De Salute S.r.l. 
      Via Antonio Biasini, 26 
      26015 Soresina (CR) 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in
blister pvc/pe/pvdc/al 
      A.I.C.. n. 050201019 (base 10) 1HW0FV (base 32) 
      Classe di rimborsabilita' 
      A 
      Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
      euro 45,62 
      Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
      euro 75,28 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  FEMARA
«2,5 mg  compresse  rivestite  con  film»  30  compresse  in  blister
pvc/pe/pvdc/al A.I.C. n. 050201019 (base 10) 1HW0FV (base 32)  e'  la
seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    Il   foglio   illustrativo   dovra'   riportare   il   produttore
responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'Ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana  del  farmaco.  In
ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
           Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni 
                    di sospette reazioni avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.